TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 637
TAR
Ordinanza collegiale 26 settembre 2025
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TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Gli atti di pianificazione, come i 'pianini', sono esclusi dall'obbligo di comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della L. 241/1990, in quanto atti amministrativi generali rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti. La partecipazione degli interessi collettivi è garantita attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione dei motivi ostativi

    Gli atti di pianificazione godono di ampia discrezionalità e sono insindacabili nel merito se non per illogicità manifesta o travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie. Pertanto, la mancata comunicazione dei motivi ostativi non è censurabile in questo contesto.

  • Rigettato
    Omessa motivazione

    Gli atti di pianificazione sono esclusi dall'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990. Tuttavia, nel verbale della Conferenza di Servizi è presente una motivazione circa il diniego all'occupazione di suolo pubblico per la ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà

    La precedente concessione era limitata al periodo pandemico e concessa in deroga ai criteri regolamentari, costituendo una misura temporanea di sostegno straordinario senza generare un legittimo affidamento per il rinnovo alle stesse condizioni. La pianificazione a regime prevale sull'autorizzazione emergenziale.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    Non sussiste identità assoluta tra le situazioni confrontate, in quanto gli altri esercizi hanno il plateatico di fronte alla propria attività, non al centro del campo. La concessione di un plateatico al centro di un'area ad alto flusso pedonale e distante dall'ingresso del locale è considerata illogica.

  • Rigettato
    Mancata collocazione del plateatico incentiva uso non consentito dello spazio pubblico

    Questa affermazione è priva di evidenza probatoria.

  • Inammissibile
    Inosservanza delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 259/2012 e n. 237/2015

    Il motivo è inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente specificato in che modo la richiesta non rispetti tali prescrizioni.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Gli atti di pianificazione, come i 'pianini', sono esclusi dall'obbligo di comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della L. 241/1990, in quanto atti amministrativi generali rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti. La partecipazione degli interessi collettivi è garantita attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione dei motivi ostativi

    Gli atti di pianificazione godono di ampia discrezionalità e sono insindacabili nel merito se non per illogicità manifesta o travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie. Pertanto, la mancata comunicazione dei motivi ostativi non è censurabile in questo contesto.

  • Rigettato
    Omessa motivazione

    Gli atti di pianificazione sono esclusi dall'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990. Tuttavia, nel verbale della Conferenza di Servizi è presente una motivazione circa il diniego all'occupazione di suolo pubblico per la ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà

    La precedente concessione era limitata al periodo pandemico e concessa in deroga ai criteri regolamentari, costituendo una misura temporanea di sostegno straordinario senza generare un legittimo affidamento per il rinnovo alle stesse condizioni. La pianificazione a regime prevale sull'autorizzazione emergenziale.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    Non sussiste identità assoluta tra le situazioni confrontate, in quanto gli altri esercizi hanno il plateatico di fronte alla propria attività, non al centro del campo. La concessione di un plateatico al centro di un'area ad alto flusso pedonale e distante dall'ingresso del locale è considerata illogica.

  • Rigettato
    Mancata collocazione del plateatico incentiva uso non consentito dello spazio pubblico

    Questa affermazione è priva di evidenza probatoria.

  • Inammissibile
    Inosservanza delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 259/2012 e n. 237/2015

    Il motivo è inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente specificato in che modo la richiesta non rispetti tali prescrizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 637
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 637
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo