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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 15/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3906/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1265/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210003117649000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7803/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n.01720210003117649000, notificata in data 6.8.2022 a mezzo PEC, l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva intimato alla Soc. Ricorrente_1 Srl il pagamento dell'importo di € 7.225,53 dovute all'Agenzia delle Entrate a seguito della emissione del ruolo n.2021/250069 riferito alle imposte dovute a seguito del controllo, ai sensi dell'art.54 bis del DPR 633/72 della dichiarazione anno
2016.
La società aveva contestato la fondatezza della pretesa, aveva chiesto dichiararsi la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento ed, in subordine, per la rideterminazione delle somme dovute.
Aveva infatti eccepito:
- la inesistenza giuridica o inefficacia della notifica dell'atto impugnato, non avendo la Concessionaria dato seguito alle disposizioni previste dall'art. 26 del DPR 602/73 ed avendo utilizzato un indirizzo di posta non iscritto nei pubblici registri;
- la mancanza di qualsiasi richiesta di pagamento rivolta a comunicare al contribuente l'esistenza di somme dovute a seguito di controllo della dichiarazione;
- la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale, la nullità del ruolo e dell'avviso prodromico;
la inesistenza di valido titolo esecutivo;
- la intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa creditoria, trattandosi di annualità 2016 con dichiarazione del 2017;
- la violazione del diritto alla difesa del contribuente che non risulta essere stato posto nella condizione di sapere in base a quale criterio erano state attribuite le sanzioni e gli interessi applicati;
- il difetto di motivazione con violazione dell'art 12 del DPR 602/73;
- la non debenza delle somme richieste a titolo di oneri di riscossione;
- la inesistenza e/o nullità della consegna dei ruoli al concessionario per la formazione delle cartelle di pagamento.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando, in via preliminare, l'obbligo dell'integrazione del contraddittorio da parte del ricorrente atteso che la impugnativa conteneva in sé anche le doglianze relative all'ente impositore. Aveva anche evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla omessa notifica degli atti prodromici, alla presunta illegittimità della iscrizione a ruolo ed alla intervenuta prescrizione relativamente ad attività riferite a fasi precedenti alla iscrizione a ruolo.
Aveva sostenuto la regolare notifica della cartella anche a mezzo pec tramite indirizzo non inserito in un pubblico elenco avendo la notificazione raggiunto il proprio scopo, stante l'avvenuta presentazione del ricorso e la produzione in giudizio dell'atto impugnato.
Aveva ritenuto del tutto infondate sia la doglianza riferita alla carenza di motivazione, riportando la cartella al suo interno gli estremi e la natura del credito richiesto, sia le eccezioni formali.
In data 5/5/2023 il contribuente aveva depositato ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alla L. n. 197/2022.
All'udienza del 17 settembre 2024 la Corte aveva ritenuto il ricorso infondato.
Contro la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.
Alla odierna udienza il relatore, su invito del Presidente, esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo lugo si osserva che nell'atto di appello il contribuente si è limitato a riproporre le medesime questioni sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio.
In ogni caso questa Corte, condividendo in pieno le argomentazioni dei primi giudici, ritiene che l'appello debba essere rigettato.
La contribuente in primis ha evidenziato di aver depositato in giudizio la dichiarazione di adesione alla rottamazione con la relativa ricevuta, prima che la CGT fissasse l'udienza di trattazione della causa.
Alla successiva udienza fissata dalla CGT di primo grado, la Corte, a parere della contribuente avrebbe dovuto sospendere il giudizio, nelle more del pagamento delle somme dovute.
Una volta accertata l'adesione alla rottamazione, la CGT avrebbe dovuto sospendere il giudizio, nel primo atto utile successivo al deposito dell'adesione e sarebbe quindi stato necessario, solo, verificare gli effetti rispetto al giudizio.
Di diverso parere è questa Corte.
Correttamente i giudici, dopo aver rilevato che la contribuente non aveva fornito la prova della validità dell'adesione alla rottamazione atteso che non aveva esibito il piano dei pagamenti ed i versamenti effettuati, per cui l'omesso adempimento entro i termini previsti dalla normativa aveva dato luogo alla inefficacia della stessa definizione, hanno correttamente deciso nel merito. Con la cartella di pagamento de quo l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla riscossione delle somme dovute dalla Soc. Ricorrente_1 Srl, per omesso versamento dell'IVA anno 2016, a seguito di controllo della dichiarazione.
Con il primo motivo di impugnazione la contribuente aveva sostenuto la illegittimità della cartella per mancanza delle firma digitale prevista dalla normativa.
Ritiene invece questa Corte che la copia della cartella di pagamento sia stata validamente notificata tramite
PE e che non vi era alcuna necessità che alla stessa venisse apposta la firma digitale.
L' esistenza giuridica dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione ma dal fatto che essa sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ( CGT di II grado Toscana n.113/2024).
Oltretutto la integrità ed immodificabilità del documento viene garantita dall'utilizzo della Posta Elettronica
Certificata, che impone al gestore la trasmissione in maniera sicura senza alcuna possibilità di modificazione.
