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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1381/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001207791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001207791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004970653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004970653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 06.11.2025 all'Agenzia delle Entrate IO e alla ON IA (e depositato in data 08.11.2025) il contribuente Ricorrente_1, difeso dall'avvocato Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n.139 2023 9001207791000 notificato in data 13.07.2023 per un importo di € 1.131,51 per tassa automobilistica anni di imposta 2013 e 2014 ed espone quanto segue.
Prescrizione del credito tassa automobilistica.
Come noto, in materia di tassa automobilistica, trova applicazione il termine di prescrizione breve di tre anni, previsto dall'articolo 5 del D. L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con motivazione dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53.
Pertanto, il termine per azione di recupero sarebbe scaduto, da parte dell'Amministrazione sarebbe scaduto, rispettivamente, il 31 dicembre 2017 (per l'anno 2013) e il 31 dicembre 2018 (per l'anno 2014).
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ON IA, risulta che l'ente impositore ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di accertamento n. 333002700529 in data 23.11.2016.
Tale atto, pur avendo interrotto il decorso della prescrizione, ha fatto sorgere un nuovo termine triennale, con scadenza fissata al 23.11.2019.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ON IA nella propria comparsa, non può trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale.
Omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente intervenuta prescrizione.
Come sopra illustrato, il termine di prescrizione triennale, interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento, è nuovamente iniziato a decorrere dal 23.11.2016, con scadenza al 23.11.2019.
L'Agenzia delle Entrate IO, nel giudizio incardinato presso il giudice di Pace, sosteneva di aver interrotto tale termine mediante la notifica della cartella di pagamento n. 139 2018 0004970653000 asserendo che la stessa fosse avvenuta in data 11.11.2019.
Tale circostanza è fermamente contestata dal ricorrente, il quale eccepisce la mancata e/o inesistente notifica della suddetta cartella di pagamento. L'Agente della IO sosteneva di aver proceduto alla notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario.
Tuttavia la documentazione prodotta in primo grado non è sufficiente a dimostrare l'effettivo e regolare compimento della notifica. L'onere di provare la regolare notifica dell'atto prodromico grava sull'Agente della IO, il quale deve fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio in ogni sua fase.
Nel caso di specie, l'Agente della riscossione non ha fornito la prova essenziale del perfezionamento del terzo adempimento, ovvero la prova della ricezione della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.) o, quantomeno, della sua compiuta giacenza.
La mera produzione della distinta di spedizione non è idonea a dimostrare il corretto espletamento dell'iter notificatorio.
In assenza di una valida notifica della cartella di pagamento, nessun ulteriore atto interruttivo della prescrizione è intervenuto prima della scadenza del 23.11.2019.
Le sospensioni dei termini di riscossione introdotte per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, invocate da controparte, sono irrilevanti, poiché sono intervenute a partire da marzo 2020, quando il termine di prescrizione era già ampiamente spirato.
La ON IA si costituisce in data 15.12.2025 ed espone quanto segue.
Sulla tempestività del ricorso.
Il ricorrente “dice” che il ricorso è tempestivo in quanto segnala una data di notificazione dell'atto impugnato compatibile con la notifica del ricorso stesso. Ma non prova tale assunto che: a) né risulta dalle date indicate nell'atto e sulla busta;
b) né risulta compatibile con la iscrizione a ruolo.
Sulla prescrizione della cartella anteriori.
Il terzo termine comunque è decennale. Triennale è il termine dell'atto di accertamento e della successiva cartella esattoriale.
Il primo termine che regola la decadenza della notifica dell'accertamento è triennale (articolo 5 di 953/82).
Il secondo che regola la decadenza della notifica della cartella esattoriale sarebbe biennale (articolo 25 D.
P.R. 602/73) anche se taluna giurisprudenza lo equipara al termine triennale, che secondo la detta sarebbe speciale (v. Cass. 25461/21: è sbagliata anche questa ma in questa sede ciò non rileva). Ma il
“terzo” termine, che regola la prescrizione del tributo è decennale. Il terzo termine “segue” quello del tributo originario.
Sul contenuto degli atti esecutivi quando precedute da prodromiche cartelle.
Il contribuente ritiene che l'atto impugnato che dovrebbe contenere ulteriori dati e contenuti. Confonde però il contenuto della “cartella esattoriale” con il contenuto dei successivi atti che nulla contestano ma si limitano a porre in esecuzione atti contestativi precedenti, che devono citare senza doverne necessariamente riprodurre l'intero contenuto.
A)L'obbligo di motivazione è limitato agli “atti di contestazione” e cioè ai previ atti notificati.
B)Non vi è alcun onere di allegazione della cartella precedente.
C)Il computo degli interessi era dettagliato nel senso dei precedenti atti notificati al contribuente.
Nell'ultimo atto meramente esecutivo a ricognitivo dei detti non devono essere riportati nuovamente.
L'Agenzia delle Entrate IO si costituisce in comparsa di costituzione e risposta in data 10.04.2024 R.G.N.4662/2023 udienza del 22.05.2024.
Difetto di giurisdizione.
Il carico portato dalla cartella per cui è causa è relativo a crediti di natura tributaria, ovvero tassa automobilistica iscritta a ruolo dalla ON IA.
Si eccepisce, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice adito sull'avversa opposizione.
Sulla notifica della cartella.
Al contrario di quanto ex adverso eccepito, la cartella per cui la cartella per cui è causa risulta regolarmente notificata all'opponente in data 11.11.2019, mediante il rito di irreperibilità relativa, come evincibile dalla documentazione prodotta. Risulta in atti la relata di notifica in cui l'agente notificante dà atto dei tentativi di consegna infruttuosi e, nell'assenza di soggetti abilitati alla ricezione provvede alla notifica ai sensi degli articoli 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c. depositando il piego in
Comune, affiggendo avviso alla porta del destinatario e comunicando a quest'ultimo l'avviso di deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E' altresì, allegata in atti relativa documentazione comprovante, in particolare, l'avvenuto deposito, la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito in Comune indicante anche il numero della raccomandata postale, risultante anche dalla distinta postale delle raccomandate spedite e riportato sul relativo avviso di ricevimento ritualmente sottoscritto.
Il prefato titolo, pertanto, al contrario di quanto ex adverso eccepito, risulta ritualmente notificato al ricorrente.
Sulla prescrizione del credito.
L'opponente eccepisce la prescrizione del credito portato dalla cartella impugnata attinente tassa automobilistica relativa agli anni 2013/2014, in ragione della mancata notifica di atti antecedenti l'intimazione opposta.
Si ribadisce che la cartella per cui è causa risulta ritualmente notificata all'opponente. Ne consegue l'inammissibilità per tardività, ex articoli 19 e 21 D.lgs 546/1992, di ogni eccezione afferente il credito iscritto a ruolo divenuto definitivo ed incontestabile.
L'Agenzia delle Entrate IO in data 16.12.2025 contro deduce ed espone quanto segue.
Sulla notifica della cartella.
Parte ricorrente assume la mancata notificazione della cartella per cui è causa, in particolare poiché difetterebbe la prova di perfezionamento della notifica mediante procedura di irreperibilità relativa della cartella in parola in quanto difetterebbe l'cartella avviso comprovante il ricevimento o la giacenza della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
Del tutto infondata risulta l'avversa contestazione.
Come evincibile dalla documentazione depositata innanzi al Giudice di Pace di VI Valentia in atti vi è
l'avviso di ricevimento n. 517313746010-4 della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale relativo alla cartella n. 139 2018 0004970653000, corrispondente al numero di raccomandata relativa alla prefata cartella risultante dalla distinta postale delle raccomandate spedite rilasciata da poste italiane, ritualmente sottoscritto.
Al contrario di quanto ex adverso eccepito, infatti, la cartella per cui è causa risulta regolarmente notificata all'opponente in data 11.11.2019, mediante il rito di irreperibilità relativa.
E' altresì, depositata relativa documentazione comprovante, in particolare, l'avvenuto deposito, la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito in comune indicante anche il numero della raccomandata postale di spedizione, risultante anche dalla distinta postale delle raccomandate spedite, e riportato sul relativo avviso di ricevimento ritualmente sottoscritto dal destinatario che ha ricevuto la raccomandata informativa.
Il prefato titolo, pertanto, al contrario di quanto ex adverso eccepito risulta ritualmente notificato al ricorrente.
Si ribadisce che risulta in atti l'avviso di ricevimento n. 57313746010-4 della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale della cartella n. 139 2018 0004970653000, corrispondente al numero di raccomandata relativa alla prefata cartella risultante dalla comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e dalla distinta postale delle raccomandate spedite rilasciata da poste italiane, regolarmente sottoscritto dal destinatario. Ne consegue che sussiste in atti piena prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. al contrario di quanto adduce strumentalmente l'opponente.
