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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 594/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Zaira Monica Capobianco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e, per l'effetto, annullare l'avviso d'addebito n. Controparte_2
31220220002124119000; in subordine, in caso di accertato disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, dichiarare non dovuto l'importo di € 8.206,00 trattenuto a titolo di contributi previdenziali;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.3.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 23.1.2023, notificazione di avviso d'addebito CP_3
1
[...] 31220220002124119000 del 24.12.2022, per l'importo di € 4.570,67 a titolo di contributi accertati e dovuti per effetto d'iscrizione nella gestione commercianti per le annualità dal 2015 al 2017.
Rappresentava che la pretesa creditoria dell'ente previdenziale aveva il suo fondamento nel verbale ispettivo n. 2019017971 del 10.3.2020 e negli accertamenti compiuti dagli ispettori presso l'esercizio commerciale condotto da CP_1 CP_2
con sede in Atripalda (AV).
[...]
Affermava che, all'esito degli accertamenti, l'Istituto previdenziale aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società, per gli anni in contestazione, ed aveva disposto l'iscrizione retroattiva alla Gestione Speciale dei lavoratori CP_1 autonomi per le attività commerciali.
Precisava di essere dipendente di sin dal 15.9.2010, con contratto di Controparte_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di addetto alle vendite e con inquadramento nel IV livello C.C.N.L. terziario.
Evidenziava che la società datrice aveva regolarmente provveduto al versamento della contribuzione previdenziale per gli anni dal 2015 al 2020, per la somma complessiva di € 31.864,00, di cui € 8.206,00 per contributi a carico del dipendente.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, in ordine al periodo accertato, dall'1.1.2015 al 31.12.2017.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza delle risultanze ispettive in ordine al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, basate essenzialmente sull'esistenza del vincolo di parentela dapprima con la sig.ra , e poi con la sig.ra , Persona_1 CP quali amministratrici uniche della società succedutesi negli anni.
Deduceva la sussistenza di tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., oltre che del corretto inquadramento nel C.C.N.L. di categoria.
Rappresentava l'infondatezza della pretesa creditoria dell' anche in ordine agli CP_5 interessi e alle sanzioni per evasione, stante la regolarità contributiva per il rapporto di lavoro subordinato, nelle cui more aveva subìto la detrazione in busta paga dei contributi a suo carico, per l'importo complessivo di € 8.129,10, a tutt'oggi non restituito, né tantomeno conteggiato nell'avviso d'addebito.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in Controparte_6 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
2 Rilevava l'infondatezza dell'avversa prospettazione, atteso che il ricorrente veniva iscritto d'ufficio alla gestione dei commercianti a seguito di verifiche ispettive, CP_1 definite con due verbali di accertamento e notificazione (n. 2019017971-DDL del
10.3.2020 e n. 2019017970-DDL del 10.3.2020).
Precisava che i funzionari di vigilanza avevano accertato, con decorrenza dal 15.9.2010 al 27.12.2017, che il ricorrente, in qualità di socio lavoratore, aveva prestato, con carattere di abitualità e prevalenza, attività lavorativa quale coadiuvante della madre, sig.ra , titolare dell'impresa, con prestazione in termini di collaborazione CP familiare resa affectionis causa.
Evidenziava che, nella fattispecie di disconoscimento del rapporto di lavoro, l'onere probatorio in merito all'esistenza, alla durata e alla natura onerosa e subordinata del rapporto incombe sulla parte che ne deduce l'esistenza e l'effettività.
Sottolineava l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi in materia di lavoro e previdenza.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione per motivi di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, poiché il ricorso è stato proposto in data 2.3.2023, entro il termine perentorio di 40 giorni successivi alla notifica dell'avviso impugnato.
Ciò posto, si osserva che l'avviso d'addebito si base sulle risultanze del verbale ispettivo n. 2019017971 del 10.3.2020, con cui l' aveva provveduto al disconoscimento CP_1 del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con per il Controparte_2 periodo dall'1.1.2015 al 27.12.2017.
In particolare, nel verbale si legge quanto segue: “Nella fattispecie qui riscontrata, in relazione al rapporto lavorativo del Sig. , emergono alcune criticità tale da rendere evanescente la Parte_1 natura subordinata del rapporto di lavoro qui considerato. Ovvero, nel caso di cui trattasi, si ritiene che non si realizzi lo schema legislativo delineato dall'art. 2094 c.c. in quanto, sulla base delle dichiarazioni acquisite, non è emersa la sussistenza di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte datoriale nei confronti del sig
. Ciò si ravvisa per tutta la durata del rapporto di lavoro ivi menzionato, ovvero:1) dal Parte_1
15/09/2010 al 27/12/2017, periodo in cui il sig. risulta socio al 50% con la Parte_1 Co moglie/convivente , quest'ultima anche amministratore della 2) dal28/12/2017 in poi, Persona_1 periodo in cui il Sig. non è più socio della srl in quanto proprietaria ed amministratrice unica è Parte_1 divenuta la madre Al punto 1) si evidenzia che, nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone CP conviventi legate da vincolo di parentela o affinità (nel caso d specie trattasi dl marito e moglie conviventi) le prestazioni stesse appaiono difficilmente inquadrabili nell'ambito della subordinazione. Tale requisito postula, da
3 parte di chi ne afferma l'esistenza, una prova precisa e rigorosa non evincibile dalle sola circostanza che le attività in questione anziché svolgersi nello stretto ambito comune, attengano all'esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita della vita familiare ed organizzate con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'impresa e con le sue variabili strutturali ed organizzative. Al punto 2) si evince in modo palese la partecipazione del sia. alla gestione dell'azienda condotta con carattere Parte_1 pressoché familiare;
trattasi di una piccola realtà produttiva In cui madre e figlio gestiscono insieme o autonomamente l'attività d'impresa con coinvolgimento pieno del Sig. nella conduzione Parte_1
e nelle scelte aziendali al pari della madre In sostanza la tipologia di rapporto lavorativo non è CP mai mutata nel tempo, e pur essendo Il Sig. assunto come dipendente, nell'arco dell'intero periodo Parte_2 suddetto (punto 1 e 2), ha sempre svolto l'attività lavorativa con le caratteristiche tipiche del lavoro autonomo.
