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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1816/2024 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in San Gregorio (Aq), Via del Mercante n. 4 ed elettivamente domiciliato a L'Aquila via Vittorio
Veneto n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca Palmerini lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
E
C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
Gregorio (Aq), Via del Mercante n. 4 ed elettivamente domiciliato a L'Aquila via Vittorio Veneto n.
2, presso lo studio dell'avv. Francesca Palmerini la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 22.11.2024, e , premesso di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario in L'Aquila (AQ), in data 18.9.2010 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, in data 19.5.2011 e Persona_1 [...] in data 7.5.2013, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione Persona_2
personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 22.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in
L'Aquila (AQ) in data 10.9.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila
(AQ) - al N. 49, Parte II, Serie A, Ufficio 3, anno 2010 - dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli, nato il [...] e nato il [...], alle Persona_1 Persona_2 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, dispone che:
1) e vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
2) la casa coniugale, sita in San Gregorio (Aq) alla Via del Mercante n. 4, di proprietà di
[...]
, padre di , con i relativi arredi, rimarrà nella disponibilità della moglie, Persona_3 Pt_1
e con la stessa continueranno a vivere i due figli e non CP_1 Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e del cui mantenimento i coniugi si occuperanno congiuntamente;
il padre si sposterà a vivere nell'appartamento sottostante a quello dove vivrà la moglie con i ragazzi e continuerà, come già avvenuto in passato nei periodi di lite tra i coniugi, ad avere contatti quotidiani con i figli;
3) la madre si impegna sin d'ora a cercare un altro alloggio per sé e per i figli al compimento del loro diciottesimo anno di età;
4) il pagamento delle bollette di energia elettrica, gas, acqua e dell'IMU verrà effettuato dai coniugi nella misura del 50%;
5) i ragazzi saranno seguiti in questo modo: tre mattine a settimana verranno accompagnati a scuola dalla madre e le restanti dal padre che li riprenderà all'uscita, a meno che gli orari non siano compatibili con l'entrata/uscita da lavoro della madre che svolge turni ed è impegnata a volte di mattina e altre volte di pomeriggio, e potrà quindi essere lei a riprenderli e portarli a casa, previo accordo;
6) le spese straordinarie, salute, studio e tempo libero, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
7) il padre potrà tenere i figli con sé a fine settimana alterni, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola. Nel corso della settimana che si conclude con il week end di sua pertinenza, potrà tenerli con sé due pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 22:00; nel corso della settimana che si conclude con il week end di spettanza della madre potrà tenere i ragazzi con sé il pomeriggio del lunedì dall'uscita da scuola fino alle 22:00, quando li accompagnerà a casa della madre, il pomeriggio del mercoledì e quello del giovedì con il medesimo procedimento;
8) il padre potrà, altresì, tenere i figli con sé per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi ma comunque per periodi non inferiori a sette giorni.
9) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
10) per le altre festività, per i ponti scolastici e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
11) i coniugi dichiarano di godere di autosufficienza economica e continueranno a provvedere autonomamente ognuno alle proprie necessità di vita, non intendendo gli stessi vantare, oggi e per il futuro, pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, non esistendo, quindi, posizione debitoria e creditoria reciproca da definire;
12) i figli saranno liberi di avere contatti anche quotidiani con i genitori con le modalità che gli stessi hanno utilizzato fino ad oggi;
13) gli assegni familiari verranno esclusivamente percepiti da;
CP_1
14) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, 8 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1816/2024 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in San Gregorio (Aq), Via del Mercante n. 4 ed elettivamente domiciliato a L'Aquila via Vittorio
Veneto n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca Palmerini lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
E
C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
Gregorio (Aq), Via del Mercante n. 4 ed elettivamente domiciliato a L'Aquila via Vittorio Veneto n.
2, presso lo studio dell'avv. Francesca Palmerini la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 22.11.2024, e , premesso di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario in L'Aquila (AQ), in data 18.9.2010 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, in data 19.5.2011 e Persona_1 [...] in data 7.5.2013, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione Persona_2
personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 22.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in
L'Aquila (AQ) in data 10.9.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila
(AQ) - al N. 49, Parte II, Serie A, Ufficio 3, anno 2010 - dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli, nato il [...] e nato il [...], alle Persona_1 Persona_2 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, dispone che:
1) e vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
2) la casa coniugale, sita in San Gregorio (Aq) alla Via del Mercante n. 4, di proprietà di
[...]
, padre di , con i relativi arredi, rimarrà nella disponibilità della moglie, Persona_3 Pt_1
e con la stessa continueranno a vivere i due figli e non CP_1 Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e del cui mantenimento i coniugi si occuperanno congiuntamente;
il padre si sposterà a vivere nell'appartamento sottostante a quello dove vivrà la moglie con i ragazzi e continuerà, come già avvenuto in passato nei periodi di lite tra i coniugi, ad avere contatti quotidiani con i figli;
3) la madre si impegna sin d'ora a cercare un altro alloggio per sé e per i figli al compimento del loro diciottesimo anno di età;
4) il pagamento delle bollette di energia elettrica, gas, acqua e dell'IMU verrà effettuato dai coniugi nella misura del 50%;
5) i ragazzi saranno seguiti in questo modo: tre mattine a settimana verranno accompagnati a scuola dalla madre e le restanti dal padre che li riprenderà all'uscita, a meno che gli orari non siano compatibili con l'entrata/uscita da lavoro della madre che svolge turni ed è impegnata a volte di mattina e altre volte di pomeriggio, e potrà quindi essere lei a riprenderli e portarli a casa, previo accordo;
6) le spese straordinarie, salute, studio e tempo libero, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
7) il padre potrà tenere i figli con sé a fine settimana alterni, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola. Nel corso della settimana che si conclude con il week end di sua pertinenza, potrà tenerli con sé due pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 22:00; nel corso della settimana che si conclude con il week end di spettanza della madre potrà tenere i ragazzi con sé il pomeriggio del lunedì dall'uscita da scuola fino alle 22:00, quando li accompagnerà a casa della madre, il pomeriggio del mercoledì e quello del giovedì con il medesimo procedimento;
8) il padre potrà, altresì, tenere i figli con sé per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi ma comunque per periodi non inferiori a sette giorni.
9) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
10) per le altre festività, per i ponti scolastici e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
11) i coniugi dichiarano di godere di autosufficienza economica e continueranno a provvedere autonomamente ognuno alle proprie necessità di vita, non intendendo gli stessi vantare, oggi e per il futuro, pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, non esistendo, quindi, posizione debitoria e creditoria reciproca da definire;
12) i figli saranno liberi di avere contatti anche quotidiani con i genitori con le modalità che gli stessi hanno utilizzato fino ad oggi;
13) gli assegni familiari verranno esclusivamente percepiti da;
CP_1
14) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, 8 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli