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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/12/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 12140/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
MONTANARI, elettivamente domiciliata in VIA CHIESA N. 156 44124 FERRARA presso il difensore avv. ALESSANDRO MONTANARI
- APPELLANTE -
contro con il patrocinio dell'avv. LORENZO DI GAUDIO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bologna, via Zamboni n. 9 presso lo studio dell'avv. LORENZO DI
GAUDIO
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso sentenza del giudice di pace n. 938/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati e previa ogni opportuna declaratoria/statuizione:
NEL MERITO:
1) Confermare la statuizione del primo giudice ove questi rigetta tutte le domande già avanzate da
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., nel giudizio in Controparte_1 primo grado proposto contro dinanzi al Giudice di Pace di BOLOGNA e Parte_1 contraddistinto con R.G. 811/2024, in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, in conseguenza confermando la validità di ciascun provvedimento opposto.
2) Porre a carico dell'appellato le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, con la maggiorazione del 30% ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 per il giudizio di appello”.
L'appellata così conclude:
“1) Dichiarare improcedibile e /o inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge il ricorso e conferma il verbale impugnato
4) riformare la sentenza di primo grado annullando il verbale di fermo amministrativo;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con la sentenza impugnata n. 938/2024 in data 4 aprile 2024, depositata in data 8 aprile 2024, il
Giudice di pace di Bologna rigettava il ricorso proposto da Controparte_1 avverso il verbale di accertamento n. 68508/24 – relativo alla violazione dell'art. 82 commi 8
[...]
e 10 C.d.S. per essere stato “il veicolo avente uso per trasporto cose uso proprio (…) utilizzato per un diverso uso” – confermando il verbale impugnato, con la determinazione della sanzione nel minimo edittale di € 87,00, e dichiarava le spese integralmente compensate tra le parti.
In particolare, con il verbale in questione era stata accertata e contestata la violazione delle disposizioni sopra dette in data 18 gennaio 2024 per avere il conducente del veicolo di proprietà dell'odierna appellata, avente uso autocarro per trasporto di cose uso proprio, utilizzato per un uso diverso il veicolo stesso: gli agenti del Corpo unico di polizia locale avevano verificato che, al momento Parte_1 del controllo, a bordo del veicolo, oltre al conducente, vi era il passeggero “persona Controparte_2 non addetta per carico e scarico e non dipendente della società” proprietaria (cfr. doc. 3 prodotto dall'appellante).
2.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando, con un unico e Parte_1 articolato motivo di appello, che erroneamente il primo giudice aveva compensato tra le parti le spese pagina 2 di 5 processuali, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., pur in mancanza di quelle ragioni che, sole, possono giustificare la compensazione, anche alla luce della nota sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale; e concludeva, quindi, chiedendo che venisse confermata “la statuizione del primo giudice” in ordine al rigetto delle domande proposte dalla società Controparte_1
in quanto infondate, con conferma della “validità di ciascun provvedimento” e condanna di
[...] quest'ultima alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1
che contestava la fondatezza dell'appello e proponeva appello incidentale, con il
[...] quale deduceva sia l'inapplicabilità, nel caso in esame, del principio di solidarietà (primo motivo) sia l'assenza dei “requisiti minimi del verbale” previsti dal Codice della strada (secondo motivo) sia infine la mancanza di consapevolezza dell'illecito e la buona fede del datore di lavoro (proprietario del veicolo); e concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello, che lo stesso venisse rigettato e che venisse riformata la sentenza “nella parte in cui (respingeva) il ricorso e
(confermava) il verbale impugnato”, con annullamento del verbale di fermo amministrativo.
4.
Dopo un rinvio, per essere pendenti trattative, veniva fissata udienza di discussione, con termine per note conclusive
Mutato il giudice e dopo breve differimento, all'udienza del 2 dicembre 2025, ad esito della discussione orale, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
* * *
4.
Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dall'appellata, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui, “ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ.” (cfr. Cass.
15726/2022; e si veda anche la più recente Cass. 23159/2024, laddove, in massima, si legge: “Nei pagina 3 di 5 giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato”).
E l'art. 436 comma 3 c.p.c., che prevede a pena di decadenza la notifica alla controparte della memoria contenente l'appello incidentale nel termine in essa contemplato, è applicabile nella fattispecie in esame, ove si consideri che al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada è applicabile il rito del lavoro ai sensi degli artt. 22 della legge 689 del 1981 e 6 del d.lgs.
150/2011.
Con l'effetto che l'appello incidentale proposto dall'appellata – in difetto di notifica – va dichiarato improcedibile.
5.
Passando all'esame dell'appello proposto dall' , va osservato che Parte_1
l'appellante, con un unico e articolato motivo di appello, si duole del fatto che il primo giudice abbia compensato tra le parti le spese processuali, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
5.2
Il motivo è fondato.
Ed invero, nella specie, non appaiono ravvisabili, in ragione dei motivi del rigetto del ricorso in opposizione (in relazione ai quali vengono richiamati gli orientamenti, anche costanti, della Suprema
Corte), i presupposti per la compensazione delle spese.
Non appaiono, in altri termini, ravvisabili né le ipotesi contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. né altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018), tali da giustificare, nell'ipotesi in esame, la compensazione delle spese processuali.
5.3
Con l'effetto che, in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata (relativamente al capo sulle spese), l'appellata va condannata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del primo grado di giudizio: spese che, avuto riguardo alla limitata entità delle questioni trattate ed al valore della causa (entità della sanzione), possono essere determinate – applicando la massima riduzione relativamente ai parametri medi per tutte le fasi – nella misura di complessivi € 173,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del pagina 4 di 5 15%, IVA e CPA, come per legge.
6.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, applicando anche in tal caso la riduzione massima dei parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per le medesime ragioni sopra dette (e considerando che l'appello ha avuto ad oggetto solo il capo relativo alle spese processuali), in complessivi € 297,50, di cui € 65,50 per anticipazioni ed €
232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in grado di appello, visti gli artt. 429 e 437 c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
[...]
2) in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata n. 938/24 emessa in data 4 aprile 2024 dal Giudice di pace di Bologna, condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante Controparte_1
, delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in Parte_1 complessivi € 173,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 297,50, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 12140/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
MONTANARI, elettivamente domiciliata in VIA CHIESA N. 156 44124 FERRARA presso il difensore avv. ALESSANDRO MONTANARI
- APPELLANTE -
contro con il patrocinio dell'avv. LORENZO DI GAUDIO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bologna, via Zamboni n. 9 presso lo studio dell'avv. LORENZO DI
GAUDIO
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso sentenza del giudice di pace n. 938/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati e previa ogni opportuna declaratoria/statuizione:
NEL MERITO:
1) Confermare la statuizione del primo giudice ove questi rigetta tutte le domande già avanzate da
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., nel giudizio in Controparte_1 primo grado proposto contro dinanzi al Giudice di Pace di BOLOGNA e Parte_1 contraddistinto con R.G. 811/2024, in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, in conseguenza confermando la validità di ciascun provvedimento opposto.
2) Porre a carico dell'appellato le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, con la maggiorazione del 30% ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 per il giudizio di appello”.
L'appellata così conclude:
“1) Dichiarare improcedibile e /o inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge il ricorso e conferma il verbale impugnato
4) riformare la sentenza di primo grado annullando il verbale di fermo amministrativo;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con la sentenza impugnata n. 938/2024 in data 4 aprile 2024, depositata in data 8 aprile 2024, il
Giudice di pace di Bologna rigettava il ricorso proposto da Controparte_1 avverso il verbale di accertamento n. 68508/24 – relativo alla violazione dell'art. 82 commi 8
[...]
e 10 C.d.S. per essere stato “il veicolo avente uso per trasporto cose uso proprio (…) utilizzato per un diverso uso” – confermando il verbale impugnato, con la determinazione della sanzione nel minimo edittale di € 87,00, e dichiarava le spese integralmente compensate tra le parti.