Difatti lo stesso signor dichiarava di essersi sempre occupato della gestione del negozio, Parte_1 occupandosi di gestire personalmente i rapporti con i soggetti esterni (clienti, fornitori, consulente, banca), che hanno contatto con la società. In entrambi i periodi, emergono chiari elementi che denotano una comunione
d'interessi non compatibile con la soggezione ad un potere direttivo e di controllo altrui nonché con l'estraneità al rischio d'impresa (che dovrebbero connotare la posizione del lavoratore subordinato). Pertanto, gli elementi| accertati confermano ed evidenziano che le modalità di partecipazione all'attività aziendale del Sig. Parte_1
, nell'ambito della società "SPOSA PIU S.R.L" non sono riconducibili ad un rapporto di lavoro di
[...] natura subordinata. Diversamente, nel caso di specie, si evidenziano i connotati propri di una prestazione lavorativa resa in forma autonoma, In qualità di socio lavoratore per il periodo dal 15/09/2010 al 27/12/2012 e in qualità di coadiuvante famillare, facente capo alla Sig.ra per Il periodo dal 28/12/2017 CP
In_poi. Per il disconoscimento del rapporto di lavoro di natura subordinata qui menzionato (nell'ambito della CP_ prescrizione di legge e ai sensi della circolare n.144/2001), si procede alla redazione di separato verbale ispettivo a carico della società SPOSA PIU' SRL. SI evidenzia, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 1, comma
203, della Legge 662/1996, che ha riformulato l'art. 29, comma 1, della Legge n. 160/1975, sussiste l'obbligo di CP_ iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dell' di cui alla Legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per I soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero del dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, lvi compresi i parenti e gli affini entro Il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto dl vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Per tutto quanto sopra detto, sulla base della dichiarazione raccolta e dalle Informazioni reperite negli archivi CP_
per il periodo dal 15/09/2010 al 27/12/2017 emerge con chiarezza la partecipazione diretta, abituale e continuativa del Sig. all'attività commerciale descritta, In qualità di socio lavoratore”. Parte_1
2. Dal tenore del riportato verbale, è evidente che trattasi di accertamento induttivo, non basato sull'osservazione diretta dei fatti da parte dell'ispettore.
Proprio la natura di siffatto accertamento, basato su una ricostruzione a posteriori dell'accaduto, a sua volta fondata su elementi utilizzati in maniera inferenziale, impone di escludere che il verbale di accertamento rivesta natura di elemento probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., essendo chiaro che quanto opinato dagli ispettori consegue ad una valutazione delle dichiarazioni raccolte e non già all'osservazione
4 diretta dei fatti, il che esclude la fondatezza delle difese promosse dall' CP_7
[..
termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il verbale di accertamento ispettivo, pur non assurgendo a prova legale, ha un valore probatorio intrinseco, che è però superabile ove vengano forniti elementi di segno contrario, nel senso che una complessiva valutazione del compendio probatorio giudiziale può consentire di ritenere infondate le risultanze dell'accertamento, anche quando esse si basino su dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav.,
22/07/2020, n. 15638: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente”;
Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2008, n. 15073: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”; CP_ Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275: “I verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”).
A ciò si aggiunga che l'azione proposta dalla ricorrente s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto CP_1 sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo stesso schema processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con
5 onere a carico del resistente Istituto previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Tuttavia, nella fattispecie in controversia il riparto probatorio opera in senso opposto, in ordine all'effettiva sussistenza ed alla reale natura del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dagli ispettori, elementi rispetto ai quali si ritiene che l' non possa CP_5 essere gravato del correlato onere probatorio, che si tradurrebbe nella dimostrazione dell'inesistenza del rapporto, ossia di un fatto negativo e, per di più, indimostrabile in via indiretta.
Dunque, deve essere il ricorrente a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività di lavoro con le caratteristiche della subordinazione nel periodo indicato.
3. In particolare, gli ispettori hanno dedotto che il detto rapporto di lavoro era manchevole dei requisiti essenziali e tipici del rapporto subordinato, quali l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo della parte datoriale, e ciò in considerazione sia della qualità di socio lavoratore rivestita dal ricorrente, sia del rapporto di parentela intercorrente con la madre, sig.ra CP
, nonché con la sig.ra , sua coniuge convivente e socia al 50%,
[...] Persona_1 entrambe amministratrici uniche della società, succedutesi nell'arco temporale interessato dall'ispezione.
6 Più precisamente, l' ha rappresentato che il ricorrente è stato iscritto d'ufficio CP_1 alla gestione commercianti, sul presupposto accertato in sede ispettiva, che egli partecipasse direttamente all'attività d'impresa svolgendo una prestazione lavorativa in forma autonoma, per il periodo dal 15.9.2010 al 27.12.2017, e una prestazione lavorativa quale coadiuvante familiare, per il periodo dal 28.12.2017 in poi, allorquando la sig.ra aveva assunto l'incarico di amministratore unico CP della società.
In ordine a tale rapporto di lavoro, va premesso il corretto inquadramento della nozione di “subordinazione” ex art. 2094 c.c., che, secondo lo stato dell'arte giurisprudenziale, risulta fondata principalmente sull'etero-direzione e sull'etero- organizzazione della forza lavoro da parte del datore, da valutarsi in concreto
(Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2020, n. 12871; Cass., sez. lav., n. 11207, 14 maggio
2009; Cass., sez. lav., n. 3614, 16 febbraio 2010), mentre i cd. “indici della subordinazione” (tra cui: la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma e la fissità della retribuzione,
l'osservanza di un orario predeterminato, il potere di controllo, ecc.), elementi che, in passato, assumevano rilievo determinante, ad oggi costituiscono fattori meramente sussidiari, aventi natura indiziaria (Cassazione civile , sez. lav., 30/04/2021 , n. 11424;
Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2020, n. 21194; Cassazione civile, sez. lav.,
10/03/2020, n. 6758; Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2018, n. 15631; Cass., 20 luglio
2003, n. 9900; Cass., 19 maggio 2000, n. 6570) ed utilizzabili, in assenza di altri elementi, solo nel caso di oggettiva difficoltà interpretativa (Cass., sez. lav., 11 aprile
2008, n. 9545; Cass., sez. lav., n. 5079, 3 marzo 2009).
A ciò si aggiunga che, nell'ipotesi di impresa familiare, la prova della subordinazione deve essere connotata da particolare rigore, dovendosi superare una presunzione legale (Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2011, n. 9043: “Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiue causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari”; Cassazione civile, sez. lav.,
7 20/03/2001, n. 3975: “Il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 cod. civ., valendo a distinguerlo, tra l'altro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo;
tuttavia in genere, e quanto più il rapporto assuma, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, sempreché non sussistano invece i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano a un'opzione in tal senso. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni, richiedendo, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano
a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali”).
D'altra parte, però, siffatta presunzione opera in via residuale, alla luce dell'incipit del testo dell'art. 230 bis c.c., ossia opera solo allorquando non sussistano le caratteristiche della subordinazione del prestatore d'opera.
Ciò posto, si osserva che uno dei criteri maggiormente valorizzati dalla Suprema Corte
è la continuità della prestazione di lavoro, elemento che va inteso come particolarmente significativo (Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2014, n. 19925:
“L'istituto dell'impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall'incipit dell'art. 230 bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata. Pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare” - Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva dichiarato sussistere il rapporto di lavoro subordinato attesa la continuativa presenza della nuora, quale commessa, presso il negozio della suocera”; Cassazione civile, sez. lav.,
24/11/2005, n. 24700: “L'inserimento continuativo e sistematico della ricorrente nell'organizzazione aziendale (in ragione dell'avvenuta percezione di un compenso mensile, del rispetto di un orario di lavoro e della sottomissione alle direttive della madre, in qualità di datrice di lavoro) configura il vincolo della subordinazione, escludendo al contempo l'esistenza di una compartecipazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., essendo quest'ultimo istituto di natura residuale o suppletiva, applicabile solo qualora non sia provata, come nel caso di specie, la configurabilità di un diverso rapporto”).
Occorre, altresì, chiarire che la qualifica di socio non determina ex se l'obbligo di
8 iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi, piuttosto, far discendere l'operatività di tale obbligo all'effettivo espletamento di attività lavorativa all'interno dell'impresa con le caratteristiche tipiche della gestione imprenditoriale.
In materia, infatti, trova applicazione la norma ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, che dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Tale disposizione trova la sua ratio nel principio di universalizzazione della posizione contributiva, secondo cui ogni attività di lavoro, di qualunque natura, che generi reddito deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale ex art. 38 Cost.
Dunque, l'obbligatorietà all'iscrizione alla gestione speciale commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In sintesi, il giudice del merito deve anzitutto accertare se sussistano elementi idonei a configurare l'eterodirezione della prestazione di lavoro e, quindi, la subordinazione, elementi in assenza dei quali il rapporto rifluirà nella fattispecie del lavoro familiare o nell'impresa familiare e si presumerà prestato gratuitamente, con applicazione dell'obbligo contributivo previsto ex L. 613/1966.
4. Così ricostruito il quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre segnalare che, agli atti, non risultano presenti le dichiarazioni raccolte dagli ispettori, non essendo stati prodotti i relativi verbali, muniti della sottoscrizione degli informatori ascoltati.
Se è vero che gli ispettori hanno riportato per estratto, nella narrativa del verbale ispettivo, i punti salienti di siffatte dichiarazioni, tali riferimenti non possono assurgere a prova dei fatti, giacché reputa questo giudice che sia sempre necessario l'esame della dichiarazione attraverso una lettura globale e complessiva di quanto riferito dal
9 lavoratore.
Peraltro, reputa il giudicante che gli elementi probatori volti ad evidenziare l'esistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata debbano desumersi dall'istruttoria espletata in altro giudizio, avente analogo oggetto e pendente tra le stesse parti dinanzi all'intestato Tribunale, definito con sentenza n. 54/2024 (R.G. 2952/2022, dott. Ciro
Luce).
Anzi, la presente controversia va definita, proprio in ragione di tale circostanza, in conformità a siffatto precedente giudiziario, a cui il giudice presta totale adesione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Occorre rammentare che tale disposizione di legge consente che le sentenze di merito possano essere motivate anche mediante un rinvio ad un precedente “conforme”, in ossequio al principio di economicità e di riduzione dei tempi del processo civile (Cass.
n. 17640/2016: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”).
