Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 150
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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    Inefficacia della cartella di pagamento per carenza di legittimazione passiva

    La Corte prende atto della cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio della cartella di pagamento. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, le stesse devono porsi, secondo soccombenza virtuale, a carico dell'ente che ha emesso l'atto, tenendosi conto che, come per affermazione stessa delle parti resistenti, al momento della iscrizione a ruolo a carico del ricorrente non veniva affatto considerata la rinuncia all'eredità avvenuta a mezzo atto notarile sin dal 15/04/2021. Solo per effetto della presentazione dell'odierno ricorso, quindi, tale circostanza veniva debitamente vagliata dagli uffici, ai quali è dunque attribuibile sin dall'origine l'indebita emanazione della cartella in danno del ricorrente Ricorrente_1 che, alla data di notifica della stessa (29/03/2025) risultava da tempo aver già rinunciato all'eredità del de cuius a cui faceva capo la pretesa originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 150
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 150
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo