Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 3417
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Sentenza 10 giugno 1998

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Alla luce del disposto di cui all'art.21 sexies,comma 2,del D.L.8 giugno 1992 n.306,convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n.356,secondo cui "i magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate.....possono essere destinati....a qualunque altro ufficio con funzioni di merito",non possono più ritenersi applicabili le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 5 novembre e 4 dicembre 1986 (notiziari nn.23 e 26 del 1986),secondo le quali non poteva disporsi la destinazione ad un tribunale,in qualità di supplente,ai sensi dell'art.105 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D.30 gennaio 1941 n.12,del consigliere dirigente di pretura pluripersonale con funzioni di magistrato d'appello. (Nella specie,in applicazione di tale principio,la S.C. ha escluso, in sede di risoluzione di conflitto,che potesse trovare applicazione il disposto di cui all'art.43,comma 2,c.p.p.,cui uno dei due tribunali in conflitto aveva fatto ricorso nel presupposto,fra l'altro, che non potesse essere designato,in sostituzione di uno dei componenti del medesimo tribunale,il consigliere pretore dirigente della locale pretura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 3417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3417
    Data del deposito : 10 giugno 1998

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