Nella sentenza di questo Tribunale sopra indicata, è stata accolta la domanda giudiziaria proposta da per l'impugnazione dell'avviso di Parte_1 addebito n. 31220220000899751000, notificato in data 16.8.2022, per la CP_1 somma di € 13.718,64, a titolo di contributi gestione commercianti, fondato sul medesimo verbale ispettivo n. 2019017971 del 10.03.2020.
Nella sentenza richiamata, viene riportata la dichiarazione testimoniale raccolta in detto giudizio e così articolata: “ (udienza del 17 novembre 2023): “Conosco Testimone_1 [...]
perché abbiamo lavorato insieme presso più in Atripalda via Roma;
Parte_1 CP_8 io ho iniziato intorno al 2016 fino a 2020. Io mi occupavo della assistenza al cliente. Del
[...]
faceva le mie stesse mansioni. Entrambi avevamo un orario: il negozio era aperto dalle Parte_1
09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, e io e ci alternavamo, la mattina o il pomeriggio. Parte_1
Nel caso sia da parte mia che del le malattie, le richieste di permessi, le richieste di entrare Parte_1 in ritardo o uscire in anticipo erano sempre comunicate alla signora , la titolare, madre del CP [...]
Ripeto che questo che ho detto valeva anche per il . La moglie del , Pt_1 Parte_1 Parte_1
, non lavorava nel negozio e non se ne occupava in alcun modo. Anche a era fatta la Per_1 Parte_1 busta paga ed i pagamenti avvenivano con bonifico”.
10 Sulla scorta di tale risultato probatorio, il giudice così statuiva: “Per il periodo oggetto di controversia (fino al 27 dicembre 2017) non vi sono i presupposti per escludere la subordinazione tra il e la società. Il fatto che questi, per quanto socio, abbia dichiarato di aver gestito insieme Parte_1 al coniuge, amministratore e socia, non esclude che ciò possa essere avvenuto nella esecuzione dei compiti del dipendente. La teste escussa ha attributo al rapporto tra il e la società Parte_1 caratteristiche che riconducono senza dubbio alla subordinazione. La teste, in realtà, ha individuato in colei che gestiva la società stessa anche prima della acquisizione delle quote, e che il CP coniuge del “…non lavorava nel negozio e non se ne occupava in alcun modo”. Ai fini per Parte_1 cui è causa, si tratta, però, di circostanza non dirimente, dovendosi valutare solo l'atteggiarsi del ruolo del dipendente, senza che rilevino le vicende della gestione sostanziale della compagine societaria.[..]
Per tali motivi, il ricorso va accolto, e va accertato e dichiarato che, contrariamente a quanto CP_ affermato da nel periodo in questione , ossia da 01 gennaio 2015 al 27 dicembre 2017, Parte_1
è stato lavoratore dipendente di con annullamento dell'avviso di addebito
[...] Controparte_2 oggetto di opposizione”.
Dunque, condividendo questo giudicante siffatte motivazioni, nella presente sede occorre pervenire alle medesime conclusioni interpretative, tuttavia, lungi dal prestare acritica adesione al precedente succitato, non senza adottare un'autonoma motivazione.
5. In specie, reputa questo giudice che la tesi professata dall' Controparte_6 sia infondata, e ciò a fronte del quadro probatorio complessivo, emergente dagli atti del presente giudizio e di quello recante R.G. n. 2952/2022, ed a fortiori alla luce dell'evocata pronuncia, costituente specifico precedente giudiziario tra le parti.
Nel dettaglio, la prova del substrato fattuale della controversa va fatta risalire alla produzione documentale, oltre che alla dichiarazione testimoniale resa nel giudizio
R.G. n. 2952/2022dalla sig.ra Testimone_1
Quest'ultima ha fornito tutti gli elementi per ritenere che tra il ricorrente e la società sia intercorso un rapporto lavorativo con le caratteristiche proprie della subordinazione, individuando nella sig.ra l'effettivo gestore della società CP
e datore di lavoro del ricorrente.
Tale elemento di prova conferisce verosimiglianza ed efficacia probatoria agli elementi documentali offerti nel presente giudizio, di per sé aventi natura meramente indiziaria, tra cui la comunicazione obbligatoria di assunzione (Unilav), i modelli DM10 e l'estratto conto previdenziale del ricorrente, relativo all'intero periodo lavorativo.
A ciò si aggiunga che la prospettazione dell' non è supportata da concreti CP_1 elementi probatori, ma esclusivamente dal diniego di configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il ricorrente, in veste di socio detentore del 50%
11 delle quote e di prestatore d'opera abituale e prevalente.
A riguardo, ribadito che l'onere di provare la sussistenza e la natura del rapporto ricade sul ricorrente, deve ritenersi che tale onere sia stato soddisfatto, essendo emersi sufficienti elementi idonei a dimostrare la natura etero-organizzata della prestazione di lavoro, tale da escludere la presunzione di gratuità del lavoro familiare o nell'impresa familiare ed il presupposto contributivo ex art. 1 co. 203 L. 662/1996.
