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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
5.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2250/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BACHMANN LUISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
La società difesa e rappresentata ut supra, chiede che la Parte_1 [...]
voglia accogliere le seguenti conclusioni In via principale • accertare e dichiarare la mancata CP_2
restituzione da parte del sig. dell'importo di € 10.000,00 concesso a titolo di Controparte_1
prestito temporaneo da parte della società giusta consegna e Parte_1
pagina 1 di 6 incasso dell'assegno postale n. 7255022700-03; e per l'effetto condannare il sig. Controparte_1
(C.F. , residente in [...] alla restituzione dell'importo di € C.F._1
10.000,00 a favore della società oltre rivalutazione monetaria Parte_1
ed interessi al saggio legale, e così per complessivi € 10.370,38. In via subordinata • accertare e dichiarare che il sig. senza giusta causa, si è arricchito della somma di € 10.000,00 Controparte_1
a danno della società giusta consegna e incasso dell'assegno Parte_1
postale n. 7255022700-03; e per l'effetto condannare il sig. (C.F. Controparte_1
, residente in [...] alla restituzione dell'importo di € C.F._1
10.000,00 a favore della società oltre rivalutazione monetaria Parte_1
ed interessi al saggio legale, e così per complessivi € 10.370,38. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: che aveva corrisposto al convenuto, mediante assegno n. Controparte_1
7255022700-03, la somma di €10.000,00 a titolo di prestito, con obbligo di restituzione a semplice richiesta;
che il convenuto, pur avendo incassato la somma, non l'aveva restituita, nonostante i plurimi solleciti e le promesse di pagamento, poi disattese;
che, a fronte del persistente inadempimento del convenuto, gli aveva inviato formale diffida e successivo invito alla negoziazione assistita, rimasti senza riscontro.
pagina 2 di 6 La società ricorrente ha chiesto, pertanto, di condannare il convenuto alla restituzione della somma di €
10,000,00, oltre interessi e rivalutazione, anche, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Pur ritualmente citato, il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti di causa.
1. La domanda svolta in via principale non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Vale la pena premettere in via di principio che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. e della regola generale di riparto dell'onere probatorio, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e, quindi, oltre alla consegna, anche il titolo della stessa, da cui discenda l'obbligo della vantata restituzione. Ed invero, costituisce ormai orientamento consolidato e del tutto condivisibile quello secondo cui l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni o somme di denaro;
la datio di una somma di denaro, infatti, non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (così, ex multis, da ultimo, Cass. n. 20964/2025; Cass. n. 20433/2022; v., in tal senso, anche Cass. n. 9209/2001; Cass. n. 12119/2003; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 8386/2009; Cass.
n. 9541/2010; Cass. n. 24328/2017; Cass. n. 30944/2018).
Ciò chiarito in via di principio, venendo al caso di specie, si rileva che la società ricorrente ha provato l'erogazione della somma di € 10.000,00 a favore del convenuto (cfr. doc. 1, fascicolo parte ricorrente).
Come appena evidenziato, però, la consegna di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, occorrendo altresì la prova di un titolo giuridico alla base del versamento implicante l'obbligo della restituzione. pagina 3 di 6 Ebbene, nel caso di specie tale onere probatorio non risulta adempiuto. Ed invero, parte ricorrente ha allegato di avere concluso con il convenuto un contratto di mutuo, peraltro in maniera estremamente generica, senza nemmeno indicare le condizioni pattuite, anche con riferimento al termine fissato per la restituzione della somma erogata, producendo, a sostegno dell'esistenza di un tale contratto, degli screenshot relativi ad alcune conversazioni via whatsapp tra il convenuto e tale figlio del Persona_1
legale rappresentante della società (doc. 2).
Da tali conversazioni, tuttavia, non possono trarsi validi argomenti in ordine alla causa del rapporto contrattuale instaurato fra le parti: non vi è prova, infatti, dell'effettiva riconducibilità delle dichiarazioni in oggetto al convenuto, non essendovi prova, a monte, della riconducibilità dell'utenza a
Anche a voler ammettere per ipotesi che i messaggi prodotti siano stati Controparte_1
effettivamente inviati da quest'ultimo non ha mai confessato di avere ricevuto la Controparte_1
somma di € 10.000,00 da restituire;
solo infatti, ha fatto riferimento ad un bonifico non Persona_1
meglio identificato e ha risposto in due occasioni dapprima “sto aspettando che mi Parte_2
entrano i soldi (…) appena gli ho sul conto ti chiamo ” e poi “Ciao ti avviso che te gli posso Per_1
dare a fine mese (…)”, rispettivamente in data 26.3.2024 e 3.4.2024. Non è dato sapere, quindi, a quale rapporto le due parti facessero riferimento. A tale ultimo proposito, non può non evidenziarsi che i primi messaggi con cui ha chiesto al resistente se aveva effettuato il bonifico risultano Persona_1
addirittura antecedenti alla data del 9.3.2024 (cfr. p. 3, doc. 2); ebbene, atteso che l'assegno di €
10.000,00 reca la data del 4.3.2024 ed è stato negoziato il 6.3.2024 (doc. 1), non si comprende come la società ricorrente, per il tramite di potesse già pretendere la restituzione di una tale Persona_1
somma a distanza di un giorno o due dall'incasso.
