Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Sentenza 27 febbraio 2025
Improcedibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 9224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9224 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09224/2025REG.PROV.COLL.
N. 04630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4630 del 2025, proposto dalla società Castellano Costruzioni a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Genio civile di Avellino - Presidio di Protezione Civile, il Comune di Caposele, il Nucleo Carabinieri Forestale di Lioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Edil-Cava di AR NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione terza) n. 401, pubblicata in data 27 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il consigliere AR RE e uditi per le parti gli avvocati Lentini e Imparato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice di primo grado ha:
- dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la domanda di annullamento del D.D. n. 10/2024 che ha comminato una sanzione pecuniaria, riconducibile nel novero delle sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689/1981;
- respinto il ricorso avverso il D.D. n. 11/2024 di sospensione dei lavori di scavo sul presupposto che la contestazione di cava abusiva dovrebbe essere estesa alle attività di trasporto dei materiali estratti in ragione del presunto carattere strumentale e di asserito scopo imprenditoriale di esercizio di tale attività non essendo stata offerta prova contraria.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza:
1) per violazione dell’art. 28 della legge n. 54/1985, del giusto procedimento, nonché per eccesso di potere per erroneità del presupposto, per illogicità manifesta, per iniquità, per pretestuosità, per sviamento;
2) per violazione dell’art. 28 della legge n. 54/1985, del giusto procedimento, nonché per eccesso di potere per erroneità del presupposto, per illogicità manifesta, per iniquità, per pretestuosità, per sviamento sotto altro profilo;
3) per violazione dell’art. 28 della legge n. 54/1985, del giusto procedimento, nonché per eccesso di potere per erroneità del presupposto, per illogicità manifesta, per iniquità, per pretestuosità, per sviamento sotto altro profilo;
4) per eccesso di potere per erroneità del presupposto, per illogicità manifesta, per iniquità, per pretestuosità, per sviamento.
2. La Regione Campania si è costituita in giudizio, ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello promosso dalla signora FI NA ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. Il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania si è costituito in giudizio con memoria di stile.
4. All’udienza camerale del 26 giugno 2026 parte appellante ha chiesto l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare e alla pubblica udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il Collegio non ravvisa i presupposti per disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il numero RG 3144/2025 proposto da NA FI in ragione della definizione del presente giudizio in rito.
6. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come da dichiarazione depositata dalla società appellante in data 4 novembre 2025.
7. Sussistono giusti motivi in considerazione della definizione in rito per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE GI, Presidente FF
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
AR RE, Consigliere, Estensore
NAmaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RE | LE GI |
IL SEGRETARIO