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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO MADDALENA, Presidente
CURAMI MICAELA SERENA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3730/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250036466583001 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4267/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, i Sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 ter D.P.R. 633/1972 sul Modello 730/2021 anno 2020 del sog. Ricorrente_1, coniuge della Sig.ra Ricorrente_2.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha ammesso le buone ragioni dei contribuenti, dando atto di avere provveduto alla sgravio totale della cartella oggetto dell'impugnazione; l'Ufficio Finanziario ha quindi chiesto declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese.
All'odierna udienza i rappresentanti di entrambe le parti hanno concluso chiedendo declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pacifica ammissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della fondatezza delle ragioni del ricorrente, e l'avvenuto annullamento in autotutela della cartella di pagamento impugnata, implica la cessazione della materia del contendere.
La correttezza della condotta procedimentale della resistente giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio, come peraltro chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO MADDALENA, Presidente
CURAMI MICAELA SERENA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3730/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250036466583001 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4267/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, i Sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 ter D.P.R. 633/1972 sul Modello 730/2021 anno 2020 del sog. Ricorrente_1, coniuge della Sig.ra Ricorrente_2.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha ammesso le buone ragioni dei contribuenti, dando atto di avere provveduto alla sgravio totale della cartella oggetto dell'impugnazione; l'Ufficio Finanziario ha quindi chiesto declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese.
All'odierna udienza i rappresentanti di entrambe le parti hanno concluso chiedendo declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pacifica ammissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della fondatezza delle ragioni del ricorrente, e l'avvenuto annullamento in autotutela della cartella di pagamento impugnata, implica la cessazione della materia del contendere.
La correttezza della condotta procedimentale della resistente giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio, come peraltro chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Spese compensate.