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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2025 sub 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott.ssa Simone Raffaella Giudice Dott.ssa Valentina D'Aprile Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, CCII diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF. – P.IVA Controparte_1
, con sede in Bari (BA) alla Via Cardassi, n. 75, presentato da P.IVA_1 [...]
; Pt_1
Esaminata la documentazione prodotta e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la propria competenza;
Rilevato che la società debitrice si è costituita, opponendosi all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- la complessiva posta creditoria vantata dal ricorrente per complessivi €600.000,00, oltre accessori, a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria dal corrisposta alla in data 12/5/2020, in relazione al Pt_1 Controparte_1 contratto preliminare di compravendita stipulato in pari data e avente ad oggetto un locale commerciale di mq 180 al piano terra del complesso “Metropolis” sito in Corso Italia, n. 15 in Bari (in catasto al foglio 96, part. 385, sub 143, al prezzo di
€450.000,00), risolto ipso iure ai sensi dell'art. 1385 c.c. per inadempimento addebitato alla società venditrice, risulti corroborata sulla scorta dell'ordinanza ai sensi dell'art. 671 c.p.c. emessa dal Tribunale di Bari il 13/4/2025, nel procedimento N. R.G. 2022/12739-2, di autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti intestati alla in favore di sino alla Controparte_1 Parte_1 concorrenza dell'importo di €620.000,00;
- considerato che, allo stato, non possa considerarsi superata la positiva delibazione del fumus boni iuris compiuta nell'ordinanza cautelare predetta, la quale ha ritenuto prima facie sussistente la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. esercitato dal Pt_1 in relazione al preliminare del 12.5.2020 per effetto dell'inadempimento della
[...] all'obbligo di trasferire il bene libero da vincoli e diritti di terzi, Controparte_1 entro la data del 15.6.2020, avendo questa, dapprima, ossia il 16.7.2020, concesso il bene in locazione, per la durata di sei anni, alla nonché Controparte_2 successivamente per essersi definitivamente privata della titolarità del bene medesimo (locale commerciale di mq. 180 sito al piano terra del complesso edilizio Metropolis, in Corso Italia n. 3, 5, 7, 9, 11, a Bari, identificato al catasto al foglio 96, particella 385, sub 143) con atto del 16/12/2023 in favore della Controparte_3
- considerato, altresì, che il giudizio sia avvalorato anche sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva (in capo all'odierna debitrice resistente) dell'inadempimento ove si consideri che, alla data di stipula del preliminare di vendita, la promittente alienante risulterebbe essersi già impegnata, con contratto preliminare di locazione del 16/10/2019, a concedere in godimento a terzi il bene immobile;
- ritenuto che la diversa prospettazione difensiva di una nullità parziale dell'accordo relativo alla caparra per eccessiva onerosità della stessa oltre a ritenersi non condivisibile, alla stregua di quanto già osservato dal giudice del merito cautelare, in ragione della circostanza che il sindacato giurisdizionale è specificamente previsto dall'art. 1384 c.c. in relazione alla penale da inadempimento, non già in relazione alla diversa ipotesi rilevante nella fattispecie di cui all'art. 1385 c.c. e che, comunque, non sarebbe, in alcun modo, eliso il diritto del , alla restituzione quantomeno Pt_1 dell'importo versato (ossia €300.000,00);
- ritenuto, di contro, che l'assunto di un patto simulatorio a cui sarebbe sotteso un finanziamento in conto futuro aumento di capitale non possa dirsi corroborato adeguatamente dalla resistente, tenuto conto dell'esito dell'accertamento incidentale che deve essere compiuto in sede prodromica alla liquidazione giudiziale, anche autonomamente dal sindacato già esercitato dal giudice della cautela reale (si veda, in proposito, la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 26337/2025, la quale ha ribadito l'orientamento di legittimità - cfr. Cass. n. 19477/2022; Cass. n. 21144/20; conf. Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 30827/2018; Cass. n. 576/2015; Cass. n. 11421/2014; Cass. n. 23760/2023 non mass. - già consolidatosi nel vigore dell'art. 6 legge fallimentare - il cui testo è stato nella sostanza riprodotto nell'art. 37 CCII – secondo cui “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”; sicché, l'espressione "creditore”, contenuta nella formulazione dell'art. 6 l. fall. (“uno o più creditori” richiamata dall'attuale art. 37, co. II, cc.ii.), senza alcuna ulteriore specificazione, conferma l'estensione della legittimazione ad agire in capo a tutti coloro che vantano un credito – anche contestato
- nei confronti dell'imprenditore, ma non necessariamente certo, liquido ed esigibile);
- considerato, inoltre, che l'ordinanza cautelare non risulta essere stata reclamata ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.;
- considerato che per l'indirizzo interpretativo fatto proprio dalla Corte di Cassazione “per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo, all'uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili” (si veda, al riguardo, Cass. Sez. 1, 08/08/2023, n. 24093, Rv. 668858 - 02) e che, nella specie, dall'esame delle intercettazioni telefoniche che hanno interessato il ricorrente, non possano trarsi elementi univoci e sicuri nel senso della qualificazione giuridica dell'operazione in termini di finanziamento soci o di versamento in conto futuro aumento di capitale, posto che sono le dichiarazioni dello stesso a far leva sull'acquisto Pt_1 dell'immobile e sul collegamento eziologico con il versamento della caparra;
- ritenuto che ove si avvalorasse la diversa prospettazione della vicenda negoziale sostenuta dalla resistente, in difetto, allo stato, di adeguati elementi probatori della imputazione causale delle somme versate dal in conto ad un futuro e non Pt_1 deliberato aumento di capitale sociale, non potrebbe che trattarsi di un finanziamento indiretto realizzatosi nelle forme di una compravendita, finalizzata pur sempre a controbilanciare, al pari degli altri preliminari già risolti o adeguati sul piano della previsione del giusto prezzo di mercato, il trasferimento in favore del socio del bene immobile in proprietà, quale utilità diretta personale;
- ritenuto che, di contro, tenuto conto degli elementi di prova versati in atti, la stipulazione dei preliminari di compravendita con i soci fosse da considerarsi funzionale al raggiungimento della percentuale del 30% di negozi da stipularsi allo scopo di conseguire la somma residua di €2.000.000,00 del finanziamento bancario erogato da per l'intera operazione immobiliare del progetto “Metropolis”, Parte_2 in Corso Italia, n. 15, in Bari;
- ritenuto che la documentazione prodotta dalla resistente (in particolare, la trascrizione dell'intercettazione telefonica disposta nell'ambito del parallelo procedimento penale eseguita in data 9.11.2020, nonché il verbale di perquisizione locale del 18.12.2020, da cui emergerebbe la conoscenza del contratto di locazione da parte del , doc. 10 e 14) corrobora, al più la conoscenza della presenza di diritti Pt_1 di terzi sul bene in epoca successiva e non già antecedente alla stipula del preliminare;
sicché anche sotto tale profilo non si apprezzano elementi idonei a consentire di superare la delibazione dell'inadempimento e della sua riferibilità soggettiva al
, ancorandola in epoca anteriore allo stesso impegno preliminare assunto il Pt_1
12.5.2017 con obbligo di stipula del definitivo il 15.6.2020;
- ritenuto che lo stato di insolvenza sia comprovato, oltre che dal notevole importo della caparra trattenuta e non restituita (anche dopo che la società ha incassato il prezzo della distinta e successiva compravendita del medesimo bene), dall'esito del sequestro conservativo positivamente eseguito solo sulla minor somma di €126.041,04 su un c/c intestato alla presso la BCC di Conversano;
Controparte_1
- considerato, oltretutto, che l'ultimo bilancio regolarmente depositato presso la Camera di Commercio di Bari risalga al 2020 e che la stasi assembleare nella nomina di un liquidatore (circostanza valorizzata dalla resistente per giustificare il mancato regolare deposito dei bilanci) non sarebbe d'impedimento alla proposizione di un'autonoma nomina giudiziale del liquidatore medesimo;
- ritenuto che la valutazione di insolvenza sia corroborata, oltremodo, dall'inattività della stessa società, una volta completato l'intervento edilizio “Metropolis”, non smentita da circostanze contrarie nella difesa della resistente, dal progetto di bilancio al 31.12.2023 che espone un patrimonio netto di soli €78.620,00 a fronte di un capitale sociale di €100,00, divenuto poi negativo nel 2024, alla stregua delle risultanze della situazione patrimoniale al successivo 19.11.2024 (cfr. docc. 6 e 7 fasc. ricorrente);
- ritenuto, infine, che il debitore è imprenditore commerciale e non può considerarsi adeguatamente dimostrato dalla resistente, come prescritto dall'art. 121 cc.ii., il possesso congiunto dei requisiti patrimoniali tali da configurare, in concreto, la presenza di un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d), cc.ii.;
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato il Curatore di seguito indicato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di CF. – P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Bari (BA) alla Via Cardassi, n. 75; NOMINA
Giudice Delegata la Dott.ssa Valentina D'Aprile;
NOMINA Curatore il dott. Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore (art. 198 co. 2 CCII)
INVITA
il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni (art. 198 co. 2 CCII)
AUTORIZZA
il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
AVVISA
il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione completa del riferimento alla disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative per il tempestivo e adeguato svolgimento della funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita il Curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al Curatore di aver cura di provvedere immediatamente in caso di liquidità della società al versamento degli oneri fiscali della procedura (contributo unificato, spese di giustizia anticipate o prenotate a debito nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 146 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
- al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. - al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al Curatore, entro venticinque giorni, di indicare al Giudice delegato i creditori disponibili ad assumere l'incarico di componenti del Comitato dei creditori di modo che lo stesso possa procedere alla nomina di detto Comitato ai sensi dell'art. 138 CCII ovvero di rappresentare al Giudice delegato l'indisponibilità di un numero sufficiente di creditori ad assumere detto incarico;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII (comunicazioni mediante deposito in Cancelleria) in caso di inosservanza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII (indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 14 aprile 2026 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso presenta il contenuto di cui all'art. 201 co. 3 CCII.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile del 13.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Valentina D'Aprile Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott.ssa Simone Raffaella Giudice Dott.ssa Valentina D'Aprile Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, CCII diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF. – P.IVA Controparte_1
, con sede in Bari (BA) alla Via Cardassi, n. 75, presentato da P.IVA_1 [...]
; Pt_1
Esaminata la documentazione prodotta e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la propria competenza;
Rilevato che la società debitrice si è costituita, opponendosi all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- la complessiva posta creditoria vantata dal ricorrente per complessivi €600.000,00, oltre accessori, a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria dal corrisposta alla in data 12/5/2020, in relazione al Pt_1 Controparte_1 contratto preliminare di compravendita stipulato in pari data e avente ad oggetto un locale commerciale di mq 180 al piano terra del complesso “Metropolis” sito in Corso Italia, n. 15 in Bari (in catasto al foglio 96, part. 385, sub 143, al prezzo di
€450.000,00), risolto ipso iure ai sensi dell'art. 1385 c.c. per inadempimento addebitato alla società venditrice, risulti corroborata sulla scorta dell'ordinanza ai sensi dell'art. 671 c.p.c. emessa dal Tribunale di Bari il 13/4/2025, nel procedimento N. R.G. 2022/12739-2, di autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti intestati alla in favore di sino alla Controparte_1 Parte_1 concorrenza dell'importo di €620.000,00;
- considerato che, allo stato, non possa considerarsi superata la positiva delibazione del fumus boni iuris compiuta nell'ordinanza cautelare predetta, la quale ha ritenuto prima facie sussistente la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. esercitato dal Pt_1 in relazione al preliminare del 12.5.2020 per effetto dell'inadempimento della
[...] all'obbligo di trasferire il bene libero da vincoli e diritti di terzi, Controparte_1 entro la data del 15.6.2020, avendo questa, dapprima, ossia il 16.7.2020, concesso il bene in locazione, per la durata di sei anni, alla nonché Controparte_2 successivamente per essersi definitivamente privata della titolarità del bene medesimo (locale commerciale di mq. 180 sito al piano terra del complesso edilizio Metropolis, in Corso Italia n. 3, 5, 7, 9, 11, a Bari, identificato al catasto al foglio 96, particella 385, sub 143) con atto del 16/12/2023 in favore della Controparte_3
