Art. 49. Oneri relativi ai sinistri dei rami vita 1. L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonche' le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori. 2. Nell'onere relativo ai sinistri e' altresi' ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori. 3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi. 4. In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonche' l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, e' indicata nella nota integrativa la natura e l'entita' di tale differenza.
Articolo 49 del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
Articolo 48Articolo 50
- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
Articolo 49 del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
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6 luglio 1997
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