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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 745/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VIGILIA JENNY, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. Vigilia Jenny, in PIAZZA DE' CALDERINI N. 6, BOLOGNA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BARTOLI FEDERICA, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Bartoli Federica in PIAZZA UNITA' D'ITALIA n. 38, NOVELLARA (RE);
Con
, con il patrocinio dell'avv. PITTONE MARZIA, elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pittone Marzia in VIA MODENA N. 23, RE IL;
, con il patrocinio dell'avv. BURSI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo CP_3 studio dell'avv. Bursi Giuseppe in VIALE TIMAVO N. 22, RE IL;
CONVENUTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in vista dell'udienza cartolare del 10/07/2025.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato il 14/02/2023, - premettendo di Parte_1 essere possessore di un piccolo appartamento-mansarda sito in Reggio Emilia, Viale Piave n. 3, di cui era altresì proprietario avendolo acquistato con atto di compravendita del 28/09/2021 - ricorreva all'intestato Tribunale affinché ordinasse ai convenuti , e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
, l'immediata reintegrazione nel possesso del predetto appartamento, nonché il ripristino dello
[...] stato dei luoghi preesistente, a spese dei convenuti.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/04/2023, la convenuta contestava la fondatezza dell'azione possessoria, evidenziando che, in data Controparte_1
30/06/2022, ella avesse concluso con il un contratto verbale di locazione “in nero”, avente ad Pt_1 oggetto la predetta mansarda;
che i due avessero pattuito un canone di locazione mensile di € 450,00 in contanti;
che, al momento della conclusione del contratto, la avesse comunicato al CP_1 Pt_1 che l'immobile sarebbe stato utilizzato da lei e dalla madre , e che il le Controparte_4 Pt_1 avesse quindi consegnato due mazzi di chiavi, uno per lei ed uno per la madre.
La esponeva inoltre che, mentre nell'estate 2022 (luglio ed agosto 2022) la mansarda era CP_1 stata utilizzata da lei e dalla madre, da settembre 2022 era rimasta a vivervi solo la madre, avendo la deciso di non utilizzare più l'appartamento, e di aver provveduto alla restituzione delle chiavi CP_1 nel mese di dicembre 2022 dietro richiesta del il quale le aveva comunicato di avere immediata Pt_1 necessità di rientrare nella disponibilità dell'immobile; era invece rimasta a vivere nell'appartamento la madre.
Evidenziava quindi che il fosse pienamente consapevole che nell'appartamento abitasse anche Pt_1 la madre della . CP_1 Controparte_4
Quest'ultima, costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata il 30/03/2023, sosteneva di aver concluso, insieme alla figlia, un contratto di locazione con il con decorrenza dal 30/06/2022, al Pt_1 canone mensile pattuito di € 450,00, e quindi di detenere l'immobile in qualità di conduttore, con conseguente infondatezza del ricorso possessorio.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/05/2023, si costituiva in giudizio
, il quale riferiva di svolgere in qualità di collaboratore domestico della le CP_3 CP_4 pulizie nella mansarda in questione per conto della;
affermava di non aver commesso alcuno CP_4 spoglio violento o clandestino e di essere quindi privo di legittimazione passiva, e che fosse stato semmai il ad aver eseguito uno spoglio violento e clandestino, quando, in data 29 gennaio Pt_1
pagina 2 di 11 2023, era entrato nella mansarda, aveva chiuso dall'interno la porta di ingresso inserendo le chiavi nella serratura, impedendo così alla l'accesso all'abitazione. CP_4
Nel corso della prima fase sommaria, venivano sentiti come informatori, all'udienza del 13/04/2023,
, sorella di e figlia di e Persona_1 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
, figlio del ricorrente. Controparte_6
Veniva poi assunto l'interrogatorio formale di tutte le parti in causa, nonché autorizzata l'acquisizione di una relazione di Polizia della Questura di Reggio Emilia e della relazione dei Carabinieri del
29/01/2023.