Sulla prescrizione.
Il ricorrente la prescrizione del credito portato dalla cartella impugnata, attinente tassa automobilistica relativa agli anni 2013/2014 in ragione della mancata notifica di atti successivi all'avviso di accertamento notificato dalla ON IA.
Si ribadisce che la cartella per cui è causa risulta ritualmente notificata all'opponente. Ne consegue l'inammissibilità per tardiva ex articoli 19 e 21 D.lgs 546/1992, di ogni eccezione afferente il credito iscritto a ruolo divenuto definitivo ed incontestabile. Stante l'irretrattabilità dell'obbligazione tributaria per il periodo antecedente alla notifica cartella, infatti, la censura di prescrizione del credito, afferendo al merito della pretesa, è preclusa dalla decadenza in cui è in corso l'opponente non avendo tempestivamente impugnato, nei termini prescritti dalla legge, la cartella già notificata. Con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica del titolo in parola si evidenzia che nel calcolo dei termini di prescrizione dovrà tenersi conto della disciplina normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositivi, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei termini dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati …. fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della IO sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali legali a tali attività.
Im data 19.01.2026 il contribuente ha presentato memorie.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – IO ha prodotto esclusivamente l'avviso di deposito presso la casa Comunale e la distinta postale della raccomandata spedite, senza depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, elemento indefettibile per la prova del perfezionamento della notifica.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione (sez. Trib. Ord. N. 22579/2024; ordinanza n.14419/2025), la sola dimostrazione della spedizione della raccomandata non è sufficiente, occorrendo la prova che la stessa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, prova che può essere fornita esclusivamente mediante l'avviso di ricevimento o la relativa attestazione di compiuta giacenza.
Ne consegue che, la documentazione prodotta dall'Ente resistente è insufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica, con conseguente nullità della cartella esattoriale e degli atti successivi.
E' altresì infondata la tesi della ON IA secondo cui il credito per tassa automobilistica sarebbe soggetto a prescrizione decennale. La tassa automobilistica resta assoggettata al termine di prescrizione triennale previsto dall'articolo 5 del D.L. n.953/1982, che non si converte in quello ordinario decennale per effetto della mera notifica della cartella, in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
Infine, le sospensioni dei termini della normativa emergenziale Covid 19 non sono applicabili al caso di specie. Il termine di prescrizione triennale già spirato nel novembre 2019, mentre le sospensioni sono intervenute solo a partire da marzo 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che non devono essere prese in considerazione tutte le questioni e/o eccezioni proposte dalla parte ricorrente in ordine alle notificazione della cartella di pagamento presupposta.
Le questioni in parola non hanno, per vero, formato oggetto né del libello introduttivo, né – come era preciso onere della parte contribuente in seguito alla produzione dell'Agente della riscossione della documentazione relativa alla ridetta notificazione – di motivo aggiunto, ai sensi dell'art. 24, commi 2, 3 e 4, d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546.
Le superiori disposizioni recitano:
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte, é ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se é stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l' art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
Orbene, in carenza sia della proposizione (col ricorso introduttivo) che della integrazione (con i motivi aggiunti), i motivi in esame sono da considerarsi nuovi e, pertanto, vietati a pena di inammissibilità rilevabile di ufficio.
Nel merito il ricorso è infondato.
L'Agenzia Entrate- IO mediante confacente produzione – ha offerto la prova della notificazione della cartella di pagamento presupposta notificata al contribuente, con rito della irreperibilità relativa, l'11 novembre del 2019, siccome risulta comprovata dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata recante la documentazione dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale.
La prescrizione triennale del tributo in contestazione non è maturata, per effetto della sospensione del decorso del termine relativo, in virtù delle disposizioni emergenziali adottate per la pandemia dell'anno 2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 68, commi 1 e 4-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., in relazione all'art. 12 d. lgs. 24 settembre
2015, n. 152, e del conseguente prolungamento del dies ad quem.
Consegue il rigetto del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, 2- quinquies, e 2-sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate a favore dell'Agenzia Entrate Riscossioni in €. 600,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge, e a favore della ON IA in complessivi €. 400,00 per compensi oltre spese generali.
