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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 545/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIGLIOSI PIETRO Parte_1 P.IVA_1
Appellante contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 CP_3 C.F._3 dell'avv. BAROSIO VITTORIO e dell'avv. Briccarello Marco
Appellato
Svolgimento del processo
Con decreto in data 19 novembre 2010 il Tribunale di Perugia ingiungeva a CP_1
e di pagare alla . la somma di €. 35.680,28= CP_2 CP_3 Parte_2 oltre interessi e spese della procedura quale ammontare delle forniture di cui alla fattura N.
476 del 31 luglio 2010.
Avverso tale decreto, proponevano opposizione i Sigg.ri con atto notificato il 18 CP_1 gennaio 2011, assumendo che competente territorialmente era il Tribunale di Alessandria, sezione distaccata di Novi Ligure e non quello di Perugia;
assumevano, inoltre, che le forniture effettuate dalla non erano corrispondenti alla qualità richiesta ed Parte_1 indicata nel contratto e che tale circostanza risultava dalla relazione dell'Ing. ove Per_1 era stato indicato il valore di €. 16.094,32=; concludevano chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: “ In via pregiudiziale: Dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Alessandria, sezione distaccata di Novi Ligure, e conseguentemente dichiarare nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo n. 2042/10 emesso dal Tribunale di Perugia in data 19.11.2010, condannando altresì la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa. In via principale e riconvenzionale: Accertare e dichiarare che il declassamento del materiale fornito dalla ai sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 per i vari difetti rinvenuti nello stesso, ai sensi dell'art. 10 del contratto, è pari all'importo di €.
16.094,32=; accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, che i Sigg.ri Controparte_1
e sono creditori, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti Controparte_2 CP_3 della della somma di euro 15.000,00= o della diversa somma che sarà Parte_1 ritenuta dal Tribunale anche a seguito dell'attività istruttoria, e per effetto condannare la società al pagamento di tale somma in favore dei Sig.ri Parte_1 CP_1 compensandola con quanto eventualmente ritenuto ancora dovuto alla e Parte_1 condannando la stessa al pagamento dell'eventuale differenza in favore dei Sigg.ri in CP_1 ogni caso: Revocare e/o dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 2042/10 emesso dal Tribunale di Perugia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, rimborso forfettario, accessori previdenziali e fiscali”.
Si costituiva in giudizio la che contestava integralmente l'opposizione Parte_1 in particolare precisava che l'eccezione di incompetenza territoriale era del tutto infondata in quanto la competenza era stata radicata con riferimento al foro ove doveva eseguirsi l'obbligazione di pagamento del prezzo;
assumeva, inoltre che il materiale era stato consegnato perfetto ed immune da vizi nei termini contrattualmente pattuiti, ove lo stesso avesse presentato difetti e/o vizi, era onere specifico dei Sigg.ri non provvedere al CP_1 montaggio e contestare la fornitura;
assumeva, ancora che il Direttore dei Lavori non poteva quindi assumere anche la veste di collaudatore, né tanto meno può assumere la veste di “Arbitro definitore delle controversie eventuali in corso di causa” di cui all'art. 10 e ciò sia perché non assumeva la qualifica di terzo rispetto al fornitore e al committente, ma quello di parte oltre che di rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere, pertanto la relazione dell'lng era nulla, inefficace e priva di Per_1 qualsivoglia rilevanza giuridica;
assumeva, ancora, che l'opposizione era sfornita di prova scritta e che la società aveva completato la fornitura, il materiale era stato posato in opera e gli immobili erano pronti per essere alienati a terzi, per tale ragione chiedeva che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
concludeva chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta e facile soluzione. Nel merito: Confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Respingere l'eccezione di difetto di competenza per territorio perché del tutto infondata.
Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
respingere le domande riconvenzionali perché contrarie al vero e del tutto infondate in fatto e in diritto”.
Con ordinanza in data 07 dicembre 2011, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di €. 19.585,96= e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
con successiva ordinanza del 26 marzo 2012, il Tribunale correggeva l'importo in €. 16.634,56= che gli opponenti provvedevano a corrispondere ritenendo non dovuti gli interessi maturati e le spese di ingiunzione.
Dopo una serie di rinvii, le parti precisavano le rispettive conclusioni, in particolare gli opponenti con la memoria 24 marzo 2021, rinunciavano all'eccezione di incompetenza per territorio e alle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; invece, concludeva in via istruttoria come alla comparsa di costituzione Parte_1
e risposta e alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. nel merito concludeva come alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.
Con sentenza N. 916/2023 pubblicata il 09 giugno 2023 e mai notificata, il Tribunale di
Perugia così decideva: “ Accoglie l'atto di opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2042/10 emesso dal Tribunale di Perugia il 2.12.10; accerta e dichiara per
l'effetto della perizia contrattuale allegata in atti che il declassamento del materiale fornito dalla ai sig.ri e ai sensi Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 dell'art. 10 del contratto di appalto del 12.6.10 ammonta a € 16.094,32 e, in via consequenziale, accerta il minore credito rispetto al quantum indicato in monitorio per totali €.
19,585,96 (35.680,28 – 16.094,32 =19.585,96); condanna parte opposta Parte_1 al pagamento in favore degli opponenti dei compensi di difesa per e 2.400,00 oltre il 15%
[...]
TF, iva e cap”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la al fine di giungere ad Parte_1 una totale riforma della stessa manifestamente carente sia per una errata ed illogica motivazione in punto di diritto, che per una quanto mai controversa e riduttiva valutazione dei fatti documentalmente provati o costituenti presunzioni di univoco segno;
ragioni queste che hanno condotto ad affermazioni in netto contrasto anche con la realtà di fatti storici non controversi e non controvertibili.
In particolare l'appello si basa sulla natura ed efficacia della clausola n. 10 del contratto del
12 giugno 2010. Infatti il Giudice di prime cure, erroneamente avrebbe ritenuto che al momento della stipula del contratto, le parti avevano affidato al Direttore dei Lavori per conto del Committente la definizione delle controversie in corso d'opera riferite alla quantificazione di eventuali difetti nelle consegne, l'art. 10 del contratto è stato inteso come volontà delle parti di ricorrere ad una perizia contrattuale per la quale era stato incaricato l'Ing. con il compito di dirimere eventuali controversie. Per_1
Tale scelta era stata operata dalle parti contrattuali in piena autonomia contrattuale al momento della stipula del contratto, pertanto il Giudice non poteva sindacare tale scelta e le conclusioni a cui il Perito era pervenuto. In sostanza, secondo il Tribunale di Perugia, “
Ex actis, è emerso che le parti hanno demandato al tecnico ingegnere Persona_2
l'apprezzamento tecnico (v.doc. 2 citazione) avente contenuto di perizia contrattuale al pari di quanto specificato dal Tribunale con ordinanza del 9.12.11.”, di contro e senza alcuna motivazione a sostegno di tale tesi il primo Giudice ha ritenuto che: “ Le deduzioni della parte opposta non hanno trovato riscontro idoneo né in sede istruttoria né sulla base della Part interpretazione giurisprudenziale. La difesa della opposta è priva di pregio”.
Si costituivano gli appellanti, i quali “preso atto della sentenza di codesta Corte d'Appello n.
