TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 194
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Improcedibilità del ricorso per avvio procedura di riequilibrio finanziario

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione del Comune, qualificandola come inammissibilità. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis D. Lgs. 267/00, comporta la sospensione delle procedure esecutive. Il giudizio di ottemperanza è considerato uno strumento di esecuzione forzata. Poiché il ricorso è stato incardinato dopo l'avvio della procedura di riequilibrio, è stato dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 194
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 194
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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