TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 748
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Nesso di causalità

    Il Tribunale ritiene che il nesso causale non sia configurabile poiché, a seguito dell'intervento del giudice amministrativo in sede cautelare, gli effetti preclusivi dei provvedimenti prefettizi erano stati attenuati. Il licenziamento è considerato una conseguenza autonoma delle valutazioni del datore di lavoro.

  • Rigettato
    Elemento soggettivo della colpa

    Il Tribunale ritiene insussistente l'elemento soggettivo della colpa. L'esercizio del potere prefettizio, finalizzato alla prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, si è innestato su un quadro informativo rilevante. Le criticità istruttorie e motivazionali emerse in sede di annullamento non sono sufficienti a fondare un giudizio di negligenza qualificata o di colposo sviamento, essendo l'errore scusabile dato il margine di discrezionalità e la complessità della situazione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    Il Tribunale rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la domanda risarcitoria, formulata nel corso del giudizio di annullamento e notificata entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, sia stata tempestivamente proposta, tenendo conto anche del periodo di sospensione feriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 748
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 748
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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