CASS
Sentenza 23 novembre 2022
Sentenza 23 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 44645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44645 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del Tribunale del Riesame di Roma;
visti gli atti del procedimento nei confronti di DI AG nato il [...]; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale TO IN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Procura della Repubblica di Roma ha avanzato richiesta di sequestro preventivo dell'appartamento in uso a DI AG, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 474 e 474 ter cod. pen., immobile utilizzato come luogo stabile di detenzione e assemblaggio di marchi, etichette e capi di abbigliamento contraffatti. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo in considerazione della carenza di elementi da cui desumere che l'immobile fosse nella esclusiva disponibilità dell'indagato e della possibile appartenenza dell'appartamento a terzi di buona fede. Avverso tale provvedimento di rigetto ha proposto appello la Procura della Repubblica di Roma. Penale Sent. Sez. 2 Num. 44645 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 16/09/2022 3. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello stante «la mancanza di prove circa l'impiego dell'appartamento al fine della perpetrazione dei reati per i quali si procede», i giudici di merito hanno evidenziato che il Pubblico Ministero ha desunto la durevole destinazione dell'appartamento a luogo di detenzione di prodotti contraffatti esclusivamente dal rinvenimento, in due occasioni, di un numero elevato di prodotti e marchi contraffatti. Il Tribunale ha ritenuto tale circostanza del tutto inidonea a dimostrare il rapporto di pertinenzialità tra l'immobile e le condotte delittuose contestate all'indagato e la sussistenza del necessario periculum in mora in assenza di elementi univoci da cui desumere «il rischio che l'appartamento ove lasciato nella disponibilità del DI venga utilizzato come base logistica per la fabbricazione o custodia di merce contraffatta» (vedi pag. 2 del provvedimento impugnato). 4. Il Pubblico Ministero propone ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza, lamentando, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. pen. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il sequestro preventivo può esser disposto solo in caso di stabile destinazione del bene alla perpetrazione del contestato reato, requisito non previsto dalla normativa vigente con conseguente violazione di legge. La motivazione posta a base del provvedimento impugnato si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il sequestro preventivo può esser escluso solo laddove il rapporto tra il bene ed il contestato reato sia sporadico e provvisorio. I giudici dell'appello hanno erroneamente ritenuto l'occasionalità del nesso tra res e reato, occasionalità che doveva esser esclusa in considerazione del fatto che -in due occasioni ravvicinate nel tempo- gli inquirenti hanno accertato la presenza di numerosi beni recanti marchi contraffatti all'interno dell'alloggio occupato dall'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che, avverso le ordinanze applicative di misura cautelare reale, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. Un. n. 5876 del 13.2.2004, Rv. 226710- 01 e Sez. Un. n. 25080 del 28.5.2003, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutinio. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per l'insussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale. 2. I giudici dell'appello, a differenza di quanto sostenuto in modo apodittico dal ricorrente, non hanno affermato la necessità della durevole destinazione dell'immobile alla commissione di reati per addivenire a sequestro ma si sono limitati a riportare quanto affermato dalla parte pubblica nella ricostruzione dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione (vedi pag. 2 del provvedimento oggetto di ricorso). Va, peraltro, segnalata la contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal ricorrente il quale lamenta la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale avrebbe «inserito surrettiziamente e contra legem un elemento [la destinazione stabile della res al delitto] in alcun modo previsto dalla legislazione vigente» (vedi pag. 2 del ricorso in Cassazione) dopo aver utilizzato proprio tale «durevole destinazione» dell'immobile come elemento fondante il gravame avverso il rigetto dell'istanza di sequestro preventivo (vedi pag. 4 dell'appello). 2.1. Il Tribunale ha, in realtà, valorizzato, con motivazione coerente con le risultanze investigative e priva di manifeste illogicità, l'assenza di elementi da cui desumere il periculum in mora, in considerazione della carenza di informazioni sulla titolarità dell'appartamento e della mancanza di elementi da cui dedurre un rapporto di pertinenzialità tra immobile e commissione dei reati rubricati. 2.2. I Giudici dell'appello, in tal modo, hanno fatto buon uso dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza del periculum in mora è necessaria la presenza di elementi univocamente diretti a dimostrare un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati ovvero la prosecuzione di quello per cui si procede. (vedi Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M. Rv. 277173 - 01). 3. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla 3 Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso. Così deciso, il 16/09/202,2
visti gli atti del procedimento nei confronti di DI AG nato il [...]; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale TO IN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Procura della Repubblica di Roma ha avanzato richiesta di sequestro preventivo dell'appartamento in uso a DI AG, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 474 e 474 ter cod. pen., immobile utilizzato come luogo stabile di detenzione e assemblaggio di marchi, etichette e capi di abbigliamento contraffatti. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo in considerazione della carenza di elementi da cui desumere che l'immobile fosse nella esclusiva disponibilità dell'indagato e della possibile appartenenza dell'appartamento a terzi di buona fede. Avverso tale provvedimento di rigetto ha proposto appello la Procura della Repubblica di Roma. Penale Sent. Sez. 2 Num. 44645 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 16/09/2022 3. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello stante «la mancanza di prove circa l'impiego dell'appartamento al fine della perpetrazione dei reati per i quali si procede», i giudici di merito hanno evidenziato che il Pubblico Ministero ha desunto la durevole destinazione dell'appartamento a luogo di detenzione di prodotti contraffatti esclusivamente dal rinvenimento, in due occasioni, di un numero elevato di prodotti e marchi contraffatti. Il Tribunale ha ritenuto tale circostanza del tutto inidonea a dimostrare il rapporto di pertinenzialità tra l'immobile e le condotte delittuose contestate all'indagato e la sussistenza del necessario periculum in mora in assenza di elementi univoci da cui desumere «il rischio che l'appartamento ove lasciato nella disponibilità del DI venga utilizzato come base logistica per la fabbricazione o custodia di merce contraffatta» (vedi pag. 2 del provvedimento impugnato). 4. Il Pubblico Ministero propone ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza, lamentando, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. pen. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il sequestro preventivo può esser disposto solo in caso di stabile destinazione del bene alla perpetrazione del contestato reato, requisito non previsto dalla normativa vigente con conseguente violazione di legge. La motivazione posta a base del provvedimento impugnato si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il sequestro preventivo può esser escluso solo laddove il rapporto tra il bene ed il contestato reato sia sporadico e provvisorio. I giudici dell'appello hanno erroneamente ritenuto l'occasionalità del nesso tra res e reato, occasionalità che doveva esser esclusa in considerazione del fatto che -in due occasioni ravvicinate nel tempo- gli inquirenti hanno accertato la presenza di numerosi beni recanti marchi contraffatti all'interno dell'alloggio occupato dall'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che, avverso le ordinanze applicative di misura cautelare reale, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. Un. n. 5876 del 13.2.2004, Rv. 226710- 01 e Sez. Un. n. 25080 del 28.5.2003, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutinio. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per l'insussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale. 2. I giudici dell'appello, a differenza di quanto sostenuto in modo apodittico dal ricorrente, non hanno affermato la necessità della durevole destinazione dell'immobile alla commissione di reati per addivenire a sequestro ma si sono limitati a riportare quanto affermato dalla parte pubblica nella ricostruzione dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione (vedi pag. 2 del provvedimento oggetto di ricorso). Va, peraltro, segnalata la contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal ricorrente il quale lamenta la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale avrebbe «inserito surrettiziamente e contra legem un elemento [la destinazione stabile della res al delitto] in alcun modo previsto dalla legislazione vigente» (vedi pag. 2 del ricorso in Cassazione) dopo aver utilizzato proprio tale «durevole destinazione» dell'immobile come elemento fondante il gravame avverso il rigetto dell'istanza di sequestro preventivo (vedi pag. 4 dell'appello). 2.1. Il Tribunale ha, in realtà, valorizzato, con motivazione coerente con le risultanze investigative e priva di manifeste illogicità, l'assenza di elementi da cui desumere il periculum in mora, in considerazione della carenza di informazioni sulla titolarità dell'appartamento e della mancanza di elementi da cui dedurre un rapporto di pertinenzialità tra immobile e commissione dei reati rubricati. 2.2. I Giudici dell'appello, in tal modo, hanno fatto buon uso dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza del periculum in mora è necessaria la presenza di elementi univocamente diretti a dimostrare un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati ovvero la prosecuzione di quello per cui si procede. (vedi Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M. Rv. 277173 - 01). 3. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla 3 Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso. Così deciso, il 16/09/202,2