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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
PI NC, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29577202500001926000 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6208/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'Avviso di presa in carico n. 29577202500001926000 sanzioni, notificato dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con cui è stata comunicata l'iscrizione a ruolo e l'affidamento per la riscossione delle somme dovute in base ad una intimazione di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Messina.
L'intimazione si fonda sulla sentenza n. 6330/10/22 della CTR Sicilia – Sezione 10, depositata l'11/07/2022 e divenuta definitiva il 13/02/2023, che ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 per IRPEF, IVA, IRAP e addizionali. Il ricorrente deduce: omessa indicazione del responsabile del procedimento e difetto di sottoscrizione dell'atto di presa in carico;
difetto di motivazione e carenza di riferimenti puntuali alla precedente intimazione di pagamento;
vizi derivati dall'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento da cui l'atto di presa in carico trarrebbe origine.
L'Agenzia delle Entrate rigetta i motivi formulati dal ricorrente.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. In relazione al primo motivo, ossia l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancanza di indicazione del responsabile del procedimento è considerata una semplice irregolarità e non porta alla nullità dell'atto, a meno che non venga compromesso il diritto di difesa, cosa che nel caso attuale non si è verificata. Sul secondo motivo la Corte ribadisce ( mancanza di firma) gli atti automatizzati dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agente della riscossione non necessitano di una firma autografa, a patto che sia garantita la riconducibilità dell'atto all'ente impositore.Riguardo alla motivazione l'avviso fa riferimento all'intimazione di pagamento e alla sentenza n. 6330/10/22, chiarendo così la base giuridica e l'importo dovuto, di conseguenza, l'atto è adeguatamente motivato.
Per quanto riguarda i cosiddetti "vizi derivati", la sentenza della CTR Sicilia è ormai definitiva. Questo significa che non è più possibile mettere in discussione il merito dell'accertamento o l'intimazione di pagamento. La vicenda nasce da un Accertamento. Dopo che l'atto è stato impugnato, il confronto legale si è concluso con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. In quella sede, i giudici hanno dato ragione all'Agenzia delle Entrate, accogliendo il suo appello e respingendo definitivamente il ricorso della parte contribuente. Di conseguenza, il debito tributario è diventato certo e non più contestabile. Il ricorso non viene accolto. Condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle
Entrate Riscossione le spese processuali che liquida in euro 800,00 per compensi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle
Entrate Riscossione le spese processuali che liquida in euro 800,00 per compensi. Messina 14 ottobre
2025. Il presidente Antonino Fichera
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
PI NC, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29577202500001926000 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6208/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'Avviso di presa in carico n. 29577202500001926000 sanzioni, notificato dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con cui è stata comunicata l'iscrizione a ruolo e l'affidamento per la riscossione delle somme dovute in base ad una intimazione di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Messina.
L'intimazione si fonda sulla sentenza n. 6330/10/22 della CTR Sicilia – Sezione 10, depositata l'11/07/2022 e divenuta definitiva il 13/02/2023, che ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 per IRPEF, IVA, IRAP e addizionali. Il ricorrente deduce: omessa indicazione del responsabile del procedimento e difetto di sottoscrizione dell'atto di presa in carico;
difetto di motivazione e carenza di riferimenti puntuali alla precedente intimazione di pagamento;
vizi derivati dall'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento da cui l'atto di presa in carico trarrebbe origine.
L'Agenzia delle Entrate rigetta i motivi formulati dal ricorrente.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. In relazione al primo motivo, ossia l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancanza di indicazione del responsabile del procedimento è considerata una semplice irregolarità e non porta alla nullità dell'atto, a meno che non venga compromesso il diritto di difesa, cosa che nel caso attuale non si è verificata. Sul secondo motivo la Corte ribadisce ( mancanza di firma) gli atti automatizzati dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agente della riscossione non necessitano di una firma autografa, a patto che sia garantita la riconducibilità dell'atto all'ente impositore.Riguardo alla motivazione l'avviso fa riferimento all'intimazione di pagamento e alla sentenza n. 6330/10/22, chiarendo così la base giuridica e l'importo dovuto, di conseguenza, l'atto è adeguatamente motivato.
Per quanto riguarda i cosiddetti "vizi derivati", la sentenza della CTR Sicilia è ormai definitiva. Questo significa che non è più possibile mettere in discussione il merito dell'accertamento o l'intimazione di pagamento. La vicenda nasce da un Accertamento. Dopo che l'atto è stato impugnato, il confronto legale si è concluso con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. In quella sede, i giudici hanno dato ragione all'Agenzia delle Entrate, accogliendo il suo appello e respingendo definitivamente il ricorso della parte contribuente. Di conseguenza, il debito tributario è diventato certo e non più contestabile. Il ricorso non viene accolto. Condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle
Entrate Riscossione le spese processuali che liquida in euro 800,00 per compensi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle
Entrate Riscossione le spese processuali che liquida in euro 800,00 per compensi. Messina 14 ottobre
2025. Il presidente Antonino Fichera