Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2026, n. 6631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6631 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5310 del 2024, proposto da
RI AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Carlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia n. 86;
contro
Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 73;
nei confronti
AN AZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Lorenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Comunicazione - Protocollo Partenza n. 8129/2024 del 22.03.2024, adottata dal Comune di Montalto di Castro per la chiusura del procedimento avente ad oggetto l'autoannullamento dei titoli costituiti dalla DIA n. 161/2017 (prot. 12808 del 27-05-2017) e della IA in variante n. 44/2022 (prot. 4258 del 14-02-2022), con cui è stata determinata l'archiviazione del procedimento in autotutela;
b) per quel che occorrer possa, del Verbale di partecipazione al procedimento del 25.01.2024 non meglio specificato e mai portato a conoscenza del ricorrente;
c) della IA n. 1208 del 27.05.2017, depositata dalla Sig.ra AZ per l'ampliamento uso residenziale in applicazione del “PIANO CASA” per l'immobile sito in Montalto di Castro all'interno della Lottizzazione Torre Maremma Comparto 1 – 2bis alla Strada delle Murelle snc Unità 48 PT 1;
d) della IA in Variante n. 44/2022 del 14.02.2022, depositata dalla Sig.ra AZ per la modifica del progetto sotteso all'ampliamento uso residenziale in applicazione del “PIANO CASA”;
e) di ogni atto e/o provvedimento presupposto o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montalto di Castro e di AN AZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AN NT YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 28 settembre 2023 il Sig. RI AV chiedeva al Comune di Montalto di Castro l’annullamento in autotutela della IA n. 161/2017 (prot. n. 12808 del 27 maggio 2017) e della successiva IA in variante n. 44/2022 (prot. n. 4258 del 14 febbraio 2022), entrambe presentate dalla Sig.ra AN AZ per interventi edilizi di ampliamento realizzati, ai sensi della Legge Regione del Lazio n. 10/2011 (cd. Piano casa), su una porzione di villa quadrifamiliare confinante con la porzione di proprietà del Sig. AV. L’istante lamentava l’illegittimità dei suddetti titoli per aver assentito l’edificazione di un locale adibito a ripostiglio/guardaroba, ubicato al piano terra, ad una distanza di circa 1,40 mt dal confine, in quanto realizzato in violazione delle norme codicistiche sulle distanze tra costruzioni (che prevedono una distanza minima di tre metri).
Il Comune avviava il procedimento di autotutela con nota prot. n. 40055 del 1° dicembre 2023 e lo esitava con nota prot. n. 8129/2024 del 22 marzo 2024, con cui, richiamate le deduzioni difensive offerte dalla Sig.ra AZ (come da verbale di partecipazione al procedimento del 25 gennaio 2024), in cui era stato precisato che “ (..) la realizzazione dell'ampliamento nasce da una IA del 2017, poi successivamente oggetto di variante n. 44/2022, da cui è stata assentita l'attuale conformazione del terrazzo, distanziato dal confine di un metro e mezzo. Il progetto originario prevedeva infatti la trasformazione del terrazzo esistente al piano primo in una stanza, mediante la realizzazione di una copertura, poiché le pareti risultavano già presenti. Per tale motivo la proprietà ha ritenuto corretto richiedere l'assenso del confinante prospiciente alla nuova stanza realizzata. Precisa inoltre che, contrariamente a quanto rilevato dall'altro confinante che ha formulato l'esposto, la richiesta formulata era infatti pienamente logica stante la potenziale lesività di tale trasformazione. Il confinante citato ha rilasciato tempestivamente il proprio consenso scritto, poi inserito agli atti del procedimento come constatato dall'Ufficio. Il tecnico della proprietà ha rilevato che, stante il mancato consenso scritto dell'altro confinante (proprietà AV), la proprietà AZ ha optato per la variante presentata mediante la quale il terrazzo esistente è rimasto tale e quale, ed è stato soltanto realizzato un piccolo volume con copertura a terrazzo. (...) tale manufatto dista dal confine almeno 1,50 m, in piena coerenza con le disposizioni del codice civile, segnalando inoltre che lo stesso è stato realizzato all'interno di un cavedio e che, come tale, è irrilevante dal punto di vista urbanistico, in applicazione della disciplina delle distanze, così come da sempre interpretato dall'ufficio in quella pianificazione attuativa ”, ne disponeva l’archiviazione, sul presupposto che “ il manufatto dista dal confine almeno 1,50 ml e pertanto non appare lesivo dei diritti e prerogative del confinante; Considerato altresì che lo stesso risulta all'interno della sagoma di massimo ingombro prevista dal Piano di Lottizzazione; pertanto, conforme alle norme e ad una interpretazione costante seguita da questo ufficio ”.
2. Con il presente ricorso, notificato in data 23 aprile 2024 e depositato il 13 maggio 2024, il Sig. AV è insorto avverso la citata nota prot. n. 8129/2024 del 22 marzo 2024, nonché i titoli edilizi di cui aveva chiesto l’annullamento (“ DIA n. 161/2017 e IA in variante n. 44/2022 ”, come espressamente si legge a pag. 5 del ricorso), unitamente al verbale di partecipazione al procedimento del 25.01.2024.
Premessi cenni sul proprio interesse ad agire e sulla tempestività del gravame (cfr. par. I del ricorso), il ricorrente ha sollevato le seguenti censure:
A) “ ASSENZA DEL CONSENSO/AUTORIZZAZIONE DEL VICINO PER EDIFICAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI ANCHE IN APPLICAZIONE DEL PIANO CASA - DIFETTO E/O CARENZA ASSOLUTA DELLA MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’ ” (motivo numerato con il romanino II ).
Il Sig. AV lamenta che il locale deposito sarebbe stato realizzato ad una distanza inferiore a quella minima di tre metri prevista dall’art. 873 c.c. (“ Distanze nelle costruzioni ”), senza che fosse stato preventivamente acquisito il suo consenso, ad una distanza dal confine (pari a 1,4 mt e non 1,5, come da perizia giurata versata in atti) inferiore a 5 mt, e che il terrazzo della Sig.ra AZ era stato in realtà ampliato esattamente per la superficie del nuovo manufatto su cui esso insiste, con gravissimo pregiudizio per il ricorrente in termini di privacy e vedute. Il manufatto chiuso creerebbe nuova cubatura e superficie utile, con conseguente sua rilevanza dal punto di vista urbanistico, sicché non sarebbe dirimente il fatto di essere stato realizzato all’interno di un cavedio e di rispettare la sagoma di massimo ingombro. Rappresenta, inoltre, che con la IA in variante n. 44/22 era stato realizzato anche un ulteriore manufatto completamente fuori sagoma, anch’esso posto ad una distanza inferiore a quella di 5 metri dal confine prevista dalla normativa applicabile;
B) “ NEL MERITO: VIOLAZIONE DEGLI ART. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO – VIOLAZIONE DEL DM 1444/68 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA’ ” (motivo numerato con il romanino III ).
L’amministrazione avrebbe assentito l’edificazione di un locale deposito con copertura destinata a lastrico solare in ampliamento di quello preesistente, oltre all’edificazione di un’ulteriore cubatura completamente fuori sagoma, in violazione del D.M. n. 1444/1968 e del P.R.G. del Comune, che prevedono una distanza minima di 5 mt, non potendo la disciplina regionale sul cd Piano Casa derogare alle distanze minime previste da norme nazionali, come da giurisprudenza costituzionale citata in ricorso. Sarebbe inoltre manifestamente erronea la dichiarazione resa dal tecnico nella relazione asseverata acclusa alla IA in variante del 2022, che attestava che l’intervento non comportava la creazione di nuova cubatura e superficie;
C) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 D.P.R. DEL 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, C. 4 DEL D.L. N. 76/2010 CONV. IN L. N. 120/2020 (DECRETO COVID) - INTERVENUTA DECADENZA E/O ESTINZIONE DEI TITOLI EDILIZI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, EFFICIENZA, IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ” (motivo numerato con il romanino IV ).
La parte, richiamata la norma che prevede la decadenza dei titoli per mancato avvio dei lavori entro il termine di un anno dal relativo rilascio, lamenta che la IA in variante presentata nel 2022 sarebbe del tutto inefficace, atteso che la data di inizio dei lavori, in assenza della relativa comunicazione, sarebbe da ricondurre alla data di presentazione dell’originaria “DIA” edilizia del 27 maggio 2017, sicché non troverebbe applicazione la proroga introdotta dalla legislazione pandemica (con D.L. n. 76/2020), riferendosi quest’ultima ai termini non ancora decorsi alla data di presentazione della comunicazione da parte dell’interessato;
D) “ VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEL RICORRENTE - VIOLAZIONE DELL’ART. 7 E 10 BIS DELLA LEGGE 240/90 ” (motivo numerato con il romanino V ).