I capitoli di prova orale, del resto, non avrebbero potuto supplire a tali importanti lacune probatorie, oltre che alle incongruenze riscontrate: si trattava, infatti, di capitoli formulati in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle date, oltre che valutativi e finanche negativi.
Alla luce di tali rilievi, la domanda principale deve essere rigettata per difetto di prova del fatto costitutivo.
pagina 4 di 6 2. Anche la domanda svolta in via subordinata non merita accoglimento, non sussistendo i presupposti per esperire l'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c..
Al riguardo, vale la pena ricordare, in via generale, che l'art. 2041 c.c., costituendo una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, rappresenta uno strumento di tutela esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifichi uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che l'uno subisca un danno e l'altro si arricchisca senza una giusta causa, e, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito. L'arricchimento risulterà, pertanto, senza una giusta causa quando sia correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto di liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale, e ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
Come è noto, tuttavia, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche d'ufficio, di un'azione tipica, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria, così come indicato dall'art. 2042 c.c., con la precisazione che tale deve intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (tra le ultime, Cass. n. 843/2020;
Cass. n. 21479/2018; Cass. n. 11038/2018; Cass. n. 26199/2017). Ed invero, il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c., trova il proprio fondamento nell'esigenza di evitare che l'azione di indebito arricchimento diventi strumento per eludere le preclusioni e i limiti afferenti ad altri rimedi e soprattutto nella considerazione che la possibilità per il danneggiato di esperire altre azioni fondata su titoli diversi esclude che possa configurarsi a suo carico il presupposto del definitivo impoverimento, necessario per l'accoglimento dell'azione di arricchimento senza causa.
In applicazione di tali principi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo pagina 5 di 6 fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. n. 6295/2013; Cass.
11682/2018; Cass. n. 14944/2022; Cass. n. 20521/2023).
Nel caso di specie, quindi, la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, proposta dalla ricorrente in via subordinata rispetto alla domanda principale incentrata sull'allegazione di un titolo contrattuale, che, per mancanza di prova del titolo, è risultata infondata nel merito, deve essere dichiarata improponibile per difetto del presupposto della sussidiarietà.
3. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2250/2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
5.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2250/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BACHMANN LUISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
La società difesa e rappresentata ut supra, chiede che la Parte_1 [...]
voglia accogliere le seguenti conclusioni In via principale • accertare e dichiarare la mancata CP_2
restituzione da parte del sig. dell'importo di € 10.000,00 concesso a titolo di Controparte_1
prestito temporaneo da parte della società giusta consegna e Parte_1
pagina 1 di 6 incasso dell'assegno postale n. 7255022700-03; e per l'effetto condannare il sig. Controparte_1
(C.F. , residente in [...] alla restituzione dell'importo di € C.F._1
10.000,00 a favore della società oltre rivalutazione monetaria Parte_1
ed interessi al saggio legale, e così per complessivi € 10.370,38. In via subordinata • accertare e dichiarare che il sig. senza giusta causa, si è arricchito della somma di € 10.000,00 Controparte_1
a danno della società giusta consegna e incasso dell'assegno Parte_1
postale n. 7255022700-03; e per l'effetto condannare il sig. (C.F. Controparte_1
, residente in [...] alla restituzione dell'importo di € C.F._1
10.000,00 a favore della società oltre rivalutazione monetaria Parte_1
ed interessi al saggio legale, e così per complessivi € 10.370,38. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: che aveva corrisposto al convenuto, mediante assegno n. Controparte_1
7255022700-03, la somma di €10.000,00 a titolo di prestito, con obbligo di restituzione a semplice richiesta;
che il convenuto, pur avendo incassato la somma, non l'aveva restituita, nonostante i plurimi solleciti e le promesse di pagamento, poi disattese;
che, a fronte del persistente inadempimento del convenuto, gli aveva inviato formale diffida e successivo invito alla negoziazione assistita, rimasti senza riscontro.
pagina 2 di 6 La società ricorrente ha chiesto, pertanto, di condannare il convenuto alla restituzione della somma di €
10,000,00, oltre interessi e rivalutazione, anche, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Pur ritualmente citato, il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti di causa.
1. La domanda svolta in via principale non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Vale la pena premettere in via di principio che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. e della regola generale di riparto dell'onere probatorio, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e, quindi, oltre alla consegna, anche il titolo della stessa, da cui discenda l'obbligo della vantata restituzione. Ed invero, costituisce ormai orientamento consolidato e del tutto condivisibile quello secondo cui l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni o somme di denaro;
la datio di una somma di denaro, infatti, non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (così, ex multis, da ultimo, Cass. n. 20964/2025; Cass. n. 20433/2022; v., in tal senso, anche Cass. n. 9209/2001; Cass. n. 12119/2003; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 8386/2009; Cass.
n. 9541/2010; Cass. n. 24328/2017; Cass. n. 30944/2018).
