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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 12/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1127/2021 depositato il 05/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Lecce - Via Dalmazio Birago, 60/a 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 697/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 27/04/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000708241000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conferma la richiesta di declaratoria di cmc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 697/21 della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce - Sezione 2, emessa in data 07.04.2021 (ud.) e depositata in data 27.04.2021, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 623/2020, con la quale il Giudice di primo grado, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
05920200000708241000 notificata a mezzo pec.
In relazione alla cartella di pagamento di pagamento impugnata il contribuente in data 27.6. 2023 ha presentato apposita dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della
IO ( cd. “Rottamazione quater”) impegnandosi alla rinuncia a tutti i giudizi aventi ad oggetto i crediti relativi alla definizione agevolata.
Il contribuente ha inoltre allegato il pagamento di n. 6 rate su 18 rate previste, con scadenza dell'ultima rata alla data del 30 novembre 2027, chiedendo, in via principale, la sospensione del giudizio e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere.
La corte disponeva la sospensione della procedimento in attesa del pagamento delle rate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 12-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 sull'estinzione del processo tributario a seguito dell'adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”.
La suddetta norma della L. 197/2022 prevede che il giudizio tributario si estingua solo col pagamento integrale del debito rottamato documentato da una delle parti. Nelle more del pagamento il giudizio è sospeso. La revoca della sospensione avviene su istanza di una delle parti.
Con la nuova norma, invece, il legislatore stabilisce che l'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 va interpretato nel senso che il giudice tributario deve dichiarare subito l'estinzione del giudizio sui carichi rottamati, anche con il pagamento di una sola rata e non di tutte le rate.
Il perfezionamento della definizione dei ruoli ai fini processuali si verifica quindi con l'accettazione della domanda e il pagamento della prima rata e da ciò consegue l'estinzione immediata del processo.
Nel caso di specie risulta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 co. 235 della
L. 197/2022, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-IO in esito alla domanda (art. 1 co. 241 della L. 197/2022), la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata, per cui il giudizio deve essere estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese
Lecce, 15.12.2025
Il RE Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1127/2021 depositato il 05/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Lecce - Via Dalmazio Birago, 60/a 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 697/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 27/04/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000708241000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conferma la richiesta di declaratoria di cmc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 697/21 della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce - Sezione 2, emessa in data 07.04.2021 (ud.) e depositata in data 27.04.2021, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 623/2020, con la quale il Giudice di primo grado, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
05920200000708241000 notificata a mezzo pec.
In relazione alla cartella di pagamento di pagamento impugnata il contribuente in data 27.6. 2023 ha presentato apposita dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della
IO ( cd. “Rottamazione quater”) impegnandosi alla rinuncia a tutti i giudizi aventi ad oggetto i crediti relativi alla definizione agevolata.
Il contribuente ha inoltre allegato il pagamento di n. 6 rate su 18 rate previste, con scadenza dell'ultima rata alla data del 30 novembre 2027, chiedendo, in via principale, la sospensione del giudizio e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere.
La corte disponeva la sospensione della procedimento in attesa del pagamento delle rate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 12-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 sull'estinzione del processo tributario a seguito dell'adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”.
La suddetta norma della L. 197/2022 prevede che il giudizio tributario si estingua solo col pagamento integrale del debito rottamato documentato da una delle parti. Nelle more del pagamento il giudizio è sospeso. La revoca della sospensione avviene su istanza di una delle parti.
Con la nuova norma, invece, il legislatore stabilisce che l'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 va interpretato nel senso che il giudice tributario deve dichiarare subito l'estinzione del giudizio sui carichi rottamati, anche con il pagamento di una sola rata e non di tutte le rate.
Il perfezionamento della definizione dei ruoli ai fini processuali si verifica quindi con l'accettazione della domanda e il pagamento della prima rata e da ciò consegue l'estinzione immediata del processo.
Nel caso di specie risulta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 co. 235 della
L. 197/2022, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-IO in esito alla domanda (art. 1 co. 241 della L. 197/2022), la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata, per cui il giudizio deve essere estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese
Lecce, 15.12.2025
Il RE Il Presidente