Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
In tema di turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive, il reato di invasione di campo di cui all'art. 6-bis, comma secondo, l. 13 dicembre 1989, n. 401, può essere commesso non solo dagli spettatori o da altri estranei all'organizzazione sportiva, ma anche dai soggetti (quali il dirigente accompagnatore della squadra, il medico sociale, l'allenatore, ecc.) ammessi a presenziare all'interno del "recinto di gioco" ai sensi delle disposizioni federali che regolano la competizione, sempre che la condotta posta in essere sia in concreto tale da incidere sulla regolarità e la correttezza della competizione stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dei dirigenti e dell'allenatore di una squadra di calcio, entrati in campo per dar manforte ai propri giocatori intenti ad aggredire l'arbitro, e per indurre quest'ultimo a rivedere la propria decisione di sospendere la gara a causa dell'aggressione subita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2016, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
massimeno 049 15-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C A TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2481/2016 ALDO FIALE -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.6706/2016 RENATO GRILLO GASTONE ANDREAZZA CO ON AN MA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/06/2015 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO che ha concluso per l'a lluments can use im tetamente Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS all doblings on pesuite fidue all'autorité di PS Rifices in risto DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 FEB 2017 AL CANCELLIERF 5 Luana Danan Udit i difensor Avv.; 2 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 24 giugno 2015 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di quella città del 30 settembre 2011 che aveva affermato la penale responsabilità di LE AN, AN MA e AN RA in ordine ai reati di cui agli artt. 6 bis della L. 401/89 e 110, 56 e 610 cod. pen. [fatti commessi in Lecce il 26 febbraio 2007], disponendo, poi, a carico di ciascuno di essi il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive dei campionato dilettanti e contestuale obbligo di presentazione presso la Questura di Lecce durante lo svolgimento di dette manifestazioni per la durata di anni due.
1.2 Avverso la detta sentenza propongono ricorso i tre imputati tramite i rispettivi difensori deducendo i seguenti motivi che in questa sede si espongono, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. La difesa del ricorrente LE propone due motivi: con il primo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 6 bis della L. 401/89 ed ancora, vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà. Con il secondo motivo la difesa lamenta invece analoghi vizi in riferimento agli artt. 56 e 610 cod. pen.
1.3 La difesa dei ricorrenti AN MA e AN RA, con separati ricorsi, in tutto sovrapponibili per identità dei contenuti, prospetta quattro motivi. Con il primo viene dedotta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 6 bis, commi 1 e 7 della L. 401/89: in particolare il difensore osserva la mancata specificazione nel provvedimento di divieto di accesso ai luoghi sede di manifestazioni sportive relative alle gare della L.N.D. della F.I.G.C. sia delle singole manifestazioni sia dei luoghi in cui esse si svolgono. Con il secondo motivo viene dedotta analoga violazione della legge penale nonché vizio di motivazione sotto il duplice profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà in riferimento all'art. 6 bis della L. 401/89, nella specie da ritenersi ad avviso della difesa del - tutto insussistente in relazione alla particolare qualifica dei soggetti individuati quali autori del reato. Con il terzo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione sotto il duplice profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà in riferimento alla affermata sussistenza del delitto di violenza privata, sia pure nella forma tentata. Il quarto motivo è, invece, dedicato alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente severo in relazione alla particolare qualifica dei soggetti agenti (AN MA e AN RA) ed in ogni caso, non ricollegabile, come invece affermato dalla Corte territoriale, ad un specifico precedente penale, in riferimento alla posizione del ricorrente AN MA. CONSIDERATO IN DIRITTO r s 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Al fine di meglio comprendere il contenuto dei tre ricorsi, si ritiene utile riepilogare sinteticamente il fatto storico dal quale è derivata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti. Come esposto nella sentenza impugnata, il 26 febbraio 2007, nel corso di un incontro di calcio tra le squadre dell'A.S. REAL LECCE e del F.S.C. SURBO militanti nel campionato "Allievi" della L.N.D., mentre le due squadre stavano sul punteggio di 1-0 a favore del REAL LECCE, l'arbitro della partita tale UA FF assegnava un calcio di rigore al 90' al SURBO. L'arbitro veniva a questo punto fatto oggetto da una reazione violenta da parte dei giocatori del REAL LECCE che lo circondavano pressandolo, nonché dagli stessi dirigenti, i quali, entrati sul terreno gioco, avevano intimato al UA di ritornare sulla sua decisione;
