Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Rimini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per la condanna
al risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittimo provvedimento (Decreto prot. -OMISSIS- in data 8.6.2015) con il quale il Prefetto di Sassari aveva vietato al ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi natura ed in esecuzione del quale gli erano state sequestrate le armi regolarmente detenute, nonché dell'ulteriore provvedimento (Decreto prot. -OMISSIS- in data 9.6.2015) con il quale il Prefetto di Sassari aveva revocato la licenza di porto d'armi intestata al ricorrente n. -OMISSIS-, rilasciata il 30.5.2012 e rinnovata fino al 30.5.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. TO IX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna della Prefettura di Sassari al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dell’illegittimo provvedimento (Decreto prot. -OMISSIS- in data 8.6.2015) con il quale il Prefetto di Sassari aveva vietato al ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi natura ed in esecuzione del quale gli erano state sequestrate le armi regolarmente detenute, nonché dell’ulteriore provvedimento (Decreto prot. -OMISSIS- in data 9.6.2015) con il quale il Prefetto di Sassari gli aveva revocato la licenza di porto d’armi.
2. Espone il ricorrente di aver prestato servizio alle dipendenze della Società Coopservice fino al maggio 2015 allorquando, a seguito del deferimento all’Autorità Giudiziaria conseguente alla denuncia sporta dalla ex convivente per atti persecutori posti in essere mediante l’uso della pistola, con Decreto Prefettizio prot. 37725/Area1/O.P. dell’8 giugno 2015, al ricorrente veniva disposto il divieto detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti con correlato sequestro delle armi possedute.
3. In data 9.6.2015 veniva, altresì, disposta la revoca della licenza di porto d’armi n. -OMISSIS-.
4. La datrice di lavoro dell’esponente, informata dell’accaduto, provvedeva in data 10 giugno 2015 alla sospensione del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione.
5. In ragione della proposizione del gravame avverso i suddetti provvedimenti prefettizi, il Consiglio di Stato, in parziale riforma dell’Ordinanza di rigetto di questo TAR, accoglieva la domanda cautelare, con sospensione del provvedimento di revoca del porto d’armi, al limitato fine dell’utilizzo dell’arma per l’espletamento dei compiti di guardia particolare giurata, con obbligo di deposito e custodia presso l’istituto di vigilanza di appartenenza.
6. Con sentenza del T.A.R. Emilia Romagna - Parma n. -OMISSIS- veniva, inoltre, annullato il decreto del Prefetto di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 22.6.2015 che aveva sospeso il decreto di nomina a guardia particolare giurata.
7. In data 22 dicembre 2015 la società datrice del lavoro del ricorrente provvedeva al licenziamento del medesimo in ragione dell’indisponibilità dei titoli necessari a svolgere la mansione di guardia giurata protrattasi dall’11.6.2015 per oltre 180 giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 120 del C.C.N.L. di categoria.
8. Con sentenza 223/2017 la Corte d’Appello di -OMISSIS-, in riforma dell’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di -OMISSIS-, confermava la legittimità della disposta risoluzione del rapporto di lavoro, stante la protratta indisponibilità dei titoli autorizzativi al porto delle armi.
9. Il giudizio penale si concludeva con l’assoluzione del -OMISSIS- con la formula "perché il fatto non sussiste”.
10. Sul fronte del giudizio amministrativo, con sentenza n. 3710/2023 pubblicata il 12.4.2023, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello in riforma della sentenza n° -OMISSIS- del T.A.R. Sardegna.
11. Sulla scorta di quanto sopra esposto deduce parte ricorrente la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni patiti.
11.1. Sotto il profilo dell’elemento oggettivo assume parte ricorrente come questo emerga dal contenuto della decisione del giudizio amministrativo d’appello che avrebbe evidenziato il cattivo uso del potere amministrativo da parte del Prefetto.
11.2. Con riferimento al profilo soggettivo rappresenta l’esponente che la sentenza di accoglimento dell’appello, con conseguente annullamento dei provvedimenti prefettizi aveva accertato l’illegittimità degli stessi in ragione dell’assenza di un autonomo accertamento dei fatti e della disamina delle concrete circostanze del caso in esame, avuto riguardo anche alle conseguenze del divieto di detenzione delle armi e da ciò sarebbe disceso un chiaro e definitivo accertamento giurisdizionale della violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, necessaria a fondare l’elemento psicologico.
Rappresenta il ricorrente che, pertanto, sarebbe evidente la colposa lesione inferta alla sfera giuridica del privato da parte dell’amministrazione che non avrebbe tenuto conto dei riflessi gravemente negativi sulla posizione lavorativa e quindi sulla possibilità di sostentamento del destinatario del provvedimento illegittimamente adottato.
11.3. Con riguardo al nesso di causalità, sottolinea il ricorrente che questo sussisterebbe pienamente atteso che il licenziamento disposto dalla società datrice di lavoro sarebbe conseguito all’indisponibilità dei titoli necessari a svolgere la mansione di guardia giurata.