- considerato, altresì, che il giudizio sia avvalorato anche sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva (in capo all'odierna debitrice resistente) dell'inadempimento ove si consideri che, alla data di stipula del preliminare di vendita, la promittente alienante risulterebbe essersi già impegnata, con contratto preliminare di locazione del 16/10/2019, a concedere in godimento a terzi il bene immobile;
- ritenuto che la diversa prospettazione difensiva di una nullità parziale dell'accordo relativo alla caparra per eccessiva onerosità della stessa oltre a ritenersi non condivisibile, alla stregua di quanto già osservato dal giudice del merito cautelare, in ragione della circostanza che il sindacato giurisdizionale è specificamente previsto dall'art. 1384 c.c. in relazione alla penale da inadempimento, non già in relazione alla diversa ipotesi rilevante nella fattispecie di cui all'art. 1385 c.c. e che, comunque, non sarebbe, in alcun modo, eliso il diritto del , alla restituzione quantomeno Pt_1 dell'importo versato (ossia €300.000,00);
- ritenuto, di contro, che l'assunto di un patto simulatorio a cui sarebbe sotteso un finanziamento in conto futuro aumento di capitale non possa dirsi corroborato adeguatamente dalla resistente, tenuto conto dell'esito dell'accertamento incidentale che deve essere compiuto in sede prodromica alla liquidazione giudiziale, anche autonomamente dal sindacato già esercitato dal giudice della cautela reale (si veda, in proposito, la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 26337/2025, la quale ha ribadito l'orientamento di legittimità - cfr. Cass. n. 19477/2022; Cass. n. 21144/20; conf. Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 30827/2018; Cass. n. 576/2015; Cass. n. 11421/2014; Cass. n. 23760/2023 non mass. - già consolidatosi nel vigore dell'art. 6 legge fallimentare - il cui testo è stato nella sostanza riprodotto nell'art. 37 CCII – secondo cui “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”; sicché, l'espressione "creditore”, contenuta nella formulazione dell'art. 6 l. fall. (“uno o più creditori” richiamata dall'attuale art. 37, co. II, cc.ii.), senza alcuna ulteriore specificazione, conferma l'estensione della legittimazione ad agire in capo a tutti coloro che vantano un credito – anche contestato
- nei confronti dell'imprenditore, ma non necessariamente certo, liquido ed esigibile);
- considerato, inoltre, che l'ordinanza cautelare non risulta essere stata reclamata ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.;
- considerato che per l'indirizzo interpretativo fatto proprio dalla Corte di Cassazione “per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo, all'uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili” (si veda, al riguardo, Cass. Sez. 1, 08/08/2023, n. 24093, Rv. 668858 - 02) e che, nella specie, dall'esame delle intercettazioni telefoniche che hanno interessato il ricorrente, non possano trarsi elementi univoci e sicuri nel senso della qualificazione giuridica dell'operazione in termini di finanziamento soci o di versamento in conto futuro aumento di capitale, posto che sono le dichiarazioni dello stesso a far leva sull'acquisto Pt_1 dell'immobile e sul collegamento eziologico con il versamento della caparra;
- ritenuto che ove si avvalorasse la diversa prospettazione della vicenda negoziale sostenuta dalla resistente, in difetto, allo stato, di adeguati elementi probatori della imputazione causale delle somme versate dal in conto ad un futuro e non Pt_1 deliberato aumento di capitale sociale, non potrebbe che trattarsi di un finanziamento indiretto realizzatosi nelle forme di una compravendita, finalizzata pur sempre a controbilanciare, al pari degli altri preliminari già risolti o adeguati sul piano della previsione del giusto prezzo di mercato, il trasferimento in favore del socio del bene immobile in proprietà, quale utilità diretta personale;
- ritenuto che, di contro, tenuto conto degli elementi di prova versati in atti, la stipulazione dei preliminari di compravendita con i soci fosse da considerarsi funzionale al raggiungimento della percentuale del 30% di negozi da stipularsi allo scopo di conseguire la somma residua di €2.000.000,00 del finanziamento bancario erogato da per l'intera operazione immobiliare del progetto “Metropolis”, Parte_2 in Corso Italia, n. 15, in Bari;