In forza di tutto quanto sinora osservato, si ritiene insussistente l'obbligo contributivo del sig. , con conseguente infondatezza del credito vantato dall'Istituto Parte_1 nell'avviso di addebito impugnato, che va, perciò, annullato.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, incertezza che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso d'addebito n. 31220220002124119000 e dichiara insussistente l'obbligo contributivo ivi indicato;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 16.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 594/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Zaira Monica Capobianco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e, per l'effetto, annullare l'avviso d'addebito n. Controparte_2
31220220002124119000; in subordine, in caso di accertato disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, dichiarare non dovuto l'importo di € 8.206,00 trattenuto a titolo di contributi previdenziali;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.3.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 23.1.2023, notificazione di avviso d'addebito CP_3
1
[...] 31220220002124119000 del 24.12.2022, per l'importo di € 4.570,67 a titolo di contributi accertati e dovuti per effetto d'iscrizione nella gestione commercianti per le annualità dal 2015 al 2017.
Rappresentava che la pretesa creditoria dell'ente previdenziale aveva il suo fondamento nel verbale ispettivo n. 2019017971 del 10.3.2020 e negli accertamenti compiuti dagli ispettori presso l'esercizio commerciale condotto da CP_1 CP_2
con sede in Atripalda (AV).
[...]
Affermava che, all'esito degli accertamenti, l'Istituto previdenziale aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società, per gli anni in contestazione, ed aveva disposto l'iscrizione retroattiva alla Gestione Speciale dei lavoratori CP_1 autonomi per le attività commerciali.
Precisava di essere dipendente di sin dal 15.9.2010, con contratto di Controparte_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di addetto alle vendite e con inquadramento nel IV livello C.C.N.L. terziario.
Evidenziava che la società datrice aveva regolarmente provveduto al versamento della contribuzione previdenziale per gli anni dal 2015 al 2020, per la somma complessiva di € 31.864,00, di cui € 8.206,00 per contributi a carico del dipendente.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, in ordine al periodo accertato, dall'1.1.2015 al 31.12.2017.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza delle risultanze ispettive in ordine al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, basate essenzialmente sull'esistenza del vincolo di parentela dapprima con la sig.ra , e poi con la sig.ra , Persona_1 CP quali amministratrici uniche della società succedutesi negli anni.
Deduceva la sussistenza di tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., oltre che del corretto inquadramento nel C.C.N.L. di categoria.
Rappresentava l'infondatezza della pretesa creditoria dell' anche in ordine agli CP_5 interessi e alle sanzioni per evasione, stante la regolarità contributiva per il rapporto di lavoro subordinato, nelle cui more aveva subìto la detrazione in busta paga dei contributi a suo carico, per l'importo complessivo di € 8.129,10, a tutt'oggi non restituito, né tantomeno conteggiato nell'avviso d'addebito.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in Controparte_6 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
2 Rilevava l'infondatezza dell'avversa prospettazione, atteso che il ricorrente veniva iscritto d'ufficio alla gestione dei commercianti a seguito di verifiche ispettive, CP_1 definite con due verbali di accertamento e notificazione (n. 2019017971-DDL del
10.3.2020 e n. 2019017970-DDL del 10.3.2020).
Precisava che i funzionari di vigilanza avevano accertato, con decorrenza dal 15.9.2010 al 27.12.2017, che il ricorrente, in qualità di socio lavoratore, aveva prestato, con carattere di abitualità e prevalenza, attività lavorativa quale coadiuvante della madre, sig.ra , titolare dell'impresa, con prestazione in termini di collaborazione CP familiare resa affectionis causa.
Evidenziava che, nella fattispecie di disconoscimento del rapporto di lavoro, l'onere probatorio in merito all'esistenza, alla durata e alla natura onerosa e subordinata del rapporto incombe sulla parte che ne deduce l'esistenza e l'effettività.
Sottolineava l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi in materia di lavoro e previdenza.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione per motivi di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, poiché il ricorso è stato proposto in data 2.3.2023, entro il termine perentorio di 40 giorni successivi alla notifica dell'avviso impugnato.
Ciò posto, si osserva che l'avviso d'addebito si base sulle risultanze del verbale ispettivo n. 2019017971 del 10.3.2020, con cui l' aveva provveduto al disconoscimento CP_1 del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con per il Controparte_2 periodo dall'1.1.2015 al 27.12.2017.
In particolare, nel verbale si legge quanto segue: “Nella fattispecie qui riscontrata, in relazione al rapporto lavorativo del Sig. , emergono alcune criticità tale da rendere evanescente la Parte_1 natura subordinata del rapporto di lavoro qui considerato. Ovvero, nel caso di cui trattasi, si ritiene che non si realizzi lo schema legislativo delineato dall'art. 2094 c.c. in quanto, sulla base delle dichiarazioni acquisite, non è emersa la sussistenza di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte datoriale nei confronti del sig
. Ciò si ravvisa per tutta la durata del rapporto di lavoro ivi menzionato, ovvero:1) dal Parte_1
15/09/2010 al 27/12/2017, periodo in cui il sig. risulta socio al 50% con la Parte_1 Co moglie/convivente , quest'ultima anche amministratore della 2) dal28/12/2017 in poi, Persona_1 periodo in cui il Sig. non è più socio della srl in quanto proprietaria ed amministratrice unica è Parte_1 divenuta la madre Al punto 1) si evidenzia che, nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone CP conviventi legate da vincolo di parentela o affinità (nel caso d specie trattasi dl marito e moglie conviventi) le prestazioni stesse appaiono difficilmente inquadrabili nell'ambito della subordinazione. Tale requisito postula, da
3 parte di chi ne afferma l'esistenza, una prova precisa e rigorosa non evincibile dalle sola circostanza che le attività in questione anziché svolgersi nello stretto ambito comune, attengano all'esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita della vita familiare ed organizzate con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'impresa e con le sue variabili strutturali ed organizzative. Al punto 2) si evince in modo palese la partecipazione del sia. alla gestione dell'azienda condotta con carattere Parte_1 pressoché familiare;
trattasi di una piccola realtà produttiva In cui madre e figlio gestiscono insieme o autonomamente l'attività d'impresa con coinvolgimento pieno del Sig. nella conduzione Parte_1
e nelle scelte aziendali al pari della madre In sostanza la tipologia di rapporto lavorativo non è CP mai mutata nel tempo, e pur essendo Il Sig. assunto come dipendente, nell'arco dell'intero periodo Parte_2 suddetto (punto 1 e 2), ha sempre svolto l'attività lavorativa con le caratteristiche tipiche del lavoro autonomo.
