Articolo 34 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 32 bisArticolo 33
Versione
28 ottobre 1947
Art. 34.
Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa e' decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.
Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso e' depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1947
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