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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1513/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 1/07/25, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Chiara Federici, presso il cui studio sito in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Revisione rendita
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 16.11.2023, la ricorrente ha chiesto il ripristino, nella misura del 19%, della rendita unificata modificata dall' con CP_1 provvedimento del 27.5.21 a decorrere dall' 1/5/21 a seguito di revisione attiva esitata in una valutazione dei postumi complessivi in misura del
12% per miglioramento del quadro clinico -strumentale a carico di entrambe le articolazioni scapolo -omerali. 2. Con memoria depositata in data 10.5.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
3.
1. Il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio ha rilevato come “Sulla scorta dei dati strumentali valutazione e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una del 5% (cinque per cento) per la spalla dx e del 4% (quattro per cento) per la spalla lv sia congrua ed aderente al caso di specie e che tale situazione fosse già in atto, in tutta la sua essenzialità, alla data della revisione operata dall' CP_1 nell'aprile del 2021.In considerazione del fatto che la era già Pt_1 titolare di riconoscimenti per “ Sindrome canalicolare bilaterale” CP_1
( postumi in misura del 6%) e per “ Malattia di De UE mano sx ”
(postumi in misura del 2%), ritengo che il riconoscimento di un danno biologico complessivo del 16% (sedici per cento) sia congruo ed adeguato al caso concreto” (così, relazione di CTU depositata in data
23.5.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della rendita nella misura del 16%, con la decorrenza di legge.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa la parziale reciproca soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 2.600,01 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
Pag. 2 di 3 4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
condanna l' a riconoscere in favore della parte ricorrente la CP_1 rendita nella misura del 16%, con decorrenza ed accessori di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 1.348,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1513/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 1/07/25, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Chiara Federici, presso il cui studio sito in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Revisione rendita
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 16.11.2023, la ricorrente ha chiesto il ripristino, nella misura del 19%, della rendita unificata modificata dall' con CP_1 provvedimento del 27.5.21 a decorrere dall' 1/5/21 a seguito di revisione attiva esitata in una valutazione dei postumi complessivi in misura del
12% per miglioramento del quadro clinico -strumentale a carico di entrambe le articolazioni scapolo -omerali. 2. Con memoria depositata in data 10.5.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
3.
1. Il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio ha rilevato come “Sulla scorta dei dati strumentali valutazione e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una del 5% (cinque per cento) per la spalla dx e del 4% (quattro per cento) per la spalla lv sia congrua ed aderente al caso di specie e che tale situazione fosse già in atto, in tutta la sua essenzialità, alla data della revisione operata dall' CP_1 nell'aprile del 2021.In considerazione del fatto che la era già Pt_1 titolare di riconoscimenti per “ Sindrome canalicolare bilaterale” CP_1
( postumi in misura del 6%) e per “ Malattia di De UE mano sx ”
(postumi in misura del 2%), ritengo che il riconoscimento di un danno biologico complessivo del 16% (sedici per cento) sia congruo ed adeguato al caso concreto” (così, relazione di CTU depositata in data
23.5.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della rendita nella misura del 16%, con la decorrenza di legge.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa la parziale reciproca soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 2.600,01 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
Pag. 2 di 3 4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
condanna l' a riconoscere in favore della parte ricorrente la CP_1 rendita nella misura del 16%, con decorrenza ed accessori di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 1.348,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3