- ritenuto che la documentazione prodotta dalla resistente (in particolare, la trascrizione dell'intercettazione telefonica disposta nell'ambito del parallelo procedimento penale eseguita in data 9.11.2020, nonché il verbale di perquisizione locale del 18.12.2020, da cui emergerebbe la conoscenza del contratto di locazione da parte del , doc. 10 e 14) corrobora, al più la conoscenza della presenza di diritti Pt_1 di terzi sul bene in epoca successiva e non già antecedente alla stipula del preliminare;
sicché anche sotto tale profilo non si apprezzano elementi idonei a consentire di superare la delibazione dell'inadempimento e della sua riferibilità soggettiva al
, ancorandola in epoca anteriore allo stesso impegno preliminare assunto il Pt_1
12.5.2017 con obbligo di stipula del definitivo il 15.6.2020;
- ritenuto che lo stato di insolvenza sia comprovato, oltre che dal notevole importo della caparra trattenuta e non restituita (anche dopo che la società ha incassato il prezzo della distinta e successiva compravendita del medesimo bene), dall'esito del sequestro conservativo positivamente eseguito solo sulla minor somma di €126.041,04 su un c/c intestato alla presso la BCC di Conversano;
Controparte_1
- considerato, oltretutto, che l'ultimo bilancio regolarmente depositato presso la Camera di Commercio di Bari risalga al 2020 e che la stasi assembleare nella nomina di un liquidatore (circostanza valorizzata dalla resistente per giustificare il mancato regolare deposito dei bilanci) non sarebbe d'impedimento alla proposizione di un'autonoma nomina giudiziale del liquidatore medesimo;
- ritenuto che la valutazione di insolvenza sia corroborata, oltremodo, dall'inattività della stessa società, una volta completato l'intervento edilizio “Metropolis”, non smentita da circostanze contrarie nella difesa della resistente, dal progetto di bilancio al 31.12.2023 che espone un patrimonio netto di soli €78.620,00 a fronte di un capitale sociale di €100,00, divenuto poi negativo nel 2024, alla stregua delle risultanze della situazione patrimoniale al successivo 19.11.2024 (cfr. docc. 6 e 7 fasc. ricorrente);
- ritenuto, infine, che il debitore è imprenditore commerciale e non può considerarsi adeguatamente dimostrato dalla resistente, come prescritto dall'art. 121 cc.ii., il possesso congiunto dei requisiti patrimoniali tali da configurare, in concreto, la presenza di un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d), cc.ii.;
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato il Curatore di seguito indicato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di CF. – P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Bari (BA) alla Via Cardassi, n. 75; NOMINA
Giudice Delegata la Dott.ssa Valentina D'Aprile;
NOMINA Curatore il dott. Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore (art. 198 co. 2 CCII)
INVITA
il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni (art. 198 co. 2 CCII)
AUTORIZZA
il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
AVVISA
il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione completa del riferimento alla disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative per il tempestivo e adeguato svolgimento della funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita il Curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al Curatore di aver cura di provvedere immediatamente in caso di liquidità della società al versamento degli oneri fiscali della procedura (contributo unificato, spese di giustizia anticipate o prenotate a debito nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 146 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
- al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. - al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al Curatore, entro venticinque giorni, di indicare al Giudice delegato i creditori disponibili ad assumere l'incarico di componenti del Comitato dei creditori di modo che lo stesso possa procedere alla nomina di detto Comitato ai sensi dell'art. 138 CCII ovvero di rappresentare al Giudice delegato l'indisponibilità di un numero sufficiente di creditori ad assumere detto incarico;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII (comunicazioni mediante deposito in Cancelleria) in caso di inosservanza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII (indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 14 aprile 2026 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso presenta il contenuto di cui all'art. 201 co. 3 CCII.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile del 13.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Valentina D'Aprile Giuseppe Rana