Sentenza 9 gennaio 2004
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- 1. Breve riflessione sul vizio dell’opera appaltata, e sulla opportunità degli interventi legislativi che ostacolano le impugnazioni delle sentenzeScornajenghi Filippo · https://www.diritto.it/ · 20 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2004, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIOCHI MARKET SRL, FRATELLI DELLA CASA & FIGLI SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti CH IO, DELLA CASA MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 162, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA DE ANGELIS, difesi dall'avvocato ADOLFO SEMINO, giusta delega a margine;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 110/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 24/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ISABELLA DE ANGELIS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 1993 alcune società, tra le quali la F.LI EL CA & IG s.p.a. e la Giochi Market s.r.l. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova l'Amministrazione Finanziaria dello Stato onde sentirla condannare al rimborso delle somme percepite negli anni dal 1985 al 1992 a titolo di tassa annuale di concessione governativa di iscrizione della società nel registro delle imprese, secondo le previsioni dell'arte 3 c. 18 e 19 D.L. 19/12/1984, n. 853 (conv. nella L. 17/12/1985 n. 17), norma di legge che si assumeva illegittima perché in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335;
con gli interessi legali sugli importi di ciascun indebito pagamento dalla rispettiva data di esecuzione fino all'effettivo rimborso. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e contestava la pretesa di controparte eccependo tra l'altro la decadenza dall'azione ex art. 13 D.P.r. n. 641/1972. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1529 in data 16.5/20.5.1996, ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di decadenza invocato dalla convenuta, accoglieva parzialmente la domanda delle società attrici, in particolare per la F.LI EL CA & IG, ad eccezione di quella proposta dalla Giochi Market s.r.l. che rigettava integralmente.
Avverso tale sentenza proponevano gravame le società e la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 110 del 14.1/24.2.1999, notificata solo al Ministero personalmente, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, esaminata l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti, accoglieva la domanda della F.LI EL CA & IG ad eccezione delle sole somme versate per gli anni 1989 e 1990, e quella della Giochi Market s.r.l. ad eccezione della sola somma versata per l'anno 1988, ritenendo per i rimborsi non riconosciuti, che le attrici non avessero adeguatamente documentato la tempestiva presentazione di istanze idonee ad evitare l'eccepita decadenza. Precisava in particolare la Corte, per la parte che in questa sede rileva, che per escludere la decadenza relativamente all'istanza di rimborso delle tasse versate dalla F.LI EL CA per gli anni 1989 e 1990, risultava vanamente prodotta soltanto "una copia informe di un'istanza di rimborso datata 29/6/1992 che non risulta neppure spedita all'Intendenza di Finanza competente", mentre l'analogo onere la Giochi Market s.r.l. aveva ritenuto di assolvere per l'anno 1988 con la sola produzione di una istanza "totalmente illeggibile nella data di spedizione".
Per la cassazione della suddetta sentenza hanno quindi proposto ricorso le due società suddette, con atto notificato il 13 novembre 1999, articolando due distinti motivi di ricorso, ai quali resiste il Ministero delle Finanze con controricorso ritualmente e tempestivamente notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e contestuale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. e del principio della disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c. nonché ancora per violazione dei principi in tema dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. "per aver la Corte di Appello rigettato le domande di rimborso di entrambe le società come se non fossero provate, e cioè come se nessuna istanza fosse stata effettivamente presentata e/o inoltrata per ottenere il rimborso della tasse in via amministrativa".
Con il secondo motivo di ricorso, invece, limitato alla pretesa della soc. F.LI EL CA, la difesa di questa società denuncia subordinatamente il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al punto relativo all'avvenuta presentazione dell'istanza di rimborso in via amministrativa all'Intendenza di Finanza competente. I vizi dedotti, che possono essere congiuntamente esaminati, perché intimamente connessi tra loro e meritevoli di una risposta necessariamente unitaria, risultano insussistenti. Secondo quanto già riferito in narrativa in ordine ai passaggi motivazionali più significativi dell'impugnata sentenza, il giudice di merito non ha affatto omesso la motivazione a sostegno della sua decisione, ne' ha mancato di pronunciarsi su alcuna delle domande proposte dalle società attrici, in ogni caso rigorosamente attenendosi ai principi di diritto applicabili alla vicenda in esame. Come chiaramente risulta dalla sentenza della Corte di Appello di Genova, il parziale rigetto delle domande attrici non è scaturito dalla mancanza di prove in ordine alle richieste di rimborso in via amministrativa, e tanto meno da dubbi sulla competenza dell'autorità amministrativa alla quale quelle istanze furono proposte, così come erroneamente dedotto dalle ricorrenti, bensì dalla mancata prova di fatti idonei ad evitare la decadenza ex art. 13 c. 2 D.P.R. n. 641/1973. Secondo la costante giurisprudenza di questa corte la domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese è soggetta alla decadenza triennale prevista dall'art. 13 cit. nella specie puntualmente eccepita dall'amministrazione finanziaria. L'atto impeditivo di tale decadenza, come espressamente confermato dall'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si identifica con la presentazione della relativa istanza, che, allorché proposta a mezzo del servizio postale, produce i suoi effetti sin dalla data di spedizione, sempre che l'istante provi (ad esempio, mediante il ed. avviso di ricevimento) che alla spedizione della domanda sia seguita la ricezione della stessa (v. Cass. n, 11362/2001 secondo la quale:" Ai fini della verifica della tempestività della presentazione della domanda di rimborso devesi aver riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda stessa da parte dell'amministrazione (Cass. n. 11973/1999). Nella specie, però, non è stato provato che l'istanza sia pervenuta al destinatario. Quindi, fermo restando che gli effetti della istanza decorrono dalla spedizione, per poter beneficiare di tali effetti "anticipati" occorre provare che alla spedizione sia seguita la ricezione.......L'onere della prova, in presenza di specifica contestazione, è a carico dell'istante, che può provare il proprio assunto mediante il ed. avviso di ricevimento;
mentre non si può pretendere dal destinatario la prova negativa della non ricezione";
cfr. Cass. n. 11463/2001). Di tali principi, che non vi è motivo di disattendere nel caso in esame, ha fatto buon governo la Corte di Appello di Genova, facendo scaturire dalla ampia e puntuale eccezione formulata dall'amministrazione statale, l'onere per le società attrici di provare la tempestiva proposizione di istanza di rimborso, e ritenendo tale onere non adeguatamente assolto, per le annualità ancora oggetto di contestazione, nel caso della soc. Giochi Marcket perché la copia dell'unica istanza prodotta in giudizio non recava una data di spedizione leggibile, risultando pertanto assolutamente inidonea allo scopo, mentre nel caso dell'altra società, non risultando in alcun modo provata neanche la spedizione dell'istanza depositata in copia, ed a maggior ragione, potrebbe aggiungersi, la ricezione della medesima da parte della destinataria. Nè può muoversi addebito alcuno al giudice di merito per non aver ravvisato, in presenza di quel materiale probatorio, la necessità di rimettere la causa in istruttoria per l'integrazione della prova già "parzialmente" fornita dalle società. Ed infatti al giudice competeva senza dubbio al riguardo una mera facoltà, rimessa alla sua discrezionalità, e non certamente un obbligo, così come affermato dalle ricorrenti, sulle quali pertanto non possono non ricadere le conseguenze della loro negligente condotta processuale. Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24.6.2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004