Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2016, n. 4915
CASS
Sentenza 14 luglio 2016

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In tema di turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive, il reato di invasione di campo di cui all'art. 6-bis, comma secondo, l. 13 dicembre 1989, n. 401, può essere commesso non solo dagli spettatori o da altri estranei all'organizzazione sportiva, ma anche dai soggetti (quali il dirigente accompagnatore della squadra, il medico sociale, l'allenatore, ecc.) ammessi a presenziare all'interno del "recinto di gioco" ai sensi delle disposizioni federali che regolano la competizione, sempre che la condotta posta in essere sia in concreto tale da incidere sulla regolarità e la correttezza della competizione stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dei dirigenti e dell'allenatore di una squadra di calcio, entrati in campo per dar manforte ai propri giocatori intenti ad aggredire l'arbitro, e per indurre quest'ultimo a rivedere la propria decisione di sospendere la gara a causa dell'aggressione subita).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2016, n. 4915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4915
    Data del deposito : 14 luglio 2016

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