Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo X della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo X della Convenzione stessa.