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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'TO TO, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3435/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - Piazza Della Repubblica 3 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5591/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il 24/06/2025 e depositato il 30/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.217 notificato il 30/04/2025, per IMU per l'anno 2018 in relazione a n.6 aree fabbricabili ricadenti nel territorio del Comune di Agropoli per l'importo complessivo di euro 15.863,00, avverso il Comune di Agropoli, eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato oltre il termine decadenziale quinquennale, errata valutazione delle qualità dell'immobile,
l'inesistenza del presupposto per la proroga del termine di notificazione in ragione dell'istaurato contraddittorio, l'erronea nella determinazione del valore venale delle aree fabbricabili. Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato e la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva il Comune di Agropoli che controdeduceva il rispetto del termine decadenziale che decorreva dall'anno 2019 in cui la dichiarazione doveva essere presentata, l'invito al contraddittorio effettuato entro il
31/12/2024 aveva prorogato di 120 giorni il termine per la notifica dell'atto, la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili mediante delibere comunali nonché la congruità dei valori individuati e non confutati dal contribuente. Concludeva con la richiesta di rigetto della domanda attorea e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Venivano depositate in data 28/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente depositava perizia con la quale veniva determinato il valore a mq dell'area fabbricabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Fondato è il primo motivo di ricorso relativo all'intervenuta decadenza quinquennale in quanto la notificazione sia dell'atto prodromico costituito dall'invito al contraddittorio (avvenuta in data 29/10/2024) che dell'avviso di accertamento (in data 30/04/2025) è stata eseguita dopo la scadenza del termine decadenziale assegnato al Comune di Agropoli per l'imposizione IMU relativa all'anno 2018, avvenuta il 31/12/2023.
Infatti, ai sensi dell'art.161 della Legge 206/1996, "gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Ma nella fattispecie è privo di fondamento quanto contestato dal Comune in ordine all'omessa/infedele dichiarazione IMU da parte del contribuente per l'annualità 2018, in quanto il sig. Ricorrente_1 documenta di avere acquisito la disponibilità degli immobili per successione testamentaria da parte del de cuius Sig. Nominativo_1 presentata all'Ufficio del Territorio di Agropoli in data 19/12/2013 n.497 – Volume 9990. Dalla dichiarazione di successione risulta che gli immobili ereditati sono stati regolarmente riportati ai seguenti progressivi: Part.catast._1
, Part.catast_2 , Part.catast._3 , Part.catast_4
, Part.catast_5, Part.catast_6, Part.catast_7
, Part.Catast_8, Part.catast_9
Spetta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la Dichiarazione di Successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili. Non vi è in capo al ricorrente che ha acquisito gli immobili per successione testamentaria l'obbligo di presentare la dichiarazione al Comune. Di conseguenza il termine decadenziale decorre dall'annualità (anno 2018) in cui il versamento dell'imposta doveva essere effettuato e, quindi, con obbligo di notificazione dell'atto di accertamento ovvero, nel caso di specie, dell'invito al contraddittorio, entro il 31/12/2023. Ove anche si dovesse considerare la proroga dei termini dei 85 giorni per emergenza Covid 19, il termine di decadenza risulta ampiamente superato.
Pertanto la Corte, tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso per intervenuta decadenza e dispone che le spese di giudizio vengano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'TO TO, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3435/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - Piazza Della Repubblica 3 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5591/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il 24/06/2025 e depositato il 30/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.217 notificato il 30/04/2025, per IMU per l'anno 2018 in relazione a n.6 aree fabbricabili ricadenti nel territorio del Comune di Agropoli per l'importo complessivo di euro 15.863,00, avverso il Comune di Agropoli, eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato oltre il termine decadenziale quinquennale, errata valutazione delle qualità dell'immobile,
l'inesistenza del presupposto per la proroga del termine di notificazione in ragione dell'istaurato contraddittorio, l'erronea nella determinazione del valore venale delle aree fabbricabili. Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato e la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva il Comune di Agropoli che controdeduceva il rispetto del termine decadenziale che decorreva dall'anno 2019 in cui la dichiarazione doveva essere presentata, l'invito al contraddittorio effettuato entro il
31/12/2024 aveva prorogato di 120 giorni il termine per la notifica dell'atto, la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili mediante delibere comunali nonché la congruità dei valori individuati e non confutati dal contribuente. Concludeva con la richiesta di rigetto della domanda attorea e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Venivano depositate in data 28/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente depositava perizia con la quale veniva determinato il valore a mq dell'area fabbricabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Fondato è il primo motivo di ricorso relativo all'intervenuta decadenza quinquennale in quanto la notificazione sia dell'atto prodromico costituito dall'invito al contraddittorio (avvenuta in data 29/10/2024) che dell'avviso di accertamento (in data 30/04/2025) è stata eseguita dopo la scadenza del termine decadenziale assegnato al Comune di Agropoli per l'imposizione IMU relativa all'anno 2018, avvenuta il 31/12/2023.
Infatti, ai sensi dell'art.161 della Legge 206/1996, "gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Ma nella fattispecie è privo di fondamento quanto contestato dal Comune in ordine all'omessa/infedele dichiarazione IMU da parte del contribuente per l'annualità 2018, in quanto il sig. Ricorrente_1 documenta di avere acquisito la disponibilità degli immobili per successione testamentaria da parte del de cuius Sig. Nominativo_1 presentata all'Ufficio del Territorio di Agropoli in data 19/12/2013 n.497 – Volume 9990. Dalla dichiarazione di successione risulta che gli immobili ereditati sono stati regolarmente riportati ai seguenti progressivi: Part.catast._1
, Part.catast_2 , Part.catast._3 , Part.catast_4
, Part.catast_5, Part.catast_6, Part.catast_7
, Part.Catast_8, Part.catast_9
Spetta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la Dichiarazione di Successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili. Non vi è in capo al ricorrente che ha acquisito gli immobili per successione testamentaria l'obbligo di presentare la dichiarazione al Comune. Di conseguenza il termine decadenziale decorre dall'annualità (anno 2018) in cui il versamento dell'imposta doveva essere effettuato e, quindi, con obbligo di notificazione dell'atto di accertamento ovvero, nel caso di specie, dell'invito al contraddittorio, entro il 31/12/2023. Ove anche si dovesse considerare la proroga dei termini dei 85 giorni per emergenza Covid 19, il termine di decadenza risulta ampiamente superato.
Pertanto la Corte, tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso per intervenuta decadenza e dispone che le spese di giudizio vengano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.