Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01047/2025REG.PROV.COLL.
N. 00847/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2024, proposto dalla signora IA Di AR, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, Servizio Centro per l’Impiego di Agrigento, non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana Dipartimento Regionale Lavoro, Regione Siciliana Centro per l'Impiego di Agrigento, Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale, Servizio Centro per l'Impiego di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II, n. 407/2024, resa tra le parti, per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, nella misura che sarà appresso chiarita.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Lavoro e di Regione Siciliana Centro per l'Impiego di Agrigento e di Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale e di Servizio Centro per l'Impiego di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Consigliera AO La AN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello viene proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.A.R. ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in primo grado.
In fatto l’appellante espone:
- di avere partecipato alla selezione per esperti in materia di politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego, indetta con l’avviso del 7 ottobre 2013 per la realizzazione di un progetto, affidato dalla Regione Siciliana al CIAPI di Priolo, finalizzato all’erogazione di interventi di politica attiva del lavoro, la cui durata era stata preventivata in sei mesi;
- di non essere stata inclusa nell’elenco alfabetico degli idonei allo svolgimento di tali mansioni, pubblicato con nota del Dirigente del Servizio X del Centro per l’impiego pubblico di Agrigento, prot. n. 21847 del 18.10.2013, in ragione del mancato possesso del requisito dell'iscrizione all'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana indicato al punto 1 dell’avviso di selezione;
- di avere presentato, in data 28 ottobre 2013, un’istanza di riesame riscontrata però negativamente dall’Amministrazione;
- di avere quindi proposto il ricorso n. 2594/2013 R.G. innanzi al T.A.R avverso il provvedimento di esclusione, evidenziando come l'iscrizione all'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana sarebbe stata erroneamente considerata dall’Amministrazione requisito indefettibile di partecipazione alla selezione;
- il TAR ha respinto con la sentenza n. 3084 del 26 novembre 2014 il ricorso che in appello è stato però accolto dal CGA con la sentenza n. 768 del 22 agosto 2019 che ha ritenuto che, al momento dell’indizione della selezione, l’albo regionale non fosse stato ancora istituito ma che esistesse solo un elenco regionale a esaurimento degli operatori della formazione professionale;
- di avere subito, a causa di tale esclusione, una brusca interruzione della propria attività lavorativa con conseguenti danni patrimoniali.
Il T.a.r. ritenuto che, per consolidata giurisprudenza, gravi sul danneggiato l’onere della prova sugli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno e, dunque, sia il nesso eziologico fra l’illecito provvedimentale e il danno, sia la diminuzione patrimoniale, ha ritenuto che, nel caso di specie, la ricorrente avesse fatto un generico riferimento ai danni patrimoniali asseritamente patiti in ragione della mancata sua partecipazione al progetto denominato “Spartacus” e che « tale progetto non risulta essere mai stato avviato a causa dei rilievi della Corte dei Conti sul relativo finanziamento, con conseguente assegnazione al CIAPI di Priolo del compito di realizzare altri interventi di politica attiva del lavoro, cui però la ricorrente non fa mai riferimento nella sua domanda risarcitoria» .
2. I motivi di appello sono incentrati:
I) sull’erroneità della sentenza gravata « nella misura in cui ha ritenuto non provato il danno patito dall’odierna appellante ».
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime scure sarebbero basate su una svista che ha comportato un palese travisamento dei fatti; in verità il Progetto Spartacus è stato regolarmente svolto dalla Regione Sicilia.
L’appellante ritiene che essendo stata tale circostanza affermata nel ricorso di prime cure e non essendo stata contestata dalla controparte debba ritenersi provata in base al principio di non contestazione; evidenzia altresì che le vicende del progetto “Spartacus” siano notorie e riportate dai mezzi di informazione, atteso che, in conseguenza e per effetto del concreto espletamento di tale progetto, è stato avviato un giudizio di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti che ha visto convolti i vertici dell’amministrazione regionale.
Fatta questa precisazione, l’appellante sostiene di aver subìto danni di natura patrimoniale a seguito del provvedimento di esclusione dal listato alfabetico dei soggetti idonei in materia di politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego, dichiarato illegittimo dal CGA per la Regione Siciliana, e della conseguente esclusione dal progetto “Spartacus” indetto dal Ciapi di Priolo.
Detto danno per l’appellante consiste nella mancata percezione della retribuzione dal 22 ottobre 2013 al 22 aprile 2014, ed è quantificato in complessivi euro 15.046,06 come da perizia di parte in atti proveniente dallo studio associato F.lli Gambino.
Inoltre per l’appellante nella fattispecie in esame sussistono tutti i presupposti che sorreggono la domanda di risarcimento del danno, in quanto il provvedimento è stato annullato per illegittimità con la citata sentenza del CGA, il comportamento dell’amministrazione è certamente connotato da colpa grave e il nesso di causalità tra il provvedimento annullato e il danno patito dall’appellante è indubbio.
3. L’amministrazione si è costituita con atto di forma.
4. L’appello è fondato.
In accoglimento dell’appello proposto il Collegio ritiene di riconoscere all’appellante il risarcimento del danno.
La responsabilità da lesione per interesse legittimo è di natura extra contrattuale secondo il modello generale delineato dall'art. 2043 c.c.
Gli elementi costitutivi di tale responsabilità sono: il fatto, il danno ingiusto, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) e il nesso di causalità tra fatto e danno.
Il danneggiato ha l’onere di provare tutti i suddetti elementi ai sensi dell’art. 2697 c.c.
La sentenza in primo grado, nello scrutinare la domanda di risarcimento danno, ha ingiustamente rigettato la domanda ritenendo che la ricorrente non avesse fornito, come era suo onere, prova adeguata del danno subito.
Il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame si riscontrino tutti gli elementi costitutivi della responsabilità e che l’appellante abbia provato la quantificazione del danno subito.
La nota prot. n. 21847 del 18 ottobre 2013 del Dirigente del Servizio X del Centro per l’impiego (C.P.I.) di Agrigento con la quale l’odierna appellante non è stata inclusa nell’elenco alfabetico degli idonei allo svolgimento di tali mansioni, in ragione del mancato possesso del requisito dell'iscrizione all'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana indicato al punto 1 dell’avviso di selezione, è stata annullata con la sentenza del CGA n. 768 del 22 agosto 2019.
Con detta sentenza il CGA ha preso atto dell’ « inesistenza al momento dell’indizione della selezione 2013, di un albo regionale » degli operatori della formazione professionale siciliana siccome inteso quale requisito necessario da possedere per gli stessi operatori, attesa l’inapplicabilità ratione temporis delle disposizioni normative istitutive dello stesso (artt. 13 e 14 l.r. 24/1976) « ma solo di un elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale » (di cui al D.A. 5074 del 22 dicembre 2010) legato peraltro « a progetti formativi differenti (Avviso 20) da quello in esame ed avente in ogni caso delle finalità esclusivamente premiali ». Specificando che soltanto « il D.D.G. n. 5586 del 23/09/2016, così come modificato con DDG 7324 del 29/11/2016, costituisce il provvedimento amministrativo con cui si è data efficacia istitutiva all'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana tenuto conto esclusivamente dei requisiti previsti agli art. 13 e 14 della l.r. n 24/1976 e definendone la composizione numerica” (cfr. C.G.A., sent. n. 768/2019) ».
Oltre all’illegittimità del provvedimento, nel caso di specie si riscontra una condotta amministrativa colposa.
L’amministrazione ha agito in violazione delle previsioni del bando e delle normative disciplinanti la materia in esame soprattutto laddove ha escluso la candidata per la mancata iscrizione in un albo regionale non ancora costituito.
Di contro l’odierna appellante ha agito diligentemente per evitare, prima, il concretizzarsi del danno e poi il suo aggravarsi.
Infatti, con la nota del 28 ottobre 2013, la signora Di AR aveva invitato l’Amministrazione a correggere in autotutela l’errore in cui era incorsa nella misura in cui aveva inteso il requisito dell’iscrizione all’albo a pena di esclusione dalla selezione e, per l’effetto, aveva invitato la stessa Amministrazione a provvedere al suo inserimento nel novero dei soggetti idonei.
Solo a seguito del negativo riscontro da parte dell’amministrazione si è determinata a proporre ricorso giurisdizionale con domanda cautelare accolta solo in secondo grado dal CGA con l’ordinanza n. 92/2014 del 28 febbraio 2014 con la quale, attesa l’esigenza cautelare, era stata disposta l’ammissione con riserva della signora Di AR nella graduatoria dei soggetti idonei della selezione.
Inoltre il nesso causale risulta evidente dal momento che in ragione dell’illegittimo provvedimento che ha inserito l’appellante tra i soggetti non idonei, la stessa non ha potuto partecipare al progetto Spartacus con conseguente danno economico.
Quest’ultimo danno è stato provato dalla signora Di AR che, in primo grado, ha depositato una valutazione redatta dallo studio F.lli Gambino, nella quale sulla base del rapporto di lavoro che avrebbe dovuto intercorrere tra l’appellante e l’Ente di Formazione CIAPI di Priolo relativamente al progetto “Spartacus” ha calcolato, secondo quanto previsto dal contratto relativo alla contrattazione tra i sindacati di categoria e la Formazione professionale, le retribuzioni, la tredicesima mensilità, le ferie non godute, il TFR e gli scatti di anzianità che le sarebbero spettati se la stessa fosse stata assunta per sei mesi a tempo determinato dal 22 ottobre 2013 al 22 aprile 2014 con la qualifica di impiegata addetta all’accoglienza di 5° livello retributivo.
Secondo la suddetta relazione, il cui contenuto non è contestato dall’amministrazione, le somme che l’appellante avrebbe percepito sono le seguenti:
- €. 11.584,61per retribuzioni al netto dei contributi a carico dei lavoratori;
- €. 948,00 per TFR al lordo delle ritenute di legge;
- €. 978,81 per 13^ mensilità;
- €. 1.204,64 per ferie non godute;
- €. 330,00 per incremento mensile P.E.O.I.;
per un importo complessivo di €. 15.046,06.
Il non aver percepito le suddette somme per l’attività lavorativa che l’appellante avrebbe dovuto prestare coincide con il danno subito dall’appellante che le deve essere riconosciuto.
5. Per quanto sopra detto, il Collegio riconosce la responsabilità dell’amministrazione nei fatti per cui è causa e la condanna al risarcimento del danno che si liquida in euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo.
6. Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
AO La AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO La AN | OB AG |
IL SEGRETARIO