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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 03/02/2026, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1605/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15260/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Pag. 1 di 5 Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0979083864374000 TRIBUTI 2020 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130122498003000 IMU 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJPM03646 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJPM03815 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJPM000770 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJPTJPM002204 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJNM002542 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 993/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Pag. 2 di 5 Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9083864374 000, riferita come notificata il 27 agosto 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha ingiunto il versamento della complessiva somma di € 54.258,22 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, in forza, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, dei seguenti titoli:
1. cartella di pagamento n. 097 2013 0122498003 000, in ipotesi notificata il 9 settembre 2013 a titolo di ICI dovuta a Roma Capitale in relazione agli anni 2006 e 2007 per un importo di €
9.738,81 2. avviso di accertamento n. TJPM03646, in ipotesi notificato il 6 marzo 2013, a titolo di IRPEF dovuta in relazione al 2007 per un importo di € 10.019,21
3. avviso di accertamento n. TJPM03815, in ipotesi notificato il 1° aprile 2014, a titolo di IRPEF dovuta in relazione al 2008 per un importo di € 9.877,58
4. avviso di accertamento n. 250TJPM000770, in ipotesi notificato il 20 novembre 2017, a titolo di IRPEF dovuta in relazione al 2012 per un importo di € 8.193,94
5. avviso di accertamento n. TJPTJPM002204, in ipotesi notificato il 29 settembre 2017, a titolo di IRPEF dovuta in relazione al 2011 per un importo di € 7.021,07
6. avviso di accertamento n. 250TJNM002542, in ipotesi notificato l'11 febbraio 2019, a titolo di
IRPEF dovuta in relazione al 2013 per un importo di € 9.009,33.
Adduce dunque di non avere mai ricevuto alcuna notifica precedente degli atti presupposti riservandosi espressamente “ogni e più ampia facoltà di eccepire e contestare non solo e non tanto la sussistenza di vizi, carenze, difetti ed irregolarità dell'attività di notifica espletata, bensì anche della corrispondenza tra documentazione della notificazione ed atto notificato, ovvero della copia rispetto all'originale”, sostanzialmente lamentando il mancato rispetto della sequenza procedimentale e affermando l'autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento.
Ha dunque concluso richiedendo di “accertare il difetto assoluto ed insanabile della notifica e, per
l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dei prodromici atti impugnati (cartella di pagamento ed avvisi di accertamento), finanche l'insussistenza del diritto del Concessionario a procedere in riscossione e/o in executivis per tutti i motivi dedotti in atto”, vinte le spese, da distrarsi.
Pag. 3 di 5 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento al merito dei tributi e all'attività anteriore all'emissione della cartella di pagamento;
deducendo l'infondatezza delle doglianze riguardanti la regolarità delle notifiche, come da documentazione prodotta riguardante numerosi atti della riscossione nel tempo notificati, e dell'eccezione di prescrizione – invero mai proposta dalla parte ricorrente – anche evidenziando la proroga biennale dei relativi termini ai sensi dell'art. 68 del d.l. n.
18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs n. 159/2015, nonché l'insussistenza di alcun difetto di motivazione della cartella di pagamento e della decadenza dall'iscrizione a ruolo – doglianze ugualmente mai proposte dalla parte ricorrente – così concludendo per il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche la Direzione provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate in riferimento agli avvisi di accertamento supra indicati ai nn. 2, 3 e 5 deducendone la rituale notificazione, come da documentazione prodotta, così come rituale era stata la notificazione di due successive intimazioni di pagamento, restate non impugnate ciò che aveva reso definitive le pretese in questione e inammissibile il presente ricorso. Si è costituito infine il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ugualmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per via della definitività degli avvisi di accertamento presupposti.
La ricorrente ha quindi depositato una memoria illustrativa, peraltro intestata a Società_1 S.r.l., nella quale ha innanzitutto rinunciato al ricorso in relazione ai titoli supra indicati ai nn. 3, 5 e 6; ha inoltre censurato la ritualità della notifica degli ulteriori atti, così insistendo per l'accoglimento del ricorso nei limiti precisati.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va rigettato in forza della seguente motivazione.
È sufficiente evidenziare che tutti i titoli contenuti nell'intimazione di pagamento qui censurata erano già contenuti nella diversa intimazione di pagamento n. 097 2022 9022975591 000, alla cui rituale notifica – risalente al 4 luglio 2022, come da relata prodotta dall'agente della riscossione, che ne dimostra l'effettuazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 – non ha fatto seguito alcuna impugnativa da parte della ricorrente, che non si è peritata di contestare la circostanza nemmeno nella memoria illustrativa depositata.
Pertanto, ella è decaduta dalla possibilità di contestare la ipotetica irregolarità degli atti anteriormente compiuti, né si ravvisa alcuna violazione della sequenza procedimentale – che costituisce l'unica Pag. 4 di 5 doglianza contenuta in ricorso – attesa la correttezza della notificazione dell'intimazione di pagamento da ultimo richiamata, il che, ad abundantiam, esclude anche la maturazione di alcuna, del resto non eccepita, prescrizione.
Ne conseguono l'infondatezza del ricorso e la condanna, secondo il principio della soccombenza, della parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di ciascuna delle parti costituite nei termini di cui al dispositivo in ragione dei rispettivi crediti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge ciascuno in favore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e in € 2.000,00 oltre accessori di legge in favore della Direzione provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate.
