Decreto cautelare 22 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- (NR. RIF. -OMISSIS- DEL 13/02/2025) emesso in data 13/02/2025 e notificato al ricorrente in data 14/02/2025, con il quale veniva decretata la revoca, con decorrenza immediata, delle misure di accoglienza disposte in favore del sig. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa VI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che
con provvedimento adottato in data 13 febbraio 2025, il Prefetto di -OMISSIS- ha disposto, in applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 142 del 2015, la revoca le misure di accoglienza erogate nei confronti del sig. -OMISSIS- - richiedente protezione internazionale - in conseguenza dell’allontanamento ingiustificato in data 10 febbraio 2025 dalla struttura di -OMISSIS-, senza avere fatto pervenire alcuna comunicazione;
il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 142/2015 e della direttiva 2013/33/UE e per difetto di adeguata istruttoria, lamentando l’insussistenza del presupposto dell’abbandono del centro di accoglienza;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
le doglianze sono fondate;
il ricorrente si è allontanato dal centro di accoglienza in data 10 febbraio 2025 per farvi rientro tre giorni dopo;
la breve assenza ingiustificata dalla struttura – in assenza di elementi che dimostrino la volontà del ricorrente lasciare definitivamente il centro di accoglienza – non può essere qualificata come “abbandono” e non giustifica la revoca delle misure di accoglienza;
non può, invero, reputarsi configurata l’ipotesi di “revoca automatica” di cui all’art. 23, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 142 del 2015, per avvenuto abbandono della struttura da parte del ricorrente: come affermato dalla costante giurisprudenza, la nozione di “abbandono” del centro di accoglienza va tenuta distinta da quella di “allontanamento”, atteso che solo nella prima è insito il riferimento implicito a un coefficiente di tipo soggettivo implicante l’intenzionalità della scelta dello straniero di fare a meno in modo definitivo del dispositivo di accoglienza (Consiglio di Stato, III, 13 luglio 2022, n. 5942; 23 luglio 2024, n. 6665);
per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
le spese di giudizio, in ragione delle peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti;
si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto n. -OMISSIS- dall’apposita Commissione, considerata la fondatezza del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento del nominativo del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA SO, Presidente
VI TA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI TA | AR DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.