Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
0061453 2 99 1 /02 REPUBBLICA I IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.17673.98 Cron. 7066 omposta dai Magistrati: Dott. GIOVANNI PAOLINI PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. EUGENIO AMARI Ud.14.12.01 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: Irpef Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE Ilor Dott. ACHILLE MELONCELLI CONSIGLIERE accertamento ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 61453 sul ricorso proposto da: N. OL UC E RO IA IN OL, rappresentanti e difesi dagli avv. Sergio Pacor di Trieste e Alfredo Di Lorenzo di Roma per delega in calce al ricorso, elett. dom. presso avv. Di Lorenzo in Roma via Cipro 4.H ricorrenti
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Tolmezzo in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, 1 0 6 2 presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, controricorrente avversO la sentenza n. 29.13.98 in data 9.4.98 della Commissione Tributaria Regionale di Trieste depositata in data 23.4.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per rigetto del primo motivo;
inammissibile o in subordine rigetto per il secondo ed il terzo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Tolmezzo, i coniugi BU. CI e BO AR impugnavano l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Tolmezzo in data 24.4.90 per l'anno 1987. L'ufficio accertava un maggior reddito di impresa di lit. 975.485.000, contro 15.266.000 dichiarate ed inoltre un reddito di fabbricati di lire lit. 587.000 contro 0 dichiarate.
2. L'accertamento scaturiva da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Treviso, con acquisizione di dati bancari. Tale indagine era stata svolta in sede penale ed il 2 ku magistrato aveva autorizzato la Guardia di Finanza ad utilizzare i dati raccolti ai fini fiscali. I ricorrenti contestavano tale modus procedendi> e chiedevano l'annullamento dell'avviso di accertamento perchè le notizie non avrebbero dovuto entrare in possesso dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
3. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso motivando nel senso che le informazioni bancarie non potevano essere utilizzate in quanto illegittimamente acquisite dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, a sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 600.73. 4. Proponeva appello l'ufficio. I contribuenti non proponevano appello incidentale nè depositavano controdeduzioni. Il 2.4.98 il difensore preannunciava il proprio intendimento di cessare la professione per raggiunti limiti di età e chiedeva l'interruzione del processo. Tale istanza veniva respinta. La Commissione Tributaria Regionale decideva nel merito l'appello e, riformata la sentenza di primo grado, confermava l'operato dell'ufficio. La Commissione Tributaria Regionale riteneva del tutto legittima l'acquisizione dei dati bancari e rigettava il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento.
5. Hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti, deducendo tre motivi. Essi hanno presentato memoria integrativa. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 bu 6. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 4 CPC, degli artt. 279 e 181 stesso codice, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria controversia, а sensimotivazione circa un punto decisivo della dell'art. 360 n. 5 CPC Sembra comprendere che i due BU si . siano costituiti nel giudizio di appello in modo piuttosto anomalo, ma non di meno efficace ed idoneo a comunque manifestare la loro volontà di resistere in tutti i modi, ossia con tutti gli argomenti già esposti in primo grado al gravame dell'ufficio. > Anche l'istanza di rinvio per prossima cessazione di attività del difensore che fondatamente la Commissione ha respinto> dimostra la volontà di resistere. La Commissione Tributaria Regionale nulla ha rilevato al riguardo, respingendo l'istanza di rinvio per la sua infondatezza e non per la mancata costituzione dei BU;
i quali non hanno rinunciato ai motivi del ricorso in primo grado, non esaminati dalla Commissione Tributaria di primo grado perchè ritenuti assorbiti. Trattasi dei risultati dell'utilizzo, il che invalida la pronuncia per omesso esame e vizio di motivazione sui motivi.
7. Nel controricorso, 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso della BO, in quanto la stessa non ha titolo per interloquire in ordine ai redditi di impresa, che sono stati accertati a carico del solo marito. Nel merito del motivo, l'Amministrazione osserva che a sensi dell'art. 4 ku 56 del D.P.R. n. 546.92, i ricorrenti avrebbero dovuto riproporre in appello le questioni non accolte о dichiarate assorbite dalla Commissione Tributaria di primo grado.
8. Il ricorso della BO è inammissibile, in quanto i redditi di impresa sono stati accertati a carico del solo BU.
9. Il primo motivo del ricorso del BU è infondato. Egli non insiste nella doglianza relativa alla illegittima utilizzazione dei ' nè si duole del mancato rinvio del processo in dati bancari appello, a causa della prospettata cessazione dalla professione del difensore. Secondo il ricorrente, tale istanza di rinvio dovrebbe essere interpretata come indice della volontà di contrastare tutti gli argomenti proposti dall'Ufficio appellante, vale cioè come riproposizione di tutti i motivi del ricorso in primo grado. 10. Al riguardo, va ricordato che il BU proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado prospettando l'illegittimità dell'acquisizione dei dati bancari: egli sosteneva che la propria contabilità era regolare;
che infondatamente la Guardia di Finanza aveva ridotto il ricarico dal 63% dichiarato al 40%; le entrate> desunte dai conti bancari non equivalevano a proventi;
mancava il conteggio dei costi, a proposito dei quali l'ufficio replicava che i costi non erano registrati e quindi non erano detraibili. In siffatto contesto, la Commissione Tributaria di primo grado 11. accoglieva la pregiudiziale inerente all'utilizzo dei dati bancari e, considerata illegittima l'acquisizione, annullava l'avviso di accertamento. Dinanzi all'appello dell'ufficio, che riproponeva bu 5 tutte le questioni ed eccezioni proposte in primo grado, il BU chiedeva un rinvio per la ragione dianzi accennata. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'istanza ed ha riformato la decisione di primo grado, in quanto condizione necessaria e sufficiente all'utilizzo dei dati bancari è l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica Ora, superata tale questione, lamenta il BU che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto prendere in esame i motivi del ricorso in primo grado del contribuente, non esaminati dalla Commissione Tributaria di primo grado perchè assorbiti dalla pronuncia di nullità illegittimità dell'avviso di accertamento. Circa il problema dell'onere della parte vittoriosa di proporre 12. impugnazione incidentale, se intende far esaminare questioni ritenute assorbite, esiste copiosa giurisprudenza. Premesso che il thema decidendum> del giudizio di Cassazione non può essere più ampio di quello del giudizio di appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado, carente di interesse alla proposizione di impugnazione anche incidentale, ha comunque l'onere di riproporre nel giudizio di appello le eccezioni e questioni disattese in primo grado e l'omessa riproposizione delle medesime preclude il ricorso per cassazione contro la sentenza che legittimamente non le abbia prese in considerazione: in tal senso, Cass. 19.5.99 n. 4852. 13. L'onere di espressa riproposizione in appello disposto dall'art. 346 Codice di Procedura Civile riguarda le domande ed eccezioni non 6 ви esaminate e non accolte dal giudice di primo grado e non è, pertanto, estensibile alle domande ed eccezioni che il giudice abbia esaminato ed accolto%; per ribadire le quali, salva l'ipotesi di una linea difensiva con esse incompatibile, è sufficiente che la parte vittoriosa richieda la conferma della sentenza impugnata ex adverso>: Cass. 29.11.99 n. 13308. La parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto 14. respingere talune delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, ha l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda 0 le eccezioni respinte, onde superare la presunzione di rinuncia e quindi la decadenza di cui all'art. 346 Codice di Procedura Civile: così Cass. 17.12.99 n. 14267. La parte vittoriosa nel merito la quale, in caso di gravame del soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, difetta di interesse alla proposizione di impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni ( Cass. 20.1.2000 n. 602). L'accoglimento della domanda in base ad una sola delle < causae petendi poste a base di essa non implica l'onere, per il vittorioso appellato, di proporre impugnazione incidentale per le causae petendi> non esaminate nè di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse non rinunci, esplicitamente о implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame (Cass. 18.4.2000 n. 5065) non è ravvisabile una rinuncia alle questioni non esaminate qualora la parte 7 bu appellata chieda la conferma della decisione impugnata e richiami tutte le istanze e deduzioni svolte in primo grado. Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 15. Codice di Procedura Civile la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre in appello le domande ed eccezioni respinte o ritenute assorbite, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse del giudice di secondo grado ( Cass. 20.3.2001 n. 4009). La parte vittoriosa nel merito, in caso di gravame dell'avversario, se intenda chiedere la conferma della decisione impugnata anche in base a diversa soluzione di questioni pregiudiziali, non ha interesse a proporre impugnazione incidentale%; ma ha (soltanto) l'onere di riproporre dette questioni per superare la presunzione di rinuncia: Cass. 13.7.2001 n. 9523. 16. La giurisprudenza sul punto può così essere riassunta: accolta una domanda su una pregiudiziale e ritenute assorbite le ulteriori questioni prospettate dalla parte vittoriosa, se la controparte soccombente propone appello, la parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per provocare l'esame delle questioni assorbite;
ma ha tuttavia l'onere di riproporre al giudice di appello dette questioni, sotto forma di deduzioni contrarie all'appello avversario, in mancanza di che si presume che subordinate e accetti che essa abbia rinunciato alle questioni sole questioni prospettate l'appello si decida sulla base delle dall'appellante. 8 bou 17. Sulla scorta dei principi sopra ricordati, poichè il BU non ha riproposto al giudice di appello la questione della deducibilità dei costi rispetto ai ricavi accertati tramite l'esame dei conti bancari, egli si presume avere rinunciato alla relativa questione;
non potendo essere idonea a vincere siffatta presunzione la semplice presentazione di una istanza di rinvio per prossima cessazione dall'attività del difensore. 18. La questione sollevata dal BU riguarda (va) l'omessa valutazione dell'incidenza dei costi rispetto ai ricavi: questione sulla quale la giurisprudenza di questa Sezione si è pronunciata ritenendo che tali costi sono deducibili, per le imprese minori, anche se non registrati vedi Cass. 17.1.2001 n. 640) fermo restando peraltro che l'onere della prova circa l'esistenza e l'incidenza percentuale dei costi ed oneri incombe sul ricorrente (Cass.
7.9.2001 n. 11514). Nel caso in esame, i costi erano affermati dalla parte quanto alla loro esistenza ma non provati quanto alla incidenza rispetto ai ricavi ed all'inerenza. Nè risulta dalla sentenza di merito se i ricavi scoperti presso le banche fossero incassi lordi ovvero proventi netti dell'attività. Nella memoria integrativa, il BU sembra voler rimettere in 19. discussione, comprendendola tra le questioni assorbite e da esaminare, anche quella inerente all'acquisizione dei dati bancari. Egli ha sostenuto che l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica giustifica la deroga al segreto istruttorio penale;
mentre la deroga al segreto bancario può essere consentita soltanto previo parere dell'Ispettorato Compartimentale ed autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria di primo grado, a sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 600.73. 20. Tale deduzione è infondata. Si rileva che 1' abrogato art. 35 dell'Ispettorato Compartimentale estesso richiede il parere l'autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria di primo grado, quando l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette intende chiedere di propria iniziativa la documentazione bancaria;
mentre quando riceve tale documentazione a corredo di una segnalazione della Guardia di Finanza redatta a seguito di indagini penali, condizione sufficiente all'utilizzo dei dati bancari in è l'autorizzazione del magistrato sede di avviso di accertamento la deroga al segreto bancario è penale. A quel punto, infatti ' realizzata mediante i provvedimenti del magistrato inquirente e l'utilizzo dei dati bancari non richiede altre autorizzazioni о pareri. 21. Col secondo motivo del ricorso, viene dedotta violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 74 del D. P.R. n. 597.73 e del nuovo Testo Unico delle Imposte Dirette. Non si è tenuto conto che i dati bancari riguardavano sia ricavi di tutti i cennati che costi e pertanto doveva tenersi conto elementi. 22. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Esso risulta generico, in quanto non precisa in quale misura i presunti costi avrebbero inciso sui ricavi;
manca inoltre qualsiasi prospettazione 10 ни probatoria in ordine all'incidenza dei costi sui ricavi;
manca qualsiasi prova che le somme depositate rappresentassero ricavi lordi e non proventi netti. Per il resto, valgono le considerazioni svolte a proposito del motivo primo. Con il terzo motivo del ricorso, viene prospettata violazione e 23. falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 35 D.P.R. n. 600.73. L'utilizzo dei dati bancari era stato criticato successivo alla prima formulazione della pretesa e sia perchè inammissibilmente tardivo, quindi precluso, sia perchè perciò avvenuto in funzione di un criterio aberrante. La Commissione Tributaria Regionale non si è pronunciata al riguardo>. 24. Il motivo è inammissibile perchè generico. Si è già detto a proposito dell'art. 35 D.P.R. n. 600.73. Non è dato vedere in che consista la presunta tardività dell'utilizzo dei dati bancari e la presunta aberrazione del criterio. Alla dichiarazione di inammissibilità\rigetto del ricorso 25. processuali, in applicazione del consegue l'onere delle spese Esse vengono liquidate come in principio della soccombenza. dispositivo. РОМ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11 bu dichiara inammissibile il ricorso proposto da BO AR e rigetta il ricorso proposto da BU CI;
condanna i ricorrenti in solido a rifondere all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese, che liquida in Euro duemilacento, ivi compresi Euro duemila per onorari. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 14 dicembre 2001. PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI PAOLINI IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. INCENZO DI NUBILAbrune IL CANCELLIERE C1 Innocento Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi G· 1 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista