Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/1998, n. 5851
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Sentenza 19 gennaio 1998

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Ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 cod. pen.), è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio si riferisca ad un'alterazione, anche temporanea, del suo complessivo funzionamento e non di una singola prestazione o fruizione; tenendo conto infatti dell'obbiettività giuridica del reato e della "ratio" della norma incriminatrice, non può ritenersi che piccole, limitate disfunzioni di un singolo settore di un ufficio o di un servizio, che non ne pregiudicano la regolarità di funzionamento nel suo complesso, possano costituire offesa al bene giuridico protetto dalla legge, e cioè il regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa al caso in cui un pubblico dipendente si era allontanato dal luogo di lavoro più volte, per alcune ore e senza autorizzazione alcuna)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/1998, n. 5851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5851
    Data del deposito : 19 gennaio 1998

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