Roma, 27 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
RI IG LA DR TE
Pag. 5 di 5
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15260/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Pag. 1 di 5 Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0979083864374000 TRIBUTI 2020 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130122498003000 IMU 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJPM03646 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJPM03815 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJPM000770 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJPTJPM002204 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJNM002542 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 993/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Pag. 2 di 5 Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9083864374 000, riferita come notificata il 27 agosto 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha ingiunto il versamento della complessiva somma di € 54.258,22 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, in forza, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, dei seguenti titoli:
1. cartella di pagamento n. 097 2013 0122498003 000, in ipotesi notificata il 9 settembre 2013 a titolo di ICI dovuta a Roma Capitale in relazione agli anni 2006 e 2007 per un importo di €
9.738,81 2. avviso di accertamento n. TJPM03646, in ipotesi notificato il 6 marzo 2013, a titolo di IRPEF dovuta in relazione al 2007 per un importo di € 10.019,21
3. avviso di accertamento n. TJPM03815, in ipotesi notificato il 1° aprile 2014, a titolo di IRPEF dovuta in relazione al 2008 per un importo di € 9.877,58
4. avviso di accertamento n. 250TJPM000770, in ipotesi notificato il 20 novembre 2017, a titolo di IRPEF dovuta in relazione al 2012 per un importo di € 8.193,94
5. avviso di accertamento n. TJPTJPM002204, in ipotesi notificato il 29 settembre 2017, a titolo di IRPEF dovuta in relazione al 2011 per un importo di € 7.021,07
6. avviso di accertamento n. 250TJNM002542, in ipotesi notificato l'11 febbraio 2019, a titolo di
IRPEF dovuta in relazione al 2013 per un importo di € 9.009,33.
Adduce dunque di non avere mai ricevuto alcuna notifica precedente degli atti presupposti riservandosi espressamente “ogni e più ampia facoltà di eccepire e contestare non solo e non tanto la sussistenza di vizi, carenze, difetti ed irregolarità dell'attività di notifica espletata, bensì anche della corrispondenza tra documentazione della notificazione ed atto notificato, ovvero della copia rispetto all'originale”, sostanzialmente lamentando il mancato rispetto della sequenza procedimentale e affermando l'autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento.
Ha dunque concluso richiedendo di “accertare il difetto assoluto ed insanabile della notifica e, per
l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dei prodromici atti impugnati (cartella di pagamento ed avvisi di accertamento), finanche l'insussistenza del diritto del Concessionario a procedere in riscossione e/o in executivis per tutti i motivi dedotti in atto”, vinte le spese, da distrarsi.
Pag. 3 di 5 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento al merito dei tributi e all'attività anteriore all'emissione della cartella di pagamento;
deducendo l'infondatezza delle doglianze riguardanti la regolarità delle notifiche, come da documentazione prodotta riguardante numerosi atti della riscossione nel tempo notificati, e dell'eccezione di prescrizione – invero mai proposta dalla parte ricorrente – anche evidenziando la proroga biennale dei relativi termini ai sensi dell'art. 68 del d.l. n.
18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs n. 159/2015, nonché l'insussistenza di alcun difetto di motivazione della cartella di pagamento e della decadenza dall'iscrizione a ruolo – doglianze ugualmente mai proposte dalla parte ricorrente – così concludendo per il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche la Direzione provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate in riferimento agli avvisi di accertamento supra indicati ai nn. 2, 3 e 5 deducendone la rituale notificazione, come da documentazione prodotta, così come rituale era stata la notificazione di due successive intimazioni di pagamento, restate non impugnate ciò che aveva reso definitive le pretese in questione e inammissibile il presente ricorso. Si è costituito infine il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ugualmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per via della definitività degli avvisi di accertamento presupposti.
La ricorrente ha quindi depositato una memoria illustrativa, peraltro intestata a Società_1 S.r.l., nella quale ha innanzitutto rinunciato al ricorso in relazione ai titoli supra indicati ai nn. 3, 5 e 6; ha inoltre censurato la ritualità della notifica degli ulteriori atti, così insistendo per l'accoglimento del ricorso nei limiti precisati.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va rigettato in forza della seguente motivazione.
È sufficiente evidenziare che tutti i titoli contenuti nell'intimazione di pagamento qui censurata erano già contenuti nella diversa intimazione di pagamento n. 097 2022 9022975591 000, alla cui rituale notifica – risalente al 4 luglio 2022, come da relata prodotta dall'agente della riscossione, che ne dimostra l'effettuazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 – non ha fatto seguito alcuna impugnativa da parte della ricorrente, che non si è peritata di contestare la circostanza nemmeno nella memoria illustrativa depositata.
Pertanto, ella è decaduta dalla possibilità di contestare la ipotetica irregolarità degli atti anteriormente compiuti, né si ravvisa alcuna violazione della sequenza procedimentale – che costituisce l'unica Pag. 4 di 5 doglianza contenuta in ricorso – attesa la correttezza della notificazione dell'intimazione di pagamento da ultimo richiamata, il che, ad abundantiam, esclude anche la maturazione di alcuna, del resto non eccepita, prescrizione.
Ne conseguono l'infondatezza del ricorso e la condanna, secondo il principio della soccombenza, della parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di ciascuna delle parti costituite nei termini di cui al dispositivo in ragione dei rispettivi crediti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge ciascuno in favore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e in € 2.000,00 oltre accessori di legge in favore della Direzione provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate.
Roma, 27 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
RI IG LA DR TE
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