in particolare uno dei detti dirigenti identificato in AN - MA aveva iniziato a strattonare il direttore di gara, il quale, a questo punto, vista l'impossibilità di far battere il calcio di rigore e di proseguire la gara, ne decretava anticipatamente il termine, venendo poi inseguito dai dirigenti del REAL LECCE affinchè revocasse tale decisione. Sulla base delle concordi testimonianze rese da TO (Agente della Polizia di Stato); TE (allenatore del F.S.C. SURBO); SC (Presidente della locale Sezione arbitri) e RA (commissario di campo della L.N.D.), nonché dello stesso UA (arbitro della partita che aveva riportato nel referto di gara lo svolgimento dei fatti), il Tribunale prima, e la Corte di Appello dopo, avevano rispettivamente, affermato e confermato la penale responsabilità degli odierni imputati tutti dirigenti a vario titolo del REAL LECCE - sia per il reato di cui all'art. 6 bis della L 401/89 (invasione di campo), sia per il reato di tentata violenza privata nei confronti dell'arbitro e condannati, rispettivamente, esclusa la recidiva per il LE, alla pena di mesi dieci di reclusione (LE e AN RA) ed un anno di reclusione (AN MA). In sede di appello la Corte distrettuale, in relazione alla confermata responsabilità dei tre imputati per il reato di cui all'art. 6 bis della L. 401/89, applicava loro la sanzione accessoria, obbligatoriamente prevista per legge, del divieto di accesso ai luoghi sede di manifestazioni sportive riguardanti gare della Lega Nazionale Dilettanti e contestuale obbligo di presentazione ad un Ufficio di Polizia in concomitanza con tali manifestazioni per la durata di due anni.
2. Così riassunti i fatti, è certamente fondato il primo motivo di ricorso prospettato dalla difesa dei ricorrenti AN CO e AN RA, estensibile anche al ricorrente LE che, sul punto, non ha sviluppato uno specifico motivo di imputazione, pur lamentando l'erronea applicazione dell'art. 6 bis L. 401/89 sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate dagli altri due ricorrenti.
2.1 Non viene qui in gioco l'aspetto concernente l'applicazione delle misure accessorie da parte della Corte di Appello in assenza di analogo provvedimento da parte del Tribunale (profilo non affrontato da nessuna delle difese, ma in ogni caso non contestato), ove si consideri che le misure disposte dalla Corte di Appello rientrano nel novero del cd. "D.A.SPO. giudiziario" conseguente ad una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal comma 7 dell'art. 6 (in 2 particolare, per quanto qui rileva, reati commessi in occasione di manifestazioni sportive). Si tratta, peraltro, come espressamente previsto nel testo del decreto legge n. 8/2007, di misure obbligatoriamente disposte dal giudice in conseguenza di una sentenza di condanna (o di applicazione della pena richiesta dalle parti) in ordine alle quali al giudice non è concessa alcuna discrezionalità circa i presupposti applicativi, residuando solo uno specifico obbligo di motivazione quanto alla durata della misura interdittiva nell'ambito della forbice edittale prevista dal comma 7 dell'art. 6 (da sei mesi a sette anni secondo il testo del decreto legge poi rimasto immutato in sede di conversione) (v. sulla obbligatorietà della applicazione della misura interdittiva accessoria, Sez. 3^ 15.6.2010 n. 32553, Giacomelli, Rv. 248325).
2.2 E' però incontestabile che, trattandosi di una misura che incide sulla libertà di locomozione del soggetto con inevitabili riflessi sulla libertà personale, l'obbligo di motivazione non inerisce soltanto alla durata ma anche alla specificazione dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive ed anche alla indicazione di queste ultime. Ed invero, a parte la considerazione ricavabile dal testo normativo, che è lo stesso legislatore ad imporre siffatto onere di specifica indicazione delle competizioni sportive inibite al soggetto condannato per violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 della L. 401/89, il giudice come è tenuto a specificare la durata della misura in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, altrettanto è tenuto a fare in ordine alla indicazione delle manifestazioni sportive, non essendo ammissibile una indicazione di tipo generico omnicomprensivo riferito alle gare di un determinato campionato o torneo dilettantistico.