All'esito della prima fase sommaria, il Giudice, con ordinanza del 09/06/2023, respingeva la domanda svolta dal nei confronti di;
accoglieva invece la domanda di reintegra nel Pt_1 Controparte_1 possesso svolta nei confronti degli altri due convenuti, e , Controparte_4 CP_3 ordinando loro di reintegrare il ricorrente “nel possesso dell'immobile sito in Viale Piave Parte_1
n. 3 a Reggio Emilia, identificato al NCEU di Reggio Emilia al Foglio 135, Mappale 51, sub 44, nonché di ripristinare a loro spese lo stato dei luoghi preesistente”; condannava infine il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , e condannava e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite al
[...] Pt_1
Con istanza ex art. 703, ultimo comma, c.p.c. depositata in data 04/08/2023, instava per la Pt_1 prosecuzione del giudizio di merito, chiedendo di confermare l'accertamento di avvenuta lesione del suo possesso della mansarda di sua proprietà così come accertata nell'ordinanza del 09/06/2023, chiedendo di estendere la responsabilità dello spoglio, in parziale modifica dell'ordinanza stessa, anche nei confronti di , domandando pertanto di accertare la responsabilità per occupazione Controparte_1 sine titulo a carico di tutti e tre i convenuti, , e . Controparte_1 Controparte_4 CP_3
Chiedeva altresì la loro condanna al risarcimento dei danni, sia a titolo di indennità di occupazione sine titulo, sia per i costi di ripristino dell'immobile, con rivalutazione e con maggiorazione degli interessi legali nella misura di cui all'art 1284 penultimo comma cod. civ. dal 14/02/2023 fino al saldo.
I convenuti si costituivano nel giudizio di merito chiedendo in via principale di respingere le domande attoree.
e domandavano, in via subordinata, di corrispondere al ricorrente Controparte_4 CP_3 unicamente una indennità di occupazione da febbraio a luglio 2023, oltre alle spese per la fase esecutiva relativa alla procedura di rilascio dell'immobile.
La in via riconvenzionale, domandava inoltre la condanna del alla restituzione dei CP_1 Pt_1 canoni di locazione per i mesi di luglio e agosto 2022, pari ciascuno ad € 450,00 (tot. € 900,00), dalla pagina 3 di 11 stessa pagati in esecuzione di un contratto di locazione che era da considerarsi nullo in quanto non registrato.
La fase di merito, istruita tramite la prova testimoniale assunta all'udienza del 26/02/2025, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità riproposta dai convenuti e in sede di precisazione delle conclusioni. CP_1 CP_3
Risulta infatti dai documenti depositati dall'attore con deposito telematico del 19/06/2024, che il procedimento di mediazione, a seguito di ordine del giudice ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 28/2010 emesso all'udienza del 01/02/2024, sia stato ritualmente esperito dal ricorrente e dunque la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi integrata.
3.
Nel merito, si conferma in ogni sua parte l'ordinanza del 09/06/2023, che ha accertato la lesione del possesso in danno di da parte dei soli due convenuti e Parte_1 Controparte_4 CP_3
, e non anche da parte di .
[...] Controparte_1
L'ordinanza del 09/06/2023 ha, in sintesi, accertato che:
- e avevano concluso, in data 30/06/2022, un contratto di locazione Parte_1 Controparte_1 verbale, nullo in quanto senza forma scritta e non registrato, avente ad oggetto un appartamento di proprietà del sito in Reggio Emilia, Viale Piave n. 3, con la pattuizione di un canone Pt_1 di locazione mensile di € 450,00;
- la era dunque da qualificarsi come “detentore qualificato” dell'immobile; CP_1
- quest'ultima (fatto pacifico e riconosciuto anche dal ricorrente), nel mese di dicembre 2022, quando il le aveva richiesto la restituzione dell'immobile, gli aveva restituito le chiavi Pt_1 dell'appartamento riconsegnando pertanto l'immobile in favore del proprietario.
E' evidente pertanto che la domanda di reintegrazione ex art. 1168 c.c. svolta nei confronti della sia infondata, posto che la era detentrice qualificata dell'immobile in forza di CP_1 CP_1 rapporto locatizio intercorso con il e la stessa aveva riconsegnato l'appartamento al Pt_1 Pt_1 stesso restituendogli le chiavi dietro sua richiesta a dicembre 2022. Non le si può nemmeno addebitare il fatto che la madre avendo un mazzo di chiavi, fosse rimasta a vivere Controparte_4
pagina 4 di 11 nell'immobile, perché il era perfettamente consapevole e (quantomeno implicitamente) Pt_1 accondiscendente rispetto al fatto che la madre della vivesse nell'appartamento. CP_1
La consapevolezza da parte del al momento della conclusione del contratto di locazione Pt_1 verbale con la che l'appartamento in questione sarebbe stato utilizzato anche dalla madre CP_1 della ( , si ricava non solo dalle sommarie informazioni rese nella CP_1 Controparte_4 prima fase, all'udienza del 13/04/2023, da (sorella di ), ma soprattutto dalla Persona_1 CP_1 corrispondenza “whatsapp” intercorsa tra e da quest'ultima prodotta al Parte_1 Controparte_1 documento n. 2, dai messaggi vocali contenuti nella chiavetta USB (mai disconosciuti) acquisita all'udienza del 4 aprile 2023, e trova ulteriore riscontro nella circostanza che il canone di locazione fosse pagato al direttamente dalla . Pt_1 CP_4
4.
Ciò posto, acclarato quindi che l'immobile era stato concesso in locazione, da parte del a Pt_1
e che il contratto di locazione era da considerarsi nullo per mancanza di forma scritta e Controparte_1 per mancata sua registrazione, la convenuta ha domandato, in via riconvenzionale, la CP_1 condanna del alla restituzione dei canoni di locazione dalla stessa pagati per le mensilità di Pt_1 luglio e agosto 2022 (€ 900,00), in quanto corrisposti in base ad un contratto di locazione nullo.
La domanda riconvenzionale della è infondata. CP_1
Come infatti affermato dalla Cassazione in più occasioni, “qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, …. la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore” (Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 3971 del 12/02/2019, Rv. 652741 - 01).
Nel caso di specie non vi è dubbio che la nei mesi di luglio ed agosto 2022, abbia usufruito CP_1 del godimento dell'appartamento.
Deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme pagate dalla stessa a titolo CP_1 di canoni, pur se corrisposte in relazione ad un contratto di locazione da considerarsi nullo per difetto di forma e di registrazione, dovendosi evidenziare che le somme corrisposte dalla a titolo di CP_1 canoni per le mensilità di luglio e agosto 2022, non possono ritenersi ripetibili a titolo di indebito, avendo la stessa comunque goduto dell'immobile in tali due mensilità: in tal senso, si CP_1 rimanda a Cassazione civile, sez. VI, n.27065 del 06/10/2021, che in motivazione riporta un orientamento già consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, “ai sensi del quale, qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione pagina 5 di 11 il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 3971 del 12/02/2019, Rv. 652741 - 01); tale orientamento, già fatto proprio da questa Corte sin dal 1966 (Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 06/05/1966,
Rv. 322339 - 01), è stato ulteriormente ribadito nelle decisioni rese da: Sez. 3, Sentenza n. 4849 del
03/05/1991 Rv. 471957 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17844 del 22/08/2007; Sez. U, Sentenza n. 18214 del
17/09/2015; e, da ultimo, da Sez. 3, Sentenza n. 33759 del 19/12/2019…” (in tal senso, testualmente,
Cassazione civile, sez. VI, n.27065 del 06/10/2021).
5.
