Sentenza 19 gennaio 1998
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 cod. pen.), è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio si riferisca ad un'alterazione, anche temporanea, del suo complessivo funzionamento e non di una singola prestazione o fruizione; tenendo conto infatti dell'obbiettività giuridica del reato e della "ratio" della norma incriminatrice, non può ritenersi che piccole, limitate disfunzioni di un singolo settore di un ufficio o di un servizio, che non ne pregiudicano la regolarità di funzionamento nel suo complesso, possano costituire offesa al bene giuridico protetto dalla legge, e cioè il regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa al caso in cui un pubblico dipendente si era allontanato dal luogo di lavoro più volte, per alcune ore e senza autorizzazione alcuna)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/1998, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 19.1.1998
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giacinto Ciancaglini " N. 54
Dott. Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco De Chiara " N. 33760/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI MA GR a mezzo del difensore avverso la sentenza in data 4.6.1997;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale dr. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Valerio Valegnani che insistito per il suo accoglimento
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza in data 13.3.1996 il Pretore di Firenze assolveva IT IA IA per insussistenza dei fatti dai reati di truffa continuata in danno dello Stato, per essersi più volte per alcune ore allontanata dall'ufficio senza autorizzazione, quale collaboratrice di cancelleria presso la suddetta Pretura, e di interruzione di pubblico servizio.-
Riteneva quel giudice che la truffa non era configurabile per insussistenza di una condotta artificiosa, poiché gli allontanamenti dall'ufficio erano avvenuti alla luce del sole, alla presenza di altro personale e degli stessi dirigenti senza alcun sotterfugio;
che alle stesse conclusioni doveva pervenirsi quanto al reato di cui all'art. 340 c.p., essendo provato che la ME aveva assolto a tutti i suoi compiti, recandosi spesso in ufficio di pomeriggio e facendosi sostituire da colleghi durante le ore di assenza, donde non vi era stata alcuna interruzione o turbativa del servizio.- La Corte d'appello di Firenze, su impugnazione del Procuratore circondariale, riformava la suddetta sentenza condannando l'imputata, per entrambi i reati unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., in concorso delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, alla pena principale di mesi sei di reclusione e L 600.000 di multa e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di pari durata, entrambe sospese.-
Secondo la Corte territoriale sussisteva il reato di truffa sia per quanto attiene agli artifici e raggiri, consistiti nel non aver richiesto al dirigente i permessi orari consentiti dalla legge e dagli accordi sindacali, con il conseguente obbligo di recupero delle ore utilizzate, e nell'aver attestato la presenza nel corso dell'intero orario di lavoro con la firma sui fogli di entrata ed uscita, sia per quel che riguarda il profilo del danno, pur tenendo conto del fatto che la ME aveva assolto interamente ai compiti affidatile, tale danno essendosi realizzato con l'inosservanza dell'orario di lavoro, che comportava il non adempimento dei compiti indifferibili da svolgersi in detto orario ( contatti con i magistrati, il pubblico e gli avvocati, ricezione di atti, informazioni ecc), a nulla rilevando che tali incombenti venivano svolti, in sostituzione, da colleghe, le quali comunque venivano sottratte alle loro mansioni.-
Quanto al reato di cui all'art. 340 c.p., i giudici di secondo grado ritenevano che tale fattispecie criminosa si realizza anche con la semplice turbativa del servizio, anche quando essa riguarda non l'intero funzionamento dell'ufficio, ma una singola prestazione, sicché l'imputata era responsabile anche di tale reato.- Con il ricorso per cassazione il difensore della IT deduce con un primo motivo violazione di legge in ordine al ritenuto reato di truffa, sostenendo che la sottoscrizione del c.d. foglio di presenza non ha altra funzione che quella di verificare le presenze giornaliere dei singoli dipendenti, non anche quella di accertare i temporanei allontanamenti durante l'orario di servizio, e che il silenzio, pur se astrattamente configurabile un artificio quando si ha l'obbligo giuridico di informazione, non può nella specie inquadrarsi nello schema delineato dalla legge, trattandosi di un comportamento omissivo che non determina in chicchessia una rappresentazione difforme dalla realtà, bensì una ignoranza assoluta della stessa.-
Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento del danno erariale, essendo provato il totale espletamento dei propri compiti da parte della ricorrente anche fuori dell'orario di lavoro e non essendovi prova che un danno patrimoniale sia derivato allo Stato dalla sola mancata osservanza dell'orario di lavoro.-
Una terza doglianza concerne il reato di cui all'art. 340 c.p., affermandosi che la turbativa del servizio derivante dal fatto di essere state distolte altre dipendenti dalle loro mansioni per far fronte a quelle della ricorrente durante la sua assenza non è per nulla provata e che comunque il reato non è configurabile quando l'interruzione o la turbativa concerne una singola funzione o una singola prestazione.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il secondo motivo del ricorso sono destituiti di fondamento.-
Le considerazioni svolte dalla Corte distrettuale in ordine al reato truffa, dianzi sinteticamente riportate, non meritano censura sotto il profilo dell'esatto inquadramento della fattispecie concreta nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 640 c.p., se si eccettua il giusto rilievo del ricorrente circa l'attestazione della presenza nel corso dell'intero orario di lavoro mediante la firma nei fogli di entrata e uscita, che esula dall'apparato artificioso finalizzato all'induzione in errore, in quanto adempimento burocratico di controllo concernente solo l'inizio e la fine del periodo lavorativo giornaliero, del tutto scisso e autonomo rispetto a quello analogo richiesto per l'assenza temporanea nell'ambito di tale periodo, la cui sola inosservanza è legata da rapporto di causa ad effetto con l'induzione in errore ai fini del conseguimento del profitto. Del tutto privo di fondamento è il rilievo secondo il quale il silenzio della ricorrente sull'allontanamento dall'ufficio non configurerebbe gli artifici richiesti dalla norma incriminatrice in quanto produttivo di ignoranza nell'organo competente alla concessione del relativo permesso e non di una rappresentazione della realtà difforme dal vero: è ben noto che il silenzio dell'agente in ordine a fatti che si ha l'obbligo giuridico di render note (nella specie assenza temporanea) costituisce artificio, in quanto produttivo di ignoranza di tali fatti e quindi fonte di errore del soggetto passivo sulla loro sussistenza.-
Per quanto attiene all'elemento del danno patrimoniale allo Stato, a parte il fatto che la violazione dell'obbligo di prestare servizio secondo l'orario d'ufficio arreca di per sè un danno all'amministrazione, essendo detto orario prestabilito proprio in funzione delle esigenze del servizio ( Cass. 12.2.1985, Tasca), nel caso concreto, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, la ricorrente con la condotta posta in essere non ha adempiuto ai compiti indifferibili da svolgersi durante l'orario d'ufficio (contatti con i magistrati, gli avvocati, il pubblico, ricezione di atti, informazioni ecc.) e lo svolgimento di essi da parte di altri colleghi, comportando la loro sottrazione alle attività di loro pertinenza, ha comunque comportato in concreto un danno, ovviamente di natura patrimoniale, per lo Stato.-
Fondato è invece il terzo motivo.-
Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte ( Sez. VI, 12.12.1985, Massari;
Sez. VI, 4.2.1982, Lyon;
Sez. VI, 29.6.1978, Russo), confortata da autorevole dottrina, per la configurabilità del reato di cui all'art. 340 c.p. è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità si riferisca ad una alterazione del funzionamento, anche temporanea, nel suo complesso e non di una singola fruizione o prestazione;
tesi questa che il Collegio ritiene più conforme di quella opposta (Sez. VI, 10.4.1989, Sardella, il cui contrasto con l'indirizzo prevalente è più apparente che reale in relazione al caso concreto cui attiene il principio affermato;
Sez. VI, 24.10.1994, Maione) all'obiettività giuridica del reato e alla ratio della norma incriminatrice, non potendosi ritenere che piccole, limitate disfunzioni di un singolo settore di un ufficio o di un servizio, che non ne pregiudicano la regolarità di funzionamento nel suo complesso, come nel caso di specie, possano costituire offesa al bene giuridico protetto dall'art. 340 C.P., cioè il regolare e ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione.- L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio in ordine al capo b) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato con conseguente eliminazione dell'aumento di pena fissata dal Pretore in mesi uno di reclusione e L 100.000 di multa. Il ricorso va invece rigettato per quel che concerne il reato di truffa.-
P. Q. M.
la Corte, visto l'art. 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione sub b) perché il fatto non costituisce reato ed elimina il relativo aumento di pena di un mese di reclusione e lire centomila di multa. Rigetta nel resto il ricorso.-
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1998