476/2022, resa su una vicenda uguale a quella qui rilevante non svolgono alcuna difesa e in ragione di ciò confidano in una compensazione delle spese di lite”
All'udienza del 18.09.205 la causa viene trattenuta in decisione. motivi della decisione
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La decisione assunta dal Tribunale, è totalmente errata perché muove da un presupposto errato, in quanto attribuisce al Direttore dei Lavori la veste di terzo e il conseguente potere di dirimere la controversia e ciò sulla scorta di una errata interpretazione dell'art. 10 del contratto. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che al momento della stipula del contratto, le parti avessero affidato al Direttore dei Lavori per conto del Committente la definizione delle controversie in corso d'opera riferite alla quantificazione di eventuali difetti nelle consegne;
l'art. 10 del contratto è stato inteso come volontà delle parti di ricorrere ad una perizia contrattuale per la quale era stato incaricato l'Ing. con il compito di dirimere Per_1 eventuali controversie.
Tale scelta era stata operata dalle parti contrattuali in piena autonomia contrattuale al momento della stipula del contratto, pertanto il Giudice non poteva sindacare tale scelta e le conclusioni a cui il Perito era pervenuto.
Ritiene il Tribunale di Perugia che:“ Ex actis, è emerso che le parti hanno demandato al tecnico ingegnere l'apprezzamento tecnico (v.doc. 2 citazione) avente Persona_2 contenuto di perizia contrattuale al pari di quanto specificato dal Tribunale con ordinanza del
9.12.11.”, di contro e senza alcuna motivazione a sostegno di tale tesi il primo Giudice ha ritenuto che: “ Le deduzioni della parte opposta non hanno trovato riscontro idoneo né in sede Part istruttoria né sulla base della interpretazione giurisprudenziale. La difesa della opposta è priva di pregio”.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, emerge come tale decisione assunta dal
Tribunale, sia totalmente errata perché, erroneamente, attribuisce al Direttore dei Lavori la veste di terzo e il conseguente potere di dirimere la controversia e ciò sulla scorta di una errata interpretazione dell'art. 10 del contratto.
L'art. 10 non prevede alcuna perizia contrattuale per una serie di circostanze e l'elaborato a firma dell'Ing. non ha alcuna valenza come perizia contrattuale, ma, semmai quale Per_1 perizia di parte.
La perizia contrattuale implica necessariamente che le parti devolvano ad un terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. Nel caso in esame emerge come il Direttore dei Lavori non sia un terzo, ma il professionista che, per conto dei committenti, quindi nel caso in esame, dei Sigg.ri doveva controllare la consegna CP_1 delle lastre e la successiva posa in opera delle stesse. E' evidente che il D.L. per conto della committenza, non è terzo tra fornitore e committente, ma è il professionista del committente e come tale è portatore di un interesse concreto e diretto nella vicenda. Peraltro dalla documentazione prodotta (email) nel corso del giudizio di primo grado, emerge come l'Ing. non abbia mai avuto la veste di terzo, ma di professionista incaricato dalla Per_1 committenza di svolgere la progettazione delle opere e la Direzione delle stesse;
tale incarico risulta anche dalla prima pagina del “Contratto d'Appalto rivestimento in granito della facciata edificio commerciale B”.
Inoltre la c.d. perizia prevista dall'art. 10 doveva essere esperita per “eventuali controversie in corso d'opera”; nel caso di specie, come risulta dalla stessa relazione la Per_1 fornitura è stata ultimata il 30 luglio 2010 e il successivo 10 settembre era stata eseguita anche la posa in opera delle lastre, quindi a tale data era cessato l'incarico al Direttore dei
Lavori e quindi anche quello di definire le controversie. Il potere, infatti, era riconosciuto solo in corso d'opera e non certamente dopo 6 mesi dalla consegna delle lastre e ben 5 mesi dal montaggio e messa in opera delle lastre fornite da Nel caso in esame, la Parte_1 relazione prodotta dall'Ing. è, addirittura, intervenuta il 11 gennaio 2011, Per_1 esattamente 7 giorni prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche a voler ammettere che l'art. 10 preveda la risoluzione della controversia con una perizia contrattuale, l'elaborato, come si legge a pagina 1 primo capoverso, è stato redatto dall'Ing. come perizia a consuntivo quale Direttore dei Lavori e non come elaborato Per_1 da un tecnico, terzo rispetto alle parti;
inoltre l'atto è stato redatto senza consentire un minimo di contradditorio e, quindi, senza consentire alla di poter Parte_1 indicare le proprie ragioni.
La c.d. perizia indica in maniera generica un declassamento, mentre doveva, ove Per_1 fosse stata una perizia contrattuale, eseguire un declassamento del materiale attraverso una valutazione esclusivamente tecnica;
in sostanza il minor valore doveva discendere da una valutazione del tutto tecnica che “il Perito” doveva motivare in modo da consentire di comprendere le ragioni del declassamento.
Quindi la clausola n. 10 è nulla/inesistente e non indica alcuna perizia contrattuale;
quanto redatto dall'Ing. non ha alcun valore di perizia contrattale, ma di perizia di parte, Per_1 ampiamente contestata fin dal primo atto difensivo.
A conferma di tale ricostruzione giova evidenziare come sulla validità ed efficacia della clausola n. 10 si era già espresso il Tribunale di Perugia con la sentenza N. 1198/2019 confermata dalla sentenza di questa Corte di Appello n. 476\2022, emessa tra parti diverse ed avente ad oggetto il contratto di forniture nel cantiere per cui è causa intervenuto tra l'odierna appellante e la rappresentata dal Sig. all'art. 10 Controparte_4 Controparte_1 del suddetto contratto risulta che l'Ing. è il soggetto incaricato di definire le Per_1 eventuali che dovessero sorgere in corso d'opera.
Il giudizio de quo infatti in data 12 giugno 2010, la venne incaricata Parte_1 dai Sig.ri e di eseguire la fornitura di lastre per la facciata Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'edificio “B” commerciale, e con separato contratto, intervenuto lo stesso giorno, dal Sig.
questa volta in qualità di legale rappresentante di di eseguire Controparte_1 CP_4 la fornitura di “ Rivestimento in marmo dei pilastri di piano terra del vano ingresso dell'edificio A direzionale”; la fornitura è riferita, come detto, allo stesso cantiere, sostanzialmente allo stesso committente e in cui il Direttore dei Lavori è sempre l'Ing.
Persona_2
I due contratti sono stati identificati come contratti di appalto, in realtà la Parte_1 si è occupato soltanto della fornitura di lastre di marmo che venivano portate in
[...] cantiere e poi montante dal committente, i Sig.ri in un contratto e la nell'altro CP_1 CP_4 contratto.
In entrambi i contratti è contenuta la clausola n. 10 che così recita: “ DEFINIZIONE
CONTROVERSIE EVENTUALI IN CORSO D'OPERA. Le parti individuano già da ora, di concerto, nella figura del direttore dei Lavori Ing. il Tecnico preposto alla Persona_2 quantificazione di eventuali difetti nelle consegne”. Per entrambi i contratti, non avendo ricevuto il pagamento, la ha Parte_1 chiesto ingiunzione di pagamento, che è stata opposta con due diversi atti;
per entrambi i giudizi, l'Ing. ha redatto una perizia che è stata prodotta da parte opponente in Per_1 sede di opposizione;
le due perizie sono state redatte “per accompagnare” le opposizione alle due diverse ingiunzioni.
Il Tribunale di Perugia aveva già esaminato e giudicato in merito alla natura e efficacia dell'art. 10 del contratto con la sentenza N. 1198/2019, sopra ricordata;
in tale sentenza il
Tribunale aveva ritenuto che la clausola n. 10 non aveva natura di perizia contrattuale e non fosse, quindi, idonea a sottrarre all'Autorità Giudiziaria la decisione sulla controversia riferita al pagamento delle forniture.
Nella sentenza N.1198/2019, il Tribunale, con riferimento alla suddetta clausola aveva ritenuto che: “ ..con la stessa in realtà sembra unicamente devolversi al Direttore dei Lavori
(in questo caso, in maniera certamente coerente con il proprio ruolo e posizione all'interno del rapporto contrattuale) il compito di verificare, prima, e quantificare, poi, eventuali difformità della merce, man mano che la stessa veniva consegnata, provvedendo, quindi, a segnalare eventuali difformità all'impresa fornitrice.
Detto altrimenti, sembra esulare da tale clausola la devoluzione all'Ing. di uno Per_1 specifico compito di "arbitro", sia nei termini di vero e proprio risolutore di controversie sia nei ben più ristretti limiti in cui di arbitro si possa parlare in sede di perizia contrattuale (sul punto subito infra), ove, in sostanza, quel riferimento ai difetti "nelle consegne" ed alla necessaria attività di quantificazione, sembra richiamare, più che il ruolo di "compositore di controversie" insorte attribuito al direttore dei lavori, la sua funzione di controllo, affidandogli il compito di verificare la qualità della fornitura, quantificare eventuali difetti ed il momento (quello delle consegne, appunto) in cui tale ruolo di controllo doveva svolgersi.
Ciò sembra, in particolare, avvalorato dal fatto che tale ruolo gli viene attribuito in relazione alle contestazioni insorte "in corso d'opera"; cosa, del resto, avvenuta ove si consideri le segnalazioni operate all'impresa fornitrice nonché gli interventi da questa poi realizzati.
Se così è, è evidente che tale clausola non contiene alcun elemento idoneo a sottrarre il contratto e le vicende della sua esecuzione alla cognizione del giudice ordinario né, tantomeno,
a rendere vincolante la quantificazione operata dal direttore dei lavori, di talché ai sensi dell'art. 1374 c.c., quella clausola non inibisce alle parti la facoltà di domandare al giudice ordinario l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia del contratto ed azionare il pagamento di quanto in forza dello stesso eventualmente dovuto.
Sempre con la sentenza N.1198/2019, Il Tribunale di Perugia ritiene che la soluzione sopra ricordata “ non muterebbe neanche qualificando la clausola quale perizia contrattuale, con cui viene devoluta ad un terzo (e, si badi, tale non è l'ing. essendo direttore dei Per_1 lavori) la risoluzione di specifici problemi tecnici da cui esulano le valutazioni giuridiche, e nel cui novero, a tutto voler concedere, può ricondursi — fermo quanto detto sopra — la clausola di cui all'art. 10 del contratto.
Da siffatta qualificazione discende, per un verso, l'infondatezza dei richiami giurisprudenziali operati dall'opponente1 in occasione della prima memoria di trattazione laddove, dopo aver affermato che sarebbe stato "...comunque necessario disattendere le pretese della Pt_1
condannarla al pagamento della somma di curo 16.364,23 ...proprio in virtù dell'art.
[...]
10 del contratto
stipulato....", si richiamano a sostegno riferimenti giurisprudenziali concernenti le eccezione di arbitrato e si chiede la condanna al pagamento si quanto risultante dalla perizia condotta, unitamente alla domanda, poi rinunciata, a titolo di danni "...all'immagine, commerciale e non..." per la svalutazione commerciale e non rispetto alla svalutazione del materiale, ristoro dei costi per i disagi indotti dai ritardi nelle consegne, il tutto indicato nella cifra forfetaria di €
20.000,00”.
La sentenza del Tribunale di Perugia precisava ancora che: “ Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 30 novembre 2018, n. 31014), le parti con la perizia contrattuale — che realizza un accertamento sostitutivo della volontà delle parti nella fase dell'esecuzione del contratto — deferiscono per l'appunto ad uno o a più soggetti terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento o un giudizio tecnico. La caratterizzazione di questo istituto è fornita dalla natura negoziale dell'attività svolta dal perito-arbitro e dall'efficacia vincolante della perizia arbitrale, che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
La perizia contrattuale rappresenta quindi una fattispecie a formazione progressiva, costituita
(i) dal patto (normalmente una clausola contrattuale) in base al quale le parti prevedono che determinate questioni tecniche, che possano insorgere nell'esecuzione del contratto (o, più in generale, nello svolgimento di un rapporto giuridico) vengano risolte e decise da uno o più soggetti muniti di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, nonché (ii) dalla relazione peritale, cioè dall'atto (che le parti si impegnano a considerare vincolante, fatta salva la facoltà di impugnazione per uno dei motivi espressamente previsti) con il quale i periti risolvono il contrasto tecnico insorto tra le parti. Quest'ultime, dunque, mediante un atto negoziale legittimano l'espletamento di un accertamento, che viene effettuato da terzi ma che comunque
è riconducibile alla loro volontà” In buona sostanza: “ … la perizia contrattuale ha natura di
mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo
l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causata da un'altera formazione del consenso, denunciata come tale ( Cass. Ord. n.18906/2017)”; in forza di tale clausola consegue: “…..in uno all'assenza del deferimento di questioni giuridiche l'insita ma necessariamente temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto ( Cass.21 maggio 1999 n.4954, 13 aprile 1999 n.3609, 26 febbraio 1999
n.1680, 11 novembre 1994 n. 9459; cfr. ance Cass. 5 aprile 1984 n.2195; 22 ottobre 1981
n.5544) mentre dopo gli esiti possono essere impugnati per motivazioni specifiche, ferma rimanendo, si ribadisce, l'estraneità alla suddetta valutazione di ogni interpretazione circa le questioni di diritto”. Dopo aver inquadrato sotto il profilo giuridico la perizia contrattuale la sentenza N.1198/2019 precisa che “ … venendo al caso in esame, il contenuto della clausola, già sopra riportato, affidava all'Ing. peraltro direttore dei lavori e dunque Per_1 espressione della committenza, il compito di quantificare eventuali difetti nelle consegne.
Ebbene, anche fosse qualificabile in tema di perizia contrattuale, ritiene il Tribunale non solo che dalla stessa non possa farsi discendere alcuna abdicazione alla giustizia ordinaria, ma anche che tale meccanismo – che di fatto non risulta sia stato attivato in contraddittorio tra le parti (essendo più che ragionevole che tale clausola intanto può assolvere a siffatta funzione a patto che il relativo procedimento venga nei fatti concretamente svolto in contraddittorio tra le stesse) - è comunque insensibile alla necessità di risolvere i problemi giuridici che precedono il momento della quantificazione”, con la conseguenza che “……… la pattuizione di una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti”.
Nel caso in esame: …….“il doc.2 è stato redatto dall'Ing. al di fuori del procedimento Per_1 di perizia contrattuale, essendo stato sottoscritto in data 11.1.2011, cioè a dire in vista dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo datato 13.1.2011: tale documento vale, quindi, essenzialmente, quale relazione di parte ( circostanza, del resto, ben più confacente con la posizione dell'Ing. quale direttore dei lavori) posto che è più che evidente che Per_1
l'attivazione della procedura contrattuale avrebbe imposto l'esperimento di una vera e propria procedura in contraddittorio, con la partecipazione anche della parte opposta, cosa che, nella specie non risulta avvenuto. In secondo luogo esula dalla valutazione della perizia contrattuale la soluzione delle questioni giuridiche, tra cui, su tutte la valutazione dell'oggetto del contratto e del conseguente inadempimento, l'imputabilità dei difetti di fornitura all'opposta, elementi, questi, tutti destinati inevitabilmente a incidere sulla quantificazione operata dall'Ing. specie ove si consideri che in seno alla perizia dell'ing. Per_1 Per_1 una consistente parte dei difetti della fornitura sembrano riferiti a problemi di distacco delle lastre, richiamando, dunque problemi di posa in opera”.