Difatti lo stesso signor dichiarava di essersi sempre occupato della gestione del negozio, Parte_1 occupandosi di gestire personalmente i rapporti con i soggetti esterni (clienti, fornitori, consulente, banca), che hanno contatto con la società. In entrambi i periodi, emergono chiari elementi che denotano una comunione
d'interessi non compatibile con la soggezione ad un potere direttivo e di controllo altrui nonché con l'estraneità al rischio d'impresa (che dovrebbero connotare la posizione del lavoratore subordinato). Pertanto, gli elementi| accertati confermano ed evidenziano che le modalità di partecipazione all'attività aziendale del Sig. Parte_1
, nell'ambito della società "SPOSA PIU S.R.L" non sono riconducibili ad un rapporto di lavoro di
[...] natura subordinata. Diversamente, nel caso di specie, si evidenziano i connotati propri di una prestazione lavorativa resa in forma autonoma, In qualità di socio lavoratore per il periodo dal 15/09/2010 al 27/12/2012 e in qualità di coadiuvante famillare, facente capo alla Sig.ra per Il periodo dal 28/12/2017 CP
In_poi. Per il disconoscimento del rapporto di lavoro di natura subordinata qui menzionato (nell'ambito della CP_ prescrizione di legge e ai sensi della circolare n.144/2001), si procede alla redazione di separato verbale ispettivo a carico della società SPOSA PIU' SRL. SI evidenzia, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 1, comma
203, della Legge 662/1996, che ha riformulato l'art. 29, comma 1, della Legge n. 160/1975, sussiste l'obbligo di CP_ iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dell' di cui alla Legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per I soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero del dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, lvi compresi i parenti e gli affini entro Il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto dl vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Per tutto quanto sopra detto, sulla base della dichiarazione raccolta e dalle Informazioni reperite negli archivi CP_
per il periodo dal 15/09/2010 al 27/12/2017 emerge con chiarezza la partecipazione diretta, abituale e continuativa del Sig. all'attività commerciale descritta, In qualità di socio lavoratore”. Parte_1
2. Dal tenore del riportato verbale, è evidente che trattasi di accertamento induttivo, non basato sull'osservazione diretta dei fatti da parte dell'ispettore.
Proprio la natura di siffatto accertamento, basato su una ricostruzione a posteriori dell'accaduto, a sua volta fondata su elementi utilizzati in maniera inferenziale, impone di escludere che il verbale di accertamento rivesta natura di elemento probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., essendo chiaro che quanto opinato dagli ispettori consegue ad una valutazione delle dichiarazioni raccolte e non già all'osservazione
4 diretta dei fatti, il che esclude la fondatezza delle difese promosse dall' CP_7
[..
termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il verbale di accertamento ispettivo, pur non assurgendo a prova legale, ha un valore probatorio intrinseco, che è però superabile ove vengano forniti elementi di segno contrario, nel senso che una complessiva valutazione del compendio probatorio giudiziale può consentire di ritenere infondate le risultanze dell'accertamento, anche quando esse si basino su dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav.,
22/07/2020, n. 15638: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente”;
Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2008, n. 15073: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”; CP_ Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275: “I verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”).
A ciò si aggiunga che l'azione proposta dalla ricorrente s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto CP_1 sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo stesso schema processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con
5 onere a carico del resistente Istituto previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Tuttavia, nella fattispecie in controversia il riparto probatorio opera in senso opposto, in ordine all'effettiva sussistenza ed alla reale natura del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dagli ispettori, elementi rispetto ai quali si ritiene che l' non possa CP_5 essere gravato del correlato onere probatorio, che si tradurrebbe nella dimostrazione dell'inesistenza del rapporto, ossia di un fatto negativo e, per di più, indimostrabile in via indiretta.
Dunque, deve essere il ricorrente a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività di lavoro con le caratteristiche della subordinazione nel periodo indicato.
3. In particolare, gli ispettori hanno dedotto che il detto rapporto di lavoro era manchevole dei requisiti essenziali e tipici del rapporto subordinato, quali l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo della parte datoriale, e ciò in considerazione sia della qualità di socio lavoratore rivestita dal ricorrente, sia del rapporto di parentela intercorrente con la madre, sig.ra CP
, nonché con la sig.ra , sua coniuge convivente e socia al 50%,
[...] Persona_1 entrambe amministratrici uniche della società, succedutesi nell'arco temporale interessato dall'ispezione.
6 Più precisamente, l' ha rappresentato che il ricorrente è stato iscritto d'ufficio CP_1 alla gestione commercianti, sul presupposto accertato in sede ispettiva, che egli partecipasse direttamente all'attività d'impresa svolgendo una prestazione lavorativa in forma autonoma, per il periodo dal 15.9.2010 al 27.12.2017, e una prestazione lavorativa quale coadiuvante familiare, per il periodo dal 28.12.2017 in poi, allorquando la sig.ra aveva assunto l'incarico di amministratore unico CP della società.
