Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 185
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione triennale non sia maturata a causa della sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19, che ha prolungato il termine finale. Ha inoltre considerato inammissibili le questioni relative alla notifica della cartella di pagamento poiché non tempestivamente integrate nel ricorso con motivi aggiunti, e ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione.

  • Inammissibile
    Nullità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto inammissibili le questioni relative alla notifica della cartella di pagamento poiché non tempestivamente integrate nel ricorso con motivi aggiunti. Nel merito, ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione, in quanto risultava la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della raccomandata recante la documentazione dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 185
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo