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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13135 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro MA RE IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11172 del ruolo generale dell'anno 2025 (cui è stata riunita la causa RG nn. 11917/2025) promossa
DA
E rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Marco Fagiolo come in atti RICORRENTI CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Simone CP_1
ET come in atti RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo: di essere dipendenti di con mansioni di operatore della mobilità CP_1 collocati nel parametr NL Autoferrotranvieri;
di aver sempre percepito in busta paga, con continuità e in modo non occasionale, l'indennità turni avvicendati e l'indennità lavoro domenicale;
che, tuttavia, tali emolumenti non sono mai stati inclusi nel calcolo della retribuzione feriale;
che, in particolare, per il periodo giugno 2015-giugno 2022 ( ) e Pt_1 novembre 2013-giugno 2022 ) la suddetta retribuzio tata Parte_2 inferiore al dovuto, per effetto ima esclusione dalla base di calcolo delle citate indennità, benché connaturate alla mansione e al tipo di attività svolta;
che, a partire dal luglio 2022, il datore di lavoro ha riconosciuto una specifica “indennità retribuzione ferie”, come da Accordo nazionale del l0.05.2022; che l'esclusione dei compensi indicati dalla base di calcolo della retribuzione feriale ha determinato la mancata corresponsione dell'importo di 1.309,18 per il ricorrente e di € 1.319,06 per la ricorrente Parte_1
, oltre int alutazione monetaria dalla data di Parte_2 fettivo soddisfo. Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“l. Se necessario, ria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione nei confronti del ricorrente dell'artico lo 5 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità — TPL 23/07/1976, così come sostituito dall'art. 10 CCNL l2/03/1980, integrato dall'art. 5 CCNL 27/11 /2000 nella clausola in cui dispone che “gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale” (id est, la “retribuzione fissa” di cui all'art. 3 CCNL 27/11/2000) nonché previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione nei confronti del ricorrente dell'articolo 29 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità —TPL 28/11/2015 nella clausola in cui
— previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1 — dispone che, nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”. vale a dire la “retribuzione normale” (stante il richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1.976 e s.m.i.), e comunque previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione di ogni altra norma negoziale collettiva, anche di secondo livello, sostitutiva o integrativa delle precedenti, in contrasto con l'articolo 7 Direttiva 2003/CE nella parte in cui sono escluse le voci salariali oggetto di causa dal calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inserimento delle Parte_1 voci salariali connesse all'esecuzione d e alla qualifica del ricorrente denominate “indennità di presenza”, “indennità turni avvicendati”
“indennità lavoro domenicale” nel calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze richiamate nel presente ricorso e recepiti dalla Corte di Cassazione nelle pronunce nn. l3425/2019, 13427/2019, l 3428/2019 e 22401/2020, per i motivi esplicitati in punto di diritto, ovvero per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice del Lavoro adito;
2. per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1 corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra le somme erogategli per le giornate di ferie fruite ogni anno nel periodo .06.2015- 30.06.2022 e quelle allo stesso spettanti a tale titolo in forza dei criteri individuati da codesto III.mo Giudice in attuazione dei su enunciati principi di elaborazione della giurisprudenza comunitaria, recepiti dalla Cassazione per l'importo complessivo di 1.309,18 ovvero per il diverso importo eventualmente accertato dall'Ill.mo Giudice adito, anche tramite CTU, oltre interessi legali e
2 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo. Con condanna al pagamento dei compensi e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Analoghe conclusioni ha rassegnato la ricorrente per Parte_2
l'importo complessivo di € 1.319,06. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita nel ricorso promosso da chiedendo: Parte_3
“- in via pregiudiziale, sulla base di quanto dedotto al cap. 3 del presente atto, sospendere il giudizio per la questione di legittimità costituzionale tra le previsioni contenute nel combinato disposto dell'art. 2099 c.c. e le norme della contrattazione collettiva di I e II livello di ATAC relativamente alle indennità rivendicate dalla ricorrente, da una parte, come sopra richiamate, e l'art. 7 della Direttiva CE 2003/88, come recepito dall'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003, dall'altra;
- nel merito, in via principale, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto, oltre parzialmente inammissibile, per tutti i motivi specificati ai cap.li 1, 2 e 3 del presente atto;
- in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, accogliere l'eccezione sul quantum debeatur di parte convenuta, ritenendo eventualmente dovute le minori somme indicate al cap. 2, sub 2.9) del presente atto, in base alle argomentazioni ivi fornite ed ai conteggi elaborati da in atti, che CP_1 detratte le indennità legate alle effettive presta ammontano complessivamente ad € 75,93;
- in ulteriore subordine, in caso di accoglimento del ricorso, accogliere l'eccezione sul quantum debeatur di parte convenuta, ritenendo eventualmente dovute le minori somme indicate al cap. 2, sub 2.10) del presente atto, in base alle modifiche e correzioni dei conteggi di controparte ed ai conteggi elaborati da in atti, che ammontano complessivamente CP_1 ad € 119,33. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla convenuta nel giudizio promosso da . Parte_2
Disposta la riunione dei procedimenti, la causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, per le motivazioni già espresse da questo Tribunale in fattispecie identica alla presente, che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. (sent. n. 8053/25 Pres. ; n. 11328/24 dott.ssa n. 10600/25 Per_1 Per_2 dott.ssa . Per_3
3 La giurisprudenza comunitaria. La parte ricorrente ha agito in giudizio domandando l'applicazione del principio consolidatosi nella giurisprudenza unionale, secondo cui i lavoratori hanno diritto a ferie annuali retribuite con un trattamento economico paragonabile a quello goduto nei periodi di esercizio dell'attività lavorativa. Dopo essere stato già affermato dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 16/3/2006 nelle cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_4 altri, il principio del necessario mantenimento della retribuz di ferie godute è stato ribadito con sentenza del 20/1/2009, nelle cause C- 350/06 e C- 520/06, e altri, e, successivamente, con la nota Persona_5 sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri, ove si legge: Per_6
“19 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasion re che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Persona_4
Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto 58 Persona_5
20 Infatti, l'obbligo di monetizzare olto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze TE e a., punto 58, nonché FF e a., punto 60).
21 Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato
4 tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25 All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
26 A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze TE e a., punto 58 e FF, punto 60)” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri). Per_6
La giurisprudenza italiana di legittimità. La Corte di Cassazione italiana si è fatta interprete di tali principi, nella considerazione che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, di talché i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce fonte ulteriore del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). La Suprema Corte ha riconosciuto che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, FF, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le
5 prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Per_6
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_7
In questo senso, si è precisato nelle cate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 14089 del 21/5/2024). Richiamata tale pronuncia e testualmente ribaditi i principi in essa affermati, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in quel caso instaurata da lavoratori dipendenti di la Corte ha recentemente osservato Controparte_2 che “a fronte della rivendi corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in CP_2 analoga controversia che aveva come p ale la società (tra le molte, Cass. CP_3 nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 3557 3, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025).
6 In sintesi, deve ritenersi che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. Essa deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da non essere solo paragonabile, bensì da “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri, cit.). Per_6
La questione di legittimità costituzionale. È, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata da in tesi tra le previsioni contenute CP_1 nel combinato disposto dell'a c. e le norme della contrattazione collettiva aziendale di I e II livello, relativamente alle indennità rivendicate in giudizio, da una parte, e l'articolo 7 della Direttiva CE 2003/88, come recepito dall'articolo 10 del D.Lgs n. 66/2003, dall'altra. Invero, diversamente da quanto sostenuto, la Corte di Giustizia non ha affatto fornito una interpretazione esulante dalle materie di competenza dell'Unione. Piuttosto, come noto, l'articolo 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. L'articolo 7 della Direttiva CE 2003/88, in conformità, prevede specificamente che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”, precetto corrispondentemente recepito dall'articolo 10 del D.Lgs n. 66/2003. Di talché la Corte di Giustizia, intendendo assicurare il diritto dei lavoratori al periodo di ferie annuali retribuite, ha indicato che la retribuzione corrisposta deve essere quantomeno paragonabile a quella ordinariamente percepita dal medesimo lavoratore, al fine di scongiurare un paventato effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, per ragioni economiche. L'intervento giurisprudenziale eurounitario, pertanto, è inteso ad assicurare l'effettività delle condizioni di tutela dei lavoratori, materia di competenza unionale. La medesima questione è già stata ritenuta inammissibile dalla Suprema Corte, in fattispecie sovrapponibile, con pregevoli motivazioni, che qui si richiamano:
“Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo",
7 ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie - la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 2000/79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C- 569/16 e C-570/16, punto 83)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20216 del 23/6/2022).
8 La posizione dei ricorrenti Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue. I ricorrenti affermano di aver percepito fino a giugno 2022 una retribuzione inferiore al dovuto per le giornate in cui hanno goduto di ferie per effetto dell'illegittima esclusione dalla base di calcolo di elementi retributivi fissi e connaturati alla mansione e al tipo di attività svolta, quali l'indennità turni avvicendati e l'indennità lavoro domenicale. In ordine a tali indennità non risultano pronunce espresse della Suprema Corte, la quale, piuttosto, nelle sentenze richiamate, si è pronunciata specificamente sulle voci “indennità di utilizzazione professionale” e “indennità di assenza dalla residenza”. Tuttavia, la valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale di ciascuna delle voci rivendicate deve essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, sopra richiamati. Di talché, poiché la Corte di Giustizia ha affermato che:
- l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, poiché una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione;
- qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
- durante le ferie annuali retribuite devono essere corrisposti gli elementi della retribuzione correlati “all'esecuzione delle mansioni” o al loro “espletamento”, non può che ritenersi che il mancato computo di tutte le voci rivendicate nel presente giudizio nella base di calcolo della retribuzione da erogarsi per le giornate di ferie fruite violi i principi sopra esposti, essendo tutte legate all'espletamento delle mansioni di macchinista, dirette a compensare l'incomodo connesso alle mansioni specificamente disimpegnate. Il loro mancato computo priva, pertanto, il lavoratore in ferie di una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i giorni lavorati ed è suscettibile di avere un effetto dissuasivo alla regolare fruizione del congedo.
