Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Ordinanza collegiale 26 novembre 2025
Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 18/02/2026, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7909 del 2025, proposto da
NO NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucrezia Villano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Viterbo in data 26.5.2025, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore della lavoratrice AL ON in data 10.4.2025;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, intermedio, successivo, conseguente e/o applicativo e, comunque, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. NI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Viterbo, Sportello Unico per l’Immigrazione, del 26.5.2025, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 10.4.2025 in favore di ON AL su istanza proposta il 7.2.2025 da NE NO;
- con memoria depositata il 16.2.2026, la parte resistente ha rappresentato che, a seguito di riesame, è stato rilasciato un nuovo nulla osta in modalità telematica in data 21.1.2026;
- all’udienza camerale del 17.2.2026, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione;
- in ragione di quanto sopra, deve dichiararsi la cessata materia del contendere;
- la peculiarità della vicenda, ben descritta anche nella nota ultima depositata dell’amministrazione, consente di compensare le spese di giudizio, ad eccezione, però, dell’obbligo di restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13 co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IO, Presidente
NI NE, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NE | NI IO |
IL SEGRETARIO