11.4. Parimenti sussistente sarebbe, nella prospettazione di parte ricorrente, il danno ingiusto concretatosi nel licenziamento e conseguente perdita della retribuzione, oltre che dei correlati contributi previdenziali necessari alla maturazione del diritto alla pensione.
11.5. Il ricorrente quantifica il danno in complessivi 162.400,00 euro corrispondenti alla retribuzione mensile netta di € 1.400,00 per il periodo compreso tra il giugno 2015 e l’aprile 2023 oltre ad una somma di 19.550,00 a titolo risarcitorio per il mancato versamento dei contributi previdenziali. Il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e degli interessi.
12. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Sassari che ha eccepito l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata e ha instato, nel merito, per la reiezione del gravame.
13. Con atto depositato il 17 settembre 2025 parte ricorrente ha confermato il proprio interesse alla decisione nel merito del ricorso.
14. Le parti, infine, hanno depositato documenti, memorie e repliche in vista dell’udienza di merito del 29 aprile 2026, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale.
1.1 A tale proposito, evidenzia il Collegio come tale eccezione di prescrizione non sia stata tardivamente formulata atteso che, pur trattandosi di eccezione in senso stretto, essa non è soggetta ad alcuna preclusione temporale, fermo restando che è stata dapprima sollevata nella memoria di costituzione del 3 ottobre 2023 e successivamente esplicata in seno alla memoria difensiva del 2.1.2026, depositata nel rispetto dei termini di cui all'art. 73 c.p.a.
Secondo orientamento consolidato, infatti, nel processo amministrativo non trovano applicazione le preclusioni processuali di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; pertanto, l'eccezione di prescrizione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate in primo grado (cfr. Cons. Stato, Sez. II, Sent., 13/11/2020, n. 7020; C.d.S., IV, 28 giugno 2018, n. 3977; C.d.S., sez. V, 27 agosto 2014, n. 4367). Ciò in quanto nel processo amministrativo il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall'art. 46 c.p.a., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 06/12/2024, n. 9789; T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, Sent., 30/07/2025, n. 1405; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 24/11/2025, n. 1056; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 12/02/2026, n. 316 ).
1.2. L’eccezione di prescrizione è, ad ogni modo, infondata.
1.2.1. Infatti, l'art. 30 del codice del processo amministrativo prevede, al comma 3, che "La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. (...)" e il comma 5 precisa che “nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza".
1.2.2. Orbene, nel caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato che ha definitivamente accertato l’illegittimità dei gravati provvedimenti prefettizi è stata pubblicata in data 12 aprile 2023, mentre il ricorso è stato notificato l’11 settembre 2023.
Pertanto, tenuto conto del periodo di sospensione feriale (cfr. in merito all’operatività della sospensione anche nella suddetta fattispecie Cons. Stato, Sez. II, Sent., 09/02/2026, n. 1010), e del fatto che -per effetto di siffatta sospensione- il termine per la notifica del ricorso scadeva di domenica, il 10 settembre 2023, la domanda risarcitoria notificata l’11 settembre risulta essere stata tempestivamente proposta.
2. Nel merito il ricorso è infondato difettando, nella specie, i presupposti costitutivi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, con particolare riguardo al nesso di causalità tra condotta amministrativa e danno lamentato nonché all’elemento soggettivo della colpa.
2.1. Ai fini dell’affermazione della responsabilità ex art. 30 c.p.a. e 2043 c.c., è necessario che il danno allegato costituisca conseguenza immediata e diretta della condotta amministrativa illegittima, secondo il criterio della causalità adeguata, da accertarsi in concreto attraverso una verifica ex ante della idoneità della condotta a produrre l’evento lesivo.
2.1.1. Nel caso di specie, tale nesso non è configurabile.
È circostanza decisiva che, a seguito dell’intervento del giudice amministrativo in sede cautelare, con ordinanza del Consiglio di Stato n° 4133 dell’11 settembre 2015, veniva sospesa l’efficacia dei provvedimenti prefettizi impugnati, con conseguente attenuazione degli effetti impeditivi degli stessi in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa del ricorrente, nei limiti consentiti dalla disciplina di settore.
Ne deriva che, da tale momento, i provvedimenti prefettizi non risultavano più idonei a spiegare effetti preclusivi integrali e automatici rispetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo stata ripristinata, sia pure entro limiti funzionali, la possibilità di utilizzo dell’arma per lo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata.
2.1.2. Peraltro, a tale provvedimento giurisdizionale seguiva il provvedimento della Prefettura di Sassari del 20 novembre 2015 (cfr doc. 9 depositato dalla Prefettura) che, in ottemperanza alla predetta decisione, abilitava il ricorrente a detenere l’arma necessaria all’espletamento dei compiti di guardia giurata.
In tale contesto, il successivo licenziamento del ricorrente si colloca in una sequenza causale autonoma, riconducibile a valutazioni proprie del datore di lavoro, non automaticamente e necessariamente discendenti dall’azione amministrativa.
2.1.3. Né può attribuirsi rilievo decisivo all’assunto secondo cui, nonostante l’intervento cautelare del Consiglio di Stato, il ricorrente non avrebbe potuto di fatto riprendere servizio per una asserita non completa disponibilità dell’arma. Si tratta, infatti, di affermazione formulata in termini del tutto generici e priva di adeguato riscontro probatorio, che si risolve in una ricostruzione meramente postuma della vicenda. In ogni caso, anche a volerla considerare, essa non consente di ricondurre in via diretta ed esclusiva le conseguenze dedotte ai provvedimenti prefettizi, risultando le stesse mediate da autonome determinazioni organizzative del datore di lavoro, estranee alla sfera di imputabilità causale dell’Amministrazione.
2.1.4. Sicché deve escludersi che i pregiudizi patrimoniali dedotti —ivi inclusi quelli derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro, dalla perdita retributiva e dal mancato versamento contributivo— possano qualificarsi come conseguenza immediata e diretta dell’azione amministrativa impugnata.
2.2. Parimenti insussistente è l’elemento soggettivo della colpa.
2.2.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, la responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima non discende automaticamente dall’annullamento dell’atto, richiedendo invece la prova di una violazione non scusabile dei canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento, connotata da negligenza, omissione o errore interpretativo macroscopico e inescusabile.
Tale verifica deve essere condotta avendo riguardo alla natura del potere esercitato e al contesto fattuale e normativo di riferimento, assumendo rilievo decisivo la complessità della situazione concreta e l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione.
2.2.2. Nel caso in esame, i provvedimenti prefettizi si collocano nell’esercizio di un potere tipicamente connotato da finalità di prevenzione e tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica, nell’ambito del quale l’autorità di pubblica sicurezza è chiamata a formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto all’uso delle armi, secondo un criterio di ragionevole probabilità e non già di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2.3. In tale contesto, i provvedimenti risultano adottati all’esito di un procedimento attivato sulla base di segnalazioni dell’autorità di pubblica sicurezza e di notizie di reato concernenti condotte astrattamente rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità all’uso delle armi, e dunque in un quadro fattuale non privo di elementi oggettivamente rilevanti e tali da imporre un intervento in chiave cautelare.
2.2.4. In questo quadro, l’esercizio del potere non presuppone un accertamento assimilabile a quello penale, né è subordinato all’esito del procedimento penale eventualmente instaurato, atteso che il giudizio di affidabilità ha natura autonoma e si fonda su un apprezzamento complessivo della personalità e delle circostanze fattuali, anche solo sintomatiche.
Ne consegue che l’assoluzione in sede penale, intervenuta successivamente, non assume valore automaticamente dirimente, atteso che il diverso standard probatorio e la differente finalità del giudizio penale rispetto a quello amministrativo escludono ogni sovrapposizione tra i rispettivi accertamenti.
2.2.5. Ulteriormente osserva il Collegio che il rilievo svolto in sede giurisdizionale amministrativa circa profili di carenza istruttoria e motivazionale attiene alla tenuta esterna e alla completezza dell’iter giustificativo del provvedimento e non è, di per sé, sufficiente a fondare un giudizio di negligenza qualificata o di colposo sviamento dell’azione amministrativa.
In particolare, le criticità rilevate in sede di annullamento non si traducono automaticamente in un indice di colpa, dovendosi invece verificare se, nel concreto esercizio del potere, l’Amministrazione abbia travalicato in modo macroscopico i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e buona amministrazione, ovvero se abbia agito in un contesto connotato da margini valutativi tali da rendere scusabile l’eventuale errore istruttorio o motivazionale.
2.2.6. Nel caso di specie, la valutazione prefettizia si è comunque innestata su un quadro informativo proveniente dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, idoneo, quantomeno in termini astratti, a sorreggere, sul piano prognostico e cautelare, l’adozione delle misure interdittive, secondo la logica anticipatoria propria della materia in esame.
Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente osservato che, ove il canone della condotta amministrativa contestata sia ambiguo, equivoco o comunque costruito in modo tale da affidare all’Autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa può essere ravvisata solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità. E, infatti, a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità dell’Amministrazione può essere affermata nei soli casi in cui l’azione amministrativa abbia disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede e dell’imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell’errore scusabile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3131; id. 16 maggio 2018, n. 2921; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 9 aprile 2024, n. 6886).
Il peculiare contesto nel quale sono stati adottati i provvedimenti cautelari, successivamente annullati, esclude che la condotta dell’Amministrazione possa qualificarsi in termini di negligenza inescusabile o di consapevole e manifesta violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, profili che non risultano in alcun modo configurabili nella fattispecie concreta.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, difettando, nella specie, i presupposti indefettibili della responsabilità della pubblica amministrazione.
4. I peculiari profili della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso siccome proposto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON IS, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
TO IX, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| TO IX | ON IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.