E peraltro la società ha prodotto in giudizio il documento così dimostrando che il procedimento notificatorio aveva raggiunto il suo scopo.
Tale considerazione vale anche per la contestazione relativa all'indirizzo di posta utilizzato dal mittente non contenuto nei pubblici registri, in quanto secondo la Corte di Cassazione S.U. n. 15979/2022, la notificazione non risulta invalida quando il mittente è facilmente riconoscibile, in mancanza di dimostrazione da parte del contribuente della compromissione del suo diritto di difesa.
La nullità della notifica non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull'efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo.
Nel caso di specie non vi è dubbio che il contribuente si sia difeso senza alcuna incertezza riguardo la provenienza e l'oggetto della pretesa impositiva.
Egualmente, va rilevata la infondatezza delle eccezione di nullità della cartella di pagamento per mancata redazione della relata di notifica, in quanto allorquando il procedimento notificatorio avviene attraverso l'utilizzo della PEC, anche se effettuato da soggetto non abilitato, l'avvenuto raggiungimento dello scopo, rilevabile dalla impugnazione ed esibizione della cartella, ha sanato qualsiasi irregolarità (CGT di II grado
Marche n. 1040/2023).
Del tutto infondata è la eccezione di mancata sottoscrizione della cartella di pagamento e del ruolo, avendo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7800/2020, chiarito il principio che la mancata apposizione della firma, oltretutto non prevista, non costituisce requisito essenziale a pena di nullità.
Circa la eccezione di carenza del titolo, la Corte rileva che la emissione del ruolo, sulla base dell'accertamento della debenza dei tributi, dichiarati e non versati, costituisce titolo legittimo all'attività di riscossione.
Del tutto infondata è la eccezione di decadenza e/o prescrizione trattandosi di annualità 2016, con dichiarazione anno 2017, per cui la emissione del ruolo nell'anno 2021 deve ritenersi tempestiva, così come risultata rispettato il termine per la emissione della relativa cartella di pagamento, avvenuta in data 6.9.2022.
Vanno disattese le eccezioni in ordine alle violazioni del diritto di difesa e di difetto di motivazione, risultando la pretesa impositiva scaturente dalla dichiarazione anno 2016, dalla quale risulta la indicazione delle somme relativa all'IVA ed il mancato versamento delle stesse, attività liquidatoria che non comporta nemmeno la emissione di alcun avviso di irregolarità. alla luce di tali considerazioni va dunque rigettato l'appello.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
nulla per le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3906/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1265/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210003117649000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7803/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n.01720210003117649000, notificata in data 6.8.2022 a mezzo PEC, l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva intimato alla Soc. Ricorrente_1 Srl il pagamento dell'importo di € 7.225,53 dovute all'Agenzia delle Entrate a seguito della emissione del ruolo n.2021/250069 riferito alle imposte dovute a seguito del controllo, ai sensi dell'art.54 bis del DPR 633/72 della dichiarazione anno
2016.
La società aveva contestato la fondatezza della pretesa, aveva chiesto dichiararsi la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento ed, in subordine, per la rideterminazione delle somme dovute.
Aveva infatti eccepito:
- la inesistenza giuridica o inefficacia della notifica dell'atto impugnato, non avendo la Concessionaria dato seguito alle disposizioni previste dall'art. 26 del DPR 602/73 ed avendo utilizzato un indirizzo di posta non iscritto nei pubblici registri;
- la mancanza di qualsiasi richiesta di pagamento rivolta a comunicare al contribuente l'esistenza di somme dovute a seguito di controllo della dichiarazione;
- la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale, la nullità del ruolo e dell'avviso prodromico;
la inesistenza di valido titolo esecutivo;
- la intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa creditoria, trattandosi di annualità 2016 con dichiarazione del 2017;
- la violazione del diritto alla difesa del contribuente che non risulta essere stato posto nella condizione di sapere in base a quale criterio erano state attribuite le sanzioni e gli interessi applicati;
- il difetto di motivazione con violazione dell'art 12 del DPR 602/73;
- la non debenza delle somme richieste a titolo di oneri di riscossione;
- la inesistenza e/o nullità della consegna dei ruoli al concessionario per la formazione delle cartelle di pagamento.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando, in via preliminare, l'obbligo dell'integrazione del contraddittorio da parte del ricorrente atteso che la impugnativa conteneva in sé anche le doglianze relative all'ente impositore. Aveva anche evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla omessa notifica degli atti prodromici, alla presunta illegittimità della iscrizione a ruolo ed alla intervenuta prescrizione relativamente ad attività riferite a fasi precedenti alla iscrizione a ruolo.
Aveva sostenuto la regolare notifica della cartella anche a mezzo pec tramite indirizzo non inserito in un pubblico elenco avendo la notificazione raggiunto il proprio scopo, stante l'avvenuta presentazione del ricorso e la produzione in giudizio dell'atto impugnato.
