Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 180.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovra' sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 180.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovra' sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.