Tale decisione è stata confermata dalla sentenza N. 476/2022 di questa Corte d'Appello che sull'appello proposto da ha ritenuto di confermare l'interpretazione già CP_4 formulata dalla sentenza di primo grado con riferimento all'interpretazione dell'art. 10; la predetta sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
In merito all'interpretazione dell'art. 10 del contratto, nella sentenza emessa dalla Corte perugina, si può leggere che è corretta la decisione adottata dal Tribunale di Perugia, infatti la clausola n. 10 “…..non può configurare una perizia contrattuale e che, in ogni caso, la relazione dell'11 gennaio 2011 redatta dall'Ing. della quale l'appellante reclama Per_1 invece la natura di perizia contrattuale, non può ritenersi tale e produttiva di effetti vincolanti circa la quantificazione dei difetti lamentati.
La Corte dopo aver fornito l'interpretazione dell'istituto “ perizia contrattuale”, ha ritenuto che: “nel caso di specie il tecnico individuato evidentemente non è terzo rispetto alle parti del contratto, essendo egli il direttore dei lavori espressamente individuato nel contratto medesimo. Pertanto, questa Corte non può che condividere l'interpretazione fornita dal
Tribunale secondo la quale la perizia in esame (doc.2 atto di opposizione) ha un valore di relazione di parte essendo stata redatta, oltre tutto, senza il rispetto del contraddittorio e quindi al di fuori di un procedimento di perizia contrattuale che, al contrario, deve necessariamente garantire la partecipazione di tutte le parti contrattuali, cosa che nel caso in esame non è avvenuta……….…. perché la procedura stessa, così come nel concreto eseguita, non fu avviata nel rispetto del contraddittorio sostanziandosi in un'unica relazione comunicata quando già redatta in modo definitivo alla controparte e stilata dallo stesso direttore dei lavori che aveva mosso le contestazioni sul materiale ritenuto difettoso, quale espressione della committenza”
La Corte d'appello ha precisato che lo scambio di comunicazioni ha riguardato il momento dell'insorgenza della controversia e “ ….che le contestazioni mosse dall'Ing. con Per_1 relativa quantificazione dei ritenuti danni, rientrano nel compito di direttore dei lavori da lui ricoperto, compito comprensivo di quanto allo stesso devoluto dalla clausola dell'art. 10 del contratto…”
In sostanza per il Giudice d'Appello: “ Sulla scorta delle considerazioni che precedono la clausola in esame, e più nello specifico la procedura di accertamento che si è eseguita nel concreto (redazione di una relazione), non possono ritenersi espressione di una perizia contrattuale, non realizzandosi dunque gli eventuali effetti vincolanti che questa avrebbe prodotto se regolarmente prevista e correttamente formulata ed attuata ……………………e che, anche a voler qualificare la clausola in esame quale perizia contrattuale, ciò non avrebbe escluso la giurisdizione ordinaria e, in ogni caso, “ in quanto meccanismo insensibile alla necessità di risolvere i problemi giuridici che precedono il momento della quantificazione” non avrebbe impedito l'esame della controversia nel merito.”
Appare inoltre di non poco conto la circostanza che le parti appellate nel presente giudizio di appello, nelle proprie difese, abbiano “preso atto della sentenza di codesta Corte d'Appello n.
476/2022, resa su una vicenda uguale a quella qui rilevante non svolgono alcuna difesa e in ragione di ciò confidano in una compensazione delle spese di lite”
Appare pertanto evidente la fondatezza dell'appello proposto infatti una corretta interpretazione dell'art. 10 del contratto non inibisce alle parti la facoltà di domandare al giudice ordinario l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia del contratto ed azionare il pagamento di quanto in forza dello stesso eventualmente dovuto.
La clausola in esame non contiene, per le considerazioni che precedono, l'ipotesi di perizia contrattuale e con lo stesso le parti non hanno certamente rinunciato alla tutela giurisdizionale. Oltre a ciò, come correttamente osservato sia dal Tribunale nella sentenza
N. 1198/2019 che dalla Corte d'Appello di Perugia, la relazione dell'11 gennaio 2011 redatta dall'Ing. non può ritenersi perizia contrattuale produttiva di effetti vincolanti circa Per_1 la quantificazione dei difetti lamentati, la stessa non ha alcuna efficacia se non quella di perizia di parte.
All'accoglimento dell'appello consegue che la è creditrice dell'importo Parte_1 indicato nel decreto ingiuntivo che deve pertanto essere confermato.
Le forniture eseguite dal così come indicate nel decreto ingiuntivo Parte_1 opposto) ammontano ad €. 35.680,28= ed il suddetto importo non solo non è stato mai contestato ma è stato confermato dallo stesso Ing. nella sua perizia di parte. Per_1
La fornitura è stata eseguita nei tempi contrattualmente previsti, gli appellati hanno fatto eseguire il montaggio delle lastre consegnate con ciò confermando di averle accettate nello stato in cui si trovavano al momento della consegna. All'accoglimento dell'appello segue la conferma del decreto ingiuntivo emesso e comunque la conferma che l'importo di € 35.680,28 risulta dovuto per la fornitura eseguita dalla parte appellante nei confronti degli appellati con conseguente condanna degli stessi a corrispondere la somma di €. 35.680,28= oltre interessi moratori ai sensi dell'art 5 D. Lgs n.
231/2002 a far data dal 06 settembre 2010, detratta la somma di €. 18.634,56= corrisposta a seguito dell'ordinanza 07 novembre 2011 oltre al rimborso di quanto eventualmente versato dalla in adempimento della sentenza di primo grado con interessi Parte_1 legali sulle predette somme dal pagamento al saldo effettivo.
La riforma della sentenza comporta la condanna delle parti appellate alla refusione delle spese di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo e che, per il solo grado di appello, stante il comportamento processuale di parte appellata e l'assenza di attività istruttoria vengono liquidate ai minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza N. 916/2023 del Tribunale di
Perugia, pubblicata il 09 giugno 2023, conferma il decreto ingiuntivo opposto, N. 2042/2010 emesso dal Tribunale di Perugia il 01.12.2010 e respingendo l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e le le domande riconvenzionali perché infondate in fatto e in diritto, dichiara dovuta dalle parti appellate e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 la somma di €. 35.680,28= oltre interessi moratori ai sensi dell'art 5 D. Lgs n.
[...]
231/2002 a far data dal 06 settembre 2010, e li condanna al pagamento della suddetta somma, a cui va detratta la somma di €. 18.634,56= già corrisposta a seguito dell'ordinanza
07 novembre 2011 oltre al rimborso di quanto eventualmente versato dalla Parte_1 in adempimento della sentenza di primo grado con interessi legali sulle predette somme
[...] dal pagamento al saldo effettivo.
