Sentenza 10 giugno 1998
Massime • 1
Alla luce del disposto di cui all'art.21 sexies,comma 2,del D.L.8 giugno 1992 n.306,convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n.356,secondo cui "i magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate.....possono essere destinati....a qualunque altro ufficio con funzioni di merito",non possono più ritenersi applicabili le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 5 novembre e 4 dicembre 1986 (notiziari nn.23 e 26 del 1986),secondo le quali non poteva disporsi la destinazione ad un tribunale,in qualità di supplente,ai sensi dell'art.105 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D.30 gennaio 1941 n.12,del consigliere dirigente di pretura pluripersonale con funzioni di magistrato d'appello. (Nella specie,in applicazione di tale principio,la S.C. ha escluso, in sede di risoluzione di conflitto,che potesse trovare applicazione il disposto di cui all'art.43,comma 2,c.p.p.,cui uno dei due tribunali in conflitto aveva fatto ricorso nel presupposto,fra l'altro, che non potesse essere designato,in sostituzione di uno dei componenti del medesimo tribunale,il consigliere pretore dirigente della locale pretura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 10.06.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.3417
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N. 12579/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
TRIBUNALE TRIESTE - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) CA NG n. il 01.09.1953
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CAMPO STEFANO
sentite le conclusioni del P.G. Dr- Giuseppe FEBBRARO, il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Belluno;
OSSERVA:
1. Con ordinanza predibattimentale emessa in data 9 aprile 1997 il Tribunale di Belluno, premessa l'impossibilità di costituire validamente il collegio giudicante per il processo
contro
CA LO, imputato dei reati di cui agli artt. 416-bis c.p.81, 110, 56, 629 cpv. c.p. - 110, 56, 610 c.p. - e 110 c.p., 1 co. 1^ lett. a)
legge 7.8.1982 n. 516 in conseguenza alla verificatasi astensione, ritualmente autorizzata, di tutti i giudici in organico al sunnominato tribunale ad eccezione deL presidente, rimetteva gli atti a quello di Trieste ai sensi dell'art. 43 co. 2^ c.p.p. Quest'ultimo giudice con ordinanza in data 16 marzo 1998 sollevava conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, rilevando che la temporanea difficoltà di composizione del collegio giudicante poteva essere rimediata mediante ricorso alle specifiche norme - di legge e paralegislative - previste dall'ordinamento per i casi di supplenza e applicazione di magistrati, sicché, senza il previo esperimento delle relative procedure amministrative previste per procedere alla sostituzione dei giudici astenutisi o divenuti incompatibili, non era consentito declinare la propria competenza in favore del giudice egualmente competente per materia identificato secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., richiamati dall'ari 43 co.2^ stesso codice.
2. In applicazione del secondo comma dell'art. 31 c.p.p. il Tribunale di Belluno, per il tramite del proprio presidente, in data 27 marzo 1998 trasmetteva a questa Corte le proprie documentate osservazioni, secondo le quali:
- il tribunale era composto da sei magistrati, cinque dei quali non abilitati a comporre il collegio per la celebrazione del processo contro il CA, perché regolarmente autorizzati ad astenersi ovvero incompatibili ex art. 34 c.p.p., così come modificato a seguito delle note sentenze emesse in materia dalla Corte costituzionale;
- la richiesta, formulata in data 22 gennaio 1997 al presidente della Corte d'appello di Venezia, di provvedere all'applicazione, ai sensi dell'art. 110 co. 2^ lett. a) del r.d. 30.1.1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) di un magistrato, da scegliere tra quelli in servizio negli uffici giudiziari del distretto della citata corte d'appello, per le udienze inerenti al processo in questione, non aveva avuto alcun seguito;
- il collegio, anche nella ipotesi della sopra indicata applicazione, non avrebbe potuto essere costituito, in quanto l'unico vice-pretore onorario in servizio presso la Pretura circondariale di Belluno, dipendente dell'Ufficio provinciale del Tesoro, aveva l'obbligo di prestare la propria opera prevalentemente presso detto ufficio, come comunicato dal direttore dello stesso, di tal che non era in grado di partecipare alle diverse udienze previste per il processo CA;
- parimenti non era possibile provvedere con uno dei quattro togati in servizio presso la Pretura circondariale di Belluno, dal momento che, ai sensi della delibera 4 dicembre 1986 del Consiglio Superiore della Magistratura, non poteva essere nominato come supplente il Consigliere Pretore Dirigente, mentre gli altri tre restanti pretori erano oberati dal notevole lavoro interessanti la sede pretorile centrale e quelle distaccate di Feltre, Pieve di Cadore nonché il Libro Tavolare di Cortina d'Ampezzo, come emerso dal parere espresso sul punto dal pretore dirigente;
- nessuna risposta era stata data sia dal Consiglio Superiore della Magistratura, che dal Ministro di Grazia e Giustizia alle note, rispettivamente in date 17 dicembre 1997 e 21 febbraio 1998, loro inviate dal presidente del tribunale di Belluno, con le quali si evidenziava la drammaticità della situazione del tribunale e si sollecitava la copertura del settimo posto di giudice istituito con d.m. 20.1.1994;
concludendo per la conferma della ordinanza declinatoria della propria competenza in favore di quella del Tribunale di Trieste.
3. Facendo uso dei poteri istruttori, attribuitigli dal vigente codice di rito in via del tutto eccezionale con gli artt. 32 co. 1^, in tema di conflitti di competenza e giurisdizione, e 48 co. 1^, in materia di rimessione del processo, questa Corte ha accertato che, alla data del 9 giugno 1998, sono in servizio presso il Tribunale di Belluno un presidente, un presidente di sezione e quattro giudici (drr. A. Addamiano, R. Coppari, A. Coniglio, R. Massaro, C. Sangiorgio ed E. Ciriotto, tutti incompatibili per il processo in questione ad esclusione del primo) e presso la Pretura circondariale della stessa sede un consigliere pretore dirigente, tre pretori (drr. A. Pivotti, A. Giancotti, M. Campagnolo e M. Rizzi) e tre vice- pretori onorari (avv. G. Morales - incompatibili per le udienze a Belluno sia in tribunale che in pretura dr. G. Floridia - dipendente dall'Ufficio provinciale del Tesoro - e avv. D. Iannitti e acquisito le tabelle costitutive dei collegi civili e penali del tribunale con indicazione dei giorni in cui si tengono le udienze penali (lunedì, venerdì per le udienze ordinarie e sabato per quelle straordinarie).
4. Il conflitto, ammissibile in quanto due giudici ordinari contemporaneamente rifiutano di prendere conoscenza degli stessi fatti attribuiti al medesimo imputato, va risolto con la dichiarazione della competenza, allo stato, del Tribunale di Belluno. Questa Corte ha costantemente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 29.3.1996, conf. comp. Trib. milit. Torino - e La Spezia in proc. Larosa) che la regola di determinazione della competenza, di cui al secondo comma dell'art. 43 c.p.p., riguarda una situazione di assoluta impossibilità di. sostituire un giudice, sia monocratico che collegiale, astenuto o ricusato ovvero altrimenti incompatibile, ma non quella rimediabile mediante il ricorso agli istituti della supplenza e dell'applicazione di magistrati, di cui agli artt. 97, 105 e 110 del vigente ordinamento giudiziario (r.d 30.1.1941 e succ. mod.) e delle circolari applicative in materia deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura in aderenza al dettato legislativo, atteso che ogni norma derogatrice al principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito ad ogni soggetto processuale dall'art. 25 co. 1^ della Costituzione, va restrittivamente interpretata venendo ad incidere su una situazione di primaria valenza costituzionale.
Applicando detto principio alla fattispecie in esame, la Corte rileva che in sede amministrativa non si sono ancora esaurite tutte le possibili soluzioni, per comporre il collegio giudicante per il processo oggetto del presente conflitto, previste dall'ordinamento. Invero, mentre, per un verso, non risulta in atti che il presidente della Corte d'appello di Venezia abbia, inspiegabilmente, ancora deciso in ordine alla richiesta di applicazione di altro giudice del distretto, formulata, tempestivamente e diligentemente, sin dall'ormai lontano 15 gennaio 1997 dal presidente del Tribunale di Belluno, sicché la possibilità di detta applicazione non può ritenersi esclusa, dall'altro è emerso che il presidente del tribunale di Belluno può fare ricorso all'istituto della supplenza, ai sensi dell'art. 105 rd. 12/1941, mediante la designazione di un pretore ovvero di un vice-pretore onorario.
Infatti, mentre è esclusa tale possibilità, salvo successivo ripensamento dell'organo competente, per i tre pretori togati - attesa la considerazione, non sottoponibile, in questa sede, al controllo del giudice di legittimità, trattandosi di valutazione di merito emessa da organo giudiziario nell'esercizio di funzioni prettamente amministrative, derivante dal parere emesso dal pretore dirigente su richiesta del presidente del tribunale relativamente all'impossibilità di distogliere, sia pure temporaneamente, costoro dall'esercizio delle loro normali funzioni per il rilevante aggravio del carico di lavoro della pretura circondariale e delle sue sedi distaccate -, per i vice-pretori onorari dr. G. Floridia - in presenza del suo limitato impegno giurisdizionale in. conseguenza degli accordi in materia (di dubbia legittimità, sia di per se stessi che come presupposto per il mantenimento delle funzioni giurisdizionali della persona sunnominata, ma, per la loro natura amministrativa di merito, non censurabile in questa sede) raggiunti tra il pretore dirigente e il dirigente del locale ufficio del Tesoro - e avv. G. Moralesa - incompatibile a ricoprire funzioni giurisdizionali presso il tribunale di Belluno e la pretura di detta città -, è possibile procedere a designare come supplenti o lo stesso Consigliere pretore dirigente ovvero il vice-pretore onorario avv. D. Iannitti.
Per quanto riguarda il pretore dirigente è opportuno chiarire, contrariamente a quanto opinatosi nelle diligenti osservazioni trasmesse dal presidente del tribunale di Belluno, che non è più applicabile quanto deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 novembre e 4 dicembre 1986 (rispettivamente in Notiziario del C.S.M. anno 1986 nn. 23 e 26) in tema di divieto di destinazione al tribunale in qualità di giudice supplente del consigliere dirigente di pretura pluripersonale con funzioni di magistrato di appello.
Infatti la sostanza di provvedimenti amministrativi praeter legem connaturante le circolari e le risposte a quesiti specifici effettuate dal C.S.M.esclude che i medesimi possano in materia di ordinamento giudiziario, le cui norme al sensi dell'art. 108 co 1^ Costituzione sono stabilite con legge, contrastare con quanto stabilito dalle disposizioni legislative.
Ne discende che, essendo per legge - art. 21 - sexies co. 2^ del decreto 8.6.1992 n.306 convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.1992 n. 356 (...i magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o a queste equiparate ... possono essere destinati ... a qualunque altro ufficio con di merito ... ) successiva ai succitati provvedimenti del C.S.M. consentita la c.d. reversibilità delle funzioni, legittimamente il consigliere pretore dirigente di ufficio pretorile pluripersonale può essere destinato, ai sensi dell'art.105 dell'ordinamento giudiziario e ricorrendone le altre condizioni di legge, dal presidente del tribunale a costituire in qualità di supplente il collegio tribunalizio, essendo venuta meno per esplicito dettato legislativo la ragione (...non può essere destinato in supplenza a funzioni di categoria inferiore il consigliere pretore con funzioni di appello...) ostativa indicata nel già citato provvedimento del C.S.M. del 5 novembre 1986, sicché dello stesso non è più possibile farsene applicazione contra legem, giusto il disposto dell'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al r.d. 16.3.1942 n. 262, anche in considerazione dello scopo che il legislatore ha intesso perseguire, sia con la citata norma, che con l'art. 4 della recente legge 4 maggio 1988 n.133 in tema di istituzione di tabelle infradistrettuali, di facilitare la funzionalità dell'amministrazione della giustizia rispetto alla conservazione di "privilegi" soggettivi dei singoli magistrati.
Da quanto sopra esposto consegue che, allo stato, non si è verificata l'assoluta impossibilità, presupposto necessario per la rimessione del procedimento ad altro giudice di pari competenza ai sensi dell'art. 43 co. 2^ c.p.p., di comporre presso il Tribunale di Belluno un valido collegio per il processo penale instauratosi nel confronti del CA, essendo possibile ricorrere alla supplenza e all'applicazione di due giudici come sopra cennatosi, sicché il prospettato conflitto negativo di competenza va risolto con la declaratoria della stessa in favore del Tribunale di Belluno, cui vanno restituiti gli atti per il corso ulteriore, con l'auspicio che, nelle more, gli organi (presidente della Corte d'appello di Venezia, C.S.M. e Ministro di Grazia e Giustizia), cui con solerte fiducia si è rivolto il presidente del sunnominato tribunale, quanto meno rispondano alle sue richieste nell'esercizio doveroso dei poteri istituzionali di rispettiva competenza.
P. Q. M.
dichiara la competenza del Tribunale di Belluno.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1998