TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 792
TAR
Decreto cautelare 22 febbraio 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
>
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione di legge e difetto di istruttoria

    Il giudice ha ritenuto che la breve assenza ingiustificata dalla struttura, rientrata dopo tre giorni, non possa essere qualificata come 'abbandono' ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 142 del 2015, in quanto manca il requisito soggettivo dell'intenzionalità di abbandonare definitivamente il centro di accoglienza, come confermato dalla giurisprudenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 792
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 792
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo