Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01882/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02558/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2558 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolini, Jacopo Nannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Firenze, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
alla sentenza T.A.R. Toscana, sez. II, 24 gennaio 2025, -OMISSIS-, emessa nel giudizio R.G. n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. EA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. -OMISSIS- del 24 gennaio 2025, con cui è stata annullata la revoca del nulla-osta lavorativo, emessa il 7 novembre 2024, che lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) dell’U.T.G.-Prefettura di Firenze aveva emesso nei suoi confronti.
2) La sentenza è motivata nel senso che la condanna penale che era stata riportata dal ricorrente non aveva efficacia ostativa – come invece ritenuto nella revoca impugnata –, in quanto non relativa a “ una delle fattispecie di reato di cui all’art. 380 c.p.p., e non rientrando perciò tra le ipotesi automaticamente idonee a precludere l’ingresso e la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato, previste dall’art. 4 comma 3 D. Lgs. 286/1998 ” (v. sentenza T.A.R. Toscana, -OMISSIS-/2025 cit.).
3) Il ricorrente espone che:
- a) a seguito della pubblicazione della suddetta sentenza, il nulla-osta originariamente rilasciatogli avrebbe dovuto riprendere efficacia o, comunque, essergli rinnovato;
- b) inoltre, esso avrebbe poi dovuto consentirgli di stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e di munirsi del relativo permesso;
- c) tuttavia, non riuscendosi a procedere in questo senso, il datore di lavoro del ricorrente, con pec del 21 maggio 2025, formalizzava alla Prefettura la richiesta di un appuntamento per la firma del contratto di soggiorno presso il SUI, ma quell’Ufficio rispondeva che, attualmente, la domanda flussi del ricorrente “ risulta fuori quota. Per la convocazione è necessario che la quota venga riassegnata ” (doc. 2 ricorrente);
- d) a quel punto, con pec del 28 maggio 2025, scriveva il difensore del ricorrente, rilevando che “ la riassegnazione della quota di ingresso a favore [del ricorrente] , propedeutica alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed al rilascio del permesso di soggiorno, è un adempimento cui devono assolvere le Amministrazioni in indirizzo, in ottemperanza alla sentenza -OMISSIS-/2025 del TAR Toscana ”, contestualmente diffidando l’Amministrazione a procedere nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della pec (doc. 3 ricorrente).
4) Parte ricorrente, permanendo l’inerzia della P.A., deduce quindi, col ricorso per ottemperanza in esame, che:
- a) il ricorrente ha diritto ad essere reintegrato nel nulla-osta al lavoro ingiustamente revocatogli dalla Prefettura di Firenze, Sportello Unico per l'Immigrazione;
- b) il fatto che, come comunicato dal SUI, sia prima necessario riassegnare in favore del ricorrente una delle quote di ingresso previste ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998 per i lavoratori stranieri, non fa altro che aggiungere un ulteriore obbligo cui l'Amministrazione resistente deve adempiere per ottemperare alla sentenza di che trattasi;
- c) limitarsi, come fa il SUI, a rilevare la necessità della previa reintegrazione della quota in favore del ricorrente, senza provvedervi, altro non significa che rimanere inerte di fronte agli obblighi di esecuzione del decisum in sede giudiziale.
5) Il ricorrente conclude quindi nel senso che il T.A.R. ordini l’esecuzione della suddetta sentenza, prescrivendo le relative modalità, all’uopo precisando che il ripristino del nulla-osta (previa riassegnazione, se necessario, di una quota a favore del medesimo dei flussi di ingresso stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998) gli consentirà di conseguire il bene finale della vita, cioè la stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
6) Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Va premesso che, in ragione dell’effetto demolitorio derivante dalla sentenza da ottemperare, la revoca del nulla-osta è venuta meno, per il che l’originario nulla-osta, evidentemente rilasciato sulla base della corrispondente quota dell’epoca, è da ritenersi ripristinato. Pertanto, non emergendo dagli atti ulteriori fattori ostativi, la P.A. non poteva addurre, come invece dedotto nella corrispondenza allegata al ricorso per ottemperanza, che l’attuale mancanza della quota (ancora da riassegnare) fosse ostativa all’esecuzione della sentenza.
8) Pertanto, il ricorso va accolto e per l'effetto:
- a) va ordinato allo Sportello Unico per l'Immigrazione dell'U.T.G.-Prefettura di Firenze di eseguire la sentenza T.A.R. Toscana -OMISSIS- del 24 gennaio 2025, procedendo, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, agli adempimenti conseguenti al ripristino del nulla-osta;
- b) si nomina commissario ad acta il Prefetto p.t. di Firenze, con facoltà di delega e senza maturare diritto al compenso, all'uopo assegnandogli il termine di ulteriori 30 giorni per il caso di perdurante inadempimento.
9) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL CI, Presidente
EA VI, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA VI | AL CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.