CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 361/2020 depositato il 15/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00033 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00033 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00033 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n°96/2019 pronunciata dalla Corte di giustizia di primo grado di Macerata emessa in data 10.01.2019 e depositata in data
31.10.2019 chiedendone la riforma con vittoria di spese di giudizio. Si è costituita in giudizio la resistente società Resistente_1 srl attraverso atto di controdeduzioni e appello incidentale nel quale ha chiesto il rigetto dell'appello e l'annullamento di tutti i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso in relazione ai rilievi n°1 , n° 2 e n° 5 dell'avviso di accertamento;
mentre ha rigettato il ricorso in relazione ai rilievi n° 3 e n° 4 dell'avviso di accertamento.
Successivamente nel corso del presente procedimento l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di
Macerata ha depositato una memoria attraverso cui ha inteso emettere un atto di autotutela per l'annullamento dell'atto impositivo numero TQ7032100033/2015 per IRES-IVA-IRAP ANNO 2011 relativamente ai rilievi n°1 e n°2 (atto comunicato alla controparte) attraverso cui a seguito della rinunciata pretesa tributaria chiede la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Per quanto concerne i rilievi n°3 e n°4 appellati dalla società Resistente_1 srl la questione in fatto riguarda rispettivamente: costi non inerenti relativi ad acquisto di opere d'arte per € 26.500,00 e costi non di competenza per € 2.034,00 relativi a consulenze amministrative. Il rilievo n°5 accolto dal giudice di prime cure ed impugnato dall'Agenzia delle Entrate riguarda costi non di competenza per € 3.000,00 relativi al compenso pagato all'amministratore; mentre il rilievo n° 5 riguarda spese sostenute per il compenso all' amministratore per l'anno 2010 ammontanti ad € 3.000,00 costo ritenuto non di competenza, rilievo qui appellato dall'Agenzia delle entrate.
Questa Corte letti tutti gli atti del processo udite le parti intervenute all'odierna pubblica udienza, come da processo verbale, delibera nel senso dispositivo ed osserva quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato parzialmente estinto per i rilievi n°1 e n°2 per rinuncia all'atto di accertamento mentre vanno respinti l'appello principale e quello incidentale con la conferma della sentenza impugnata per il resto.
Nel merito declinando i capi appellati questo giudice osserva:
In relazione al rilievo n° 3 afferente il costo accertato come non inerente e relativo all'acquisto di opere d'arte per il valore complessivo di € 26.500,00, il giudicato di prime cure non appare degno di censure. Questa
Corte condivide il percorso logico-giuridico svolto dal primo giudice tenuto conto anche del fatto che la vicenda è già stata in passato oggetto di attenzione giurisprudenziale e dottrinaria per cui la valutazione delle prove fornite dalla società appellante nel corso del giudizio non sono idonee a superare la valide ragioni che sorreggono la motivazione relativa al costo non inerente.
L'appellante incidentale sostiene di trovarsi in una situazione del tutto diversa da quella indicata nell'interpello n. 29 del 14/10/2005, ed utilizzata dall'agenzia delle entrate. In verità l'organismo consultivo antielusivo è stato interessato per un caso simile ma non uguale per la ragione secondo cui il soggetto che ha proposto l'interpello, aveva sostenuto una tesi diversa dalla inclusione della spesa fra l quelle di rappresentanza e comunque la risposta non può in ogni caso considerarsi applicabile automaticamente al caso di specie.
L'appellante incidentale afferma inoltre che l'acquisto dei due quadri avrebbe consentito di contenere i costi di vendita e contemporaneamente di incrementare i ricavi con il cliente Nominativo_1 – Società_1 S.p.a. atteso che la società dalla quale sono stati acquistati i quadri è di proprietà dello stesso imprenditore. In vero trattasi di una affermazione priva di riscontro probatorio e nesso causale non provato. Al contrario la resistente Agenzia delle Entrate evidenzia le argomentazioni contenute nel parere del Comitato Consultivo sulle Norme Antielusive e nella parte valorizzata dal primo giudice, appaiono del tutto pertinenti alla presente contestazione sollevata dall'Ufficio, atteso che, nel citato parere, è specificato che “l'acquisto di un'opera d'arte da collocare presso l'azienda (come nel caso di specie), pur rilevando come asset aziendale, non costituisce spesa deducibile dal reddito di impresa né costo ammortizzabile, in quanto:
- appare priva di tutti i requisiti idonei a qualificarla come spesa di rappresentanza;
- non si riferisce ad un bene deperibile e a vita utile limitata”.
Le considerazioni che hanno indotto il primo collegio a respingere il ricorso sono condivisibili;
il costo non possiede i rigidi criteri di inerenza previsti dalla normativa tributaria art. 109 c.5 d.p.r.917/86 e pertanto su questo punto la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
In relazione al rilievo n°4 la società verificata, nell'anno 2011, ha indebitamente dedotto: nell'ambito del conto n. 58/0030, denominato “ Consulenze Amministrative ”, il costo documentato dalla fattura n. 35 emessa in data 4/1/2011 dallo Studio Commerciale Nominativo_2, P.IVA P.IVA_1, - relativamente a
“ Consulenza Fiscale e Tributaria Dicembre 2010 ”, per un imponibile di Euro 2.034,34; tale costo era di competenza dell'anno 2010 in quanto riferito alla consulenza fornita dal suddetto studio nel mese di dicembre
2010. Di conseguenza la sentenza impugnata che ha respinto il ricorso appare immune da censure in quanto il recupero è assolutamente legittimo atteso che il componente negativo non poteva essere dedotto nell'anno d'imposta 2011, mancando il requisito della competenza economica (cfr. artt. 83 e 109 del TUIR;
art. 2423 bis e sulla base del principio contabile OIC 11 essendo conosciuto prima della formazione del bilancio al
31.12.2010 doveva essere incluso fra le competenze di questo esercizio;
anche questo rilievo deve essere confermato e con esso la sentenza impugnata.
In relazione all'appello incidentale proposto dall'agenzia delle entrate in relazione al rilievo n°5 la Corte osserva che il compenso corrisposto all'amministratore di € 3.000,00 relativo al mese di dicembre-2011,é stato incassato in data 19/01/2012, mediante un assegno recante la data di emissione del 12/01/2012, data ultima utile prevista dalla legge per ricomprendere la spesa tra le competenze del 2011. Sulla scorta di quanto precede verificate le date con i documenti in atti l'onere va riconosciuto di competenza e con esso la regolarità dell'operazione, ragione per cui anche su questo punto la sentenza di primo grado merita conferma e l'appello principale dell'agenzia delle Entrate rigettato.
Verificata la reciproca soccombenza la Corte ritiene che sussistano valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere per i rilievi n°1 e n°2; rigetta l'appello principale e quello incidentale confermando la sentenza impugnata;
Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 361/2020 depositato il 15/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00033 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00033 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00033 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n°96/2019 pronunciata dalla Corte di giustizia di primo grado di Macerata emessa in data 10.01.2019 e depositata in data
31.10.2019 chiedendone la riforma con vittoria di spese di giudizio. Si è costituita in giudizio la resistente società Resistente_1 srl attraverso atto di controdeduzioni e appello incidentale nel quale ha chiesto il rigetto dell'appello e l'annullamento di tutti i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso in relazione ai rilievi n°1 , n° 2 e n° 5 dell'avviso di accertamento;
mentre ha rigettato il ricorso in relazione ai rilievi n° 3 e n° 4 dell'avviso di accertamento.
Successivamente nel corso del presente procedimento l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di
Macerata ha depositato una memoria attraverso cui ha inteso emettere un atto di autotutela per l'annullamento dell'atto impositivo numero TQ7032100033/2015 per IRES-IVA-IRAP ANNO 2011 relativamente ai rilievi n°1 e n°2 (atto comunicato alla controparte) attraverso cui a seguito della rinunciata pretesa tributaria chiede la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Per quanto concerne i rilievi n°3 e n°4 appellati dalla società Resistente_1 srl la questione in fatto riguarda rispettivamente: costi non inerenti relativi ad acquisto di opere d'arte per € 26.500,00 e costi non di competenza per € 2.034,00 relativi a consulenze amministrative. Il rilievo n°5 accolto dal giudice di prime cure ed impugnato dall'Agenzia delle Entrate riguarda costi non di competenza per € 3.000,00 relativi al compenso pagato all'amministratore; mentre il rilievo n° 5 riguarda spese sostenute per il compenso all' amministratore per l'anno 2010 ammontanti ad € 3.000,00 costo ritenuto non di competenza, rilievo qui appellato dall'Agenzia delle entrate.
Questa Corte letti tutti gli atti del processo udite le parti intervenute all'odierna pubblica udienza, come da processo verbale, delibera nel senso dispositivo ed osserva quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato parzialmente estinto per i rilievi n°1 e n°2 per rinuncia all'atto di accertamento mentre vanno respinti l'appello principale e quello incidentale con la conferma della sentenza impugnata per il resto.
