Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 03/02/2026, n. 1605
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutti i titoli contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata fossero già presenti in una precedente intimazione di pagamento regolarmente notificata al contribuente, la quale non era stata impugnata. Di conseguenza, il contribuente è decaduto dalla possibilità di contestare la regolarità degli atti precedenti.

  • Rigettato
    Violazione della sequenza procedimentale

    La Corte ha escluso la violazione della sequenza procedimentale, dato che l'ultima intimazione di pagamento è stata notificata correttamente e non è stata impugnata.

  • Improcedibile
    Rinuncia al ricorso

    La rinuncia al ricorso rende improcedibile la domanda relativa agli atti specificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 03/02/2026, n. 1605
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1605
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo