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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 16/01/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO AF, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401463481 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401463481 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13340/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401463481, notificato il 06/11/2024, relativamente al solo anno 2018 e a parte dell'anno 2019, con cui il Comune di Roma ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 2.924,91 a titolo di TARI per gli anni dal 2018 al 2023.
Ha premesso che il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza dell'odierno carico tributario solo in data
06/11/2024 a seguito della notifica dell'atto di accertamento impugnato;
che, in precedenza non era mai stato notificato alcun atto e/o comunicazione prodromica all'atto impugnato, nonché alcun atto successivo ed interruttivo sia del termine di prescrizione della Tassa, sia del termine di decadenza dall'accertamento; che, pertanto, la TARI accertata è prescritta per decorrenza del termine quinquennale relativamente all'anno di imposta 2018 e a parte dell'anno di imposta 2019 (dal 01/01/2019 al 31/06/2019); che, al solo fine di evitare atti di riscossione esattoriale forzati, il ricorrente ha proposto istanza di rateizzazione in data 07/01/2025 formulando espressa riserva di ripetizione di quanto indebitamente versato al Comune di Roma, all'esito del presente Giudizio.
Ha dedotto: la nullità dell'atto di accertamento nullo, per prescrizione della richiesta impositiva dell'anno
2018 e dell'anno 2019, riferita al periodo 01/01/2019 – 30/06/2019; che non era stato notificato alcun atto prodromico rispetto a quello impugnato con il presente ricorso;
la prescrizione delle pretesa tributaria;
che ai sensi dell'art. 2948 c.c., 4 comma, si prescrivono in 5 anni gli interessi e, in generale, tutto quello che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi;
che la TARI e tutti i tributi locali, rientrano nella disciplina delle obbligazioni periodiche o di durata, pertanto, è applicabile la prescrizione quinquennale di cui alla norma sopra richiamata.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato relativamente all'intero anno 2018 ed all'anno 2019, per la pretesa dal 01/01/2019 al 30/06/2019, in quanto prescritte, con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidare con distrazione, come da nota spese allegata, in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Con memoria ha ribadito le argomentazioni a sostegno del ricorso.
Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato essendo intervenuto tempestivamente l'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
Alla tassa in questione si applica il comma 161 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ove è previsto che «
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Come appena evidenziato, ai fini dell'applicazione della tassa in esame, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione all'inizio dell'occupazione (o della detenzione) e non deve ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni che incidano sull'ammontare del tributo. Diverso è, però, il discorso nel caso di totale omissione della dichiarazione, nel qual caso il contribuente non è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa, perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant'è che la sua inottemperanza è sanzionata dall'art. 76 del d.lgs. n. 507 del 1993 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019). D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti presupposto per l'applicazione della tassa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019; Cass., Sez. 5, n.
22894/2017; Cass, Sez. 5, n. 2672/2016). La decadenza, sancita dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell'occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati - appunto, a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata. Nei casi di omessa denuncia, per ciascun anno di inerzia del contribuente, ciò che rileva è il fatto che sia trascorso tutto l'anno, senza che il contribuente abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di presentare la dichiarazione. In altre parole, nelle ipotesi sopra evidenziate, l'obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa, resta per tutto l'anno di debenza della tassa e permane fino a che il contribuente non provveda a presentarla. Come sopra evidenziato, in applicazione dell'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare, «entro il
20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull'importo della tassa dovuta). L'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione
», secondo l'orientamento precedente, riguarda sempre e comunque l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare. Ciò significava che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia dovesse essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Di conseguenza, era a partire da tale data che iniziava a decorrere, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico;
conf. Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez.
5, n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5, n. 11675/2017).
Tuttavia, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs.
n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;
nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal
20 gennaio dell'anno successivo (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19531 del 17/06/2022; Cass., Sez.
5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019,
n. 3058; Cass., Sez. 6-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez.
5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070). Laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all'anno successivo» l'avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l'art. 10, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di
ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato,… entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio
» cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224). Per cui, si deve disattendere l'orientamento ormai minoritario della Corte di cassazione, secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Cass., Sez.
5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020,
n. 22900). Nel caso in disanima non è contestato che la detenzione fosse già in corso al principio dell'anno
2018, sicché il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava a maturare al 31 dicembre 2023, a fronte di un avviso di accertamento Tari notificato il 6 novembre 2024. Ne consegue che, con riferimento all'anno 2018, la notifica dell'atto impositivo è da ritenersi tardiva (Cass 6932 del 2024), pur tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione e della decadenza dall'8 marzo al 30 maggio 2020.
Diverso discorso vale per l'annualità del 2019, rispetto al quale l'avviso di accertamento è intervenuto tempestivamente entro il quinquennio e dunque per questo periodo il ricorso va rigettato.
L'esito del ricorso giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Raffaele
Gargiulo
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO AF, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401463481 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401463481 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13340/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401463481, notificato il 06/11/2024, relativamente al solo anno 2018 e a parte dell'anno 2019, con cui il Comune di Roma ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 2.924,91 a titolo di TARI per gli anni dal 2018 al 2023.
Ha premesso che il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza dell'odierno carico tributario solo in data
06/11/2024 a seguito della notifica dell'atto di accertamento impugnato;
che, in precedenza non era mai stato notificato alcun atto e/o comunicazione prodromica all'atto impugnato, nonché alcun atto successivo ed interruttivo sia del termine di prescrizione della Tassa, sia del termine di decadenza dall'accertamento; che, pertanto, la TARI accertata è prescritta per decorrenza del termine quinquennale relativamente all'anno di imposta 2018 e a parte dell'anno di imposta 2019 (dal 01/01/2019 al 31/06/2019); che, al solo fine di evitare atti di riscossione esattoriale forzati, il ricorrente ha proposto istanza di rateizzazione in data 07/01/2025 formulando espressa riserva di ripetizione di quanto indebitamente versato al Comune di Roma, all'esito del presente Giudizio.
Ha dedotto: la nullità dell'atto di accertamento nullo, per prescrizione della richiesta impositiva dell'anno
2018 e dell'anno 2019, riferita al periodo 01/01/2019 – 30/06/2019; che non era stato notificato alcun atto prodromico rispetto a quello impugnato con il presente ricorso;
la prescrizione delle pretesa tributaria;
che ai sensi dell'art. 2948 c.c., 4 comma, si prescrivono in 5 anni gli interessi e, in generale, tutto quello che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi;
che la TARI e tutti i tributi locali, rientrano nella disciplina delle obbligazioni periodiche o di durata, pertanto, è applicabile la prescrizione quinquennale di cui alla norma sopra richiamata.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato relativamente all'intero anno 2018 ed all'anno 2019, per la pretesa dal 01/01/2019 al 30/06/2019, in quanto prescritte, con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidare con distrazione, come da nota spese allegata, in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Con memoria ha ribadito le argomentazioni a sostegno del ricorso.
Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato essendo intervenuto tempestivamente l'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
Alla tassa in questione si applica il comma 161 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ove è previsto che «
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Come appena evidenziato, ai fini dell'applicazione della tassa in esame, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione all'inizio dell'occupazione (o della detenzione) e non deve ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni che incidano sull'ammontare del tributo. Diverso è, però, il discorso nel caso di totale omissione della dichiarazione, nel qual caso il contribuente non è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa, perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant'è che la sua inottemperanza è sanzionata dall'art. 76 del d.lgs. n. 507 del 1993 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019). D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti presupposto per l'applicazione della tassa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019; Cass., Sez. 5, n.
22894/2017; Cass, Sez. 5, n. 2672/2016). La decadenza, sancita dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell'occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati - appunto, a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata. Nei casi di omessa denuncia, per ciascun anno di inerzia del contribuente, ciò che rileva è il fatto che sia trascorso tutto l'anno, senza che il contribuente abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di presentare la dichiarazione. In altre parole, nelle ipotesi sopra evidenziate, l'obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa, resta per tutto l'anno di debenza della tassa e permane fino a che il contribuente non provveda a presentarla. Come sopra evidenziato, in applicazione dell'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare, «entro il
20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull'importo della tassa dovuta). L'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione
», secondo l'orientamento precedente, riguarda sempre e comunque l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare. Ciò significava che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia dovesse essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Di conseguenza, era a partire da tale data che iniziava a decorrere, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico;
conf. Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez.
5, n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5, n. 11675/2017).
Tuttavia, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs.
n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;
nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal
20 gennaio dell'anno successivo (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19531 del 17/06/2022; Cass., Sez.
5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019,
n. 3058; Cass., Sez. 6-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez.
5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070). Laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all'anno successivo» l'avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l'art. 10, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di
ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato,… entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio
» cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224). Per cui, si deve disattendere l'orientamento ormai minoritario della Corte di cassazione, secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Cass., Sez.
5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020,
n. 22900). Nel caso in disanima non è contestato che la detenzione fosse già in corso al principio dell'anno
2018, sicché il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava a maturare al 31 dicembre 2023, a fronte di un avviso di accertamento Tari notificato il 6 novembre 2024. Ne consegue che, con riferimento all'anno 2018, la notifica dell'atto impositivo è da ritenersi tardiva (Cass 6932 del 2024), pur tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione e della decadenza dall'8 marzo al 30 maggio 2020.
Diverso discorso vale per l'annualità del 2019, rispetto al quale l'avviso di accertamento è intervenuto tempestivamente entro il quinquennio e dunque per questo periodo il ricorso va rigettato.
L'esito del ricorso giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Raffaele
Gargiulo