Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00350/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2025, proposto da
LA LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Tarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EO IO RZ, IN ON, EN AG, GI LI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 958 del 22 luglio 2025 del dirigente dell’Area Servizi socio culturali, sport turismo e risorse umane del Comune di Trani di approvazione degli atti di concorso e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 3 posti nel profilo professionale di specialista tecnico - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
- di tutti gli atti della procedura concorsuale e del verbale n. 3 del 14 aprile 2025 della Commissione esaminatrice e di tutti gli ulteriori verbali non conosciuti;
- delle schede valutative dei candidati;
- della nota della Commissione esaminatrice prot. n. 31521 del 7 maggio 2025, della nota del Responsabile del procedimento prot. n. 34339 del 16 maggio 2025, della nota prot. n. 46380 del 16 giugno 2025 del Segretario Generale del Comune di Trani;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trani e di EN CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RE EP TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2025 e pervenuto in Segreteria in data 30 ottobre 2025, LA LL adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di essere architetto ed istruttore tecnico a tempo indeterminato presso il Comune di Trani.
A mezzo dell’introdotto gravame, l’interessata impugnava la determinazione dirigenziale n. 958 del 22 luglio 2025, con la quale il dirigente dell'Area servizi socio-culturali, sport, turismo e risorse umane del Comune di Trani approvava gli atti e la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti nel profilo professionale di specialista tecnico, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
La ricorrente, che aveva partecipato al concorso indetto con bando del 12 dicembre 2024, esponeva di aver superato la prova scritta, consistente in trenta quesiti a risposta multipla con attribuzione di un punto per ogni risposta esatta, meno 0,50 punti per ogni risposta errata e meno 0,25 punti per ogni mancata risposta, conseguendo un punteggio di 25,5 punti, frutto di ventisette risposte esatte, tre risposte errate e nessuna risposta omessa.
Tuttavia, la ricorrente rilevava che due delle risposte da lei fornite, pur essendo corrette, erano state erroneamente valutate come errate.
Con comunicazione del 12 marzo 2025 segnalava alla commissione esaminatrice che per il quesito numero 19, il quale chiedeva a chi dovessero essere corrisposti i tributi su un fondo gravato da servitù prediale, la risposta esatta era quella del proprietario del fondo servente, mentre a lei era stata attribuita come errata la risposta del proprietario del fondo dominante; analogamente, per il quesito numero 20, concernente l'obbligo della pubblica amministrazione di procedere in caso di mancata espressione di un parere obbligatorio, la risposta corretta era che l'amministrazione deve procedere senza acquisire il parere, mentre a lei era stata considerata errata la risposta che indicava la facoltà di procedere.
Con nota del 7 maggio 2025 la commissione esaminatrice riconosceva la fondatezza delle osservazioni della ricorrente, ma anziché limitarsi a rettificare il punteggio attribuendole i punti per le risposte corrette, per il quesito numero 19 decideva di considerare esatte entrambe le risposte, sia quella del proprietario del fondo dominante sia quella del proprietario del fondo servente, attribuendo un punto a entrambe, mentre per il quesito numero 20, ritenendo il quesito inesatto perché richiamava impropriamente il principio di trasparenza invece di quello di semplificazione, e poiché nessuna delle risposte appariva perfettamente aderente al dettato normativo dell'articolo 16, comma 2, della legge 241 del 1990, attribuiva un punto a tutte e tre le risposte, nonché alla mancata risposta.
La ricorrente contestava tale operato, sostenendo che i quesiti avevano una sola risposta corretta e che la commissione non avrebbe potuto discrezionalmente attribuire punteggi a risposte errate, pena la violazione della par condicio tra i candidati e dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.
L’interessata richiedeva quindi l'intervento del responsabile del procedimento, il quale con nota del 16 maggio 2025 si limitava a dichiarare l'incompetenza, e del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con nota riservata del 23 maggio 2025 richiamava l'attenzione del segretario generale del Comune di Trani sui precedenti giurisprudenziali, in particolare sulla sentenza del T.A.R. Campania n. 5183 del 2024, secondo cui in presenza di quesiti con più risposte esatte o con nessuna risposta esatta gli stessi devono essere annullati per neutralizzare l'incidenza negativa sulla valutazione complessiva dei candidati, e che non è configurabile alcuna discrezionalità nella valutazione delle risposte.
