Articolo 60 ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 67Articolo 69
Versione
31 ottobre 2021
Art. 60-ter.

((Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, e' competente il giudice di pace.)) ((34)) ((37)) --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2021
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