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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA IO MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 664/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Via Zanella 2 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1026/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 664/2025, Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'Avviso n. 7/2025, notificato dal Comune di Cisterna di Latina in data 5.3.2025, portante "accertamento parziale versamento - Imu 2019", riferito a fabbricati di proprietà della società istante annoverati tra i cd. beni merce.
Deduce la società contribuente, a sostegno del ricorso, le seguenti censure: 1). omessa motivazione;
2). omesso riconoscimento dell'esenzione prevista per i c.d. beni merce;
3). duplicazione dell'imposta sull'area fabbricabile foglio 10 p.lla 1272.
Il Comune di Cisterna di Latina, si è costituito in giudizio.
Nell'udienza 21/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della controversia riguarda l'esatta valenza dell'omesso versamento (rectius: dichiarazione presentata in ritardo per l'anno di imposta 2019 avvenuta con dichiarazione del 23 febbraio 2024) dell'impota relativa ai cd beni merce, ossia di quegli immobili destinati alla vendita e non locati.
Secondo la prospettazione del comune intimato circoscrive il perimetro della controversia il rilievo che il mancato versamento dell'imposta non riguarda le aree edificabili, ma i soli c.d. “beni merce”, Il ricorso risulta fondato limitatamente alla esenzione relativa alle sanzioni, tenuto conto dell'oscillazione delle pronunzie giurisprudenziali che solo negli ultimi anni -come si vedrà infra- risultano di segno univoco e favorevoli all'Ufficio.
Osserva, inanzitutto, la Sezione che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10394 del 21/04/2025, ha espresso il seguente principio di diritto e precisamente: … "l'esenzione … non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria)…, non essendone consentita la fruizione proporzionalmente commisurata al periodo infrannuale di godimento da parte del contribuente…, in quanto il legislatore ha espressamente tipizzato le fattispecie di riduzione o esenzione usufruibili anche per un periodo di durata inferiore all'anno di riferimento…”.
Riguardo poi - ed è queto il punto controverso - alla sussitenza o meno in capo al contribuente di un obbligo dichiarativo e segnatamente degli eventuali effetti della mancata presentazione della denuncia occorre muovere dall' art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, che impone ai fini di poter beneficiare dell'esenzione prevista per i cosiddetti beni-merce, in capo al contribuente l'obbligo di presentare la dichiarazione a pena di decadenza.
La stessa giurisprudenza si è occupata -in particolare- delle seguenti questioni tra cui: i. la permanenza del suddetto obbligo dichiarativo anche alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019; ii. la ripetitività o meno dell'adempimento; iii.
l'emendabilità dellala stessa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21465 del 06/10/2020, ha in proposito precsato che l'obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. E' vero che solo l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 ha previsto l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza;
laddove, invece, tale obbligo non è stato espressamente previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019.
Tuttavia, come ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5191/2022, l'art. 2, comma 5-bis, non è stato abrogato (in senso conforme Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28806/2023).
Da questola prevalente giurisprudenza di legittimità fà sussistere la permanenza dell'obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
Ed ancor di più, di recente con l'ordinanza 8357 del 30/03/2025, la Corte di Cassazione ha conforto di tale conclusione ha evidenziato ancora l'obbligo di reiterare la presentazione della denuncia IMU per ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esenzione.
Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche il ricorso deve essere -quindi- accolto, limitatamente alle sanzioni, tenuto conto -come già evidenziato- che tali questioni sono giunte al vaglio della Corte di cassazione, così da evidenziare una giurisprudenza non sempre univoca specie riguardo alla tardiva presentazione della dichiarazione relativa ai beni merce.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione e compensa le spese
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA IO MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 664/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Via Zanella 2 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1026/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 664/2025, Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'Avviso n. 7/2025, notificato dal Comune di Cisterna di Latina in data 5.3.2025, portante "accertamento parziale versamento - Imu 2019", riferito a fabbricati di proprietà della società istante annoverati tra i cd. beni merce.
Deduce la società contribuente, a sostegno del ricorso, le seguenti censure: 1). omessa motivazione;
2). omesso riconoscimento dell'esenzione prevista per i c.d. beni merce;
3). duplicazione dell'imposta sull'area fabbricabile foglio 10 p.lla 1272.
Il Comune di Cisterna di Latina, si è costituito in giudizio.
Nell'udienza 21/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della controversia riguarda l'esatta valenza dell'omesso versamento (rectius: dichiarazione presentata in ritardo per l'anno di imposta 2019 avvenuta con dichiarazione del 23 febbraio 2024) dell'impota relativa ai cd beni merce, ossia di quegli immobili destinati alla vendita e non locati.
Secondo la prospettazione del comune intimato circoscrive il perimetro della controversia il rilievo che il mancato versamento dell'imposta non riguarda le aree edificabili, ma i soli c.d. “beni merce”, Il ricorso risulta fondato limitatamente alla esenzione relativa alle sanzioni, tenuto conto dell'oscillazione delle pronunzie giurisprudenziali che solo negli ultimi anni -come si vedrà infra- risultano di segno univoco e favorevoli all'Ufficio.
Osserva, inanzitutto, la Sezione che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10394 del 21/04/2025, ha espresso il seguente principio di diritto e precisamente: … "l'esenzione … non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria)…, non essendone consentita la fruizione proporzionalmente commisurata al periodo infrannuale di godimento da parte del contribuente…, in quanto il legislatore ha espressamente tipizzato le fattispecie di riduzione o esenzione usufruibili anche per un periodo di durata inferiore all'anno di riferimento…”.
Riguardo poi - ed è queto il punto controverso - alla sussitenza o meno in capo al contribuente di un obbligo dichiarativo e segnatamente degli eventuali effetti della mancata presentazione della denuncia occorre muovere dall' art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, che impone ai fini di poter beneficiare dell'esenzione prevista per i cosiddetti beni-merce, in capo al contribuente l'obbligo di presentare la dichiarazione a pena di decadenza.
La stessa giurisprudenza si è occupata -in particolare- delle seguenti questioni tra cui: i. la permanenza del suddetto obbligo dichiarativo anche alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019; ii. la ripetitività o meno dell'adempimento; iii.
l'emendabilità dellala stessa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21465 del 06/10/2020, ha in proposito precsato che l'obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. E' vero che solo l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 ha previsto l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza;
laddove, invece, tale obbligo non è stato espressamente previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019.
Tuttavia, come ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5191/2022, l'art. 2, comma 5-bis, non è stato abrogato (in senso conforme Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28806/2023).
Da questola prevalente giurisprudenza di legittimità fà sussistere la permanenza dell'obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
Ed ancor di più, di recente con l'ordinanza 8357 del 30/03/2025, la Corte di Cassazione ha conforto di tale conclusione ha evidenziato ancora l'obbligo di reiterare la presentazione della denuncia IMU per ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esenzione.
Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche il ricorso deve essere -quindi- accolto, limitatamente alle sanzioni, tenuto conto -come già evidenziato- che tali questioni sono giunte al vaglio della Corte di cassazione, così da evidenziare una giurisprudenza non sempre univoca specie riguardo alla tardiva presentazione della dichiarazione relativa ai beni merce.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione e compensa le spese