Ciò detto con riguardo al rapporto tra il ricorrente e la convenuta la domanda di Pt_1 CP_1 reintegrazione è invece fondata nei confronti degli altri due convenuti e Controparte_4 CP_3
.
[...]
La non ha fornito prova del titolo contrattuale sulla base del quale ha occupato l'immobile CP_4 dopo che la figlia , nel mese di dicembre 2022, restituì al le chiavi Controparte_1 Pt_1 dell'appartamento di proprietà del ricorrente.
Non è provato che, come da lei sostenuto, lo detenesse a titolo di locazione.
Si rimanda al riguardo a quanto già osservato nell'ordinanza del 09/06/2023.
Se è verosimile ritenere che, inizialmente, quantomeno sino a quando la figlia restituì le chiavi al la avesse la disponibilità materiale dell'immobile per mera tolleranza del Pt_1 CP_4 proprietario, non vi è invece alcuna prova che la stessa avesse concluso con il un CP_4 Pt_1 contratto di locazione, o di comodato, ovvero altro contratto che la legittimasse a continuare ad occupare l'appartamento.
Nel caso di specie, non ha trovato smentita, nella seconda fase di merito, l'accertamento contenuto nell'ordinanza del 09/06/2023, secondo cui gli autori materiali dello spoglio siano stati la e CP_4
CP_3
E' risultato infatti acclarato e pacifico (si rimanda all'ordinanza del 09/06/2023) che i due, in data
29/01/2023, perpetrarono uno spoglio violento dell'immobile, con sfondamento della porta di ingresso chiusa dall'interno dal i due non riuscendo ad aprire la porta di ingresso della mansarda ( posto Pt_1 che il l'aveva bloccata dall'interno chiudendo la porta a chiave da dentro e lasciando le chiavi Pt_1 nella serratura ), avevano, in quella occasione, in data 29/01/2023, aperto la porta a spallate riuscendo così a rientrare nell'immobile. pagina 6 di 11 Il fatto è stato riconosciuto dalla e dal in sede di interrogatorio formale, all'udienza del CP_4 CP_3
06/06/2023:
- “…abbiamo forzato la porta, con la spalla, e la porta si è aperta..”; CP_3
- : ““In data 29 gennaio 2023, nel primo pomeriggio, sono tornata a casa dal lavoro CP_4 per la pausa, ed ho trovato i miei effetti personali, ad eccezione dei soldi e dei documenti, gettati fuori dalla porta in maniera disordinata sul pianerottolo. Ho chiamato quindi il sig.
per aprire la porta, perché la mia chiave non entrava e io mi sono agitata. Abbiamo CP_3 dato una spallata alla porta in modo tale da aprirla, ed in effetti siamo riusciti ad aprirla. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri. I carabinieri erano stati chiamati dal vicino sig. Pt_3 che abita nella mansarda di fronte, per via dei rumori che aveva sentito. Una volta arrivati, i carabinieri hanno constatato che era inserita una chiave dall'interno e questo era il motivo per cui la porta non si riusciva ad aprire. Attualmente, io continuo a vivere nell'appartamento di
Viale Piave, ci vivo dal 1° luglio 2022” .
La dinamica dei fatti così come emersa nella fase sommaria non lascia spazio a dubbi circa la effettiva verificazione di uno spoglio violento, né in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo ai due convenuti e ossia della loro consapevolezza di CP_4 CP_3 agire contro la volontà del Pt_1
Sussiste di certo una legittimazione passiva in capo a quale autore materiale dello spoglio CP_3 violento, in veste di esecutore materiale avendo egli aperto la porta con esplicazione di forza fisica, e sussiste una legittimazione passiva in capo alla quantomeno qualità di autore morale e CP_4 mandante.
6.
Acclarata la fondatezza dell'esperita azione di reintegrazione nei confronti dei convenuti e CP_4
occorre ora esplorare la domanda con la quale il ha chiesto la condanna dei tutti e tre i CP_3 Pt_1 convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dello spoglio.
Si è già detto che la non ha commesso nessuno spoglio, né vi è prova che la stessa, nei pochi CP_1 mesi in cui ha detenuto l'immobile in forza di irregolare contratto di locazione, lo abbia danneggiato.
Il ricorrente ha lamentato che gli occupanti avessero rotto almeno 2 piastrelle del pavimento della cucina, e che si fosse reso necessario rifare l'intera pavimentazione;
a tal proposito ha prodotto le fotografie di cui al documento n. 47.
pagina 7 di 11 Non è dato sapere in quali condizioni si trovassero le piastrelle del pavimento della cucina nel momento in cui, in data 30/06/2022, il consegnò al conduttore l'appartamento; condizioni che Pt_1 non possono evincersi dalla prima fotografia (in quanto tagliata) prodotta al documento attoreo n. 58.
L'Ufficiale Giudiziario che in data 28/07/2023 ha eseguito lo sfratto, dr.ssa , escussa come Tes_1 testimone all'udienza del 26/02/2025, ha precisato che non poteva ricordare i particolari dell'immobile e le condizioni in cui esso si trovava, anche perché non era suo compito quello (tipicamente valutativo) di verificare lo stato dell'immobile.
Nel verbale di sfratto del 28/07/2023 risulta, invero, riportato che fu il ( quindi la parte stessa e Pt_1 non un terzo ) a riscontrare, testualmente, un “evidente degrado dell'immobile tra cui …. due mattonelle crepate, nonché un dilagante stato di sporcizia in tutta la mansarda, fatto salvo i vizi occulti”.
In ogni caso, non è stato prodotto alcun documento attestante la spesa sostenuta dal per il Pt_1 ripristino e l'asserito necessario rifacimento dell'intera pavimentazione.
Le medesime considerazioni svolte con riguardo alle piastrelle del pavimento valgono anche per il termo-arredo in acciaio smaltato posto all'ingresso (fotografia di cui al documento n. 46), atteso che non emerge da alcun documento in quali condizioni il termosifone si trovasse prima del 30/06/2023, e non vi è di conseguenza prova che esso sia stato, poi, dopo il 30/06/2023, danneggiato dai convenuti.
In altri termini, la carenza probatoria che connota la domanda risarcitoria attorea deriva dall'impossibilità di confrontare lo stato delle piastrelle e del termosifone prima del 30/06/2023, ed al momento della riconsegna, ossia nel momento in cui l'appartamento, in data 28/07/2023, fu riconsegnato al proprietario a seguito di rilascio coattivo.
Non è parimenti provato che il quadro elettrico raffigurato nella fotografia di cui al documento n. 45 sia stato danneggiato dai convenuti, e che gli asseriti scrostamenti di intonaco e segni sulle pareti fossero a loro causalmente riconducibili.
E' comunque dirimente osservare che il ricorrente non abbia provato i costi di ripristino in concreto sostenuti per risistemare l'appartamento.
Si è detto che la porta blindata di accesso all'alloggio è stata abbattuta a spallate in occasione dello spoglio posto in essere in data 29/01/2023 dai due convenuti e CP_4 CP_3
A questo proposito, non può omettersi di osservare che, in ossequio ad un granitico indirizzo esegetico della Corte di Cassazione, l'atteggiarsi dell'onere probatorio impone al danneggiato di dimostrare il pregiudizio di cui reclama il ristoro.
Detto altrimenti, allorquando il danno da lesione del possesso si ritenesse sussistente in re ipsa, tale pregiudizio finirebbe de facto per coincidere con l'evento; sennonché, coerentemente alla prospettiva - pagina 8 di 11 non già sanzionatoria, bensì - risarcitoria cui è informata la disciplina della responsabilità aquiliana, anche quello da lesione del possesso deve essere configurato come danno-conseguenza: sicché, il danneggiato che ne chieda in giudizio il ristoro, è tenuto a provare di aver subito un'effettiva diminuzione patrimoniale.
