TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/04/2026, n. 7127
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di efficienza, trasparenza e parità di trattamento e eccesso di potere per sviamento

    Il TAR ha ritenuto che, nella fase 'a regime' del procedimento, la graduatoria non ha più rilievo per l'assegnazione della capacità trasmissiva residua, la quale è soggetta a negoziazione individuale. La pretesa allo scorrimento della graduatoria è pertanto infondata.

  • Rigettato
    Violazione della legge n. 241/1990 e eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento

    Il TAR ha chiarito che il principio di favor per lo scorrimento delle graduatorie, invocato dalla ricorrente, si applica ai pubblici concorsi e non alla fattispecie in esame, dove la disciplina è diversa e la graduatoria non è più pertinente.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di efficienza, trasparenza e parità di trattamento e eccesso di potere per sviamento

    Il TAR ha ritenuto che, nella fase 'a regime' del procedimento, la graduatoria non ha più rilievo per l'assegnazione della capacità trasmissiva residua, la quale è soggetta a negoziazione individuale. La pretesa allo scorrimento della graduatoria è pertanto infondata.

  • Rigettato
    Violazione della legge n. 241/1990 e eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento

    Il TAR ha chiarito che il principio di favor per lo scorrimento delle graduatorie, invocato dalla ricorrente, si applica ai pubblici concorsi e non alla fattispecie in esame, dove la disciplina è diversa e la graduatoria non è più pertinente.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di efficienza, trasparenza e parità di trattamento e eccesso di potere per sviamento

    Il TAR ha ritenuto che, nella fase 'a regime' del procedimento, la graduatoria non ha più rilievo per l'assegnazione della capacità trasmissiva residua, la quale è soggetta a negoziazione individuale. La pretesa allo scorrimento della graduatoria è pertanto infondata.

  • Rigettato
    Violazione della legge n. 241/1990 e eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento

    Il TAR ha chiarito che il principio di favor per lo scorrimento delle graduatorie, invocato dalla ricorrente, si applica ai pubblici concorsi e non alla fattispecie in esame, dove la disciplina è diversa e la graduatoria non è più pertinente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/04/2026, n. 7127
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7127
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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