TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8835/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8835/2019 promossa da:
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARISA
CLEMENTE, giusta procura in atti;
opponente contro
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANPAOLO
TANCREDI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
15.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 5.600,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di titolare dell'omonima Controparte_2 Controparte_3
ditta CA Centro Benessere – IN AR, a saldo della fattura n. 32 del
4.2.2019 emessa per la “realizzazione di impianto idrico fognario, predisposizione climatizzazione con tubazione in rame e scarico condensa, e realizzazione di impianto di aspirazione bagni e ripostigli”.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2205 del
30.10.2019), CA Centro Benessere – IN AR, debitrice ingiunta, ha promosso opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Bari quale foro della propria sede legale;
2) l'esistenza di un preventivo sottoscritto tra le parti avente a oggetto i lavori commissionati per l'importo complessivo di € 5.600,00; 3) di aver corrisposto l'acconto di € 4.000,00 a mezzo bonifico bancario il 30.4.2019, acconto fatturato dall'opposta il 29.4.2019; 4) l'inesatta esecuzione delle opere, tanto da essersi rivolta a terzi per i lavori di completamento dell'impianto idrico ed elettrico;
5) il danno patito pari a € 1.000,00 per i vizi delle opere e i ritardi patiti.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento di danni. Vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 2.11.2020), la causa, istruita a mezzo di interrogatorio formale dell'opponente e di prova per testi, è pervenuta all'udienza del 15.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. pagina 2 di 7 Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
L'eccezione deve essere rigettata, siccome non correttamente sollevata.
È noto infatti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (cfr. Cass. n.
15996/2011; 24903/2005; 13202/ 2011; 9783/2009; 24277/2007; 16096/2006).
Nella specie, dunque, l'opponente avrebbe dovuto eccepire l'incompetenza del giudice individuato dal creditore nel procedimento monitorio sotto tutti i profili astrattamente ipotizzabili: in altre parole, l'onere di contestazione della competenza avrebbe dovuto investire tutti i singoli criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., essendo viceversa, nel caso di specie, rimasto totalmente inesplorato dalla difesa dell'opponente il forum contractus.
Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva, specifica e completa contestazione concernente tutti i fori potenzialmente concorrenti, l'eccezione di incompetenza deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la competenza del giudice adito dal ricorrente in via ingiuntiva.
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In proposito, è opportuno anzitutto richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, pagina 3 di 7 mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito, essendo rimasta del tutto incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio nonché provata l'esecuzione delle prestazioni annotate nella fattura azionata.
Inoltre i testi escussi, da ritenersi attendibili per aver eseguito i lavori presso il cantiere, hanno confermato la realizzazione, da parte dell'opposta, dapprima dell'impianto idrico e fognario e, successivamente, la predisposizione dell'impianto di climatizzazione con tubazione in rame e scarico condensa e la realizzazione dell'impianto di aspirazione dei bagni e ripostigli.
Deve poi evidenziarsi che la circostanza che l'opponente avesse commissionato all'opposta l'esecuzione di detti ulteriori lavori può ritenersi provata, in applicazione dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata comparizione, senza giustificato motivo, all'udienza del 13.6.2022 di IN CA a rendere l'interrogatorio formale deferitole sul punto.
Va poi soggiunto che è rimasto incontestato l'omesso pagamento delle prestazioni eseguite in favore dell'opponente.
A fronte della prova del credito e dell'allegazione dell'inadempimento da parte dell'opposta, era dunque onere dell'opponente, in base ai principi giurisprudenziali pagina 4 di 7 innanzi richiamati, provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria: onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Sul punto, va osservato che la difesa dell'opponente si è sostanzialmente incentrata, per un verso, sulla esistenza di un preventivo, sottoscritto tra le parti in data
24.4.2019, in forza del quale il corrispettivo totale dei lavori commissionati ammonterebbe a complessivi € 5.000,00, di talché all'opposta, a fronte dell'avvenuto pagamento di € 4.000,00, spetterebbe la somma residua di € 1.000,00 e, per altro verso, sull'inesattezza della prestazione eseguita poiché le opere non sarebbero state ultimate.
Senonché, la tesi dell'opponente secondo cui il prezzo complessivo dei lavori eseguiti ammonterebbe a € 5.000,00 è smentito dalla circostanza che il preventivo in atti non contempla anche i lavori annotati nella fattura azionata, di cui è provata l'esecuzione.
Né l'opponente, a supporto dei propri assunti, ha provato e, prima ancora, richiesto di provare, che fosse stato pattuito il prezzo totale di € 5.000,00.
Quanto poi all'asserito inadempimento per vizi dell'opera, non può non evidenziarsi la genericità degli assunti di parte opponente: al riguardo, va osservato che l'onere di allegazione dell'inadempimento non è soddisfatto da generiche indicazioni, clausole di stile o mere negazioni dell'adempimento così come dalla mera affermazione dell'esistenza di vizi e difetti. Più in particolare, l'allegazione di vizi non può limitarsi ad enunciazioni astratte e generiche, occorrendo invece che la parte interessata assuma posizione in termini precisi e puntuali in ordine alla funzionalità, idoneità e conformità a norme e regole dell'arte del bene, descrivendo compiutamente e chiaramente le ragioni per le quali lo stesso debba ritenersi non rispondente agli impegni contrattuali. Tale sforzo enunciativo costituisce presupposto essenziale per il corretto funzionamento di un modello processuale imperniato sull'onere di esposizione completa e puntuale del thema decidendum (art. 163, 167 c.p.c.) e su un correlativo onere di specifica contestazione (art. 115 c.p.c.) dei fatti di causa al fine della selezione di quelli effettivamente controversi, sui quali le parti offriranno le rispettive prove e il giudice sarà chiamato a pronunciarsi (arg. Cass. n. 6618/2018). pagina 5 di 7 Nella specie, l'opponente si è limitata in maniera del tutto generica a lamentare che
“le opere non solo non venivano eseguite correttamente e nelle tempistiche concordate, ma lasciate incomplete e non idonee all'uso”, senza in alcun modo chiarine l'ubi consistam.
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha offerto alcun principio di prova a conforto dei propri assunti, tale non essendo la fattura prodotta, che nulla dimostra, da sé sola, circa il lamentato inadempimento dell'opposta.
Ad abundantiam, non va poi trascurato il contegno processuale assunto dall'opponente, che ha omesso di intimare in giudizio i testi indicati, così decadendo ex art. 104 disp. att. c.p.c. dalla prova orale richiesta: il che determina un vero e proprio vuoto delle difese (e delle prove addotte a sostegno delle stesse), con totale abdicazione all'onere probatorio. È sufficiente in proposito richiamare l'ormai consolidato orientamento di giurisprudenza secondo cui “il comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo” (tra le altre, Cass. nn. 9279/2005, 14748/2007).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
La mancanza di prova del lamentato inadempimento comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente in via riconvenzionale, rimasta del tutto indimostrata nell'an e nel quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: pagina 6 di 7 a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2205 del
30.10.2019;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale;
c) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 16.12.2025
IL GIUDICE
LL CE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8835/2019 promossa da:
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARISA
CLEMENTE, giusta procura in atti;
opponente contro
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANPAOLO
TANCREDI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
15.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 5.600,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di titolare dell'omonima Controparte_2 Controparte_3
ditta CA Centro Benessere – IN AR, a saldo della fattura n. 32 del
4.2.2019 emessa per la “realizzazione di impianto idrico fognario, predisposizione climatizzazione con tubazione in rame e scarico condensa, e realizzazione di impianto di aspirazione bagni e ripostigli”.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2205 del
30.10.2019), CA Centro Benessere – IN AR, debitrice ingiunta, ha promosso opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Bari quale foro della propria sede legale;
2) l'esistenza di un preventivo sottoscritto tra le parti avente a oggetto i lavori commissionati per l'importo complessivo di € 5.600,00; 3) di aver corrisposto l'acconto di € 4.000,00 a mezzo bonifico bancario il 30.4.2019, acconto fatturato dall'opposta il 29.4.2019; 4) l'inesatta esecuzione delle opere, tanto da essersi rivolta a terzi per i lavori di completamento dell'impianto idrico ed elettrico;
5) il danno patito pari a € 1.000,00 per i vizi delle opere e i ritardi patiti.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento di danni. Vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 2.11.2020), la causa, istruita a mezzo di interrogatorio formale dell'opponente e di prova per testi, è pervenuta all'udienza del 15.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. pagina 2 di 7 Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
L'eccezione deve essere rigettata, siccome non correttamente sollevata.
È noto infatti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (cfr. Cass. n.
15996/2011; 24903/2005; 13202/ 2011; 9783/2009; 24277/2007; 16096/2006).
Nella specie, dunque, l'opponente avrebbe dovuto eccepire l'incompetenza del giudice individuato dal creditore nel procedimento monitorio sotto tutti i profili astrattamente ipotizzabili: in altre parole, l'onere di contestazione della competenza avrebbe dovuto investire tutti i singoli criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., essendo viceversa, nel caso di specie, rimasto totalmente inesplorato dalla difesa dell'opponente il forum contractus.
Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva, specifica e completa contestazione concernente tutti i fori potenzialmente concorrenti, l'eccezione di incompetenza deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la competenza del giudice adito dal ricorrente in via ingiuntiva.
