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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dell'Agro Pontino - 91043800597
Difeso da
Difensore_2 - CFDifensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220021846990502 QUOTACONSORTILI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1087/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, citando in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina ed il Consorzio_1, impugna la cartella di pagamento n. 05720220021846990502 notificata in data 29/03/2025 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €. 47,55 a titolo di omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2019, nella qualità di erede di Nominativo_1.
Eccepisce sul punto, chiedendo che in accoglimento del ricorso venga dichiarata inefficace la cartella opposta, che vi sia carenza di legittimazione passiva sul contributo consortile preteso nei suoi confronti in qualità di erede del padre defunto in quanto lo stesso ha a suo tempo già rinunciato all'eredità paterna a mezzo di atto a rogito del Notaio Nominativo_2 di Cori in data 15.04.2021, Repertorio n.30295/6690, registrato a Latina in data 15.04.2021 al n. 6255 serie 1T, ed ha quindi perduto la qualifica di erede in forza della quale il recupero gli è intimato.
Si costituisce il Consorzio di Bonifica il quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva attribuendo l'errore nella trasmissione dell'atto al sig. Ricorrente_1 all'ente della riscossione, atteso che il nominativo dell'odierno ricorrente non risulta tra gli intestatari degli immobili e nemmeno associato ai relativi dati catastali. Sostiene il consorzio che l'iniziale richiesta di pagamento era stata inviata al Sig.
Nominativo_1 e probabilmente a seguito del mancato pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossioni avrà ricercato i possibili eredi del sig. Nominativo_1 non tenendo conto della rinuncia all'eredità da parte del sig. Ricorrente_1.
Si costituisce in ultimo l'Agente della Riscossione, constatando che a seguito di dichiarazione di successione presentata in data 05/07/2023 per il de cuius Nominativo_1, l'erede e ricorrente Ricorrente_1 abbia rinunciato all'eredità con atto di rinuncia n. 6255 serie 1T registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina in data 15/04/2021.
In ragione di ciò, l'Agente della riscossione ha proceduto ad annullare la cartella impugnata, chiedendo quindi che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio della cartella di pagamento a cui ha provveduto l'ente della Riscossione.
Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, le stesse devono porsi, secondo soccombenza virtuale, a carico dell'ente che ha emesso l'atto, tenendosi conto che, come per affermazione stessa delle parti resistenti, al momento della iscrizione a ruolo a carico del ricorrente non veniva affatto considerata la rinuncia all'eredità avvenuta a mezzo atto notarile sin dal 15/04/2021. Solo per effetto della presentazione dell'odierno ricorso, quindi, tale circostanza veniva debitamente vagliata dagli uffici, ai quali è dunque attribuibile sin dall'origine l'indebita emanazione della cartella in danno del ricorrente Ricorrente_1 che, alla data di notifica della stessa (29/03/2025) risultava da tempo aver già rinunciato all'eredità del de cuius a cui faceva capo la pretesa originaria.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia della Riscossione alle spese di giudizio liquidate in euro 200,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dell'Agro Pontino - 91043800597
Difeso da
Difensore_2 - CFDifensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220021846990502 QUOTACONSORTILI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1087/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, citando in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina ed il Consorzio_1, impugna la cartella di pagamento n. 05720220021846990502 notificata in data 29/03/2025 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €. 47,55 a titolo di omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2019, nella qualità di erede di Nominativo_1.
Eccepisce sul punto, chiedendo che in accoglimento del ricorso venga dichiarata inefficace la cartella opposta, che vi sia carenza di legittimazione passiva sul contributo consortile preteso nei suoi confronti in qualità di erede del padre defunto in quanto lo stesso ha a suo tempo già rinunciato all'eredità paterna a mezzo di atto a rogito del Notaio Nominativo_2 di Cori in data 15.04.2021, Repertorio n.30295/6690, registrato a Latina in data 15.04.2021 al n. 6255 serie 1T, ed ha quindi perduto la qualifica di erede in forza della quale il recupero gli è intimato.
Si costituisce il Consorzio di Bonifica il quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva attribuendo l'errore nella trasmissione dell'atto al sig. Ricorrente_1 all'ente della riscossione, atteso che il nominativo dell'odierno ricorrente non risulta tra gli intestatari degli immobili e nemmeno associato ai relativi dati catastali. Sostiene il consorzio che l'iniziale richiesta di pagamento era stata inviata al Sig.
Nominativo_1 e probabilmente a seguito del mancato pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossioni avrà ricercato i possibili eredi del sig. Nominativo_1 non tenendo conto della rinuncia all'eredità da parte del sig. Ricorrente_1.
Si costituisce in ultimo l'Agente della Riscossione, constatando che a seguito di dichiarazione di successione presentata in data 05/07/2023 per il de cuius Nominativo_1, l'erede e ricorrente Ricorrente_1 abbia rinunciato all'eredità con atto di rinuncia n. 6255 serie 1T registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina in data 15/04/2021.
In ragione di ciò, l'Agente della riscossione ha proceduto ad annullare la cartella impugnata, chiedendo quindi che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio della cartella di pagamento a cui ha provveduto l'ente della Riscossione.
Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, le stesse devono porsi, secondo soccombenza virtuale, a carico dell'ente che ha emesso l'atto, tenendosi conto che, come per affermazione stessa delle parti resistenti, al momento della iscrizione a ruolo a carico del ricorrente non veniva affatto considerata la rinuncia all'eredità avvenuta a mezzo atto notarile sin dal 15/04/2021. Solo per effetto della presentazione dell'odierno ricorso, quindi, tale circostanza veniva debitamente vagliata dagli uffici, ai quali è dunque attribuibile sin dall'origine l'indebita emanazione della cartella in danno del ricorrente Ricorrente_1 che, alla data di notifica della stessa (29/03/2025) risultava da tempo aver già rinunciato all'eredità del de cuius a cui faceva capo la pretesa originaria.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia della Riscossione alle spese di giudizio liquidate in euro 200,00 oltre oneri accessori se dovuti.