In ordine a tale rapporto di lavoro, va premesso il corretto inquadramento della nozione di “subordinazione” ex art. 2094 c.c., che, secondo lo stato dell'arte giurisprudenziale, risulta fondata principalmente sull'etero-direzione e sull'etero- organizzazione della forza lavoro da parte del datore, da valutarsi in concreto
(Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2020, n. 12871; Cass., sez. lav., n. 11207, 14 maggio
2009; Cass., sez. lav., n. 3614, 16 febbraio 2010), mentre i cd. “indici della subordinazione” (tra cui: la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma e la fissità della retribuzione,
l'osservanza di un orario predeterminato, il potere di controllo, ecc.), elementi che, in passato, assumevano rilievo determinante, ad oggi costituiscono fattori meramente sussidiari, aventi natura indiziaria (Cassazione civile , sez. lav., 30/04/2021 , n. 11424;
Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2020, n. 21194; Cassazione civile, sez. lav.,
10/03/2020, n. 6758; Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2018, n. 15631; Cass., 20 luglio
2003, n. 9900; Cass., 19 maggio 2000, n. 6570) ed utilizzabili, in assenza di altri elementi, solo nel caso di oggettiva difficoltà interpretativa (Cass., sez. lav., 11 aprile
2008, n. 9545; Cass., sez. lav., n. 5079, 3 marzo 2009).
A ciò si aggiunga che, nell'ipotesi di impresa familiare, la prova della subordinazione deve essere connotata da particolare rigore, dovendosi superare una presunzione legale (Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2011, n. 9043: “Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiue causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari”; Cassazione civile, sez. lav.,
7 20/03/2001, n. 3975: “Il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 cod. civ., valendo a distinguerlo, tra l'altro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo;
tuttavia in genere, e quanto più il rapporto assuma, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, sempreché non sussistano invece i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano a un'opzione in tal senso. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni, richiedendo, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano
a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali”).
D'altra parte, però, siffatta presunzione opera in via residuale, alla luce dell'incipit del testo dell'art. 230 bis c.c., ossia opera solo allorquando non sussistano le caratteristiche della subordinazione del prestatore d'opera.
Ciò posto, si osserva che uno dei criteri maggiormente valorizzati dalla Suprema Corte
è la continuità della prestazione di lavoro, elemento che va inteso come particolarmente significativo (Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2014, n. 19925:
“L'istituto dell'impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall'incipit dell'art. 230 bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata. Pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare” - Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva dichiarato sussistere il rapporto di lavoro subordinato attesa la continuativa presenza della nuora, quale commessa, presso il negozio della suocera”; Cassazione civile, sez. lav.,
24/11/2005, n. 24700: “L'inserimento continuativo e sistematico della ricorrente nell'organizzazione aziendale (in ragione dell'avvenuta percezione di un compenso mensile, del rispetto di un orario di lavoro e della sottomissione alle direttive della madre, in qualità di datrice di lavoro) configura il vincolo della subordinazione, escludendo al contempo l'esistenza di una compartecipazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., essendo quest'ultimo istituto di natura residuale o suppletiva, applicabile solo qualora non sia provata, come nel caso di specie, la configurabilità di un diverso rapporto”).
Occorre, altresì, chiarire che la qualifica di socio non determina ex se l'obbligo di
8 iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi, piuttosto, far discendere l'operatività di tale obbligo all'effettivo espletamento di attività lavorativa all'interno dell'impresa con le caratteristiche tipiche della gestione imprenditoriale.
In materia, infatti, trova applicazione la norma ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, che dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Tale disposizione trova la sua ratio nel principio di universalizzazione della posizione contributiva, secondo cui ogni attività di lavoro, di qualunque natura, che generi reddito deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale ex art. 38 Cost.
Dunque, l'obbligatorietà all'iscrizione alla gestione speciale commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In sintesi, il giudice del merito deve anzitutto accertare se sussistano elementi idonei a configurare l'eterodirezione della prestazione di lavoro e, quindi, la subordinazione, elementi in assenza dei quali il rapporto rifluirà nella fattispecie del lavoro familiare o nell'impresa familiare e si presumerà prestato gratuitamente, con applicazione dell'obbligo contributivo previsto ex L. 613/1966.
4. Così ricostruito il quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre segnalare che, agli atti, non risultano presenti le dichiarazioni raccolte dagli ispettori, non essendo stati prodotti i relativi verbali, muniti della sottoscrizione degli informatori ascoltati.
Se è vero che gli ispettori hanno riportato per estratto, nella narrativa del verbale ispettivo, i punti salienti di siffatte dichiarazioni, tali riferimenti non possono assurgere a prova dei fatti, giacché reputa questo giudice che sia sempre necessario l'esame della dichiarazione attraverso una lettura globale e complessiva di quanto riferito dal
9 lavoratore.
Peraltro, reputa il giudicante che gli elementi probatori volti ad evidenziare l'esistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata debbano desumersi dall'istruttoria espletata in altro giudizio, avente analogo oggetto e pendente tra le stesse parti dinanzi all'intestato Tribunale, definito con sentenza n. 54/2024 (R.G. 2952/2022, dott. Ciro
Luce).
Anzi, la presente controversia va definita, proprio in ragione di tale circostanza, in conformità a siffatto precedente giudiziario, a cui il giudice presta totale adesione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Occorre rammentare che tale disposizione di legge consente che le sentenze di merito possano essere motivate anche mediante un rinvio ad un precedente “conforme”, in ossequio al principio di economicità e di riduzione dei tempi del processo civile (Cass.
n. 17640/2016: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”).
Nella sentenza di questo Tribunale sopra indicata, è stata accolta la domanda giudiziaria proposta da per l'impugnazione dell'avviso di Parte_1 addebito n. 31220220000899751000, notificato in data 16.8.2022, per la CP_1 somma di € 13.718,64, a titolo di contributi gestione commercianti, fondato sul medesimo verbale ispettivo n. 2019017971 del 10.03.2020.
Nella sentenza richiamata, viene riportata la dichiarazione testimoniale raccolta in detto giudizio e così articolata: “ (udienza del 17 novembre 2023): “Conosco Testimone_1 [...]
perché abbiamo lavorato insieme presso più in Atripalda via Roma;
Parte_1 CP_8 io ho iniziato intorno al 2016 fino a 2020. Io mi occupavo della assistenza al cliente. Del
[...]
faceva le mie stesse mansioni. Entrambi avevamo un orario: il negozio era aperto dalle Parte_1
09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, e io e ci alternavamo, la mattina o il pomeriggio. Parte_1
Nel caso sia da parte mia che del le malattie, le richieste di permessi, le richieste di entrare Parte_1 in ritardo o uscire in anticipo erano sempre comunicate alla signora , la titolare, madre del CP [...]
Ripeto che questo che ho detto valeva anche per il . La moglie del , Pt_1 Parte_1 Parte_1
, non lavorava nel negozio e non se ne occupava in alcun modo. Anche a era fatta la Per_1 Parte_1 busta paga ed i pagamenti avvenivano con bonifico”.
10 Sulla scorta di tale risultato probatorio, il giudice così statuiva: “Per il periodo oggetto di controversia (fino al 27 dicembre 2017) non vi sono i presupposti per escludere la subordinazione tra il e la società. Il fatto che questi, per quanto socio, abbia dichiarato di aver gestito insieme Parte_1 al coniuge, amministratore e socia, non esclude che ciò possa essere avvenuto nella esecuzione dei compiti del dipendente. La teste escussa ha attributo al rapporto tra il e la società Parte_1 caratteristiche che riconducono senza dubbio alla subordinazione. La teste, in realtà, ha individuato in colei che gestiva la società stessa anche prima della acquisizione delle quote, e che il CP coniuge del “…non lavorava nel negozio e non se ne occupava in alcun modo”. Ai fini per Parte_1 cui è causa, si tratta, però, di circostanza non dirimente, dovendosi valutare solo l'atteggiarsi del ruolo del dipendente, senza che rilevino le vicende della gestione sostanziale della compagine societaria.[..]
Per tali motivi, il ricorso va accolto, e va accertato e dichiarato che, contrariamente a quanto CP_ affermato da nel periodo in questione , ossia da 01 gennaio 2015 al 27 dicembre 2017, Parte_1
è stato lavoratore dipendente di con annullamento dell'avviso di addebito
[...] Controparte_2 oggetto di opposizione”.
Dunque, condividendo questo giudicante siffatte motivazioni, nella presente sede occorre pervenire alle medesime conclusioni interpretative, tuttavia, lungi dal prestare acritica adesione al precedente succitato, non senza adottare un'autonoma motivazione.
5. In specie, reputa questo giudice che la tesi professata dall' Controparte_6 sia infondata, e ciò a fronte del quadro probatorio complessivo, emergente dagli atti del presente giudizio e di quello recante R.G. n. 2952/2022, ed a fortiori alla luce dell'evocata pronuncia, costituente specifico precedente giudiziario tra le parti.
Nel dettaglio, la prova del substrato fattuale della controversa va fatta risalire alla produzione documentale, oltre che alla dichiarazione testimoniale resa nel giudizio
R.G. n. 2952/2022dalla sig.ra Testimone_1
Quest'ultima ha fornito tutti gli elementi per ritenere che tra il ricorrente e la società sia intercorso un rapporto lavorativo con le caratteristiche proprie della subordinazione, individuando nella sig.ra l'effettivo gestore della società CP
e datore di lavoro del ricorrente.
Tale elemento di prova conferisce verosimiglianza ed efficacia probatoria agli elementi documentali offerti nel presente giudizio, di per sé aventi natura meramente indiziaria, tra cui la comunicazione obbligatoria di assunzione (Unilav), i modelli DM10 e l'estratto conto previdenziale del ricorrente, relativo all'intero periodo lavorativo.
A ciò si aggiunga che la prospettazione dell' non è supportata da concreti CP_1 elementi probatori, ma esclusivamente dal diniego di configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il ricorrente, in veste di socio detentore del 50%
11 delle quote e di prestatore d'opera abituale e prevalente.
A riguardo, ribadito che l'onere di provare la sussistenza e la natura del rapporto ricade sul ricorrente, deve ritenersi che tale onere sia stato soddisfatto, essendo emersi sufficienti elementi idonei a dimostrare la natura etero-organizzata della prestazione di lavoro, tale da escludere la presunzione di gratuità del lavoro familiare o nell'impresa familiare ed il presupposto contributivo ex art. 1 co. 203 L. 662/1996.
In forza di tutto quanto sinora osservato, si ritiene insussistente l'obbligo contributivo del sig. , con conseguente infondatezza del credito vantato dall'Istituto Parte_1 nell'avviso di addebito impugnato, che va, perciò, annullato.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, incertezza che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso d'addebito n. 31220220002124119000 e dichiara insussistente l'obbligo contributivo ivi indicato;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 16.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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