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In proposito, è opportuno anzitutto richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, pagina 3 di 7 mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito, essendo rimasta del tutto incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio nonché provata l'esecuzione delle prestazioni annotate nella fattura azionata.
Inoltre i testi escussi, da ritenersi attendibili per aver eseguito i lavori presso il cantiere, hanno confermato la realizzazione, da parte dell'opposta, dapprima dell'impianto idrico e fognario e, successivamente, la predisposizione dell'impianto di climatizzazione con tubazione in rame e scarico condensa e la realizzazione dell'impianto di aspirazione dei bagni e ripostigli.
Deve poi evidenziarsi che la circostanza che l'opponente avesse commissionato all'opposta l'esecuzione di detti ulteriori lavori può ritenersi provata, in applicazione dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata comparizione, senza giustificato motivo, all'udienza del 13.6.2022 di IN CA a rendere l'interrogatorio formale deferitole sul punto.
Va poi soggiunto che è rimasto incontestato l'omesso pagamento delle prestazioni eseguite in favore dell'opponente.
A fronte della prova del credito e dell'allegazione dell'inadempimento da parte dell'opposta, era dunque onere dell'opponente, in base ai principi giurisprudenziali pagina 4 di 7 innanzi richiamati, provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria: onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Sul punto, va osservato che la difesa dell'opponente si è sostanzialmente incentrata, per un verso, sulla esistenza di un preventivo, sottoscritto tra le parti in data
24.4.2019, in forza del quale il corrispettivo totale dei lavori commissionati ammonterebbe a complessivi € 5.000,00, di talché all'opposta, a fronte dell'avvenuto pagamento di € 4.000,00, spetterebbe la somma residua di € 1.000,00 e, per altro verso, sull'inesattezza della prestazione eseguita poiché le opere non sarebbero state ultimate.
Senonché, la tesi dell'opponente secondo cui il prezzo complessivo dei lavori eseguiti ammonterebbe a € 5.000,00 è smentito dalla circostanza che il preventivo in atti non contempla anche i lavori annotati nella fattura azionata, di cui è provata l'esecuzione.
Né l'opponente, a supporto dei propri assunti, ha provato e, prima ancora, richiesto di provare, che fosse stato pattuito il prezzo totale di € 5.000,00.
Quanto poi all'asserito inadempimento per vizi dell'opera, non può non evidenziarsi la genericità degli assunti di parte opponente: al riguardo, va osservato che l'onere di allegazione dell'inadempimento non è soddisfatto da generiche indicazioni, clausole di stile o mere negazioni dell'adempimento così come dalla mera affermazione dell'esistenza di vizi e difetti. Più in particolare, l'allegazione di vizi non può limitarsi ad enunciazioni astratte e generiche, occorrendo invece che la parte interessata assuma posizione in termini precisi e puntuali in ordine alla funzionalità, idoneità e conformità a norme e regole dell'arte del bene, descrivendo compiutamente e chiaramente le ragioni per le quali lo stesso debba ritenersi non rispondente agli impegni contrattuali. Tale sforzo enunciativo costituisce presupposto essenziale per il corretto funzionamento di un modello processuale imperniato sull'onere di esposizione completa e puntuale del thema decidendum (art. 163, 167 c.p.c.) e su un correlativo onere di specifica contestazione (art. 115 c.p.c.) dei fatti di causa al fine della selezione di quelli effettivamente controversi, sui quali le parti offriranno le rispettive prove e il giudice sarà chiamato a pronunciarsi (arg. Cass. n. 6618/2018). pagina 5 di 7 Nella specie, l'opponente si è limitata in maniera del tutto generica a lamentare che
“le opere non solo non venivano eseguite correttamente e nelle tempistiche concordate, ma lasciate incomplete e non idonee all'uso”, senza in alcun modo chiarine l'ubi consistam.
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha offerto alcun principio di prova a conforto dei propri assunti, tale non essendo la fattura prodotta, che nulla dimostra, da sé sola, circa il lamentato inadempimento dell'opposta.
Ad abundantiam, non va poi trascurato il contegno processuale assunto dall'opponente, che ha omesso di intimare in giudizio i testi indicati, così decadendo ex art. 104 disp. att. c.p.c. dalla prova orale richiesta: il che determina un vero e proprio vuoto delle difese (e delle prove addotte a sostegno delle stesse), con totale abdicazione all'onere probatorio. È sufficiente in proposito richiamare l'ormai consolidato orientamento di giurisprudenza secondo cui “il comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo” (tra le altre, Cass. nn. 9279/2005, 14748/2007).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
La mancanza di prova del lamentato inadempimento comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente in via riconvenzionale, rimasta del tutto indimostrata nell'an e nel quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: pagina 6 di 7 a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2205 del
30.10.2019;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale;
c) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 16.12.2025
IL GIUDICE
LL CE
pagina 7 di 7