Condanna e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al pagamento delle spese della fase monitoria, come già liquidate nel decreto ingiuntivo nonché alle spese del giudizio di primo grado che vengono liquidate in €4.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il grado di appello oltre spese vive, spese generali al 15% , iva e CPA come per legge
Perugia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Simone Salcerini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 545/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIGLIOSI PIETRO Parte_1 P.IVA_1
Appellante contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 CP_3 C.F._3 dell'avv. BAROSIO VITTORIO e dell'avv. Briccarello Marco
Appellato
Svolgimento del processo
Con decreto in data 19 novembre 2010 il Tribunale di Perugia ingiungeva a CP_1
e di pagare alla . la somma di €. 35.680,28= CP_2 CP_3 Parte_2 oltre interessi e spese della procedura quale ammontare delle forniture di cui alla fattura N.
476 del 31 luglio 2010.
Avverso tale decreto, proponevano opposizione i Sigg.ri con atto notificato il 18 CP_1 gennaio 2011, assumendo che competente territorialmente era il Tribunale di Alessandria, sezione distaccata di Novi Ligure e non quello di Perugia;
assumevano, inoltre, che le forniture effettuate dalla non erano corrispondenti alla qualità richiesta ed Parte_1 indicata nel contratto e che tale circostanza risultava dalla relazione dell'Ing. ove Per_1 era stato indicato il valore di €. 16.094,32=; concludevano chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: “ In via pregiudiziale: Dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Alessandria, sezione distaccata di Novi Ligure, e conseguentemente dichiarare nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo n. 2042/10 emesso dal Tribunale di Perugia in data 19.11.2010, condannando altresì la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa. In via principale e riconvenzionale: Accertare e dichiarare che il declassamento del materiale fornito dalla ai sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 per i vari difetti rinvenuti nello stesso, ai sensi dell'art. 10 del contratto, è pari all'importo di €.
16.094,32=; accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, che i Sigg.ri Controparte_1
e sono creditori, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti Controparte_2 CP_3 della della somma di euro 15.000,00= o della diversa somma che sarà Parte_1 ritenuta dal Tribunale anche a seguito dell'attività istruttoria, e per effetto condannare la società al pagamento di tale somma in favore dei Sig.ri Parte_1 CP_1 compensandola con quanto eventualmente ritenuto ancora dovuto alla e Parte_1 condannando la stessa al pagamento dell'eventuale differenza in favore dei Sigg.ri in CP_1 ogni caso: Revocare e/o dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 2042/10 emesso dal Tribunale di Perugia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, rimborso forfettario, accessori previdenziali e fiscali”.
Si costituiva in giudizio la che contestava integralmente l'opposizione Parte_1 in particolare precisava che l'eccezione di incompetenza territoriale era del tutto infondata in quanto la competenza era stata radicata con riferimento al foro ove doveva eseguirsi l'obbligazione di pagamento del prezzo;
assumeva, inoltre che il materiale era stato consegnato perfetto ed immune da vizi nei termini contrattualmente pattuiti, ove lo stesso avesse presentato difetti e/o vizi, era onere specifico dei Sigg.ri non provvedere al CP_1 montaggio e contestare la fornitura;
assumeva, ancora che il Direttore dei Lavori non poteva quindi assumere anche la veste di collaudatore, né tanto meno può assumere la veste di “Arbitro definitore delle controversie eventuali in corso di causa” di cui all'art. 10 e ciò sia perché non assumeva la qualifica di terzo rispetto al fornitore e al committente, ma quello di parte oltre che di rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere, pertanto la relazione dell'lng era nulla, inefficace e priva di Per_1 qualsivoglia rilevanza giuridica;
assumeva, ancora, che l'opposizione era sfornita di prova scritta e che la società aveva completato la fornitura, il materiale era stato posato in opera e gli immobili erano pronti per essere alienati a terzi, per tale ragione chiedeva che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
concludeva chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta e facile soluzione. Nel merito: Confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Respingere l'eccezione di difetto di competenza per territorio perché del tutto infondata.
Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
respingere le domande riconvenzionali perché contrarie al vero e del tutto infondate in fatto e in diritto”.
Con ordinanza in data 07 dicembre 2011, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di €. 19.585,96= e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
con successiva ordinanza del 26 marzo 2012, il Tribunale correggeva l'importo in €. 16.634,56= che gli opponenti provvedevano a corrispondere ritenendo non dovuti gli interessi maturati e le spese di ingiunzione.
Dopo una serie di rinvii, le parti precisavano le rispettive conclusioni, in particolare gli opponenti con la memoria 24 marzo 2021, rinunciavano all'eccezione di incompetenza per territorio e alle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; invece, concludeva in via istruttoria come alla comparsa di costituzione Parte_1
e risposta e alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. nel merito concludeva come alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.
Con sentenza N. 916/2023 pubblicata il 09 giugno 2023 e mai notificata, il Tribunale di
Perugia così decideva: “ Accoglie l'atto di opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2042/10 emesso dal Tribunale di Perugia il 2.12.10; accerta e dichiara per
l'effetto della perizia contrattuale allegata in atti che il declassamento del materiale fornito dalla ai sig.ri e ai sensi Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 dell'art. 10 del contratto di appalto del 12.6.10 ammonta a € 16.094,32 e, in via consequenziale, accerta il minore credito rispetto al quantum indicato in monitorio per totali €.
19,585,96 (35.680,28 – 16.094,32 =19.585,96); condanna parte opposta Parte_1 al pagamento in favore degli opponenti dei compensi di difesa per e 2.400,00 oltre il 15%
[...]
TF, iva e cap”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la al fine di giungere ad Parte_1 una totale riforma della stessa manifestamente carente sia per una errata ed illogica motivazione in punto di diritto, che per una quanto mai controversa e riduttiva valutazione dei fatti documentalmente provati o costituenti presunzioni di univoco segno;
ragioni queste che hanno condotto ad affermazioni in netto contrasto anche con la realtà di fatti storici non controversi e non controvertibili.
In particolare l'appello si basa sulla natura ed efficacia della clausola n. 10 del contratto del
12 giugno 2010. Infatti il Giudice di prime cure, erroneamente avrebbe ritenuto che al momento della stipula del contratto, le parti avevano affidato al Direttore dei Lavori per conto del Committente la definizione delle controversie in corso d'opera riferite alla quantificazione di eventuali difetti nelle consegne, l'art. 10 del contratto è stato inteso come volontà delle parti di ricorrere ad una perizia contrattuale per la quale era stato incaricato l'Ing. con il compito di dirimere eventuali controversie. Per_1
Tale scelta era stata operata dalle parti contrattuali in piena autonomia contrattuale al momento della stipula del contratto, pertanto il Giudice non poteva sindacare tale scelta e le conclusioni a cui il Perito era pervenuto. In sostanza, secondo il Tribunale di Perugia, “
Ex actis, è emerso che le parti hanno demandato al tecnico ingegnere Persona_2
l'apprezzamento tecnico (v.doc. 2 citazione) avente contenuto di perizia contrattuale al pari di quanto specificato dal Tribunale con ordinanza del 9.12.11.”, di contro e senza alcuna motivazione a sostegno di tale tesi il primo Giudice ha ritenuto che: “ Le deduzioni della parte opposta non hanno trovato riscontro idoneo né in sede istruttoria né sulla base della Part interpretazione giurisprudenziale. La difesa della opposta è priva di pregio”.
Si costituivano gli appellanti, i quali “preso atto della sentenza di codesta Corte d'Appello n.
476/2022, resa su una vicenda uguale a quella qui rilevante non svolgono alcuna difesa e in ragione di ciò confidano in una compensazione delle spese di lite”
All'udienza del 18.09.205 la causa viene trattenuta in decisione. motivi della decisione
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La decisione assunta dal Tribunale, è totalmente errata perché muove da un presupposto errato, in quanto attribuisce al Direttore dei Lavori la veste di terzo e il conseguente potere di dirimere la controversia e ciò sulla scorta di una errata interpretazione dell'art. 10 del contratto. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che al momento della stipula del contratto, le parti avessero affidato al Direttore dei Lavori per conto del Committente la definizione delle controversie in corso d'opera riferite alla quantificazione di eventuali difetti nelle consegne;
l'art. 10 del contratto è stato inteso come volontà delle parti di ricorrere ad una perizia contrattuale per la quale era stato incaricato l'Ing. con il compito di dirimere Per_1 eventuali controversie.
Tale scelta era stata operata dalle parti contrattuali in piena autonomia contrattuale al momento della stipula del contratto, pertanto il Giudice non poteva sindacare tale scelta e le conclusioni a cui il Perito era pervenuto.
Ritiene il Tribunale di Perugia che:“ Ex actis, è emerso che le parti hanno demandato al tecnico ingegnere l'apprezzamento tecnico (v.doc. 2 citazione) avente Persona_2 contenuto di perizia contrattuale al pari di quanto specificato dal Tribunale con ordinanza del
9.12.11.”, di contro e senza alcuna motivazione a sostegno di tale tesi il primo Giudice ha ritenuto che: “ Le deduzioni della parte opposta non hanno trovato riscontro idoneo né in sede Part istruttoria né sulla base della interpretazione giurisprudenziale. La difesa della opposta è priva di pregio”.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, emerge come tale decisione assunta dal
Tribunale, sia totalmente errata perché, erroneamente, attribuisce al Direttore dei Lavori la veste di terzo e il conseguente potere di dirimere la controversia e ciò sulla scorta di una errata interpretazione dell'art. 10 del contratto.
L'art. 10 non prevede alcuna perizia contrattuale per una serie di circostanze e l'elaborato a firma dell'Ing. non ha alcuna valenza come perizia contrattuale, ma, semmai quale Per_1 perizia di parte.
La perizia contrattuale implica necessariamente che le parti devolvano ad un terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. Nel caso in esame emerge come il Direttore dei Lavori non sia un terzo, ma il professionista che, per conto dei committenti, quindi nel caso in esame, dei Sigg.ri doveva controllare la consegna CP_1 delle lastre e la successiva posa in opera delle stesse. E' evidente che il D.L. per conto della committenza, non è terzo tra fornitore e committente, ma è il professionista del committente e come tale è portatore di un interesse concreto e diretto nella vicenda. Peraltro dalla documentazione prodotta (email) nel corso del giudizio di primo grado, emerge come l'Ing. non abbia mai avuto la veste di terzo, ma di professionista incaricato dalla Per_1 committenza di svolgere la progettazione delle opere e la Direzione delle stesse;
tale incarico risulta anche dalla prima pagina del “Contratto d'Appalto rivestimento in granito della facciata edificio commerciale B”.
Inoltre la c.d. perizia prevista dall'art. 10 doveva essere esperita per “eventuali controversie in corso d'opera”; nel caso di specie, come risulta dalla stessa relazione la Per_1 fornitura è stata ultimata il 30 luglio 2010 e il successivo 10 settembre era stata eseguita anche la posa in opera delle lastre, quindi a tale data era cessato l'incarico al Direttore dei
Lavori e quindi anche quello di definire le controversie. Il potere, infatti, era riconosciuto solo in corso d'opera e non certamente dopo 6 mesi dalla consegna delle lastre e ben 5 mesi dal montaggio e messa in opera delle lastre fornite da Nel caso in esame, la Parte_1 relazione prodotta dall'Ing. è, addirittura, intervenuta il 11 gennaio 2011, Per_1 esattamente 7 giorni prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche a voler ammettere che l'art. 10 preveda la risoluzione della controversia con una perizia contrattuale, l'elaborato, come si legge a pagina 1 primo capoverso, è stato redatto dall'Ing. come perizia a consuntivo quale Direttore dei Lavori e non come elaborato Per_1 da un tecnico, terzo rispetto alle parti;
inoltre l'atto è stato redatto senza consentire un minimo di contradditorio e, quindi, senza consentire alla di poter Parte_1 indicare le proprie ragioni.
La c.d. perizia indica in maniera generica un declassamento, mentre doveva, ove Per_1 fosse stata una perizia contrattuale, eseguire un declassamento del materiale attraverso una valutazione esclusivamente tecnica;
in sostanza il minor valore doveva discendere da una valutazione del tutto tecnica che “il Perito” doveva motivare in modo da consentire di comprendere le ragioni del declassamento.
Quindi la clausola n. 10 è nulla/inesistente e non indica alcuna perizia contrattuale;
quanto redatto dall'Ing. non ha alcun valore di perizia contrattale, ma di perizia di parte, Per_1 ampiamente contestata fin dal primo atto difensivo.
A conferma di tale ricostruzione giova evidenziare come sulla validità ed efficacia della clausola n. 10 si era già espresso il Tribunale di Perugia con la sentenza N. 1198/2019 confermata dalla sentenza di questa Corte di Appello n. 476\2022, emessa tra parti diverse ed avente ad oggetto il contratto di forniture nel cantiere per cui è causa intervenuto tra l'odierna appellante e la rappresentata dal Sig. all'art. 10 Controparte_4 Controparte_1 del suddetto contratto risulta che l'Ing. è il soggetto incaricato di definire le Per_1 eventuali che dovessero sorgere in corso d'opera.
Il giudizio de quo infatti in data 12 giugno 2010, la venne incaricata Parte_1 dai Sig.ri e di eseguire la fornitura di lastre per la facciata Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'edificio “B” commerciale, e con separato contratto, intervenuto lo stesso giorno, dal Sig.
questa volta in qualità di legale rappresentante di di eseguire Controparte_1 CP_4 la fornitura di “ Rivestimento in marmo dei pilastri di piano terra del vano ingresso dell'edificio A direzionale”; la fornitura è riferita, come detto, allo stesso cantiere, sostanzialmente allo stesso committente e in cui il Direttore dei Lavori è sempre l'Ing.
Persona_2
I due contratti sono stati identificati come contratti di appalto, in realtà la Parte_1 si è occupato soltanto della fornitura di lastre di marmo che venivano portate in
[...] cantiere e poi montante dal committente, i Sig.ri in un contratto e la nell'altro CP_1 CP_4 contratto.
In entrambi i contratti è contenuta la clausola n. 10 che così recita: “ DEFINIZIONE
CONTROVERSIE EVENTUALI IN CORSO D'OPERA. Le parti individuano già da ora, di concerto, nella figura del direttore dei Lavori Ing. il Tecnico preposto alla Persona_2 quantificazione di eventuali difetti nelle consegne”. Per entrambi i contratti, non avendo ricevuto il pagamento, la ha Parte_1 chiesto ingiunzione di pagamento, che è stata opposta con due diversi atti;
per entrambi i giudizi, l'Ing. ha redatto una perizia che è stata prodotta da parte opponente in Per_1 sede di opposizione;
le due perizie sono state redatte “per accompagnare” le opposizione alle due diverse ingiunzioni.
Il Tribunale di Perugia aveva già esaminato e giudicato in merito alla natura e efficacia dell'art. 10 del contratto con la sentenza N. 1198/2019, sopra ricordata;
in tale sentenza il
Tribunale aveva ritenuto che la clausola n. 10 non aveva natura di perizia contrattuale e non fosse, quindi, idonea a sottrarre all'Autorità Giudiziaria la decisione sulla controversia riferita al pagamento delle forniture.
