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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente e Relatore
BOTTI ANTONIO, Giudice
ROVERO TO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2371 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO n. IBF SPA DINIEGO TACITO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
- DINIEGO RIMBORSO n. DHL SPA DINIEGO TACITO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. impugna tre provvedimenti di rigetto, due qualificati come taciti ed uno come espresso, opposti dall'Agenzia delle Dogane a tre domande di rimborso in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Resiste Agenzia delle Dogane, deducendo l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione con riferimento a due dei provvedimenti di diniego, qualificati come espressi e non taciti;
e la cessazione della materia del contendere con riferimento al terzo provvedimento di diniego, pacificamente espresso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12.01.2026, tenutasi nel contraddittorio delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che, con riferimento alle due istanze di rimborso presentate il 3/7/2023 ed il 13/2/2025, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente ed in conformità a quanto dedotto dalla convenuta, non si è in presenza di un rigetto tacito ma di un rigetto espresso (cfr. comunicazione via pec rispettivamente del 31/8/2023 e del 14/3/2025, all. 3 e 4 parte convenuta).
Pertanto, il ricorso avverso tali atti è inammissibile perché tardivo, in quanto proposto il 5/9/2025 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 21 D.Lgs. n. 546/1992.
Relativamente invece all'istanza di rimborso del 11/3/2025, l'impugnazione del rigetto comunicato via pec il 9/6/2025 è tempestiva;
ma sul punto vi è cessazione della materia del contendere, avendo le Dogane, pur se dopo l'inizio del presente contenzioso ed in data 31/10/2025, provveduto a rimborsare la somma richiesta ed a corrispondere gli interessi moratori (cfr. all. 3 parte convenuta).
In considerazione di quanto sopra le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, stante la soccombenza del ricorrente con riferimento alle prime due domande di rimborso, e la soccombenza virtuale del convenuto con riferimento alla terza domanda di rimborso.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità della domanda con riferimento alle istanze di rimborso del 3/7/2023 e del
13/2/2025. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla istanza di rimborso del 11/3/2025. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente e Relatore
BOTTI ANTONIO, Giudice
ROVERO TO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2371 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO n. IBF SPA DINIEGO TACITO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
- DINIEGO RIMBORSO n. DHL SPA DINIEGO TACITO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. impugna tre provvedimenti di rigetto, due qualificati come taciti ed uno come espresso, opposti dall'Agenzia delle Dogane a tre domande di rimborso in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Resiste Agenzia delle Dogane, deducendo l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione con riferimento a due dei provvedimenti di diniego, qualificati come espressi e non taciti;
e la cessazione della materia del contendere con riferimento al terzo provvedimento di diniego, pacificamente espresso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12.01.2026, tenutasi nel contraddittorio delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che, con riferimento alle due istanze di rimborso presentate il 3/7/2023 ed il 13/2/2025, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente ed in conformità a quanto dedotto dalla convenuta, non si è in presenza di un rigetto tacito ma di un rigetto espresso (cfr. comunicazione via pec rispettivamente del 31/8/2023 e del 14/3/2025, all. 3 e 4 parte convenuta).
Pertanto, il ricorso avverso tali atti è inammissibile perché tardivo, in quanto proposto il 5/9/2025 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 21 D.Lgs. n. 546/1992.
Relativamente invece all'istanza di rimborso del 11/3/2025, l'impugnazione del rigetto comunicato via pec il 9/6/2025 è tempestiva;
ma sul punto vi è cessazione della materia del contendere, avendo le Dogane, pur se dopo l'inizio del presente contenzioso ed in data 31/10/2025, provveduto a rimborsare la somma richiesta ed a corrispondere gli interessi moratori (cfr. all. 3 parte convenuta).
In considerazione di quanto sopra le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, stante la soccombenza del ricorrente con riferimento alle prime due domande di rimborso, e la soccombenza virtuale del convenuto con riferimento alla terza domanda di rimborso.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità della domanda con riferimento alle istanze di rimborso del 3/7/2023 e del
13/2/2025. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla istanza di rimborso del 11/3/2025. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.