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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9700/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE ANDREA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. ICARDI BARBARA che la rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 18.04.2025:
“-Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino, con rito concordatario, in data 21.5.1995, dai sig.ri e (trascritto presso Parte_1 CP_2 gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Torino, Ufficio 2 - Atto n. 21 - Parte 2 – Serie A - Anno
1995);
-Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, via Gaidano n. 103/B, in comproprietà delle parti, alla resistente, che ivi abita con le figlie;
-Disporre che il signor corrisponda alla signora per il mantenimento delle Pt_1 CP_2 figlie e la somma mensile di € 250,00 per ciascuna figlia e quindi complessivamente Per_1 Per_2
€ 500,00 (da pagarsi entro il 5 di ogni mese) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dall'anno successivo alla sentenza come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016”.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 21.05.1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
440 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nate le figlie il 06.05.2003 e il 19.11.2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 3811 in data 06.02.2017 parzialmente modificato con decreto del 26.06.2019
Con ricorso depositato il 30.05.2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art.3 n.2 lettera b) della legge 1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n.74 e successivamente della legge
6.5.2015 n.55, oltre alle statuizioni economiche in relazione alle due figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Si costituiva ritualmente on opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, e formulando le proprie difese. Nelle more, le parti addivenivano ad un accordo, formalizzato nelle note congiunte depositate in data
18.04.2025. All'udienza del 14.10.2025, le parti si richiamavano alle conclusioni di cui alle note ora citate.
Il Giudice Relatore, pertanto, disponeva in conformità all'accordo raggiunto dagli stessi e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 26.06.2019, a parziale modifica di verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in virtù di conclusione congiunte depositate in data 18.04.2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto: CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, via Gaidano n. 103/B, in comproprietà delle parti, alla resistente, che ivi abita con le figlie;
DISPONE che il signor corrisponda alla signora per il mantenimento delle Pt_1 CP_2 figlie e la somma mensile di € 250,00 per ciascuna figlia e quindi complessivamente Per_1 Per_2
€ 500,00 (da pagarsi entro il 5 di ogni mese) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dall'anno successivo alla sentenza come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9700/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE ANDREA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. ICARDI BARBARA che la rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 18.04.2025:
“-Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino, con rito concordatario, in data 21.5.1995, dai sig.ri e (trascritto presso Parte_1 CP_2 gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Torino, Ufficio 2 - Atto n. 21 - Parte 2 – Serie A - Anno
1995);
-Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, via Gaidano n. 103/B, in comproprietà delle parti, alla resistente, che ivi abita con le figlie;
-Disporre che il signor corrisponda alla signora per il mantenimento delle Pt_1 CP_2 figlie e la somma mensile di € 250,00 per ciascuna figlia e quindi complessivamente Per_1 Per_2
€ 500,00 (da pagarsi entro il 5 di ogni mese) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dall'anno successivo alla sentenza come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016”.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 21.05.1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
440 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nate le figlie il 06.05.2003 e il 19.11.2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 3811 in data 06.02.2017 parzialmente modificato con decreto del 26.06.2019
Con ricorso depositato il 30.05.2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art.3 n.2 lettera b) della legge 1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n.74 e successivamente della legge
6.5.2015 n.55, oltre alle statuizioni economiche in relazione alle due figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Si costituiva ritualmente on opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, e formulando le proprie difese. Nelle more, le parti addivenivano ad un accordo, formalizzato nelle note congiunte depositate in data
18.04.2025. All'udienza del 14.10.2025, le parti si richiamavano alle conclusioni di cui alle note ora citate.
Il Giudice Relatore, pertanto, disponeva in conformità all'accordo raggiunto dagli stessi e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 26.06.2019, a parziale modifica di verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in virtù di conclusione congiunte depositate in data 18.04.2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto: CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, via Gaidano n. 103/B, in comproprietà delle parti, alla resistente, che ivi abita con le figlie;
DISPONE che il signor corrisponda alla signora per il mantenimento delle Pt_1 CP_2 figlie e la somma mensile di € 250,00 per ciascuna figlia e quindi complessivamente Per_1 Per_2
€ 500,00 (da pagarsi entro il 5 di ogni mese) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dall'anno successivo alla sentenza come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.