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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI RU nato a [...] il [...] NI FRANCHISING SRL ITALIA FRANCHISING SRL ISTITUTO FINIS ITALIA SRL FINCASA SRL GAN SRLS LE SRL INVESTIMENTI IMMOBILIARI EUROPEI SRL avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di TERNI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore L'avvocato Morcella insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1935 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/11/2025 dall'Ispettorato del Lavoro sia alla Procura della Repubblica che alla Guardia di finanza. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/05/2025, il Tribunale di Terni ha rigettato l'appello formulato nell'interesse di NO BO, quale amministratore di fatto delle società BO SI s.r.I., e nell'interesse delle società Italia franchising s.r.I., Istituto Finis Italia s.r.I., Fincasa s.r.I., Gan s.r.l.s., Sole s.r.I., Investimenti immobiliari europei s.r.I., amministrate da AB IO, e ha confermato il sequestro preventivo anche per equivalente dei beni e delle somme di danaro rinvenuti nei conti correnti nella disponibilità di BO NO e delle società a lui riconducibili, che è stato disposto dal GUP di Terni in data 10/04/2025 in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali di cui ai capi di imputazione da 27 a 34, non essendo state presentate le dichiarazioni annuali IVA e IRES delle suddette società per diverse annualità e non avendo il BO presentato la propria dichiarazione IRPEF, superando la soglia di punibilità. Si precisa che si contesta altresì a NO BO e a AB IO di aver, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto delle predette società, riconducibili al gruppo immobiliare BO e nella qualità di amministratori di fatto della società Work Lab, di essersi avvalsi della società cartiera Work Lab per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione delle imposte alle società del gruppo BO (capo di imputazione n.1) e di aver occultato o distrutto le scritture contabili delle suddette società ai fini fraudolenti (capi di imputazione da 2 a 24). 2. NO BO, le società BO SI s.r.I., Italia franchising s.r.l. Istituto Finis Italia s.r.l. Fincasa s.r.I., Gan s.r.l.s., Sole s.r.l. e Investimenti immobiliari europei s.r.I., ricorrono per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 220 e 114 Disp. att. cod. proc. pen. e dell'art.63 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte dai soggetti indagabili rese da AB IO, amministratrice delle suddette società, e da KI AZ, amministratore legale della società cooperativa Work Lab, rilasciate durante il controllo amministrativo contabile effettuato dalla Guardia di finanzia nelle vesti formali di polizia amministrativa, quando erano già emersi elementi di reità. Deducono l'inutilizzabilità anche della documentazione acquisita d'ufficio dai verificatori, nelle apparenti vesti di organo accertatore amministrativo e fiscale, nel corso dell'ispezione amministrativa (e non fornita spontaneamente dagli amministratori delle società, come affermato dal giudice) quando già si erano manifestati indizi di reato. I ricorrenti evidenziano che l'Ispettorato del Lavoro di Terni aveva avviato fin da febbraio 2018 un'ispezione nei confronti della Work Lab soc. coop. e sulle altre società del gruppo BO e stilato i processi verbali di accertamento da cui emergeva il sospetto di reati tributari. I verbali di accertamento erano stati trasfusi in comunicazioni di notizia di reato che erano state inviate Ne segue che, evidentemente, la Guardia di finanza, su impulso dell'Ispettorato del Lavoro, ha dato avvio ai controlli a controlli fiscali e amministrativi sulle società quando sussistevano già indizi di reità, come si evince dai verbali di accertamento, ove si specifica che gli importi fatturati dalla società Work Lab non corrispondevano alle prestazioni effettivamente rese. I controlli amministrativi e fiscali sono stati effettuati da parte della Guardia di Finanza fin dal gennaio 2020 quando IO, BO e KI erano indagati o indagabili senza che, sia stato dato agli indagati l'avviso previsto dal combinato disposto degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà che ai medesimi competeva di essere assistiti, durante lo svolgimento di tali operazioni, da un difensore di loro fiducia. Si configura la violazione degli artt. 237 e 354 cod. proc. pen., in quanto l'acquisizione dei documenti è avvenuta senza l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 114 Disp. att. cod.proc.pen. Il giudice a quo, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo l'emersione degli indizi, ha affermato che l'evasione d'imposta conseguente alla mancata dichiarazione fiscale, oggetto degli addebiti da 27 a 34, era stata calcolata tramite l'analisi delle movimentazioni sui conti correnti bancari in uso alle società e agli odierni imputati e che i suddetti estratti conto erano stati acquisiti presso gli istituti bancari con il loro consenso e pertanto sono utilizzabili. • Tuttavia, anche i sequestri effettuati ai sensi dell'art. 255 cod. proc. pen. dal pubblico ministero per acquisire la documentazione concernente i rapporti bancari riconducibili alle società ricorrenti si sono resi necessari in quanto le acquisizioni documentali operate dalla Guardia di finanza presso le sedi delle società del gruppo BO non avevano consentito di ricostruire il volume d'affari delle società. Pertanto, gli atti di indagine disposti dal Pubblico Ministero si sono fondati esclusivamente sulle risultanze dell'accertamento amministrativo contabile effettuato dalla Guardia di Finanza nelle vesti formali di polizia amministrativa che ha tuttavia svolto attività di indagine. I ricorrenti deducono dunque la nullità derivata ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. dei suddetti decreti di sequestro probatorio disposti dal RM., volti ad acquisire documentazione bancaria, perché fondati sulle risultanze di una inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue quindi una valutazione viziata del fumus del reati contestati dai capi 27 a 34, in quanto la sussistenza di esso sarebbe basata su di una attività accertativa le cui risultanze, sarebbero affette da inutilizzabilità o da nullità. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 5. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica, con la quale precisa che la inosservanza dell'art 114 disp. att. cod.proc.pen., ravvisabile ogniqualvolta vengano condotte perquisizioni e/o sequestri in spregio dell'art 220 disp. att. cod.proc.pen., è sanzionata a pena di nullità. Si eccepisce pertanto la nullità derivata del sequestro preventivo. Ha inoltre precisato, in replica alle richieste del Procuratore Generale, che la emissione del decreto disciplinato dall'art 2 429 cod.proc.pen. non può più precludere ogni accertamento in ordine alla configurabilità del fumus commissi delicti, poiché il Giudice della Cautela, anche nel caso di misura cautelare reale, non può limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcuna altra attività, ma è tenuto ad assolvere il proprio indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. Il difensore ha depositato ulteriore documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette che non può dedursi la generica violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., essendo necessaria la specifica indicazione della violazione codicistica avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dall'autorità amministrativa (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299 - 01; Sez.3, n.5235 del 24/05/2016, Rv.269213). In definitiva, è onere di chi eccepisce la trasgressione della suddetta disposizione processuale precisare quali parti del processo verbale di accertamento siano state redatte dopo gli indizi di reato e in contrasto a precise previsioni codicistiche. Qualora, poi, con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01, nonché Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01). Infatti, laddove venga dedotta l'invalidità di un atto di rilevanza probatoria, non è sufficiente invocare l'espunzione delle relative risultanze dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che essa non infirmi la validità logica dell'impianto giustificativo a sostegno del decisunn poiché residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale. L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare alla valutazione del grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento della misura. Spetta, dunque, al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze indiziarie dell'atto sulla solidità della 3 piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum. Nel caso in disamina, il giudice a quo, con specifico riferimento ai reati contestati nei capi di imputazione da 27 a 34, ossia quelli per i quali è stato disposto il sequestro preventivo ha evidenziato che il fumus consegue dalla circostanza negativa, desumibile dal mancato inoltro della dichiarazione fiscale delle società e dagli estratti conto bancari acquisiti presso soggetti terzi, ossia gli istituti bancari, il cui esame ha consentito di ricostruire i ricavi economici non dichiarati o privi di giustificazione. Pertanto, con riferimento ai reati che costituiscono titolo della misura cautelare, non assume alcuna rilevanza l'eccezione di inutilizzabilità dedotta dai ricorrenti, relativa alle dichiarazioni rilasciate dalla legale rappresentante delle società del gruppo BO, AB IO e dal legale rappresentante della società cooperativa Work Lab che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti, che non hanno assunto alcun peso nelle determinazioni del giudice, e alla documentazione societaria acquisita durante gli accessi. Come evidenziato, la gravità indiziaria per i reati dichiarativi - gli unici che costituiscono titolo per l'applicazione della misura cautelare reale- deriva da elementi a carico dei ricorrenti a carattere negativo (l'omessa presentazione delle dichiarazioni per diverse annualità) e a carattere positivo (gli estratti conto bancari da cui sono stati rilevati i ricavi e le entrate). Le dedotte nullità o inutilizzabilità non sono dunque decisive, in quanto il giudice ha affermato che le dichiarazioni fiscali non sono state presentate e che il superamento della soglia risulta dai documenti forniti consensualmente dagli istituti bancari, senza fare alcun cenno alle dichiarazioni rese dai rappresentati legali delle società e alla documentazione acquisita durante l'ispezione. I ricorrenti avrebbero dovuto, dunque, eventualmente specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità con riferimento allo specifico reato per il quale si procede e per il quale è stata disposta la misura cautelare, e non genericamente, con riguardo al fumus di tutti i reati provvisoriamente contestati. Quest'analisi non è neppure accennata nei motivi di ricorso, che devono dunque considerarsi generici e perciò inammissibili. D'altronde, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa. Nel caso di specie, è stato emesso decreto che dispone il giudizio è stato emesso il 16/4/2025 per tutte le imputazioni contestate ai ricorrenti, comprese quelle per le quali è stato disposto il sequestro. E', dunque, preclusa la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus, essendo già intervenuta una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (ex multis, Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 c...). 03) 4 Il consigliere estensore 2. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Presidente
sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore L'avvocato Morcella insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1935 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/11/2025 dall'Ispettorato del Lavoro sia alla Procura della Repubblica che alla Guardia di finanza. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/05/2025, il Tribunale di Terni ha rigettato l'appello formulato nell'interesse di NO BO, quale amministratore di fatto delle società BO SI s.r.I., e nell'interesse delle società Italia franchising s.r.I., Istituto Finis Italia s.r.I., Fincasa s.r.I., Gan s.r.l.s., Sole s.r.I., Investimenti immobiliari europei s.r.I., amministrate da AB IO, e ha confermato il sequestro preventivo anche per equivalente dei beni e delle somme di danaro rinvenuti nei conti correnti nella disponibilità di BO NO e delle società a lui riconducibili, che è stato disposto dal GUP di Terni in data 10/04/2025 in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali di cui ai capi di imputazione da 27 a 34, non essendo state presentate le dichiarazioni annuali IVA e IRES delle suddette società per diverse annualità e non avendo il BO presentato la propria dichiarazione IRPEF, superando la soglia di punibilità. Si precisa che si contesta altresì a NO BO e a AB IO di aver, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto delle predette società, riconducibili al gruppo immobiliare BO e nella qualità di amministratori di fatto della società Work Lab, di essersi avvalsi della società cartiera Work Lab per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione delle imposte alle società del gruppo BO (capo di imputazione n.1) e di aver occultato o distrutto le scritture contabili delle suddette società ai fini fraudolenti (capi di imputazione da 2 a 24). 2. NO BO, le società BO SI s.r.I., Italia franchising s.r.l. Istituto Finis Italia s.r.l. Fincasa s.r.I., Gan s.r.l.s., Sole s.r.l. e Investimenti immobiliari europei s.r.I., ricorrono per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 220 e 114 Disp. att. cod. proc. pen. e dell'art.63 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte dai soggetti indagabili rese da AB IO, amministratrice delle suddette società, e da KI AZ, amministratore legale della società cooperativa Work Lab, rilasciate durante il controllo amministrativo contabile effettuato dalla Guardia di finanzia nelle vesti formali di polizia amministrativa, quando erano già emersi elementi di reità. Deducono l'inutilizzabilità anche della documentazione acquisita d'ufficio dai verificatori, nelle apparenti vesti di organo accertatore amministrativo e fiscale, nel corso dell'ispezione amministrativa (e non fornita spontaneamente dagli amministratori delle società, come affermato dal giudice) quando già si erano manifestati indizi di reato. I ricorrenti evidenziano che l'Ispettorato del Lavoro di Terni aveva avviato fin da febbraio 2018 un'ispezione nei confronti della Work Lab soc. coop. e sulle altre società del gruppo BO e stilato i processi verbali di accertamento da cui emergeva il sospetto di reati tributari. I verbali di accertamento erano stati trasfusi in comunicazioni di notizia di reato che erano state inviate Ne segue che, evidentemente, la Guardia di finanza, su impulso dell'Ispettorato del Lavoro, ha dato avvio ai controlli a controlli fiscali e amministrativi sulle società quando sussistevano già indizi di reità, come si evince dai verbali di accertamento, ove si specifica che gli importi fatturati dalla società Work Lab non corrispondevano alle prestazioni effettivamente rese. I controlli amministrativi e fiscali sono stati effettuati da parte della Guardia di Finanza fin dal gennaio 2020 quando IO, BO e KI erano indagati o indagabili senza che, sia stato dato agli indagati l'avviso previsto dal combinato disposto degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà che ai medesimi competeva di essere assistiti, durante lo svolgimento di tali operazioni, da un difensore di loro fiducia. Si configura la violazione degli artt. 237 e 354 cod. proc. pen., in quanto l'acquisizione dei documenti è avvenuta senza l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 114 Disp. att. cod.proc.pen. Il giudice a quo, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo l'emersione degli indizi, ha affermato che l'evasione d'imposta conseguente alla mancata dichiarazione fiscale, oggetto degli addebiti da 27 a 34, era stata calcolata tramite l'analisi delle movimentazioni sui conti correnti bancari in uso alle società e agli odierni imputati e che i suddetti estratti conto erano stati acquisiti presso gli istituti bancari con il loro consenso e pertanto sono utilizzabili. • Tuttavia, anche i sequestri effettuati ai sensi dell'art. 255 cod. proc. pen. dal pubblico ministero per acquisire la documentazione concernente i rapporti bancari riconducibili alle società ricorrenti si sono resi necessari in quanto le acquisizioni documentali operate dalla Guardia di finanza presso le sedi delle società del gruppo BO non avevano consentito di ricostruire il volume d'affari delle società. Pertanto, gli atti di indagine disposti dal Pubblico Ministero si sono fondati esclusivamente sulle risultanze dell'accertamento amministrativo contabile effettuato dalla Guardia di Finanza nelle vesti formali di polizia amministrativa che ha tuttavia svolto attività di indagine. I ricorrenti deducono dunque la nullità derivata ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. dei suddetti decreti di sequestro probatorio disposti dal RM., volti ad acquisire documentazione bancaria, perché fondati sulle risultanze di una inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue quindi una valutazione viziata del fumus del reati contestati dai capi 27 a 34, in quanto la sussistenza di esso sarebbe basata su di una attività accertativa le cui risultanze, sarebbero affette da inutilizzabilità o da nullità. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 5. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica, con la quale precisa che la inosservanza dell'art 114 disp. att. cod.proc.pen., ravvisabile ogniqualvolta vengano condotte perquisizioni e/o sequestri in spregio dell'art 220 disp. att. cod.proc.pen., è sanzionata a pena di nullità. Si eccepisce pertanto la nullità derivata del sequestro preventivo. Ha inoltre precisato, in replica alle richieste del Procuratore Generale, che la emissione del decreto disciplinato dall'art 2 429 cod.proc.pen. non può più precludere ogni accertamento in ordine alla configurabilità del fumus commissi delicti, poiché il Giudice della Cautela, anche nel caso di misura cautelare reale, non può limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcuna altra attività, ma è tenuto ad assolvere il proprio indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. Il difensore ha depositato ulteriore documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette che non può dedursi la generica violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., essendo necessaria la specifica indicazione della violazione codicistica avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dall'autorità amministrativa (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299 - 01; Sez.3, n.5235 del 24/05/2016, Rv.269213). In definitiva, è onere di chi eccepisce la trasgressione della suddetta disposizione processuale precisare quali parti del processo verbale di accertamento siano state redatte dopo gli indizi di reato e in contrasto a precise previsioni codicistiche. Qualora, poi, con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01, nonché Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01). Infatti, laddove venga dedotta l'invalidità di un atto di rilevanza probatoria, non è sufficiente invocare l'espunzione delle relative risultanze dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che essa non infirmi la validità logica dell'impianto giustificativo a sostegno del decisunn poiché residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale. L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare alla valutazione del grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento della misura. Spetta, dunque, al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze indiziarie dell'atto sulla solidità della 3 piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum. Nel caso in disamina, il giudice a quo, con specifico riferimento ai reati contestati nei capi di imputazione da 27 a 34, ossia quelli per i quali è stato disposto il sequestro preventivo ha evidenziato che il fumus consegue dalla circostanza negativa, desumibile dal mancato inoltro della dichiarazione fiscale delle società e dagli estratti conto bancari acquisiti presso soggetti terzi, ossia gli istituti bancari, il cui esame ha consentito di ricostruire i ricavi economici non dichiarati o privi di giustificazione. Pertanto, con riferimento ai reati che costituiscono titolo della misura cautelare, non assume alcuna rilevanza l'eccezione di inutilizzabilità dedotta dai ricorrenti, relativa alle dichiarazioni rilasciate dalla legale rappresentante delle società del gruppo BO, AB IO e dal legale rappresentante della società cooperativa Work Lab che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti, che non hanno assunto alcun peso nelle determinazioni del giudice, e alla documentazione societaria acquisita durante gli accessi. Come evidenziato, la gravità indiziaria per i reati dichiarativi - gli unici che costituiscono titolo per l'applicazione della misura cautelare reale- deriva da elementi a carico dei ricorrenti a carattere negativo (l'omessa presentazione delle dichiarazioni per diverse annualità) e a carattere positivo (gli estratti conto bancari da cui sono stati rilevati i ricavi e le entrate). Le dedotte nullità o inutilizzabilità non sono dunque decisive, in quanto il giudice ha affermato che le dichiarazioni fiscali non sono state presentate e che il superamento della soglia risulta dai documenti forniti consensualmente dagli istituti bancari, senza fare alcun cenno alle dichiarazioni rese dai rappresentati legali delle società e alla documentazione acquisita durante l'ispezione. I ricorrenti avrebbero dovuto, dunque, eventualmente specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità con riferimento allo specifico reato per il quale si procede e per il quale è stata disposta la misura cautelare, e non genericamente, con riguardo al fumus di tutti i reati provvisoriamente contestati. Quest'analisi non è neppure accennata nei motivi di ricorso, che devono dunque considerarsi generici e perciò inammissibili. D'altronde, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa. Nel caso di specie, è stato emesso decreto che dispone il giudizio è stato emesso il 16/4/2025 per tutte le imputazioni contestate ai ricorrenti, comprese quelle per le quali è stato disposto il sequestro. E', dunque, preclusa la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus, essendo già intervenuta una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (ex multis, Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 c...). 03) 4 Il consigliere estensore 2. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Presidente