9 D'altro canto, è pacifico che dette voci siano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga versate in atti. Né, sotto altro profilo, alcuna di esse ha funzione di rimborso spese, essendo, piuttosto, volte a compensare il lavoratore dal disagio derivante dallo svolgimento tipico delle proprie mansioni, disimpegnate su turni a ciclazione fissa, anche festivi e notturni. Si tratta, in particolare, di indennità intrinsecamente legate all'esecuzione delle mansioni del personale viaggiante che deve assicurare il servizio anche in alcune fasce festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia dei mezzi su cui presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità di parte ricorrente, essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di svolgimento della sua prestazione professionale tali emolumenti siano erogati con una certa prevedibilità, avuto riguardo all'articolazione oraria su turni e all'obbligatorietà dello straordinario in talune ipotesi, come quella del ritardo del servizio, evenienza non infrequente nel trasporto cittadino. Di talché il lavoro domenicale è obbligatorio, intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni del personale viaggiante – diversamente non circolerebbero i mezzi nella giornata di domenica – ed è prestato con regolarità, anche se con incidenza variabile, dovuta alla articolazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato. Sempre connesse alla normale articolazione dei turni di lavoro risulta l'indennità turni avvicendati, riconosciuta al personale che effettua turni in ciclazione. Di talché, conclusivamente, risultando tutti gli emolumenti rivendicati connessi alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per come ordinariamente disimpegnata ed articolata su turni, essi vanno tutti inclusi nella base di calcolo della retribuzione spettante al ricorrente durante il periodo di ferie. D'altro canto, nonostante l'articolo 4 dell'accordo di rinnovo contrattuale del 10/5/2022 abbia istituito una nuova “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8 al giorno, con decorrenza dall'1/7/2022 che “sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”, tuttavia, tale indennità non risulta erogata al ricorrente nel periodo oggetto di giudizio, come evincibile dalle buste paga. La sua istituzione, pertanto, non muta il quadro giuridico ricostruito, non risultando applicata nel periodo rivendicato.
10 Si osserva, inoltre, che le indennità in questione non risultano abolite dagli accordi del 2015 e 2019 e non confluite nel c.d. 2.
Per quanto riguarda i conteggi, le contestazioni di risultano generiche, CP_1 avendo la resistente in via subordinata offerto un io alternativo senza, tuttavia, specificare sotto quale profilo i conteggi di parte ricorrente risulterebbero errati. I ricorrenti hanno precisato nelle note di aver calcolato la media delle indennità sui dodici mesi precedenti, di aver applicato come divisore – trattandosi di indennità variabili – i giorni effettivamente lavorati e di aver calcolato il dovuto sulla base delle ferie effettivamente fruite, sicchè i conteggi risultano in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_7
Respinti i rilievi contabili di parte resistente, ne consegue che - una volta riconosciuto, nel merito, l'obbligo di computare tutte le indennità rivendicate, sopra elencate, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi alla parte ricorrente durante i giorni di ferie effettivamente goduti - sulla scorta dei conteggi elaborati da parte ricorrente, scevri da errori contabili per l'importo di ciascuna indennità, le differenze retributive maturate corrispondono all'importo di € 1.309,18 per ed € 1.309,06 per Parte_1 [...]
. Parte_2
L'effetto dissuasivo. L'importo riconosciuto risulta peraltro utile anche per indagare - a confutazione della prospettazione datoriale - se l'ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, possa avere l'effetto potenzialmente dissuasivo paventato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Come già condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Roma, con motivazioni che esattamente si condividono, “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
11 Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Persona_7
A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione erata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata
12 Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 3006/2023). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025, cit.).
Per completezza, richiamando i principi espressi dalla S.C. in tema di prescrizione (Cass. 26246/2022) si osserva che il credito rivendicato dai ricorrenti non è prescritto, dal momento che le differenze retributive invocate decorrono dal mese di giugno 2015 ) e da novembre 2013 ). Pt_1 Parte_2
Conclusioni In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità continuativamente percepite di turni avvicendati e lavoro domenicale. Per l'effetto, il datore di lavoro deve essere condannato a corrispondere a la somma di € 1.309,06 e ad la somma di € Parte_2 Parte_1 alutazione monetaria ed int la maturazione delle singole differenze al saldo.
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa, tenuto conto della disposta riunione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità turni avvicendati e lavoro domenicale e, per l'effetto,
13 condanna a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_2
1.309,06 e la somma re rivalutazione Parte_1 monetaria ed in a maturazione delle singole differenze al saldo;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.339,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A. e rimborso del contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 18/12/2025
Il giudice
MA RE IO
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