Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2026, proposto da
IO LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bragagni, Marco Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore, 31;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Conservatorio di Musica G. B. Martini Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
AN DE D'Alessio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti dell’attuale ricorrente;
E PER L’ACCERTAMENTO del diritto della Ricorrente ad accedere ai verbali redatti dalla Commissione giudicatrice Dipartimento Didattica della Musica per l’individuazione del destinatario di contratto di collaborazione per l’insegnamento di didattica del canto corale di cui al decreto 1882/2025, come richiesto con l’istanza di accesso in data 11 novembre 2025;
- di ogni altro atto e/o documento relativo, anche di estremi ignoti all’istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna;
Visto l'art. 34, co. 5, c. p. a..;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. PA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con l’intestato ricorso proposto il 9 gennaio 2026 l’odierna ricorrente ha proposto azione ai sensi dell’art.116 c.p.a. volta ad ottenere l’accesso a documentazione detenuta dal Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna richiesta con istanza dell’11 novembre 2025, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito costituitosi in giudizio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo a suo dire legittimato il solo Ministero dell'Universita' e della Ricerca (ritualmente intimato e costituito);
- in prossimità della trattazione nel merito il difensore della ricorrente, con nota depositata agli atti, ha rappresentato la cessazione della materia del contendere avendo appreso soltanto il 15 gennaio 2026 l’accesso a tutta la documentazione richiesta, insistendo per la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale;
- alla camera di consiglio del 26 marzo 2026 uditi i difensori delle parti la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che:
- il sopravvenuto suesposto provvedimento adottato dall’Amministrazione sul rapporto controverso, determini, allo stato, la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere ( ex multis Consiglio di Stato sez V, 12 dicembre 2009, n. 7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n. 1280) ai sensi del vigente art 34 c. 5 c. p. a.;
- le spese di lite debbano porsi a caro del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica G.B. Martini, in solido, in quanto l’ostensione della documentazione richiesta è avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso, con estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito perché privo di legittimazione passiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca ed il Conservatorio G.B. Martini, in solido, alla refusione delle spese in favore della ricorrente, in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente
PA VI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA VI | GO Di TO |
IL SEGRETARIO