TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2026, n. 6631
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile in parte qua per tardività, poiché i titoli edilizi si sono consolidati per decorso dei termini, e l'impugnazione del provvedimento di archiviazione non può aggirare le rigorose tempistiche per l'opposizione del terzo.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

    La censura è infondata, poiché le garanzie partecipative sono state correttamente riconosciute al controinteressato direttamente pregiudicato da un eventuale intervento in autotutela, senza obbligo di ascoltare preventivamente chi aveva presentato l'istanza.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile in parte qua per tardività, poiché i titoli edilizi si sono consolidati per decorso dei termini, e l'impugnazione del provvedimento di archiviazione non può aggirare le rigorose tempistiche per l'opposizione del terzo.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile in parte qua per tardività, poiché i titoli edilizi si sono consolidati per decorso dei termini, e l'impugnazione del provvedimento di archiviazione non può aggirare le rigorose tempistiche per l'opposizione del terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2026, n. 6631
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6631
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo