Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/04/2026, n. 7127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7127 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2025, proposto da Associazione BL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dati e Simone Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Camaiore, Via dei Carpentieri n. 10;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Media Video Scarl, El Towers Spa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto protocollo mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0011396 del 23-07-2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni, Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, Divisione IX Radio diffusione televisiva e sonora – Diritti d'uso, a firma della Dirigente Giovanna Maglione;
- dell'atto protocollo mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0022037 del 05-11-2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni, Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, Divisione IX Radio diffusione televisiva e sonora – Diritti d'uso, a firma della Dirigente Giovanna Maglione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche sconosciuto alla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. LE LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente premette in fatto di aver partecipato alla selezione indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) in data 14 settembre 2021 per la formazione della graduatoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di primo e secondo livello dell’area tecnica n. 9 – Toscana.
Il bando prevedeva che la fornitura di capacità trasmissiva avvenisse sulla base di una negoziazione tra gli operatori di rete e i fornitori collocati in posizione utile in graduatoria. In caso di fallimento, in tutto o in parte, delle negoziazioni, il Ministero avrebbe proceduto a raccordare domanda e offerta in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria rivestita dai fornitori.
2. Proseguiva il bando statuendo che:
- “nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, i fornitori di servizi media che nel biennio 2019-2020 abbiano trasmesso esclusivamente nel bacino relativo alle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, qualora ne abbiano fatto richiesta espressa nella domanda di partecipazione, che siano collocati utilmente in graduatoria e che intendano continuare a trasmettere in tale medesimo bacino, possono richiedere all’operatore di rete aggiudicatario della rete di primo livello capacità trasmissiva al massimo pari a 1,5 Mbit/s per ciascun marchio ed entro un limite complessivo di 3,5 Mbit/s, ad un prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse, rispetto al prezzo praticato dall’operatore aggiudicatario della rete di primo livello come indicato nell’offerta di servizio di cui all’allegato sub 1)”;
- “una quota di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di primo livello e del 20% per la rete di secondo livello è riservata ai fornitori di servizi media a carattere comunitario di cui all’art. 2, comma 2 lett. n) del decreto legislativo 177/2005 (TUSMAR), ivi incluse le minoranze linguistiche, che saranno selezionati esclusivamente sulla base dei criteri i) e ii) dell’art.5”.
3. Deduce la ricorrente che gli unici due fornitori di servizi media audiovisivi a carattere comunitario aventi i requisiti per accedere alla riserva di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di primo livello a prezzo riproporzionato erano la BL e la Media Video s.c.a.r.l. (controinteressata nel presente giudizio), quest’ultima meglio collocata in graduatoria e, come tale, legittimata a stipulare un contratto, della durata di sei anni in base all’offerta, con l’operatore di rete (EI Towers S.p.A.) erogatore della capacità trasmissiva di primo livello.
4. Evidenzia la ricorrente che, a decorrere dall’11 giugno 2023, la controinteressata non è più titolare dell’autorizzazione a trasmettere per mancato rinnovo del titolo abilitativo alla scadenza.
Muovendo da tale circostanza, BL ha chiesto di scorrere la graduatoria al Ministero resistente, il quale, con nota del 23 luglio 2024 (primo atto impugnato in questa sede), ha eccepito che “ la richiesta formulata risulta inammissibile in quanto la graduatoria alla quale si fa riferimento è relativa a una procedura ormai legittimamente conclusa e cristallizzata in un preciso momento storico. Residua la possibilità per codesta Associazione di contattare autonomamente l’operatore di rete e agire mediante le modalità proprie della contrattazione privata ”, posizione ribadita con nota del 5 novembre 2024 (secondo atto impugnato nel presente giudizio) con identica motivazione.
5. Ad avviso della ricorrente, la determinazione del Ministero di considerare la graduatoria intangibile sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
5.1. “ Violazione e falsa applicazione dei principi di efficienza, trasparenza e parità di trattamento posti a base delle procedure ad evidenza pubblica e della lex specialis rappresentata dal bando. Eccesso di potere per sviamento del potere dal suo stesso scopo ”.
Evidenzia la ricorrente che la controinteressata è venuta meno a due degli obblighi fondamentali previsti dal bando e assunti con la presentazione della domanda di partecipazione, quello di trasmettere almeno un programma per un periodo non inferiore a tre anni e quello di garantire l’efficiente utilizzo della capacità trasmissiva aggiudicata mediante l’effettiva diffusione del marchio, circostanze non realizzatesi a cagione del venir meno del titolo autorizzatorio. Ciò posto, i principi generali in materia di procedure competitive imporrebbero lo scorrimento della graduatoria quale conseguenza dell’inadempimento degli obblighi previsti dalla lex specialis , risultando inaccettabile che, a fronte di tale inosservanza, la graduatoria resti insensibile, soluzione che la ricorrente ritiene in contrasto con l’interesse pubblico sotteso alla procedura e con la regola della par condicio tra i concorrenti.
5.2. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza della motivazione e sviamento del potere dal suo stesso scopo ”.
Deduce la ricorrente che la motivazione opposta dal Ministero sarebbe meramente apparente, posto che la graduatoria non ha un termine di validità (al più, potrebbe ammettersi che abbia una durata pari a quella dei contratti stipulati con gli operatori di rete). Inoltre, l’ordinamento esprimerebbe un favor per lo scorrimento delle graduatorie come regola generale derogabile soltanto con “approfondita motivazione” (Cons. St., Ad. Plen., n. 14/11).
6. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, concludendo per il rigetto del ricorso.
7. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 74 c.p.a. con sintetico richiamo al precedente di questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 17 marzo 2025, n. 5515) che, con riferimento ad analogo procedimento (concernente l’assegnazione degli LCN ai FSMA per l’Area Tecnica n. 14 – Campania), previa ricostruzione della disciplina applicabile, ha distinto una fase “di prima applicazione”, in cui è ancora possibile per il Ministero intervenire sulla graduatoria in caso di decadenza dal titolo abilitativo di un operatore assegnatario, che si conclude con l’approvazione delle graduatorie definitive FSMA e LCN, da una fase “a regime”, nella quale, per l’assegnazione della residua capacità trasmissiva, la graduatoria non ha più rilievo. In particolare, nella fase “a regime”, nella quale si collocano le vicende del presente giudizio, la capacità trasmissiva e i LCN (compresi quelli eventualmente retrocessi per effetto della decadenza dell’originario assegnatario) sono soggetti ad una diversa regolamentazione. La residua capacità trasmissiva, infatti, può costituire soltanto oggetto di negoziazione individuale con l’operatore di rete, esaurendosi l’effetto della riserva nella fase “di prima applicazione”.
Ne deriva che la pretesa allo scorrimento di una graduatoria non più idonea a regolamentare la fattispecie non può trovare fondamento, in presenza di una diversa di disciplina, neppure sulla scorta di un preteso principio generale di favor per tale soluzione (che la ricorrente trae da arresti giurisprudenziali che riguardano tutt’altra materia, quella dei pubblici concorsi, ove lo scorrimento risponde ad una diversa ratio ).
9. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione della complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LO | RI RI |
IL SEGRETARIO