Nel merito declinando i capi appellati questo giudice osserva:
In relazione al rilievo n° 3 afferente il costo accertato come non inerente e relativo all'acquisto di opere d'arte per il valore complessivo di € 26.500,00, il giudicato di prime cure non appare degno di censure. Questa
Corte condivide il percorso logico-giuridico svolto dal primo giudice tenuto conto anche del fatto che la vicenda è già stata in passato oggetto di attenzione giurisprudenziale e dottrinaria per cui la valutazione delle prove fornite dalla società appellante nel corso del giudizio non sono idonee a superare la valide ragioni che sorreggono la motivazione relativa al costo non inerente.
L'appellante incidentale sostiene di trovarsi in una situazione del tutto diversa da quella indicata nell'interpello n. 29 del 14/10/2005, ed utilizzata dall'agenzia delle entrate. In verità l'organismo consultivo antielusivo è stato interessato per un caso simile ma non uguale per la ragione secondo cui il soggetto che ha proposto l'interpello, aveva sostenuto una tesi diversa dalla inclusione della spesa fra l quelle di rappresentanza e comunque la risposta non può in ogni caso considerarsi applicabile automaticamente al caso di specie.
L'appellante incidentale afferma inoltre che l'acquisto dei due quadri avrebbe consentito di contenere i costi di vendita e contemporaneamente di incrementare i ricavi con il cliente Nominativo_1 – Società_1 S.p.a. atteso che la società dalla quale sono stati acquistati i quadri è di proprietà dello stesso imprenditore. In vero trattasi di una affermazione priva di riscontro probatorio e nesso causale non provato. Al contrario la resistente Agenzia delle Entrate evidenzia le argomentazioni contenute nel parere del Comitato Consultivo sulle Norme Antielusive e nella parte valorizzata dal primo giudice, appaiono del tutto pertinenti alla presente contestazione sollevata dall'Ufficio, atteso che, nel citato parere, è specificato che “l'acquisto di un'opera d'arte da collocare presso l'azienda (come nel caso di specie), pur rilevando come asset aziendale, non costituisce spesa deducibile dal reddito di impresa né costo ammortizzabile, in quanto:
- appare priva di tutti i requisiti idonei a qualificarla come spesa di rappresentanza;
- non si riferisce ad un bene deperibile e a vita utile limitata”.
Le considerazioni che hanno indotto il primo collegio a respingere il ricorso sono condivisibili;
il costo non possiede i rigidi criteri di inerenza previsti dalla normativa tributaria art. 109 c.5 d.p.r.917/86 e pertanto su questo punto la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
In relazione al rilievo n°4 la società verificata, nell'anno 2011, ha indebitamente dedotto: nell'ambito del conto n. 58/0030, denominato “ Consulenze Amministrative ”, il costo documentato dalla fattura n. 35 emessa in data 4/1/2011 dallo Studio Commerciale Nominativo_2, P.IVA P.IVA_1, - relativamente a
“ Consulenza Fiscale e Tributaria Dicembre 2010 ”, per un imponibile di Euro 2.034,34; tale costo era di competenza dell'anno 2010 in quanto riferito alla consulenza fornita dal suddetto studio nel mese di dicembre
2010. Di conseguenza la sentenza impugnata che ha respinto il ricorso appare immune da censure in quanto il recupero è assolutamente legittimo atteso che il componente negativo non poteva essere dedotto nell'anno d'imposta 2011, mancando il requisito della competenza economica (cfr. artt. 83 e 109 del TUIR;
art. 2423 bis e sulla base del principio contabile OIC 11 essendo conosciuto prima della formazione del bilancio al
31.12.2010 doveva essere incluso fra le competenze di questo esercizio;
anche questo rilievo deve essere confermato e con esso la sentenza impugnata.
In relazione all'appello incidentale proposto dall'agenzia delle entrate in relazione al rilievo n°5 la Corte osserva che il compenso corrisposto all'amministratore di € 3.000,00 relativo al mese di dicembre-2011,é stato incassato in data 19/01/2012, mediante un assegno recante la data di emissione del 12/01/2012, data ultima utile prevista dalla legge per ricomprendere la spesa tra le competenze del 2011. Sulla scorta di quanto precede verificate le date con i documenti in atti l'onere va riconosciuto di competenza e con esso la regolarità dell'operazione, ragione per cui anche su questo punto la sentenza di primo grado merita conferma e l'appello principale dell'agenzia delle Entrate rigettato.
Verificata la reciproca soccombenza la Corte ritiene che sussistano valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere per i rilievi n°1 e n°2; rigetta l'appello principale e quello incidentale confermando la sentenza impugnata;
Spese compensate.