Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2024, proposto da
Rekeep S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 297/2024, emesso dal Tribunale civile di Brindisi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 il dott. NI DE RE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 297/2024 del Tribunale di Brindisi, con cui è stato ingiunto al Comune di Brindisi il pagamento della somma di euro 25.745,88 oltre interessi moratori e spese di lite; detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del Giudice designato della Sezione Civile del medesimo Tribunale in data 2.7.2024.
2. Parte ricorrente ha dedotto, altresì, che – nonostante l’incontrovertibilità del provvedimento ed il decorso del termine di giorni 120, ai sensi dell’art. 14 D.L. 669/96, in data 14.6.2024 – il Comune di Brindisi non ha ottemperato al già menzionato decreto ingiuntivo n. 297/2024.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi, depositando la deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 30 settembre 2019, con la quale è stato disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243- bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, conseguentemente eccependo l’improcedibilità del ricorso, atteso che il suddetto procedimento è tuttora pendente presso la competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.
4. All’esito dell’udienza camerale del 9 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Reputa il Collegio che sia fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, da riqualificare più correttamente in termini di inammissibilità, proposta dalla difesa comunale.
Infatti, ai sensi dell’articolo 243-bis D. Lgs. 267/00, nel caso di ricorso del Comune alla procedura di riequilibrio finanziario: “4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”.
La norma trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, in quanto “ strumento di esecuzione forzata ” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2654 del 2014).
6. Il ricorso in trattazione è stato incardinato dopo l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e, dunque, deve dichiararsene l’inammissibilità, difettando una condizione oggettiva dell’azione (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Sezione II, sentenza n. 4835 del 22 agosto 2023), con la conseguenza che non può accedersi alla richiesta di sospensione del giudizio, formulata dalla difesa di parte ricorrente con le memorie da ultimo depositate.
7. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RE MA, Presidente
NI DE RE, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI DE RE | RE MA |
IL SEGRETARIO