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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6/2019 r.g. e vertente tra
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Capri Leone, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv.
MA MI che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina e domicilio digitale eletto presso l'avv.
AR PE che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti, opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 ottobre 2018 (proc. n. 4798/2018 r.g.) la della CP_1 provincia di Messina chiedeva di ingiungere nei confronti della il Parte_1 pagamento in proprio favore della somma di 16.440,62 euro per il mancato e/o tardivo versamento dei contributi dovuti per il periodo maggio-settembre 2017, come risultanti dall'estratto autentico rilasciato dalla competente funzione.
La domanda veniva accolta con decreto n. 824/2018 del 10 ottobre 2018, avverso il quale l'intimata ha proposto opposizione con ricorso del 2 gennaio 2019, lamentando l'inammissibilità
e improcedibilità dell'azione monitoria per: - carenza di legittimazione attiva della - CP_1 mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- intervenuta decadenza del lavoratore dalla relativa pretesa;
- violazione delle norme in materia di riscossione dei crediti previdenziali. Nel merito, ha poi contestato l'effettiva debenza delle somme ingiunte, nonché in ogni caso il difetto di prova dell'asserito credito.
Nella resistenza dell'opposta, concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto e sostituita l'udienza del 23 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Vanno anzitutto disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità della domanda monitoria.
Si rammenta, infatti, che il rapporto giuridico intercorrente tra la e il datore di CP_1 lavoro va qualificato quale delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c., formata con l'iscrizione del datore alla senza la necessità di forme particolari, essendo sufficiente – CP_1 per il principio della libertà delle forme negoziali – anche un comportamento concludente, quale l'invio da parte dell'impresa delle denunce nominative dei lavoratori occupati o l'adesione del datore alla disciplina contrattuale dell'istituto (v. Cass. n. 13300/2005 e i precedenti in essa menzionati).
In virtù di tale delega la (quale delegato) non può opporre al lavoratore (delegatario) CP_1
l'eventuale inadempimento del datore di lavoro delegante, con la conseguenza che essa è tenuta a versare le somme ai lavoratori anche in assenza di accantonamento;
obbligo al quale corrisponde, tuttavia, il simmetrico diritto della di esigere dal datore le somme medesime. CP_1
La funzione svolta dal meccanismo di accantonamento non si esaurisce, infatti, in una mera intermediazione, essendo piuttosto diretto da un lato ad assicurare alla la pur temporanea CP_1 disponibilità (congiuntamente ai contributi) di somme necessarie allo svolgimento delle attività previdenziali e assistenziali e, dall'altro, a garantire al lavoratore l'unitarietà e l'effettività del pagamento alle scadenze previste.
Ne deriva dunque che la è legittimata ad esigere dal datore di lavoro non solo i CP_1 contributi, dei quali essa stessa è titolare, ma anche le somme dovute per accantonamenti a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia); legittimazione questa che cessa solo ove il datore abbia direttamente pagato ai lavoratori le predette somme, costituendo tale pagamento un'implicita revoca della delega stessa (v. così anche Cass. nn. 6334/2010 e
7050/2011).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che a fronte di dieci lavoratori occupati nel periodo maggio-settembre 2017 la società opponente ha provveduto al pagamento diretto delle somme richieste dalla con l'opposto decreto ingiuntivo solo nei confronti di CP_1
; ha allegato a tal fine copia dell'accordo transattivo stipulato con Controparte_2 quest'ultimo che prevedeva il pagamento da parte della della somma Parte_1
2 complessiva di 4.500 euro, di cui 3.500 euro in favore del lavoratore e 1.000 euro a titolo di contributo spese in favore del procuratore distrattario (versati tramite contestuale consegna di n.
2 assegni circolari emessi il 26 ottobre 2021 dalla Capo d'Orlando, Controparte_3 identificati con nn. 5111678631-07 e 5111678630-06) a totale tacitazione delle pretese avanzate dal lavoratore con d.i. n. 136/2019 emesso dal Tribunale di Patti – relativo, tra l'altro, agli accantonamenti non effettuati dalla società presso la per il periodo maggio-dicembre CP_1
2017 – e, più in generale, ad ogni domanda derivante dall'intercorso rapporto di lavoro.
Quanto agli altri, la società si è, invece, limitata a produrre copia di due sentenze emesse dal Tribunale di Patti in altrettanti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dalla nei confronti di e con le quali essa è stata Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannata a versare in loro favore, tra le altre, anche le somme detratte dalle buste paga a titolo di accantonamenti dovuti alla Cassa Edile da maggio ad ottobre 2017 e mai versate;
nulla ha però ha allegato e provato a sostegno dell'avvenuto pagamento.
In definitiva, l'obbligazione della datrice di lavoro di versare gli accantonamenti alla CP_1 può dirsi validamente estinta solo in relazione al . Per_1
Ne consegue che il d.i. opposto va sol per questo revocato.
2.1.- La richiamata natura trilaterale del rapporto esclude, altresì, che possa validamente opporsi alla l'obbligo asseritamente previsto dal c.c.n.l. di settore (qui, peraltro, neppure CP_1 allegato) di previo esperimento del tentativo di conciliazione - operante, come eccepito dall'opposta e non contestato, solo nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore - nonché quello di esperire l'azione entro il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del sottostante rapporto di lavoro, in quanto tipicamente riferito alle sole pretese retributive avanzate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro;
si precisa, in ogni caso, che la società non ha comunque chiarito quando si sarebbero estinti gli anzidetti rapporti.
2.2.- La natura di ente previdenziale privatizzato della esclude, poi, la fondatezza CP_1 delle eccezioni di inammissibilità della domanda per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs.
n. 46/1999.
Si rammenta, infatti, che a norma dell'art. 635 c.p.c. lo Stato, gli enti e gli istituti soggetti a tutela o vigilanza statale, nonché gli enti di previdenza e assistenza, possono procedere al recupero delle somme di cui sono creditori per il tramite di ordinaria ingiunzione di pagamento, purché forniscano prova scritta del credito;
a tal fine, si considerano prove idonee “anche i libri
o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti” e “gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti”.
3 La Suprema Corte, con specifico riferito ad un'ingiunzione di pagamento promossa innanzi a questo ufficio dalla , ha chiarito che la norma trova legittima applicazione anche in CP_1 relazione agli accertamenti eseguiti da tali enti, stante l'attività di preminente carattere pubblicistico svolta dagli stessi, i quali “non si limitano ad effettuare, a favore degli aventi diritto, il pagamento delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare a favore dei lavoratori
(per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia), ma adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali (provvedendo alla riscossione dei relativi contributi), quale la corresponsione dell'integrazione aggiuntiva di malattia” (v. Cass. n. 25888/2008).
E' stato poi precisato che “il ricorso per decreto ingiuntivo può essere redatto anche in modo sommario, purché accompagnato da uno dei documenti previsti dagli artt. 634, 635 e 636 cod. proc. civ., con la conseguenza che, con riguardo al ricorso per ingiunzione proposto dall per il recupero di contributi, non può rilevarsi alcuna irritualità nel caso di mancata CP_4 indicazione delle causali specifiche dei contributi richiesti ove il ricorso sia suffragato dalla dichiarazione del funzionario dell'ente ai sensi dell'art. 635 cit.” (v. per il principio già Cass. n.
3591/2000).
E nella specie, l'esistenza e la natura del credito richiesto, nonché il suo concreto ammontare, risultano dall'estratto conto redatto dalla in data 6 giugno 2018 e allegato al CP_1 fascicolo monitorio. L'opposta ha, inoltre, prodotto copia delle denunce mensili dei lavoratori occupati dalla nel periodo maggio-settembre 2017, non contestate, dalle quali Parte_1 risulta l'ammontare complessivo degli accontamenti dovuti e non versati.
3.- Ciò consente di escludere, altresì, la fondatezza nel merito dell'opposizione.
La società ha eccepito, infatti, il difetto di prova in ordine al credito preteso nonché
l'erroneità e la sproporzione delle somme ingiunte rispetto al numero di lavoratori impiegati.
Orbene, premesso che come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale), sicché il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla, si precisa che a fronte delle precise deduzioni della la società nulla ha opposto, omettendo, CP_1 altresì, come sopra ampiamente motivato, di allegare e provare il presunto versamento diretto delle somme richieste.
4 Ne consegue che, nei limiti già accertati, la pretesa della deve dirsi legittima. CP_1
4.- Le ragioni della decisione e il complessivo esito della lite giustificano la compensazione di 1/5 delle spese di questa fase, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 4.312,8 euro, oltre accessori;
restano, invece, a totale carico dell'opponente quelle della fase monitoria, già liquidate con l'opposto decreto, la cui necessità è dipesa dall'inadempimento della contribuente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società a versare alla provincia di Parte_1 Controparte_1
Messina le somme accantonate in relazione ai lavoratori occupati nel periodo maggio-settembre
2017, fatta eccezione per i soli importi relativi a;
Controparte_2
3) condanna, altresì, l'opponente a rimborsare alla 4/5 delle spese del giudizio, CP_1 liquidati in 4.312,8 euro, oltre spese generali, iva e cpa, nonché a pagare quelle della fase monitoria;
compensa il resto.
Messina, 24.12.2025
Il Giudice del lavoro
ER RO
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