Nonostante ciò, il segretario generale con nota del 16 giugno 2025 confermava la legittimità della decisione della commissione, e successivamente il dirigente approvava la graduatoria finale, nella quale la ricorrente risultava collocata all'undicesimo posto con un punteggio complessivo di 51,50 punti, derivante da 28,50 punti nella prova scritta e 23 punti nella prova orale. La ricorrente deduceva che, ove le fossero stati attribuiti i punti per le risposte corrette ai quesiti numero 19 e 20, ella avrebbe ottenuto il medesimo punteggio complessivo, ma i candidati collocati al nono e al decimo posto, che avevano fornito risposte errate, avrebbero subito una decurtazione di punteggio tale da retrocedere rispettivamente alla decima e undicesima posizione, sicché la ricorrente avrebbe guadagnato la nona posizione.
In via subordinata, qualora si fosse ritenuto che i quesiti fossero effettivamente ambigui o con più risposte corrette, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intera procedura concorsuale e la rinnovazione della prova scritta.
A sostegno dell'interesse al ricorso, essa evidenziava che l'articolo 11, comma 6, del bando prevedeva la validità triennale della graduatoria e la possibilità di scorrimento per ulteriori posti, e che il piano triennale del fabbisogno di personale approvato con delibera di giunta comunale n. 22 del 4 marzo 2024 prevedeva l'assunzione di ulteriori quattro unità nel medesimo profilo professionale, sicché, in caso di rettifica della graduatoria, l’interessata avrebbe avuto concrete possibilità di essere assunta.
Il ricorso si articolava su tre motivi di diritto: nel primo motivo, la ricorrente contestava l'eccezione di carenza di interesse, richiamando giurisprudenza secondo cui il candidato idoneo è legittimato a impugnare la graduatoria per migliorare la propria posizione in vista di eventuali scorrimenti, e che quando si chiede l'annullamento totale o parziale della procedura non è richiesta la prova di resistenza; nel secondo motivo, deduceva la violazione dell'articolo 8 del bando, dei criteri fissati dalla commissione, della par condicio e dell'articolo 97 della Costituzione, sostenendo che la commissione, dopo aver riconosciuto la correttezza delle risposte della ricorrente, avrebbe dovuto limitarsi ad attribuirle i punti o, in caso di ritenuta ambiguità, annullare i quesiti, non potendo invece discrezionalmente attribuire punteggi a risposte errate in una fase in cui erano già noti i nominativi dei candidati, e che tale operato contrastava con la giurisprudenza che richiede l'univocità della risposta e preclude valutazioni soggettive; nel terzo motivo, lamentava la violazione del principio dell'anonimato di cui agli articoli 8 del D.P.R. n. 487 del 1994 e 35-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, poiché la commissione, quando aveva esaminato l'istanza di autotutela, conosceva perfettamente i nominativi e i punteggi, così influenzando le proprie determinazioni.
La ricorrente concludeva chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, e nel merito, in via principale, l'annullamento degli stessi con conseguente correzione della graduatoria che la collocasse al nono posto, in via subordinata, l'annullamento della procedura e la rinnovazione della prova scritta, con vittoria di spese.
Il Comune di Trani, costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata il 14 novembre 2025, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, rilevando che la ricorrente, collocatasi all'undicesimo posto, non avrebbe avuto comunque diritto all'assunzione neppure in caso di accoglimento del ricorso e di suo avanzamento alla nona posizione, poiché i posti messi a concorso erano soltanto tre e la possibilità di scorrimento della graduatoria, pur prevista per un triennio e pur in presenza di un piano del fabbisogno che prevedeva ulteriori quattro posti, non costituiva un interesse attuale e concreto, bensì meramente ipotetico, atteso che lo scorrimento era subordinato a future decisioni dell'Amministrazione e a vincoli di bilancio, e che comunque, anche sommando i tre posti banditi ai quattro previsti, si sarebbe raggiunta la settima posizione, mentre la ricorrente per il tramite del proposto gravame avrebbe al più potuto aspirare alla nona posizione.
Inoltre, il Comune evidenziava che la stessa ricorrente, con la richiesta di riesame del 12 marzo 2025, aveva domandato esclusivamente la rettifica del proprio punteggio, non l'invalidazione della prova, e che tale richiesta era stata integralmente soddisfatta dalla commissione, sicché difettava l'interesse a impugnare.
Il Comune osservava altresì che, anche qualora si fosse proceduto all'annullamento dei due quesiti controversi, la posizione della ricorrente non sarebbe migliorata, poiché la decurtazione di punteggio avrebbe riguardato anche i candidati che l'avevano preceduta, i quali avevano fornito le stesse risposte ritenute erronee, e pertanto l'effetto finale sarebbe rimasto invariato.
Nel merito, il Comune contestava l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Il Comune concludeva pertanto chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in subordine che venisse rigettato nel merito, con reiezione dell'istanza cautelare e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In data 17 novembre 2025 si costituiva in giudizio la controinteressata EN CA.
All’udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2025, parte ricorrente rinunziava all’istanza cautelare.
Previo scambio di memorie e di replica, all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorso proposto dall'architetto LA LL avverso la determinazione dirigenziale n. 958 del 22 luglio 2025, con la quale il Comune di Trani ha approvato gli atti e la graduatoria finale del concorso pubblico per tre posti di specialista tecnico, si rivela infondato sotto molteplici profili, emergendo anzi una palese carenza di interesse ad agire che già di per sé ne determinerebbe l'inammissibilità.
La ricorrente, classificatasi all'undicesimo posto, lamenta che la commissione esaminatrice, nel riesaminare le sue doglianze relative ai quesiti n. 19 e n. 20, abbia attribuito punteggio anche a risposte diverse da quella da lei fornita, anziché limitarsi a riconoscere come unica esatta la sua, e in subordine chiede l'annullamento dell'intera prova scritta per l'asserita ambiguità dei quesiti, assumendo la violazione della par condicio e del principio dell'anonimato.
Tuttavia, la difesa del Comune ha eccepito tempestivamente, e con argomenti che meritano integrale accoglimento, il difetto di un interesse concreto e attuale della ricorrente, atteso che l'eventuale accoglimento delle sue censure le consentirebbe al massimo di scalare due posizioni, collocandosi al nono posto, mentre i posti messi a concorso sono soltanto tre e risultano già interamente coperti con l'assunzione del primo, del secondo e del quarto graduato (quest'ultimo subentrato a seguito della rinuncia del terzo).
Né può condividersi la tesi secondo cui la ricorrente potrebbe trarre vantaggio da futuri scorrimenti della graduatoria, giacché la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855, e Cass. civ., ord. 417/2026) ribadisce che l'ultrattività della graduatoria non genera un obbligo di scorrimento in capo all'Amministrazione, la quale conserva un'ampia discrezionalità in ordine alla copertura di posti ulteriori, trattandosi di una mera facoltà e non di un diritto azionabile dai candidati idonei non vincitori.
La ricorrente ha evocato la delibera di Giunta comunale n. 22 del 4 marzo 2024, relativa al PIAO 2024-2026, per sostenere che il Comune avrebbe programmato l'assunzione di altre quattro unità nel medesimo profilo, ma tale assunto è stato smentito dalla produzione documentale del Comune, che ha depositato la successiva delibera di Giunta n. 17 del 6 marzo 2025, la quale, nel PIAO 2025-2027, ha confermato che i posti di specialista tecnico da coprire mediante concorso pubblico restano fissati in tre, mentre i due posti aggiuntivi previsti nell'allegato H sono destinati a progressioni di carriera riservate al personale interno, per le quali la ricorrente potrà eventualmente concorrere, ma che nulla hanno a che fare con la graduatoria oggetto di causa.
Non sussiste, pertanto, al momento alcuna concreta possibilità che la ricorrente possa essere assunta in forza della graduatoria di cui qui si discute, e la mera ipotesi di un accordo con altre Amministrazioni per l'utilizzo della stessa, del tutto sfornita sinanche di un principio di prova, non integra il requisito dell'attualità della lesione richiesto per la proponibilità del ricorso.
Del resto, la stessa ricorrente, con l'istanza di riesame del 12 marzo 2025, aveva chiesto esclusivamente la rettifica del proprio punteggio, non l'invalidazione della prova, e solo dopo che la commissione, accogliendo la sua richiesta, ha attribuito il punto aggiuntivo anche ad altri candidati che si trovavano in identica situazione, ha mutato strategia processuale, tentando di ottenere un risultato diverso attraverso la presente impugnazione.
Ad ogni modo e ad abundantiam , quanto al merito delle censure, la Commissione esaminatrice, dopo aver vagliato le contestazioni pervenute, ha motivatamente rilevato che il quesito n. 19, relativo all'obbligo tributario su un fondo gravato da servitù, presentava obiettive difficoltà interpretative, atteso che la categoria dei tributi abbraccia sia imposte che tasse, e che, pur limitandosi alle imposte, ve ne sono alcune, come l'imposta di registro sull'atto costitutivo della servitù, che pongono l'obbligo solidale in capo a entrambe le parti contraenti, sicché non poteva affermarsi con assoluta univocità che l'unico soggetto obbligato fosse il proprietario del fondo servente, come sostenuto dalla ricorrente, la quale aveva erroneamente circoscritto la questione alla sola IMU.
Analogamente, per il quesito n. 20, incentrato sulla sorte del procedimento amministrativo in caso di mancata espressione di un parere obbligatorio, la commissione ha correttamente osservato che il dettato dell'art. 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990, come modificato dal d.l. n. 76 del 2020, nel sopprimere il riferimento alla facoltatività, ha sì imposto all'Amministrazione di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, ma non rende per ciò solo erronea l'alternativa che utilizza il verbo "può", la quale, in una lettura sostanziale, non contrasta con l'obbligo di concludere il procedimento, tanto più che la stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cons. Stato, n. 5820 del 2020) ha ritenuto legittima la condotta della Commissione che, in presenza di un quesito ambiguo, aveva attribuito il punteggio a tutti i candidati, sterilizzando gli effetti negativi senza invalidare la prova.
La scelta della Commissione di attribuire il punteggio sia alla risposta A che alla risposta B, e persino a coloro che non avevano risposto, non costituisce quindi un'arbitraria reinterpretazione delle regole concorsuali, ma l'applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e della prevalenza dell'interesse pubblico alla rapida definizione delle procedure selettive, come riconosciuto da numerose pronunce (tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5183), le quali, lungi dall'imporre l'annullamento dell'intero concorso, suggeriscono di neutralizzare l'incidenza dei quesiti viziati attribuendo il punteggio ai candidati che ne avevano diritto.
Quanto alla dedotta violazione dell'anonimato, è appena il caso di osservare che la Commissione è intervenuta - e non poteva che intervenire - in una fase successiva alla correzione automatica delle prove, su istanza di parte, e che la conoscenza dei nominativi dei candidati era inevitabile per poter esaminare le richieste di riesame.
Ad ogni modo ciò non ha determinato alcun concreto pregiudizio per la par condicio dei candidati, poiché le decisioni assunte sono state applicate in modo generalizzato a tutti i partecipanti, senza operare discriminazioni e senza che emergesse alcun elemento da cui desumere che la Commissione avesse favorito o penalizzato taluni candidati in ragione della loro identità, come richiederebbe una effettiva lesione del principio.
Del resto, la stessa ricorrente non adduce alcun fatto specifico da cui possa arguire un uso distorto della conoscenza dei nominativi, limitandosi a una censura astratta che non tiene conto della peculiarità della fase di autotutela, nella quale il confronto con le posizioni individuali è fisiologico. Né può ritenersi che la mancata tempestiva ostensione di alcuni documenti in sede di accesso agli atti, lamentata in modo del tutto nuovo e inammissibile nella memoria di replica, possa inficiare la legittimità della procedura, tanto più che la documentazione effettivamente fornita ha consentito alla ricorrente di articolare compiutamente le sue censure, come dimostra la stessa proposizione del ricorso.
In definitiva, all’esito dello scrutinio di merito, il ricorso principale si appalesa privo di pregio, non solo per il dirimente difetto di interesse, ma anche perché le determinazioni della Commissione esaminatrice si collocano nell'alveo della discrezionalità tecnica di gestione della prova, di per sé da considerarsi insindacabile in assenza di profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Ne consegue che la condotta dell'Amministrazione è risultata improntata ai canoni di trasparenza e imparzialità, garantendo a tutti i candidati, ivi compresa la ricorrente, il riconoscimento del punteggio effettivamente spettante.
In conclusione, il ricorso resta inammissibile ed infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Da ultimo, in considerazione della oggettiva peculiarità della vicenda in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO NO, Presidente
RE EP TA, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EP TA | EO NO |
IL SEGRETARIO