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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 7798 /2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI, MICELI, GANCI e ZAMPIERI (parte Parte_1 C.F._1 ricorrente) contro
- - ass. dottor dottoresse Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, , e ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) Per_1 CP_3 Per_2 Per_3 Per_4 all'udienza del 16/7/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- con distinti ricorsi successivamente riuniti la signora ha affermato di aver lavorato Pt_1 come docente in forza di ripetuti contratti a termine senza aver beneficiato (i) negli anni
2023/2024 e 2024/2025 della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015; (ii) negli anni 2019/2020 e 2020/2021 del compenso individuale accessorio ex art. 25 c.c.n.l. e (iii) nell'a.s. 2021/2022 della retribuzione professionale docenti ex art. 7 c.c.n.l., lamentando la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE;
- il ha chiesto la reiezione delle domande, contestando la sussistenza della denunciata CP_1 violazione del principio di parità di trattamento;
2. considerato, quanto alla carta docenti, che
- l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (…) La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; - con D.P.C.M. del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini (art. 2):
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…). Il disciplina le modalità di revoca della CP_1
Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- la Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 resa ex art. 363 bis c.p.c., ha osservato che l'art. 1, co. 121, cit. deve essere disapplicato perché in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo gli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, l. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, l. 124/1999) ed ha pertanto affermato che anche a tali docenti “spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” se “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al , CP_1
- sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata (qui da intendersi integramente richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c.), la domanda deve essere accolta, avendo la parte ricorrente – la quale (è pacifico in causa) è attualmente inserita nel sistema scolastico perché incaricata di una supplenza nell'ultimo anno – ha svolto incarichi sino al termine delle attività didattiche;
3. considerato, in merito alla r.p.d.,
- che con ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del c.c.n.l., rivolta a tutto il personale docente ed educativo, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del 1999, in assenza di una espressa e motivata esclusione,
e che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi riferito ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche all'individuazione delle categorie dei beneficiari;
- che di recente la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 464/2023, ha accolto la domanda dei docenti affermando che “non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla
S.C.”, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, non essendovi contestazioni del in punto quantum debeatur;
CP_1
4.
ritenuto che
alle stesse conclusioni debba pervenirsi con riferimento al compenso individuale accessorio, apparendo condivisibili le argomentazioni esposte nella sentenza 619/2020 pronunciata da questo tribunale in fattispecie analoga, qui da intendersi richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e di seguito trascritte, dovendosi solo aggiungere che il ha dato atto CP_1 dell'esattezza degli importi richiesti dalla controparte;
<<- l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma
8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
- si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n.
20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
- il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
- è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili
– né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
- il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
- non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che corrisponde il CP_4
CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;
5.
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate in misura prossima agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti (in considerazione della serialità della controversia), tenuto conto del solo valore delle domande che hanno trovato accoglimento come se fossero state unitariamente proposte, e dunque senza duplicazione del compenso per le prime due fasi (avendo la parte ricorrente moltiplicato i giudizi in assenza di alcun interesse meritevole di tutela), potendosi accordare la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna il a pagare alla parte ricorrente CP_1
- la somma di euro 1000 a titolo di carta docenti per gli anni 2023/2024 e 2024/2025;
- la somma di euro 1099,41 a titolo di c.i.a. per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 e di r.p.d. per l'a.s. 2021/2022,
-gli interessi legali su tali crediti, dalle singole scadenze di pagamento al saldo;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1030,00 oltre 15% per rimborso spese generali, i.va. e c.p.a., oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
La giudice
Roberta PASTORE