Con tale motivo la parte lamenta la sua mancata partecipazione al procedimento di autotutela, non essendogli stata consentita la possibilità di presenziare all’incontro richiesto dalla controinteressata, né essendogli stato comunicato il preavviso di diniego, in violazione delle garanzie partecipative accordate dalla l. n. 241/1990.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Montalto di Casto, con atto depositato in data 5 giugno 2024, e la controinteressata Sig.ra AN AZ, con memoria prodotta in data 11 luglio 2024, con cui la stessa eccepisce in via pregiudiziale la tardività del ricorso, instando in ogni caso per il suo rigetto nel merito.
4. Il Comune ha prodotto documentazione (in data 28 gennaio 2026) e memoria conclusionale (in data 6 febbraio 2026), con cui eccepisce l’irricevibilità del ricorso, avendo avuto il ricorrente piena percezione della potenziale lesività dell’intervento edilizio contestato, nella sua conformazione finale, già dal mese di settembre 2022, con l’avvio dei lavori in discussione, né potendo deporre in senso contrario le richieste di accesso agli atti successivamente presentate e comunque evase in data 28.2.2023 e 30.3.2023, ossia un anno prima della proposizione dell’azione, e concludendo comunque per il suo rigetto nel merito.
5. Nella stessa data del 6 febbraio 2026 anche la controinteressata ha depositato memoria ex art. 73 cod. proc. amm., rappresentando che, come messo in evidenza nel gravato provvedimento, i titoli in contestazione si sono “ consolidati per effetto del decorso dei termini ”.
6. In data 17 febbraio 2026 il Comune ha depositato memoria di replica.
7. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione.
8. In limine litis va dato atto dell’inammissibilità della memoria di replica depositata dal Comune, non avendo il ricorrente prodotto una memoria conclusionale ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., alla quale appunto replicare, in ossequio al granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel processo amministrativo “le memorie di replica sono previste e regolate dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione; ne segue che la replica è inammissibile qualora controparte non abbia depositato memoria conclusionale” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2025, n. 3075).
9. Il ricorso, nella parte in cui “ è volto ad ottenere anche l’annullamento dei titoli edilizi presentati dalla Sig.ra AZ ed avallati illegittimamente dal Comune di Montalto di Castro, nella parte in cui recano grave pregiudizio al ricorrente ” (così testualmente si legge a pag. 6), è irricevibile per tardività, come espressamente eccepito sia dalla difesa comunale sia dalla controinteressata nei propri scritti difensivi, sulla scorta delle precisazioni che si passa di seguito a rassegnare.
10. Con i primi tre motivi di diritto (che sono contrassegnati in ricorso con i romanini II , III e IV ) il ricorrente lamenta, in sostanza, l’illegittimità dei titoli edilizi (IA n. 161/2017 e successiva IA in variante n. 44/2022) che hanno assento l’ampliamento dell’edificio ad uso residenziale di proprietà della Sig.ra AZ, in ragione, in primo luogo, dell’asserita violazione delle distanze legali e, in secondo luogo, dell’intervenuta decadenza della prima segnalazione per mancato avvio dei lavori nel termine di un anno previsto ex lege .
In sostanza, dunque, tali censure sono state specificamente indirizzate nei confronti delle menzionate IA.
10.1. Ciò precisato, l’art. 19, co. 6- ter l. n. 241/1990 dispone che “ La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”.
Con la locuzione “verifiche spettanti all’amministrazione” il legislatore allude ai poteri inibitori, conformativi e repressivi contemplati al comma 3 della stessa disposizione, da esercitarsi entro il termine tassativamente fissato dal legislatore, che nel caso di Scia in materia edilizia è ridotto a trenta giorni.
Pertanto, il terzo che rivendichi un pregiudizio derivante dalla IA deve sollecitare l’esercizio dei predetti poteri di controllo e vigilanza entro il medesimo lasso temporale.
Superato tale termine, residua in capo all’amministrazione unicamente la possibilità di intervenire “ in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-novies ” (ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19): come ben noto, tale disposizione contempla i presupposti per l’annullamento in autotutela degli atti illegittimi, tra i quali – per quanto qui specificamente rileva – il rispetto di un termine stringente che la disciplina vigente ratione temporis fissava in 12 mesi. Decorso anche detto termine, si verifica il definitivo consolidamento degli effetti della segnalazione.
Questo è l’approdo interpretativo cui è pervenuta la giurisprudenza, a partire dal ben noto arresto segnato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 20 marzo 2019, con cui è stato chiarito che “Le verifiche cui è chiamata l’amministrazione ai sensi del comma 6-ter sono dunque quelle già puntualmente disciplinate dall’art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della IA (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi (comma 4, che rinvia all’art. 21-novies). Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l’interesse si estingue. Questa conclusione, che, oltre che piana, è necessitata, non può essere messa in discussione dal timore del rimettente che ne derivi un vulnus alla situazione giuridica soggettiva del terzo. Il problema indubbiamente esiste, ma trascende la norma impugnata (…)” (per una recente ricostruzione del quadro giurisprudenziale cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 20 gennaio 2026, n. 57).
Il sistema di tutela del terzo è stato accuratamente descritto da questo Tribunale nella pronuncia n. 8778 del 23 maggio 2023, nei seguenti termini: “la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater 25 gennaio 2021 n. 911), ha condivisibilmente affermato che ove la sollecitazione del terzo all’attivazione dei poteri di vigilanza sulla IA edilizia venga effettuata in epoca successiva rispetto alla scadenza del termine di 30 giorni assegnato per la realizzazione dei controlli per così dire “ordinari” (art. 19 commi 3 e 6 bis L. n. 241/90), l’amministrazione è, comunque, tenuta a riscontrare l’istanza del privato e, quindi, ad azionare i poteri di vigilanza edilizia nonché quelli repressivo-sanzionatori. Siffatta verifica, tuttavia, è soggetta all’accertamento di tutte le condizioni all’uopo previste dall’art. 21 nonies l. n. 241/90 (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 25.01.2021, n. 911; 21/10/2020, n. 10702). Ed invero, giusta il combinato disposto di cui ai commi 3, 4 e 6 bis dell’art. 19 l. n. 241/90, a fronte di una S.C.I.A./D.I.A. i poteri di controllo, inibizione ed eventuale repressione dell’attività segnalata si atteggiano in maniera differente a seconda della tempestività (60 giorni, che diventano 30 in materia edilizia, dalla presentazione della dichiarazione) o meno degli stessi rispetto all’epoca della presentazione della dichiarazione/segnalazione. Più precisamente, entro 30 giorni dalla presentazione della scia edilizia, i poteri de quibus in capo all’amministrazione sono pieni, rivestono il carattere della doverosità e della vincolatività. Ne consegue che, ove sollecitati negli stessi termini da eventuali “interessati”, mediante la proposizione di una tempestiva diffida, legittimano l’esperimento di un’azione avverso l’eventuale contegno inerte ex artt. 31-117 c.p.a., con contestuale richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa e condanna della PA all’adozione dei provvedimenti richiesti (art. 19, comma 3, l. n. 241/90). Decorsi i 30 giorni dalla presentazione della IA, invece, ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 19 l. n. 241/90, «l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti» inibitori ovvero repressivo/sanzionatori previsti dal precedente comma 3, previa valutazione dell’esistenza delle condizioni previste per l’esercizio del cd. potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies. Ne consegue che ove la sollecitazione “esterna” alle verifiche circa la legittimità di una IA sia “tardiva”, giacché inoltrata oltre il termine di trenta giorni di cui ai commi 3 e 6 bis del citato art. 19, il “terzo” controinteressato - ove intenda dolersi delle conclusioni a cui è giunta l’amministrazione a valle del procedimento di verifica - è onerato dell’allegazione non soltanto dei pretesi profili di illegittimità della segnalazione “indagata”, ma anche della sussistenza di tutti gli altri presupposti legittimanti l’esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 19, comma 4, L. n. 241/90 (e cioè dei presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990). Presupposti tra i quali rientra, come noto, la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto, ulteriore e diverso rispetto a quello del mero ripristino della legalità, nonché la prevalenza di siffatto eventuale interesse pubblico (in un equo contemperamento di tutti gli interessi in gioco) rispetto all’affidamento maturato in capo al privato che ha avviato e concluso l’attività edilizia in contestazione”.
E’ noto come tale sistema sia stato congegnato allo scopo di bilanciare la tutela del terzo con la contrapposta esigenza di garantire l’affidamento alla realizzazione e al consolidamento dell’attività che vanta colui che ha presentato la IA (in tal senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275).
10.2. Ciò premesso, anche a voler assumere che il titolo di riferimento su cui intervenire fosse la IA in variante n. 44/2022 (essendo rimasto irrealizzato il proposito edilizio originariamente assentito con quella precedente del 2017), è comunque incontestato che il Sig. AV, in qualità di terzo leso:
a) non ha mai sollecitato i poteri di vigilanza e controllo di cui al comma 3 dell’art. 19 l. n. 241/1990 nel relativo termine di 30 giorni, essendosi limitato a presentare, a seguito dell’avvio dei lavori (che asserisce essere iniziati a settembre 2022), una semplice istanza di accesso agli atti - versata in giudizio sub doc. 5 allegato al ricorso;
b) già alla data in cui è egli richiedeva per la prima volta l’annullamento in autotutela dei titoli vantati dalla controinteressata (con istanza che riporta la data del 10 luglio 2023, poi ripresentata a settembre dello stesso anno), erano abbondantemente decorsi 12 mesi dalla presentazione della IA in variante (essendo stata essa trasmessa il 14 febbraio 2022). In aggiunta va precisato che il Sig. AV, come accennato, ha avuto piena conoscenza del proposito edilizio a partire dal mese di settembre del precedente anno 2022, quando egli stesso riferisce di aver avuto appunto cognizione dell’inizio dei lavori, o comunque non oltre il mese di ottobre del medesimo anno, periodo in cui i suddetti lavori sarebbero terminati, per cui avrebbe comunque avuto modo di compulsare l’amministrazione all’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sin da quel momento, anche senza dover necessariamente attendere la visione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso ex l. n. 241/1990, che risultava oltretutto ostesa nella sua completezza in data 30 marzo 2023, e dunque mesi prima che pervenisse la prima sollecitazione all’esercizio dell’autotutela.
Ne consegue che, nel momento in cui l’amministrazione comunale è stata compulsata in tal senso, i titoli edilizi di cui trattasi risultano definitivamente consolidati per effetto del decorso dei termini (come peraltro rappresentato anche nella gravata nota di archiviazione prot. n. 8129/2024 del 22 marzo 2024, che per l’appunto evidenza come i titoli rappresentati dalla IA n. 161/2017 e IA in variante n. 44/2022 risultino “ consolidati per effetto del decorso dei termini ”).
Da ciò discende, altresì, che l’odierna impugnativa, la quale è stata esperita formalmente (anche) avverso il citato provvedimento di archiviazione, non può tradursi surrettiziamente in un aggiramento delle rigorose tempistiche cui il sistema subordina la possibilità, per il terzo, di azionare i rimedi giurisdizionali previsti per opporsi ad una IA che egli assume pregiudizievole, con la conseguenza che le doglianze che impingono direttamente sul contenuto dei titoli edilizi sopra citati – e dunque sulla regolarità urbanistica dell’intervento edilizio realizzato dalla controinteressata – risultano tardive.
Tali argomentazioni conducono il Collegio a dichiarare il ricorso irricevibile in parte qua .
11. Per quanto attiene, poi, all’ultima censura, che si appunta sulla mancata partecipazione del Sig. AV al procedimento di autotutela, e con la quale dunque si intende far valere un vizio proprio che inficerebbe il relativo provvedimento conclusivo, essa è infondata, atteso che, nel caso di specie, le garanzie partecipative sono state correttamente riconosciute al controinteressato che sarebbe stato direttamente pregiudicato da un eventuale intervento in autotutela (Sig.ra AZ), cui è stata accordata la facoltà di presentare memorie difensive, senza che l’amministrazione avesse l’obbligo di ascoltare preventivamente anche il soggetto che aveva presentato la relativa istanza (Sig. AV).
12. In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato irricevibile e per la restante parte va rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di entrambe le controparti costituitesi in giudizio, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile in parte qua per tardività e per la restante parte lo rigetta, come meglio specificato in parte motiva.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Montalto di Castro e della controinteressata Sig.ra AN AZ, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA GI, Presidente
AN NT YR, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NT YR | LA GI |
IL SEGRETARIO