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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1073/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033479376000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033479376000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento in epigrafe, notificate in data 9 dicembre 2024, con le quali l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su incarico della Associazione_1 1 S.p.A. in liquidazione, ha richiesto il pagamento di somme dovute a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TIA/TARSU) per le annualità dal 2006 al 2012.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, stante l'omessa notifica degli atti prodromici interruttivi. In subordine, ha dedotto la nullità delle cartelle per difetto di notificazione, per mancata sottoscrizione, per carenza di motivazione e per violazione del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio la Associazione_1 1 S.p.A. in liquidazione, contestando integralmente le difese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente ha sostenuto la regolarità del proprio operato, affermando di aver ritualmente notificato gli atti interruttivi della prescrizione, in particolare le intimazioni di pagamento nn.
219424, 219286 e 219599 in data 27.12.2018 (relative agli anni 2006-2007) e l'intimazione di pagamento n. 269084 (relativa agli anni 2008-2012), la cui notifica si sarebbe perfezionata in data 23.09.2019 a seguito di rifiuto del destinatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata in data 15.12.2025, parte ricorrente ha insistito nelle proprie eccezioni, ribadendo in particolare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione anche qualora si volesse ritenere perfezionata la notifica dell'intimazione n. 269084 in data 23.09.2019, essendo decorso il termine quinquennale prima della notifica della cartella esattoriale.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dal ricorrente, è dirimente e assorbe ogni altra censura.
È principio consolidato in giurisprudenza che i crediti per i tributi locali, quale è la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), si prescrivono nel termine breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione validamente notificato al contribuente (cfr. Cass. Sez. U, Sent. n. 23397/2016). Nel caso di specie, le pretese tributarie si riferiscono alle annualità dal 2006 al 2012. Pertanto, in assenza di atti interruttivi, il diritto alla riscossione si sarebbe prescritto, per ciascuna annualità, al compimento del quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello di imposizione.
La società resistente Associazione_1 1 S.p.A. ha sostenuto di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica di diverse intimazioni di pagamento. In particolare, per le annualità 2008-2012, ha prodotto documentazione attestante il tentativo di notifica a mezzo posta dell'intimazione n. 269084, conclusosi in data 23 settembre
2019 con l'esito “Rifiutato” (cfr. all. 4 alle controdeduzioni).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la notificazione a mezzo posta si perfeziona per il destinatario anche in caso di rifiuto a ricevere il piego, attestato dall'agente postale sull'avviso di ricevimento, equiparandosi tale condotta alla consegna a mani proprie (cfr. Cass. n. 7636/2023). Pertanto, la notifica dell'intimazione n. 269084 deve ritenersi validamente perfezionata in data 23.09.2019.
Tale atto ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un nuovo periodo quinquennale a far data dal 23.09.2019. Il termine di prescrizione sarebbe dunque venuto a scadenza il 23 settembre 2024.
La cartella di pagamento relativa a tali annualità (n. 295 2024 00369402 72 000) è stata notificata al contribuente solo in data 9 dicembre 2024, come pacificamente ammesso da entrambe le parti e risultante dagli atti. Tale notifica è avvenuta, pertanto, quando il termine quinquennale di prescrizione era già spirato.
Non può trovare applicazione, nel caso di specie, la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19 (art. 68, D.L. n. 18/2020 e s.m.i.). Tale sospensione, infatti, operava per i termini di versamento, notifica e riscossione in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nel caso in esame, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 23.09.2019, non scadeva all'interno di tale finestra temporale, bensì in data 23.09.2024. La normativa emergenziale non ha introdotto una sospensione generalizzata e automatica di tutti i termini di prescrizione, ma solo di quelli specificamente indicati e con scadenze ricadenti nel periodo di sospensione. Di conseguenza, il calcolo del termine di prescrizione non può essere prolungato per effetto di tale normativa.
Pertanto, il credito relativo alle annualità dal 2008 al 2012 deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione.
Le medesime conclusioni si impongono per le annualità 2006 e 2007, oggetto della cartella di pagamento n. 295 2023 00334793 76 000. Per tali annualità, la società resistente ha genericamente affermato di aver notificato le intimazioni di pagamento nn. 219424, 219286 e 219599 in data 27.12.2018, senza tuttavia fornire in giudizio la prova del perfezionamento di tali notifiche. L'onere di provare il compimento di un atto interruttivo della prescrizione grava sull'ente impositore che vanta il credito. In assenza di tale prova, e considerato che la cartella è stata notificata solo nel dicembre 2024, il credito per gli anni 2006 e 2007 risulta ampiamente prescritto.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta l'annullamento integrale delle cartelle di pagamento impugnate, con assorbimento di ogni altra doglianza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione 12, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento impugnate nn. 295 2023 00334793 76
000 e 295 2024 00369402 72 000. Condanna la resistente Società d'Società_1 S.p.A. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione del pagamento in favore del difensore che quale anticipatario ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
CO NT
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1073/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033479376000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033479376000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036940272000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento in epigrafe, notificate in data 9 dicembre 2024, con le quali l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su incarico della Associazione_1 1 S.p.A. in liquidazione, ha richiesto il pagamento di somme dovute a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TIA/TARSU) per le annualità dal 2006 al 2012.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, stante l'omessa notifica degli atti prodromici interruttivi. In subordine, ha dedotto la nullità delle cartelle per difetto di notificazione, per mancata sottoscrizione, per carenza di motivazione e per violazione del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio la Associazione_1 1 S.p.A. in liquidazione, contestando integralmente le difese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente ha sostenuto la regolarità del proprio operato, affermando di aver ritualmente notificato gli atti interruttivi della prescrizione, in particolare le intimazioni di pagamento nn.
219424, 219286 e 219599 in data 27.12.2018 (relative agli anni 2006-2007) e l'intimazione di pagamento n. 269084 (relativa agli anni 2008-2012), la cui notifica si sarebbe perfezionata in data 23.09.2019 a seguito di rifiuto del destinatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata in data 15.12.2025, parte ricorrente ha insistito nelle proprie eccezioni, ribadendo in particolare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione anche qualora si volesse ritenere perfezionata la notifica dell'intimazione n. 269084 in data 23.09.2019, essendo decorso il termine quinquennale prima della notifica della cartella esattoriale.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dal ricorrente, è dirimente e assorbe ogni altra censura.
È principio consolidato in giurisprudenza che i crediti per i tributi locali, quale è la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), si prescrivono nel termine breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione validamente notificato al contribuente (cfr. Cass. Sez. U, Sent. n. 23397/2016). Nel caso di specie, le pretese tributarie si riferiscono alle annualità dal 2006 al 2012. Pertanto, in assenza di atti interruttivi, il diritto alla riscossione si sarebbe prescritto, per ciascuna annualità, al compimento del quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello di imposizione.
La società resistente Associazione_1 1 S.p.A. ha sostenuto di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica di diverse intimazioni di pagamento. In particolare, per le annualità 2008-2012, ha prodotto documentazione attestante il tentativo di notifica a mezzo posta dell'intimazione n. 269084, conclusosi in data 23 settembre
2019 con l'esito “Rifiutato” (cfr. all. 4 alle controdeduzioni).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la notificazione a mezzo posta si perfeziona per il destinatario anche in caso di rifiuto a ricevere il piego, attestato dall'agente postale sull'avviso di ricevimento, equiparandosi tale condotta alla consegna a mani proprie (cfr. Cass. n. 7636/2023). Pertanto, la notifica dell'intimazione n. 269084 deve ritenersi validamente perfezionata in data 23.09.2019.
Tale atto ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un nuovo periodo quinquennale a far data dal 23.09.2019. Il termine di prescrizione sarebbe dunque venuto a scadenza il 23 settembre 2024.
La cartella di pagamento relativa a tali annualità (n. 295 2024 00369402 72 000) è stata notificata al contribuente solo in data 9 dicembre 2024, come pacificamente ammesso da entrambe le parti e risultante dagli atti. Tale notifica è avvenuta, pertanto, quando il termine quinquennale di prescrizione era già spirato.
Non può trovare applicazione, nel caso di specie, la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19 (art. 68, D.L. n. 18/2020 e s.m.i.). Tale sospensione, infatti, operava per i termini di versamento, notifica e riscossione in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nel caso in esame, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 23.09.2019, non scadeva all'interno di tale finestra temporale, bensì in data 23.09.2024. La normativa emergenziale non ha introdotto una sospensione generalizzata e automatica di tutti i termini di prescrizione, ma solo di quelli specificamente indicati e con scadenze ricadenti nel periodo di sospensione. Di conseguenza, il calcolo del termine di prescrizione non può essere prolungato per effetto di tale normativa.
Pertanto, il credito relativo alle annualità dal 2008 al 2012 deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione.
Le medesime conclusioni si impongono per le annualità 2006 e 2007, oggetto della cartella di pagamento n. 295 2023 00334793 76 000. Per tali annualità, la società resistente ha genericamente affermato di aver notificato le intimazioni di pagamento nn. 219424, 219286 e 219599 in data 27.12.2018, senza tuttavia fornire in giudizio la prova del perfezionamento di tali notifiche. L'onere di provare il compimento di un atto interruttivo della prescrizione grava sull'ente impositore che vanta il credito. In assenza di tale prova, e considerato che la cartella è stata notificata solo nel dicembre 2024, il credito per gli anni 2006 e 2007 risulta ampiamente prescritto.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta l'annullamento integrale delle cartelle di pagamento impugnate, con assorbimento di ogni altra doglianza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione 12, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento impugnate nn. 295 2023 00334793 76
000 e 295 2024 00369402 72 000. Condanna la resistente Società d'Società_1 S.p.A. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione del pagamento in favore del difensore che quale anticipatario ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
CO NT