2.3 Se è vero che tale indicazione non va intesa in termini assoluti mediante elencazione singola delle manifestazioni interdette, non può comunque farsi riferimento ad una indicazione indeterminata degli incontri di calcio disputati dalla squadra di una certa città. Si pensi al fatto che in una stessa città si possono trovare più squadre di calcio militanti anche in campionati diversi;
problemi vieppiù prospettabili in riferimento a gare del campionato dilettanti, tenuto anche conto della particolare struttura in cui è articolata la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. che si occupa di migliaia di squadre distribuite sull'intero territorio nazionale, rispetto alle Leghe professionistiche di serie A, B e C che si occupano di un numero molto più limitato di squadre.
2.4 Proprio in riferimento alle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti non è infrequente infatti che, in seno ad una medesima società sportiva che svolge la sua attività nel settore calcistico, operano in realtà più rappresentative che, per lo più in funzione della età dei loro componenti, disputano competizioni fra loro diverse, organizzate dalla Lega di appartenenza: basti pensare al fatto che le partite che si svolgono sotto l'egida della L.N.D. sono quelle relative al campionato di serie D (suddivise territorialmente in nove gironi da A ad I); quelle relative al campionato di Eccellenza;
di Promozione;
di 1^, 2^ e £^ categoria;
Torneo Beretti;
campionato Juniores, campionato Allievi nazionali, Allievi regionali e Allievi provinciali;
Campionato Giovanissimi Nazionali, Regionali e Provinciali;
campionato femminile e 3 r di calcio a 5. La eterogena gamma di manifestazioni sportive dilettantistiche impone, quindi, una specificazione ulteriore quanto meno riferita al singolo campionato di competenza ed ancora, ai luoghi in cui una determinata squadra è impegnata agonisticamente, in assenza della quale è ipotizzabile il rischio di giungere a risultati inutilmente afflittivi per il soggetto gravato dalla pena accessoria e difficilmente governabili, anche sotto il profilo del rispetto del canone della buona amministrazione e della organizzazione degli uffici, per coloro i quali debbono vigilare sul rispetto di essa. (v. per tali concetti Sez. 3^ 10.6.2014 n. 28470, Loprieno V.M., non massimata).
2.5 Nel caso in esame il provvedimento adottato dal giudice di appello si è limitato alla mera indicazione di "luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive calcistiche di campionati dilettanti" e di un indifferenziato "obbligo di presentazione alla Questura di Lecce durante lo svolgimento delle manifestazioni del suddetto campionato per la durata di due anni", non mancando di rilevare l'anomalia nascente dal riferimento ai vari campionati dilettanti, per quanto riguarda il divieto di accesso a determinati luoghi ed ad un singolo, ma in realtà non specificato, campionato dilettanti, per quanto riguarda l'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. Si tratta, ad evidenza, di una totale indeterminatezza della prescrizione che si risolve in una irragionevole compressione della libertà personale la quale deve essere emendata.
2.4 Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione alla Autorità di P.S. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce che dovrà motivare specificamente circa l'indicazione del singolo campionato e delle relative gare in concomitanza delle quali gli odierni imputati sono tenuti a presentarsi negli Uffici territoriali di P.S. , nonché circa gli orari di presentazione tenuto anche conto dell'attività di studio o di lavoro espletata da ciascuno dei detti imputati.
3. In riferimento allo specifico motivo denunciato dalla difesa del ricorrente LE in ordine alla erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 6 bis della L. 401/89, la censura è manifestamente infondata. Secondo la difesa del ricorrente la clausola di riserva "Salvo che il fatto costituisca più grave reato" contenuta nell'incipit del comma 2 dell'art. 6 bis avrebbe dovuto precludere l'applicabilità di tale disposizione, stante la contestuale contestazione dell'art. 610 cod. pen. nella forma tentata figurante nel capo B) della rubrica.
3.1 Indipendentemente dal rilievo che si tratta di una censura non sollevata nei motivi di appello nei termini in cui risulta proposta in seno al ricorso in esame, la clausola di riserva indicata dal ricorrente non poteva trovare applicazione nel caso in esame in quanto la contestazione del reato di violenza privata afferiva alla condotta posta in essere da uno dei tre imputati (AN RA) concretizzatasi in una serie di minacce rivolte all'arbitro prima affinchè recedesse dalla sua decisione di concedere il calcio di rigore alla squadra F.S.C. SURBO e dopo, vista l'irrevocabilità di tale decisione, affinchè proseguisse la gara che l'arbitro A aveva deciso di sospendere, dopo essere stato circondato ed aggredito dai giocatori della squadra REAL LECCE.
3.2 Presupposto della operatività della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" tale da determinare l'assorbimento del reato meno grave in quello più grave è che quest'ultimo sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave che deve essere assorbito. (Sez. 2^ 7.2.3013 n. 36365, Braccini e altri, Rv. 256876; conforme Sez. 3 8.10.2015 n. 506561, G., Rv. 265647).
3.3 Nel caso in esame, mentre la condotta vietata prevista dal comma 2 dell'art. 6 bis L. 401/89 riguarda l'invasione di campo e tutela, dunque, la correttezza delle competizioni agonistiche e più in generale, la sicurezza pubblica, quella prevista dall'art. 610 cod. pen. riguarda la libertà morale ed intende tutelare in particolare la libertà di autodeterminazione di una persona fisica.
3.4 Per mera completezza va poi evidenziato che il comma 2 del menzionato art. 6 bis sanziona diversamente la condotta di invasione di campo secondo che questa abbia determinato, o meno, la sospensione della gara: laddove, infatti, questa sia stata interrotta o sospesa, la pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni;
pena certamente superiore a quella irrogabile per il delitto di violenza privata, peraltro nella forma tentata, che prevede per la fattispecie consumata un limite edittale minimo di quindici giorni, mentre il tetto massimo è fissato in anni quattro di reclusione.
4. Parimenti destituita di fondamento in modo manifesto la tesi difensiva prospettata dalla difesa del ricorrente LE relativamente alla inapplicabilità per ragioni temporali dell'art. 6 bis della L. 401/89: sostiene il difensore che l'inciso "se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone" contenuto nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 6 bis non solo avrebbe dovuto condurre alla insussistenza del reato suddetto ma in ogni caso non avrebbe potuto comportare l'applicazione della norma in quanto non vigente al momento del fatto.
4.1 Tale tesi non ha il minimo fondamento per un duplice ordine di ragioni: a) perché la condotta contestata sub art. 6 bis si riferisce al comma 2 (nel quale non figura l'inciso riportato dalla difesa) e non al comma 1 che riguarda tutt'altro genere di condotta;
b) perché la norma in parola era vigente al momento del fatto in quanto introdotta dal D.L. 8 febbraio 2007 n. 8 (antecedente ai fatti per cui è processo verificatisi il 26 febbraio 2007) senza che in sede di conversione fossero state apportate innovazioni sul punto.
5. Passando all'esame del secondo motivo di ricorso nell'interesse dei ricorrenti AN MA e AN RA (motivo ad essi comune ed esaminabile congiuntamente), si tratta di censura non fondata.
5.1 Secondo la prospettazione difensiva la disposizione di cui all'art. 6 bis comma 2 della L. 401/89 non dovrebbe trovare applicazione nella ipotesi in cui il soggetto agente sia particolarmente qualificato ed autorizzato a sostare in campo, mentre la norma suddetta 5 avrebbe quale unico destinatario un soggetto extraneus (spettatore o altro soggetto non autorizzato). Tale impostazione muove da un presupposto errato che richiede alcune puntualizzazioni.