Aveva ritenuto del tutto infondate sia la doglianza riferita alla carenza di motivazione, riportando la cartella al suo interno gli estremi e la natura del credito richiesto, sia le eccezioni formali.
In data 5/5/2023 il contribuente aveva depositato ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alla L. n. 197/2022.
All'udienza del 17 settembre 2024 la Corte aveva ritenuto il ricorso infondato.
Contro la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.
Alla odierna udienza il relatore, su invito del Presidente, esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo lugo si osserva che nell'atto di appello il contribuente si è limitato a riproporre le medesime questioni sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio.
In ogni caso questa Corte, condividendo in pieno le argomentazioni dei primi giudici, ritiene che l'appello debba essere rigettato.
La contribuente in primis ha evidenziato di aver depositato in giudizio la dichiarazione di adesione alla rottamazione con la relativa ricevuta, prima che la CGT fissasse l'udienza di trattazione della causa.
Alla successiva udienza fissata dalla CGT di primo grado, la Corte, a parere della contribuente avrebbe dovuto sospendere il giudizio, nelle more del pagamento delle somme dovute.
Una volta accertata l'adesione alla rottamazione, la CGT avrebbe dovuto sospendere il giudizio, nel primo atto utile successivo al deposito dell'adesione e sarebbe quindi stato necessario, solo, verificare gli effetti rispetto al giudizio.
Di diverso parere è questa Corte.
Correttamente i giudici, dopo aver rilevato che la contribuente non aveva fornito la prova della validità dell'adesione alla rottamazione atteso che non aveva esibito il piano dei pagamenti ed i versamenti effettuati, per cui l'omesso adempimento entro i termini previsti dalla normativa aveva dato luogo alla inefficacia della stessa definizione, hanno correttamente deciso nel merito. Con la cartella di pagamento de quo l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla riscossione delle somme dovute dalla Soc. Ricorrente_1 Srl, per omesso versamento dell'IVA anno 2016, a seguito di controllo della dichiarazione.
Con il primo motivo di impugnazione la contribuente aveva sostenuto la illegittimità della cartella per mancanza delle firma digitale prevista dalla normativa.
Ritiene invece questa Corte che la copia della cartella di pagamento sia stata validamente notificata tramite
PE e che non vi era alcuna necessità che alla stessa venisse apposta la firma digitale.
L' esistenza giuridica dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione ma dal fatto che essa sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ( CGT di II grado Toscana n.113/2024).
Oltretutto la integrità ed immodificabilità del documento viene garantita dall'utilizzo della Posta Elettronica
Certificata, che impone al gestore la trasmissione in maniera sicura senza alcuna possibilità di modificazione.
E peraltro la società ha prodotto in giudizio il documento così dimostrando che il procedimento notificatorio aveva raggiunto il suo scopo.
Tale considerazione vale anche per la contestazione relativa all'indirizzo di posta utilizzato dal mittente non contenuto nei pubblici registri, in quanto secondo la Corte di Cassazione S.U. n. 15979/2022, la notificazione non risulta invalida quando il mittente è facilmente riconoscibile, in mancanza di dimostrazione da parte del contribuente della compromissione del suo diritto di difesa.
La nullità della notifica non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull'efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo.
Nel caso di specie non vi è dubbio che il contribuente si sia difeso senza alcuna incertezza riguardo la provenienza e l'oggetto della pretesa impositiva.
Egualmente, va rilevata la infondatezza delle eccezione di nullità della cartella di pagamento per mancata redazione della relata di notifica, in quanto allorquando il procedimento notificatorio avviene attraverso l'utilizzo della PEC, anche se effettuato da soggetto non abilitato, l'avvenuto raggiungimento dello scopo, rilevabile dalla impugnazione ed esibizione della cartella, ha sanato qualsiasi irregolarità (CGT di II grado
Marche n. 1040/2023).
Del tutto infondata è la eccezione di mancata sottoscrizione della cartella di pagamento e del ruolo, avendo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7800/2020, chiarito il principio che la mancata apposizione della firma, oltretutto non prevista, non costituisce requisito essenziale a pena di nullità.
Circa la eccezione di carenza del titolo, la Corte rileva che la emissione del ruolo, sulla base dell'accertamento della debenza dei tributi, dichiarati e non versati, costituisce titolo legittimo all'attività di riscossione.
Del tutto infondata è la eccezione di decadenza e/o prescrizione trattandosi di annualità 2016, con dichiarazione anno 2017, per cui la emissione del ruolo nell'anno 2021 deve ritenersi tempestiva, così come risultata rispettato il termine per la emissione della relativa cartella di pagamento, avvenuta in data 6.9.2022.
Vanno disattese le eccezioni in ordine alle violazioni del diritto di difesa e di difetto di motivazione, risultando la pretesa impositiva scaturente dalla dichiarazione anno 2016, dalla quale risulta la indicazione delle somme relativa all'IVA ed il mancato versamento delle stesse, attività liquidatoria che non comporta nemmeno la emissione di alcun avviso di irregolarità. alla luce di tali considerazioni va dunque rigettato l'appello.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
nulla per le spese.