Ciò chiarito in via di principio, venendo al caso di specie, si rileva che la società ricorrente ha provato l'erogazione della somma di € 10.000,00 a favore del convenuto (cfr. doc. 1, fascicolo parte ricorrente).
Come appena evidenziato, però, la consegna di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, occorrendo altresì la prova di un titolo giuridico alla base del versamento implicante l'obbligo della restituzione. pagina 3 di 6 Ebbene, nel caso di specie tale onere probatorio non risulta adempiuto. Ed invero, parte ricorrente ha allegato di avere concluso con il convenuto un contratto di mutuo, peraltro in maniera estremamente generica, senza nemmeno indicare le condizioni pattuite, anche con riferimento al termine fissato per la restituzione della somma erogata, producendo, a sostegno dell'esistenza di un tale contratto, degli screenshot relativi ad alcune conversazioni via whatsapp tra il convenuto e tale figlio del Persona_1
legale rappresentante della società (doc. 2).
Da tali conversazioni, tuttavia, non possono trarsi validi argomenti in ordine alla causa del rapporto contrattuale instaurato fra le parti: non vi è prova, infatti, dell'effettiva riconducibilità delle dichiarazioni in oggetto al convenuto, non essendovi prova, a monte, della riconducibilità dell'utenza a
Anche a voler ammettere per ipotesi che i messaggi prodotti siano stati Controparte_1
effettivamente inviati da quest'ultimo non ha mai confessato di avere ricevuto la Controparte_1
somma di € 10.000,00 da restituire;
solo infatti, ha fatto riferimento ad un bonifico non Persona_1
meglio identificato e ha risposto in due occasioni dapprima “sto aspettando che mi Parte_2
entrano i soldi (…) appena gli ho sul conto ti chiamo ” e poi “Ciao ti avviso che te gli posso Per_1
dare a fine mese (…)”, rispettivamente in data 26.3.2024 e 3.4.2024. Non è dato sapere, quindi, a quale rapporto le due parti facessero riferimento. A tale ultimo proposito, non può non evidenziarsi che i primi messaggi con cui ha chiesto al resistente se aveva effettuato il bonifico risultano Persona_1
addirittura antecedenti alla data del 9.3.2024 (cfr. p. 3, doc. 2); ebbene, atteso che l'assegno di €
10.000,00 reca la data del 4.3.2024 ed è stato negoziato il 6.3.2024 (doc. 1), non si comprende come la società ricorrente, per il tramite di potesse già pretendere la restituzione di una tale Persona_1
somma a distanza di un giorno o due dall'incasso.
I capitoli di prova orale, del resto, non avrebbero potuto supplire a tali importanti lacune probatorie, oltre che alle incongruenze riscontrate: si trattava, infatti, di capitoli formulati in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle date, oltre che valutativi e finanche negativi.
Alla luce di tali rilievi, la domanda principale deve essere rigettata per difetto di prova del fatto costitutivo.
pagina 4 di 6 2. Anche la domanda svolta in via subordinata non merita accoglimento, non sussistendo i presupposti per esperire l'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c..
Al riguardo, vale la pena ricordare, in via generale, che l'art. 2041 c.c., costituendo una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, rappresenta uno strumento di tutela esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifichi uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che l'uno subisca un danno e l'altro si arricchisca senza una giusta causa, e, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito. L'arricchimento risulterà, pertanto, senza una giusta causa quando sia correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto di liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale, e ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
Come è noto, tuttavia, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche d'ufficio, di un'azione tipica, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria, così come indicato dall'art. 2042 c.c., con la precisazione che tale deve intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (tra le ultime, Cass. n. 843/2020;
Cass. n. 21479/2018; Cass. n. 11038/2018; Cass. n. 26199/2017). Ed invero, il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c., trova il proprio fondamento nell'esigenza di evitare che l'azione di indebito arricchimento diventi strumento per eludere le preclusioni e i limiti afferenti ad altri rimedi e soprattutto nella considerazione che la possibilità per il danneggiato di esperire altre azioni fondata su titoli diversi esclude che possa configurarsi a suo carico il presupposto del definitivo impoverimento, necessario per l'accoglimento dell'azione di arricchimento senza causa.
In applicazione di tali principi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo pagina 5 di 6 fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. n. 6295/2013; Cass.
11682/2018; Cass. n. 14944/2022; Cass. n. 20521/2023).
Nel caso di specie, quindi, la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, proposta dalla ricorrente in via subordinata rispetto alla domanda principale incentrata sull'allegazione di un titolo contrattuale, che, per mancanza di prova del titolo, è risultata infondata nel merito, deve essere dichiarata improponibile per difetto del presupposto della sussidiarietà.
3. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2250/2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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