In particolare, con il verbale in questione era stata accertata e contestata la violazione delle disposizioni sopra dette in data 18 gennaio 2024 per avere il conducente del veicolo di proprietà dell'odierna appellata, avente uso autocarro per trasporto di cose uso proprio, utilizzato per un uso diverso il veicolo stesso: gli agenti del Corpo unico di polizia locale avevano verificato che, al momento Parte_1 del controllo, a bordo del veicolo, oltre al conducente, vi era il passeggero “persona Controparte_2 non addetta per carico e scarico e non dipendente della società” proprietaria (cfr. doc. 3 prodotto dall'appellante).
2.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando, con un unico e Parte_1 articolato motivo di appello, che erroneamente il primo giudice aveva compensato tra le parti le spese pagina 2 di 5 processuali, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., pur in mancanza di quelle ragioni che, sole, possono giustificare la compensazione, anche alla luce della nota sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale; e concludeva, quindi, chiedendo che venisse confermata “la statuizione del primo giudice” in ordine al rigetto delle domande proposte dalla società Controparte_1
in quanto infondate, con conferma della “validità di ciascun provvedimento” e condanna di
[...] quest'ultima alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1
che contestava la fondatezza dell'appello e proponeva appello incidentale, con il
[...] quale deduceva sia l'inapplicabilità, nel caso in esame, del principio di solidarietà (primo motivo) sia l'assenza dei “requisiti minimi del verbale” previsti dal Codice della strada (secondo motivo) sia infine la mancanza di consapevolezza dell'illecito e la buona fede del datore di lavoro (proprietario del veicolo); e concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello, che lo stesso venisse rigettato e che venisse riformata la sentenza “nella parte in cui (respingeva) il ricorso e
(confermava) il verbale impugnato”, con annullamento del verbale di fermo amministrativo.
4.
Dopo un rinvio, per essere pendenti trattative, veniva fissata udienza di discussione, con termine per note conclusive
Mutato il giudice e dopo breve differimento, all'udienza del 2 dicembre 2025, ad esito della discussione orale, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
* * *
4.
Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dall'appellata, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui, “ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ.” (cfr. Cass.
15726/2022; e si veda anche la più recente Cass. 23159/2024, laddove, in massima, si legge: “Nei pagina 3 di 5 giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato”).
E l'art. 436 comma 3 c.p.c., che prevede a pena di decadenza la notifica alla controparte della memoria contenente l'appello incidentale nel termine in essa contemplato, è applicabile nella fattispecie in esame, ove si consideri che al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada è applicabile il rito del lavoro ai sensi degli artt. 22 della legge 689 del 1981 e 6 del d.lgs.
150/2011.
Con l'effetto che l'appello incidentale proposto dall'appellata – in difetto di notifica – va dichiarato improcedibile.
5.
Passando all'esame dell'appello proposto dall' , va osservato che Parte_1
l'appellante, con un unico e articolato motivo di appello, si duole del fatto che il primo giudice abbia compensato tra le parti le spese processuali, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
5.2
Il motivo è fondato.
Ed invero, nella specie, non appaiono ravvisabili, in ragione dei motivi del rigetto del ricorso in opposizione (in relazione ai quali vengono richiamati gli orientamenti, anche costanti, della Suprema
Corte), i presupposti per la compensazione delle spese.
Non appaiono, in altri termini, ravvisabili né le ipotesi contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. né altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018), tali da giustificare, nell'ipotesi in esame, la compensazione delle spese processuali.
5.3
Con l'effetto che, in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata (relativamente al capo sulle spese), l'appellata va condannata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del primo grado di giudizio: spese che, avuto riguardo alla limitata entità delle questioni trattate ed al valore della causa (entità della sanzione), possono essere determinate – applicando la massima riduzione relativamente ai parametri medi per tutte le fasi – nella misura di complessivi € 173,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del pagina 4 di 5 15%, IVA e CPA, come per legge.
6.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, applicando anche in tal caso la riduzione massima dei parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per le medesime ragioni sopra dette (e considerando che l'appello ha avuto ad oggetto solo il capo relativo alle spese processuali), in complessivi € 297,50, di cui € 65,50 per anticipazioni ed €
232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in grado di appello, visti gli artt. 429 e 437 c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
[...]
2) in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata n. 938/24 emessa in data 4 aprile 2024 dal Giudice di pace di Bologna, condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante Controparte_1
, delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in Parte_1 complessivi € 173,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 297,50, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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