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
LU MA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1381/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001207791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001207791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004970653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004970653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 06.11.2025 all'Agenzia delle Entrate IO e alla ON IA (e depositato in data 08.11.2025) il contribuente Ricorrente_1, difeso dall'avvocato Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n.139 2023 9001207791000 notificato in data 13.07.2023 per un importo di € 1.131,51 per tassa automobilistica anni di imposta 2013 e 2014 ed espone quanto segue.
Prescrizione del credito tassa automobilistica.
Come noto, in materia di tassa automobilistica, trova applicazione il termine di prescrizione breve di tre anni, previsto dall'articolo 5 del D. L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con motivazione dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53.
Pertanto, il termine per azione di recupero sarebbe scaduto, da parte dell'Amministrazione sarebbe scaduto, rispettivamente, il 31 dicembre 2017 (per l'anno 2013) e il 31 dicembre 2018 (per l'anno 2014).
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ON IA, risulta che l'ente impositore ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di accertamento n. 333002700529 in data 23.11.2016.
Tale atto, pur avendo interrotto il decorso della prescrizione, ha fatto sorgere un nuovo termine triennale, con scadenza fissata al 23.11.2019.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ON IA nella propria comparsa, non può trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale.
Omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente intervenuta prescrizione.
Come sopra illustrato, il termine di prescrizione triennale, interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento, è nuovamente iniziato a decorrere dal 23.11.2016, con scadenza al 23.11.2019.
L'Agenzia delle Entrate IO, nel giudizio incardinato presso il giudice di Pace, sosteneva di aver interrotto tale termine mediante la notifica della cartella di pagamento n. 139 2018 0004970653000 asserendo che la stessa fosse avvenuta in data 11.11.2019.
Tale circostanza è fermamente contestata dal ricorrente, il quale eccepisce la mancata e/o inesistente notifica della suddetta cartella di pagamento. L'Agente della IO sosteneva di aver proceduto alla notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario.
Tuttavia la documentazione prodotta in primo grado non è sufficiente a dimostrare l'effettivo e regolare compimento della notifica. L'onere di provare la regolare notifica dell'atto prodromico grava sull'Agente della IO, il quale deve fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio in ogni sua fase.
Nel caso di specie, l'Agente della riscossione non ha fornito la prova essenziale del perfezionamento del terzo adempimento, ovvero la prova della ricezione della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.) o, quantomeno, della sua compiuta giacenza.
La mera produzione della distinta di spedizione non è idonea a dimostrare il corretto espletamento dell'iter notificatorio.
In assenza di una valida notifica della cartella di pagamento, nessun ulteriore atto interruttivo della prescrizione è intervenuto prima della scadenza del 23.11.2019.
Le sospensioni dei termini di riscossione introdotte per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, invocate da controparte, sono irrilevanti, poiché sono intervenute a partire da marzo 2020, quando il termine di prescrizione era già ampiamente spirato.
La ON IA si costituisce in data 15.12.2025 ed espone quanto segue.
Sulla tempestività del ricorso.
Il ricorrente “dice” che il ricorso è tempestivo in quanto segnala una data di notificazione dell'atto impugnato compatibile con la notifica del ricorso stesso. Ma non prova tale assunto che: a) né risulta dalle date indicate nell'atto e sulla busta;
b) né risulta compatibile con la iscrizione a ruolo.
Sulla prescrizione della cartella anteriori.
Il terzo termine comunque è decennale. Triennale è il termine dell'atto di accertamento e della successiva cartella esattoriale.
Il primo termine che regola la decadenza della notifica dell'accertamento è triennale (articolo 5 di 953/82).
Il secondo che regola la decadenza della notifica della cartella esattoriale sarebbe biennale (articolo 25 D.
P.R. 602/73) anche se taluna giurisprudenza lo equipara al termine triennale, che secondo la detta sarebbe speciale (v. Cass. 25461/21: è sbagliata anche questa ma in questa sede ciò non rileva). Ma il
“terzo” termine, che regola la prescrizione del tributo è decennale. Il terzo termine “segue” quello del tributo originario.
Sul contenuto degli atti esecutivi quando precedute da prodromiche cartelle.
Il contribuente ritiene che l'atto impugnato che dovrebbe contenere ulteriori dati e contenuti. Confonde però il contenuto della “cartella esattoriale” con il contenuto dei successivi atti che nulla contestano ma si limitano a porre in esecuzione atti contestativi precedenti, che devono citare senza doverne necessariamente riprodurre l'intero contenuto.
A)L'obbligo di motivazione è limitato agli “atti di contestazione” e cioè ai previ atti notificati.
B)Non vi è alcun onere di allegazione della cartella precedente.
C)Il computo degli interessi era dettagliato nel senso dei precedenti atti notificati al contribuente.
Nell'ultimo atto meramente esecutivo a ricognitivo dei detti non devono essere riportati nuovamente.
L'Agenzia delle Entrate IO si costituisce in comparsa di costituzione e risposta in data 10.04.2024 R.G.N.4662/2023 udienza del 22.05.2024.
Difetto di giurisdizione.
Il carico portato dalla cartella per cui è causa è relativo a crediti di natura tributaria, ovvero tassa automobilistica iscritta a ruolo dalla ON IA.
Si eccepisce, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice adito sull'avversa opposizione.
Sulla notifica della cartella.
Al contrario di quanto ex adverso eccepito, la cartella per cui la cartella per cui è causa risulta regolarmente notificata all'opponente in data 11.11.2019, mediante il rito di irreperibilità relativa, come evincibile dalla documentazione prodotta. Risulta in atti la relata di notifica in cui l'agente notificante dà atto dei tentativi di consegna infruttuosi e, nell'assenza di soggetti abilitati alla ricezione provvede alla notifica ai sensi degli articoli 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c. depositando il piego in
Comune, affiggendo avviso alla porta del destinatario e comunicando a quest'ultimo l'avviso di deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E' altresì, allegata in atti relativa documentazione comprovante, in particolare, l'avvenuto deposito, la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito in Comune indicante anche il numero della raccomandata postale, risultante anche dalla distinta postale delle raccomandate spedite e riportato sul relativo avviso di ricevimento ritualmente sottoscritto.
Il prefato titolo, pertanto, al contrario di quanto ex adverso eccepito, risulta ritualmente notificato al ricorrente.
Sulla prescrizione del credito.
L'opponente eccepisce la prescrizione del credito portato dalla cartella impugnata attinente tassa automobilistica relativa agli anni 2013/2014, in ragione della mancata notifica di atti antecedenti l'intimazione opposta.
Si ribadisce che la cartella per cui è causa risulta ritualmente notificata all'opponente. Ne consegue l'inammissibilità per tardività, ex articoli 19 e 21 D.lgs 546/1992, di ogni eccezione afferente il credito iscritto a ruolo divenuto definitivo ed incontestabile.
L'Agenzia delle Entrate IO in data 16.12.2025 contro deduce ed espone quanto segue.
Sulla notifica della cartella.
Parte ricorrente assume la mancata notificazione della cartella per cui è causa, in particolare poiché difetterebbe la prova di perfezionamento della notifica mediante procedura di irreperibilità relativa della cartella in parola in quanto difetterebbe l'cartella avviso comprovante il ricevimento o la giacenza della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
Del tutto infondata risulta l'avversa contestazione.
Come evincibile dalla documentazione depositata innanzi al Giudice di Pace di VI Valentia in atti vi è
l'avviso di ricevimento n. 517313746010-4 della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale relativo alla cartella n. 139 2018 0004970653000, corrispondente al numero di raccomandata relativa alla prefata cartella risultante dalla distinta postale delle raccomandate spedite rilasciata da poste italiane, ritualmente sottoscritto.
Al contrario di quanto ex adverso eccepito, infatti, la cartella per cui è causa risulta regolarmente notificata all'opponente in data 11.11.2019, mediante il rito di irreperibilità relativa.
E' altresì, depositata relativa documentazione comprovante, in particolare, l'avvenuto deposito, la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito in comune indicante anche il numero della raccomandata postale di spedizione, risultante anche dalla distinta postale delle raccomandate spedite, e riportato sul relativo avviso di ricevimento ritualmente sottoscritto dal destinatario che ha ricevuto la raccomandata informativa.
Il prefato titolo, pertanto, al contrario di quanto ex adverso eccepito risulta ritualmente notificato al ricorrente.
Si ribadisce che risulta in atti l'avviso di ricevimento n. 57313746010-4 della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale della cartella n. 139 2018 0004970653000, corrispondente al numero di raccomandata relativa alla prefata cartella risultante dalla comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e dalla distinta postale delle raccomandate spedite rilasciata da poste italiane, regolarmente sottoscritto dal destinatario. Ne consegue che sussiste in atti piena prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. al contrario di quanto adduce strumentalmente l'opponente.
Sulla prescrizione.
Il ricorrente la prescrizione del credito portato dalla cartella impugnata, attinente tassa automobilistica relativa agli anni 2013/2014 in ragione della mancata notifica di atti successivi all'avviso di accertamento notificato dalla ON IA.
Si ribadisce che la cartella per cui è causa risulta ritualmente notificata all'opponente. Ne consegue l'inammissibilità per tardiva ex articoli 19 e 21 D.lgs 546/1992, di ogni eccezione afferente il credito iscritto a ruolo divenuto definitivo ed incontestabile. Stante l'irretrattabilità dell'obbligazione tributaria per il periodo antecedente alla notifica cartella, infatti, la censura di prescrizione del credito, afferendo al merito della pretesa, è preclusa dalla decadenza in cui è in corso l'opponente non avendo tempestivamente impugnato, nei termini prescritti dalla legge, la cartella già notificata. Con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica del titolo in parola si evidenzia che nel calcolo dei termini di prescrizione dovrà tenersi conto della disciplina normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositivi, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei termini dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati …. fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della IO sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali legali a tali attività.
Im data 19.01.2026 il contribuente ha presentato memorie.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – IO ha prodotto esclusivamente l'avviso di deposito presso la casa Comunale e la distinta postale della raccomandata spedite, senza depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, elemento indefettibile per la prova del perfezionamento della notifica.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione (sez. Trib. Ord. N. 22579/2024; ordinanza n.14419/2025), la sola dimostrazione della spedizione della raccomandata non è sufficiente, occorrendo la prova che la stessa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, prova che può essere fornita esclusivamente mediante l'avviso di ricevimento o la relativa attestazione di compiuta giacenza.
Ne consegue che, la documentazione prodotta dall'Ente resistente è insufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica, con conseguente nullità della cartella esattoriale e degli atti successivi.
E' altresì infondata la tesi della ON IA secondo cui il credito per tassa automobilistica sarebbe soggetto a prescrizione decennale. La tassa automobilistica resta assoggettata al termine di prescrizione triennale previsto dall'articolo 5 del D.L. n.953/1982, che non si converte in quello ordinario decennale per effetto della mera notifica della cartella, in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
Infine, le sospensioni dei termini della normativa emergenziale Covid 19 non sono applicabili al caso di specie. Il termine di prescrizione triennale già spirato nel novembre 2019, mentre le sospensioni sono intervenute solo a partire da marzo 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che non devono essere prese in considerazione tutte le questioni e/o eccezioni proposte dalla parte ricorrente in ordine alle notificazione della cartella di pagamento presupposta.
Le questioni in parola non hanno, per vero, formato oggetto né del libello introduttivo, né – come era preciso onere della parte contribuente in seguito alla produzione dell'Agente della riscossione della documentazione relativa alla ridetta notificazione – di motivo aggiunto, ai sensi dell'art. 24, commi 2, 3 e 4, d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546.
Le superiori disposizioni recitano:
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte, é ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se é stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l' art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
Orbene, in carenza sia della proposizione (col ricorso introduttivo) che della integrazione (con i motivi aggiunti), i motivi in esame sono da considerarsi nuovi e, pertanto, vietati a pena di inammissibilità rilevabile di ufficio.
Nel merito il ricorso è infondato.
L'Agenzia Entrate- IO mediante confacente produzione – ha offerto la prova della notificazione della cartella di pagamento presupposta notificata al contribuente, con rito della irreperibilità relativa, l'11 novembre del 2019, siccome risulta comprovata dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata recante la documentazione dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale.
La prescrizione triennale del tributo in contestazione non è maturata, per effetto della sospensione del decorso del termine relativo, in virtù delle disposizioni emergenziali adottate per la pandemia dell'anno 2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 68, commi 1 e 4-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., in relazione all'art. 12 d. lgs. 24 settembre
2015, n. 152, e del conseguente prolungamento del dies ad quem.
Consegue il rigetto del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, 2- quinquies, e 2-sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate a favore dell'Agenzia Entrate Riscossioni in €. 600,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge, e a favore della ON IA in complessivi €. 400,00 per compensi oltre spese generali.
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
LU MA