Nella sentenza N.1198/2019, il Tribunale, con riferimento alla suddetta clausola aveva ritenuto che: “ ..con la stessa in realtà sembra unicamente devolversi al Direttore dei Lavori
(in questo caso, in maniera certamente coerente con il proprio ruolo e posizione all'interno del rapporto contrattuale) il compito di verificare, prima, e quantificare, poi, eventuali difformità della merce, man mano che la stessa veniva consegnata, provvedendo, quindi, a segnalare eventuali difformità all'impresa fornitrice.
Detto altrimenti, sembra esulare da tale clausola la devoluzione all'Ing. di uno Per_1 specifico compito di "arbitro", sia nei termini di vero e proprio risolutore di controversie sia nei ben più ristretti limiti in cui di arbitro si possa parlare in sede di perizia contrattuale (sul punto subito infra), ove, in sostanza, quel riferimento ai difetti "nelle consegne" ed alla necessaria attività di quantificazione, sembra richiamare, più che il ruolo di "compositore di controversie" insorte attribuito al direttore dei lavori, la sua funzione di controllo, affidandogli il compito di verificare la qualità della fornitura, quantificare eventuali difetti ed il momento (quello delle consegne, appunto) in cui tale ruolo di controllo doveva svolgersi.
Ciò sembra, in particolare, avvalorato dal fatto che tale ruolo gli viene attribuito in relazione alle contestazioni insorte "in corso d'opera"; cosa, del resto, avvenuta ove si consideri le segnalazioni operate all'impresa fornitrice nonché gli interventi da questa poi realizzati.
Se così è, è evidente che tale clausola non contiene alcun elemento idoneo a sottrarre il contratto e le vicende della sua esecuzione alla cognizione del giudice ordinario né, tantomeno,
a rendere vincolante la quantificazione operata dal direttore dei lavori, di talché ai sensi dell'art. 1374 c.c., quella clausola non inibisce alle parti la facoltà di domandare al giudice ordinario l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia del contratto ed azionare il pagamento di quanto in forza dello stesso eventualmente dovuto.
Sempre con la sentenza N.1198/2019, Il Tribunale di Perugia ritiene che la soluzione sopra ricordata “ non muterebbe neanche qualificando la clausola quale perizia contrattuale, con cui viene devoluta ad un terzo (e, si badi, tale non è l'ing. essendo direttore dei Per_1 lavori) la risoluzione di specifici problemi tecnici da cui esulano le valutazioni giuridiche, e nel cui novero, a tutto voler concedere, può ricondursi — fermo quanto detto sopra — la clausola di cui all'art. 10 del contratto.
Da siffatta qualificazione discende, per un verso, l'infondatezza dei richiami giurisprudenziali operati dall'opponente1 in occasione della prima memoria di trattazione laddove, dopo aver affermato che sarebbe stato "...comunque necessario disattendere le pretese della Pt_1
condannarla al pagamento della somma di curo 16.364,23 ...proprio in virtù dell'art.
[...]
10 del contratto
stipulato....", si richiamano a sostegno riferimenti giurisprudenziali concernenti le eccezione di arbitrato e si chiede la condanna al pagamento si quanto risultante dalla perizia condotta, unitamente alla domanda, poi rinunciata, a titolo di danni "...all'immagine, commerciale e non..." per la svalutazione commerciale e non rispetto alla svalutazione del materiale, ristoro dei costi per i disagi indotti dai ritardi nelle consegne, il tutto indicato nella cifra forfetaria di €
20.000,00”.
La sentenza del Tribunale di Perugia precisava ancora che: “ Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 30 novembre 2018, n. 31014), le parti con la perizia contrattuale — che realizza un accertamento sostitutivo della volontà delle parti nella fase dell'esecuzione del contratto — deferiscono per l'appunto ad uno o a più soggetti terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento o un giudizio tecnico. La caratterizzazione di questo istituto è fornita dalla natura negoziale dell'attività svolta dal perito-arbitro e dall'efficacia vincolante della perizia arbitrale, che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
La perizia contrattuale rappresenta quindi una fattispecie a formazione progressiva, costituita
(i) dal patto (normalmente una clausola contrattuale) in base al quale le parti prevedono che determinate questioni tecniche, che possano insorgere nell'esecuzione del contratto (o, più in generale, nello svolgimento di un rapporto giuridico) vengano risolte e decise da uno o più soggetti muniti di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, nonché (ii) dalla relazione peritale, cioè dall'atto (che le parti si impegnano a considerare vincolante, fatta salva la facoltà di impugnazione per uno dei motivi espressamente previsti) con il quale i periti risolvono il contrasto tecnico insorto tra le parti. Quest'ultime, dunque, mediante un atto negoziale legittimano l'espletamento di un accertamento, che viene effettuato da terzi ma che comunque
è riconducibile alla loro volontà” In buona sostanza: “ … la perizia contrattuale ha natura di
mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo
l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causata da un'altera formazione del consenso, denunciata come tale ( Cass. Ord. n.18906/2017)”; in forza di tale clausola consegue: “…..in uno all'assenza del deferimento di questioni giuridiche l'insita ma necessariamente temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto ( Cass.21 maggio 1999 n.4954, 13 aprile 1999 n.3609, 26 febbraio 1999
n.1680, 11 novembre 1994 n. 9459; cfr. ance Cass. 5 aprile 1984 n.2195; 22 ottobre 1981
n.5544) mentre dopo gli esiti possono essere impugnati per motivazioni specifiche, ferma rimanendo, si ribadisce, l'estraneità alla suddetta valutazione di ogni interpretazione circa le questioni di diritto”. Dopo aver inquadrato sotto il profilo giuridico la perizia contrattuale la sentenza N.1198/2019 precisa che “ … venendo al caso in esame, il contenuto della clausola, già sopra riportato, affidava all'Ing. peraltro direttore dei lavori e dunque Per_1 espressione della committenza, il compito di quantificare eventuali difetti nelle consegne.
Ebbene, anche fosse qualificabile in tema di perizia contrattuale, ritiene il Tribunale non solo che dalla stessa non possa farsi discendere alcuna abdicazione alla giustizia ordinaria, ma anche che tale meccanismo – che di fatto non risulta sia stato attivato in contraddittorio tra le parti (essendo più che ragionevole che tale clausola intanto può assolvere a siffatta funzione a patto che il relativo procedimento venga nei fatti concretamente svolto in contraddittorio tra le stesse) - è comunque insensibile alla necessità di risolvere i problemi giuridici che precedono il momento della quantificazione”, con la conseguenza che “……… la pattuizione di una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti”.
Nel caso in esame: …….“il doc.2 è stato redatto dall'Ing. al di fuori del procedimento Per_1 di perizia contrattuale, essendo stato sottoscritto in data 11.1.2011, cioè a dire in vista dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo datato 13.1.2011: tale documento vale, quindi, essenzialmente, quale relazione di parte ( circostanza, del resto, ben più confacente con la posizione dell'Ing. quale direttore dei lavori) posto che è più che evidente che Per_1
l'attivazione della procedura contrattuale avrebbe imposto l'esperimento di una vera e propria procedura in contraddittorio, con la partecipazione anche della parte opposta, cosa che, nella specie non risulta avvenuto. In secondo luogo esula dalla valutazione della perizia contrattuale la soluzione delle questioni giuridiche, tra cui, su tutte la valutazione dell'oggetto del contratto e del conseguente inadempimento, l'imputabilità dei difetti di fornitura all'opposta, elementi, questi, tutti destinati inevitabilmente a incidere sulla quantificazione operata dall'Ing. specie ove si consideri che in seno alla perizia dell'ing. Per_1 Per_1 una consistente parte dei difetti della fornitura sembrano riferiti a problemi di distacco delle lastre, richiamando, dunque problemi di posa in opera”.