5.2 Secondo quanto contenuto nelle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio), sono ammessi nel cd. "recinto di gioco" determinati soggetti individuati con espresso riferimento alle gare organizzate dalla L.N.D. in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Inel dirigente accompagnatore - ufficiale, nel medico sociale, nell'allenatore e nell'operatore ausiliario designato dal medico sociale, ovvero ancora, di un dirigente in mancanza di tali soggetti, e infine, i calciatori di riserva inclusi nella lista consegnata preventivamente all'arbitro. Aggiunge l'art. 66 delle N.O.I.F. al comma 5 che tali persone "debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra" con l'obbligo di mantenere un corretto comportamento pena l'applicazione di sanzioni disciplinari parte dell'arbitro che esercita su di loro i relativi poteri disciplinari.
5.3 La norma di settore in esame autorizza quindi tali soggetti a rimanere all'interno del recinto di gioco nell'area identificata come "campo per destinazione", con esclusione quindi del terreno di gioco propriamente detto in cui materialmente si svolge la competizione, all'interno del quale possono stare soltanto i giocatori impegnati nella partita, l'arbitro ed i suoi assistenti di gara. Ne consegue che a tutti gli altri soggetti è assolutamente inibito entrare nel terreno di gioco tranne che non vi sia una espressa autorizzazione da parte dell'arbitro.
5.4 Se così è, anche i soggetti ammessi ex art. 66 delle N.O.I.F. nel recinto di gioco sono accomunati ai soggetti estranei, sicchè un eventuale ingresso abusivo dei primi nel campo di gioco integra la condotta di invasione di campo enunciata nel comma 2 dell'art. 6 bis più volte citato, tenuto conto che la formula adoperata dal legislatore per individuare il soggetto attivo del reato è "chiunque", senza dunque, specificazioni o limitazioni di alcun genere quanto al soggetto attivo del reato. Non può quindi esso qualificarsi come "reato proprio" ed appare, pertanto, del tutto corretta la conclusione cui è giunta la Corte territoriale secondo cui la norma suddetta vale indifferentemente per il pubblico e per gli addetti ai lavori.
5.5 Il concetto di invasione evoca un comportamento abusivo consistente nel fare ingresso nel terreno di gioco senza alcuna autorizzazione: tuttavia perché possa essere penalmente sanzionata tale condotta di invasione deve essere contestualizzata e concretizzarsi in fatti che in qualche modo possano turbare la regolarità della competizione agonistica che possono essere commessi anche da soggetti intranei all'organizzazione sportiva propriamente detta: una interpretazione diversa finirebbe infatti con l'estendere indebitamente potere punitivo statuale nei confronti di soggetti rivestenti particolari qualifiche: si pensi all'allenatore che, superando l'apposito spazio a lui destinato in prossimità della panchina, entri nel terreno di gioco per incitare i propri giocatori o impartire loro suggerimenti tecnici;
ovvero al medico sociale e/o agli operatori sanitari ausiliari (i cd. "barellieri") per soccorrere un giocatore, senza la preventiva autorizzazione dell'arbitro; ovvero ancora, all'ingresso in campo, meramente tollerato per prassi dall'arbitro, di giocatori di riserva, dirigenti e allenatore per festeggiare il goal messo a segno da un giocatore della loro squadra.
5.6 Ovviamente il concetto di invasione presuppone un ingresso di tali soggetti non autorizzato e comunque al di fuori di qualunque necessità, sicchè eventuali introduzioni in campo senza la preventiva autorizzazione da parte di soggetti ammessi nel recinto di gioco, finalizzate a sedare gli animi in caso di colluttazione tra i giocatori ovvero a prestare ausilio all'arbitro in caso di aggressione da parte di terzi o di calciatori medesimi (si pensi al dirigente addetto all'arbitro) esulano dal concetto di invasione penalmente inteso, nel senso che trova applicazione la speciale scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.
5.7 Conclusivamente, la condotta di invasione di campo enunciata nel comma 2 dell'art. 6 bis cod. pen. vale nei confronti di chiunque la ponga in essere e sia tale da incidere sulla regolarità e correttezza in generale della competizione agonistica, rimanendo riservato, a determinate condizioni, l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'arbitro in caso di trasgressione della norma federale sportiva senza che ciò implichi conseguenze di carattere penale.
6. Con riguardo al motivo di ricorso afferente all'erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di violenza privata (secondo motivo del ricorso LE e terzo motivo dei ricorsi AN MA e AN RA), le relative censure, esaminabili congiuntamente, sono ad un tempo manifestamente infondate e basate su una alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quelli valutati dalla Corte di Appello.
6.1 E' da escludere infatti, come esattamente osservato dalla Corte territoriale, che i due dirigenti e l'allenatore abbiano fatto ingresso in campo per tutelare l'arbitro nel frattempo circondato ed aggredito dai giocatori del REAL LECCE: il giudice di appello, investito della questione di fatto prospettata dagli imputati secondo cui l'unico motivo del loro ingresso in campo era stato determinato dal timore che l'arbitro potesse subire conseguenze per la sua incolumità a causa dell'aggressione dei calciatori della squadra di casa subito dopo l'assegnazione in suo danno del calcio di rigore e la finalità era quindi quella di soccorrere l'arbitro, ha risolto la questione ritenendo, a ragione, che la condotta dei tre imputati si era concretizzata non solo nel dare manforte ai giocatori (tanto che uno dei tre, individuato in AN MA) aveva anche strattonato l'arbitro, ma soprattutto nel cercare di indurre il direttore di gara a cambiare la propria decisione e a riprendere la partita che aveva deciso di interrompere a causa dell'aggressione subita e della impossibilità di proseguirla regolarmente. Si tratta di condotte che miravano, quindi, a costringere l'arbitro ad un comportamento da lui non voluto e quindi attentavano alla sua libertà di azione e autodeterminazione costituente l'oggetto della tutela penale di cui all'art. 610 cod. pen. i cui elementi costitutivi sono alternativamente (o anche congiuntamente) la minaccia e la violenza tali da privare coattivamente la persona offesa della libertà di autodeterminazione e azione. s 7 6.2 Come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'elemento della violenza o della minaccia nella fattispecie criminosa in esame va individuato in qualsiasi mezzo o comportamento idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione e può anche consistere con riferimento alla violenza in una forma "impropria", - attuabile mediante l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5^ 22.1.2010 n. 11907, Cavaleri, Rv. 246551; conformi Sez. 5^ 29.9.2015 n. 4284, G., Rv. 266020; Sez. 5^ 17.12.2003 n. 3403, Agati, Rv. 228063).
6.3 Quanto alla ipotesi del tentativo, deve trattarsi di violenza o minaccia idonea a costringere o incutere timore alla persona offesa sì da indurla a tenere contro la propria volontà la condotta pretesa dall'agente che tuttavia non viene poi realizzata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
6.4 La Corte di appello, nel valutare le prove acquisite in corso di istruzione, ha ritenuto integrato il delitto in esame, nella forma del tentativo in quanto l'arbitro, nonostante le minacce subite e la violenza esercitata da uno dei dirigenti (AN MA), ha mantenuto ferma la decisione di assegnare il calcio di rigore alla squadra ospite e di sospendere la gara a causa delle violente proteste dei giocatori e degli stessi dirigenti intervenuti a dar manforte.
7. Rimane da valutare l'ultimo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente severo: la motivazione della Corte sul punto non si presta ad alcuna censura né in termini di adeguatezza della pena, né in termini di valutazione del precedente penale (in riferimento alla posizione del ricorrente AN MA). Né la qualifica di "dirigenti" rivestita dagli odierni ricorrenti poteva costituire motivo per una attenuazione della pena, essendo evidente, semmai, la ragionevolezza della intensificazione della pena collegata al fatto che la posizione di vertice dei detti tesserati avrebbe dovuto far sì che il loro comportamento, una volta verificatasi l'aggressione ad opera dei giovani calciatori della loro squadra, servisse loro da esempio per far cessare quelle inconsulte e violente proteste e garantire l'incolumità dell'arbitro.
8. Vanno pertanto rigettati tutti gli altri motivi di ricorso diversi da quello afferente alla applicazione della pena accessoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce. Rigetta i ricorsi nel resto. Così deciso in Roma il 14 luglio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Duli Zvor Renato Gri Aldo Fiale Aerofoll IL CANCELLIER Marian 0 0