Tale decisione è stata confermata dalla sentenza N. 476/2022 di questa Corte d'Appello che sull'appello proposto da ha ritenuto di confermare l'interpretazione già CP_4 formulata dalla sentenza di primo grado con riferimento all'interpretazione dell'art. 10; la predetta sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
In merito all'interpretazione dell'art. 10 del contratto, nella sentenza emessa dalla Corte perugina, si può leggere che è corretta la decisione adottata dal Tribunale di Perugia, infatti la clausola n. 10 “…..non può configurare una perizia contrattuale e che, in ogni caso, la relazione dell'11 gennaio 2011 redatta dall'Ing. della quale l'appellante reclama Per_1 invece la natura di perizia contrattuale, non può ritenersi tale e produttiva di effetti vincolanti circa la quantificazione dei difetti lamentati.
La Corte dopo aver fornito l'interpretazione dell'istituto “ perizia contrattuale”, ha ritenuto che: “nel caso di specie il tecnico individuato evidentemente non è terzo rispetto alle parti del contratto, essendo egli il direttore dei lavori espressamente individuato nel contratto medesimo. Pertanto, questa Corte non può che condividere l'interpretazione fornita dal
Tribunale secondo la quale la perizia in esame (doc.2 atto di opposizione) ha un valore di relazione di parte essendo stata redatta, oltre tutto, senza il rispetto del contraddittorio e quindi al di fuori di un procedimento di perizia contrattuale che, al contrario, deve necessariamente garantire la partecipazione di tutte le parti contrattuali, cosa che nel caso in esame non è avvenuta……….…. perché la procedura stessa, così come nel concreto eseguita, non fu avviata nel rispetto del contraddittorio sostanziandosi in un'unica relazione comunicata quando già redatta in modo definitivo alla controparte e stilata dallo stesso direttore dei lavori che aveva mosso le contestazioni sul materiale ritenuto difettoso, quale espressione della committenza”
La Corte d'appello ha precisato che lo scambio di comunicazioni ha riguardato il momento dell'insorgenza della controversia e “ ….che le contestazioni mosse dall'Ing. con Per_1 relativa quantificazione dei ritenuti danni, rientrano nel compito di direttore dei lavori da lui ricoperto, compito comprensivo di quanto allo stesso devoluto dalla clausola dell'art. 10 del contratto…”
In sostanza per il Giudice d'Appello: “ Sulla scorta delle considerazioni che precedono la clausola in esame, e più nello specifico la procedura di accertamento che si è eseguita nel concreto (redazione di una relazione), non possono ritenersi espressione di una perizia contrattuale, non realizzandosi dunque gli eventuali effetti vincolanti che questa avrebbe prodotto se regolarmente prevista e correttamente formulata ed attuata ……………………e che, anche a voler qualificare la clausola in esame quale perizia contrattuale, ciò non avrebbe escluso la giurisdizione ordinaria e, in ogni caso, “ in quanto meccanismo insensibile alla necessità di risolvere i problemi giuridici che precedono il momento della quantificazione” non avrebbe impedito l'esame della controversia nel merito.”
Appare inoltre di non poco conto la circostanza che le parti appellate nel presente giudizio di appello, nelle proprie difese, abbiano “preso atto della sentenza di codesta Corte d'Appello n.
476/2022, resa su una vicenda uguale a quella qui rilevante non svolgono alcuna difesa e in ragione di ciò confidano in una compensazione delle spese di lite”
Appare pertanto evidente la fondatezza dell'appello proposto infatti una corretta interpretazione dell'art. 10 del contratto non inibisce alle parti la facoltà di domandare al giudice ordinario l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia del contratto ed azionare il pagamento di quanto in forza dello stesso eventualmente dovuto.
La clausola in esame non contiene, per le considerazioni che precedono, l'ipotesi di perizia contrattuale e con lo stesso le parti non hanno certamente rinunciato alla tutela giurisdizionale. Oltre a ciò, come correttamente osservato sia dal Tribunale nella sentenza
N. 1198/2019 che dalla Corte d'Appello di Perugia, la relazione dell'11 gennaio 2011 redatta dall'Ing. non può ritenersi perizia contrattuale produttiva di effetti vincolanti circa Per_1 la quantificazione dei difetti lamentati, la stessa non ha alcuna efficacia se non quella di perizia di parte.
All'accoglimento dell'appello consegue che la è creditrice dell'importo Parte_1 indicato nel decreto ingiuntivo che deve pertanto essere confermato.
Le forniture eseguite dal così come indicate nel decreto ingiuntivo Parte_1 opposto) ammontano ad €. 35.680,28= ed il suddetto importo non solo non è stato mai contestato ma è stato confermato dallo stesso Ing. nella sua perizia di parte. Per_1
La fornitura è stata eseguita nei tempi contrattualmente previsti, gli appellati hanno fatto eseguire il montaggio delle lastre consegnate con ciò confermando di averle accettate nello stato in cui si trovavano al momento della consegna. All'accoglimento dell'appello segue la conferma del decreto ingiuntivo emesso e comunque la conferma che l'importo di € 35.680,28 risulta dovuto per la fornitura eseguita dalla parte appellante nei confronti degli appellati con conseguente condanna degli stessi a corrispondere la somma di €. 35.680,28= oltre interessi moratori ai sensi dell'art 5 D. Lgs n.
231/2002 a far data dal 06 settembre 2010, detratta la somma di €. 18.634,56= corrisposta a seguito dell'ordinanza 07 novembre 2011 oltre al rimborso di quanto eventualmente versato dalla in adempimento della sentenza di primo grado con interessi Parte_1 legali sulle predette somme dal pagamento al saldo effettivo.
La riforma della sentenza comporta la condanna delle parti appellate alla refusione delle spese di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo e che, per il solo grado di appello, stante il comportamento processuale di parte appellata e l'assenza di attività istruttoria vengono liquidate ai minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza N. 916/2023 del Tribunale di
Perugia, pubblicata il 09 giugno 2023, conferma il decreto ingiuntivo opposto, N. 2042/2010 emesso dal Tribunale di Perugia il 01.12.2010 e respingendo l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e le le domande riconvenzionali perché infondate in fatto e in diritto, dichiara dovuta dalle parti appellate e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 la somma di €. 35.680,28= oltre interessi moratori ai sensi dell'art 5 D. Lgs n.
[...]
231/2002 a far data dal 06 settembre 2010, e li condanna al pagamento della suddetta somma, a cui va detratta la somma di €. 18.634,56= già corrisposta a seguito dell'ordinanza
07 novembre 2011 oltre al rimborso di quanto eventualmente versato dalla Parte_1 in adempimento della sentenza di primo grado con interessi legali sulle predette somme
[...] dal pagamento al saldo effettivo.
Condanna e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al pagamento delle spese della fase monitoria, come già liquidate nel decreto ingiuntivo nonché alle spese del giudizio di primo grado che vengono liquidate in €4.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il grado di appello oltre spese vive, spese generali al 15% , iva e CPA come per legge
Perugia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Simone Salcerini