Ciò significa che, nel caso concreto, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare i costi di ripristino effettivamente da lui sostenuti, al fine di dimostrare il danno patrimoniale emergente subito;
invece, al di là delle fatture relative al consumo delle utenze intestate al (docc. da 39 a 43), che tuttavia Pt_1 non costituiscono un danno, il non ha prodotto alcun documento comprovante l'effettivo Pt_1 esborso di costi di ripristino della porta di ingresso, ovvero per l'acquisto ed il posizionamento di un nuovo pomello, ovvero ancora di altri esborsi sostenuti per la rimessione in pristino di altre parti dell'appartamento.
Nemmeno varrebbe obiettare che il danno potrebbe liquidarsi in forza di una valutazione di natura equitativa, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la liquidazione equitativa presuppone la
“impossibilità o la grande difficoltà di dimostrarne la misura" (così, ex multis, Cass. 11968/2013), mentre, nel caso di specie, la quantificazione del pregiudizio patrimoniale patito poteva agevolmente essere dimostrata, nel suo preciso ammontare, tramite la produzione in giudizio di documenti comprovanti l'effettivo esborso, da parte del dei costi di rimessione in pristino dell'immobile. Pt_1
7.
Ciò detto sulla carenza probatoria della domanda risarcitoria sopra esaminata, appare invece fondata la domanda del ricorrente di risarcimento del danno patito per occupazione sine titulo dell'immobile.
Si è detto che, al momento dell'avvenuto spoglio (29/01/2023) e del deposito della domanda di reintegrazione proposta dal proprietario con ricorso depositato in data 14/02/2023, i due convenuti
[...]
e non hanno provato di essere titolari di un titolo che assicurasse loro il legittimo CP_4 CP_3 godimento del cespite.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6909 del 15/03/2025, Rv. 674067 - 01).
Il danno da perdita subita può essere liquidato mediante il parametro del canone locativo di mercato, e nel caso concreto è agevole prendere a riferimento il canone di locazione che era stato pattuito tra il e la pari ad € 450,00 al mese: il periodo, dallo spoglio del 29/01/2023 alla data di Pt_1 CP_1 effettiva riconsegna dell'immobile avvenuta in data 28/07/2023, corrisponde a sei mensilità di canone pagina 9 di 11 (450 x 6 = 2.700); totale che, tuttavia, va decurtato del 21% a titolo di tassazione irpef, posto che il se avesse locato a terzi l'immobile nel periodo in cui era occupato dalla e da Pt_1 CP_4 CP_3 avrebbe dovuto registrare il contratto di locazione e pagare l'irpef sui canoni riscossi.
Ne deriva un totale di danno pari ad € 2.133,00, sul quale sono dovuti gli interessi richiesti nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda di risarcimento del danno depositata il
04/08/2023 sino al saldo.
I convenuti e vanno pertanto condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del CP_4 CP_3 ricorrente della somma di € 2.133,00, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4,
c.c. dal 04/08/2023 sino al saldo.
Non risulta provato alcun altro maggior danno.
8.
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio di merito, la reciproca soccombenza nel rapporto processuale tra il e la data dal fatto che vengono respinte sia la domanda del Pt_1 CP_1 ricorrente sia la domanda riconvenzionale della giustifica la compensazione delle spese di CP_1 lite tra le due parti.
Quanto invece al rapporto processuale tra il ricorrente e gli altri due convenuti e CP_4 CP_3
l'accoglimento totale della tutela possessoria, a cui anche nella fase di merito entrambi i convenuti si sono opposti, e l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria attorea, giustifica una parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre la restante quota di 2/3 deve essere posta a carico della e del in solido tra loro, in ragione della loro prevalente soccombenza. CP_4 CP_3
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal DM 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di bassa complessità.
Infine, vanno poste per intero a carico dei due responsabili dello spoglio ( e le spese CP_4 CP_3 per la fase esecutiva relativa alla procedura di rilascio dell'immobile, che si liquidano in complessivi €
900,00: somma già comprensiva del compenso di avvocato liquidato come da DM 147/2022, cpa, iva, spese generali ed esborsi documentati.
9.
Le risultanze del presente procedimento - da cui è emerso che , per il periodo da luglio a Parte_1 dicembre 2022, ha concesso in locazione l'appartamento sito in Reggio Emilia, Viale Piave n. 3, senza regolare contratto scritto e senza registrare il contratto di locazione concluso in data 30/06/2022 - impongono a questo giudicante di segnalare la posizione del ricorrente alla Guardia di Finanza ai sensi pagina 10 di 11 dell'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991, che prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) conferma in ogni sua parte l'ordinanza del 09/06/2023;
2) respinge la domanda svolta dal ricorrente nei confronti di;
Controparte_1
3) respinge la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
4) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di , per i Controparte_4 CP_3 Parte_1 titoli di cui in motivazione, della somma di € 2.133,00, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 04/08/2023 sino al saldo;
5) condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_4 CP_3
, delle spese relative alla fase esecutiva di rilascio dell'immobile per cui è causa, liquidate Parte_1 in complessivi € 900,00;
6) dichiara compensate le spese della seconda fase di merito tra e;
Parte_1 Controparte_1
7) dispone la parziale compensazione delle spese di lite della seconda fase di merito, per la quota di
1/3, tra il ricorrente ed i due convenuti e , e per l'effetto condanna Controparte_4 CP_3
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della Controparte_4 CP_3 Parte_1 restante quota di 2/3, che liquida in € 5.000,00 per compenso, in € 32,66 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
8) visto l'art. 36 del DPR 600/1973, dispone la trasmissione della presente sentenza al Comando della
Guardia di Finanza territorialmente competente, per quanto rilevato nei paragrafi 9 e 3 della motivazione della sentenza.
Reggio Emilia, 9 novembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 745/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VIGILIA JENNY, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. Vigilia Jenny, in PIAZZA DE' CALDERINI N. 6, BOLOGNA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BARTOLI FEDERICA, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Bartoli Federica in PIAZZA UNITA' D'ITALIA n. 38, NOVELLARA (RE);
Con
, con il patrocinio dell'avv. PITTONE MARZIA, elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pittone Marzia in VIA MODENA N. 23, RE IL;
, con il patrocinio dell'avv. BURSI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo CP_3 studio dell'avv. Bursi Giuseppe in VIALE TIMAVO N. 22, RE IL;
CONVENUTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in vista dell'udienza cartolare del 10/07/2025.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato il 14/02/2023, - premettendo di Parte_1 essere possessore di un piccolo appartamento-mansarda sito in Reggio Emilia, Viale Piave n. 3, di cui era altresì proprietario avendolo acquistato con atto di compravendita del 28/09/2021 - ricorreva all'intestato Tribunale affinché ordinasse ai convenuti , e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
, l'immediata reintegrazione nel possesso del predetto appartamento, nonché il ripristino dello
[...] stato dei luoghi preesistente, a spese dei convenuti.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/04/2023, la convenuta contestava la fondatezza dell'azione possessoria, evidenziando che, in data Controparte_1
30/06/2022, ella avesse concluso con il un contratto verbale di locazione “in nero”, avente ad Pt_1 oggetto la predetta mansarda;
che i due avessero pattuito un canone di locazione mensile di € 450,00 in contanti;
che, al momento della conclusione del contratto, la avesse comunicato al CP_1 Pt_1 che l'immobile sarebbe stato utilizzato da lei e dalla madre , e che il le Controparte_4 Pt_1 avesse quindi consegnato due mazzi di chiavi, uno per lei ed uno per la madre.
La esponeva inoltre che, mentre nell'estate 2022 (luglio ed agosto 2022) la mansarda era CP_1 stata utilizzata da lei e dalla madre, da settembre 2022 era rimasta a vivervi solo la madre, avendo la deciso di non utilizzare più l'appartamento, e di aver provveduto alla restituzione delle chiavi CP_1 nel mese di dicembre 2022 dietro richiesta del il quale le aveva comunicato di avere immediata Pt_1 necessità di rientrare nella disponibilità dell'immobile; era invece rimasta a vivere nell'appartamento la madre.
Evidenziava quindi che il fosse pienamente consapevole che nell'appartamento abitasse anche Pt_1 la madre della . CP_1 Controparte_4
Quest'ultima, costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata il 30/03/2023, sosteneva di aver concluso, insieme alla figlia, un contratto di locazione con il con decorrenza dal 30/06/2022, al Pt_1 canone mensile pattuito di € 450,00, e quindi di detenere l'immobile in qualità di conduttore, con conseguente infondatezza del ricorso possessorio.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/05/2023, si costituiva in giudizio
, il quale riferiva di svolgere in qualità di collaboratore domestico della le CP_3 CP_4 pulizie nella mansarda in questione per conto della;
affermava di non aver commesso alcuno CP_4 spoglio violento o clandestino e di essere quindi privo di legittimazione passiva, e che fosse stato semmai il ad aver eseguito uno spoglio violento e clandestino, quando, in data 29 gennaio Pt_1
pagina 2 di 11 2023, era entrato nella mansarda, aveva chiuso dall'interno la porta di ingresso inserendo le chiavi nella serratura, impedendo così alla l'accesso all'abitazione. CP_4
Nel corso della prima fase sommaria, venivano sentiti come informatori, all'udienza del 13/04/2023,
, sorella di e figlia di e Persona_1 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
, figlio del ricorrente. Controparte_6
Veniva poi assunto l'interrogatorio formale di tutte le parti in causa, nonché autorizzata l'acquisizione di una relazione di Polizia della Questura di Reggio Emilia e della relazione dei Carabinieri del
29/01/2023.
All'esito della prima fase sommaria, il Giudice, con ordinanza del 09/06/2023, respingeva la domanda svolta dal nei confronti di;
accoglieva invece la domanda di reintegra nel Pt_1 Controparte_1 possesso svolta nei confronti degli altri due convenuti, e , Controparte_4 CP_3 ordinando loro di reintegrare il ricorrente “nel possesso dell'immobile sito in Viale Piave Parte_1
n. 3 a Reggio Emilia, identificato al NCEU di Reggio Emilia al Foglio 135, Mappale 51, sub 44, nonché di ripristinare a loro spese lo stato dei luoghi preesistente”; condannava infine il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , e condannava e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite al
[...] Pt_1
Con istanza ex art. 703, ultimo comma, c.p.c. depositata in data 04/08/2023, instava per la Pt_1 prosecuzione del giudizio di merito, chiedendo di confermare l'accertamento di avvenuta lesione del suo possesso della mansarda di sua proprietà così come accertata nell'ordinanza del 09/06/2023, chiedendo di estendere la responsabilità dello spoglio, in parziale modifica dell'ordinanza stessa, anche nei confronti di , domandando pertanto di accertare la responsabilità per occupazione Controparte_1 sine titulo a carico di tutti e tre i convenuti, , e . Controparte_1 Controparte_4 CP_3
Chiedeva altresì la loro condanna al risarcimento dei danni, sia a titolo di indennità di occupazione sine titulo, sia per i costi di ripristino dell'immobile, con rivalutazione e con maggiorazione degli interessi legali nella misura di cui all'art 1284 penultimo comma cod. civ. dal 14/02/2023 fino al saldo.
I convenuti si costituivano nel giudizio di merito chiedendo in via principale di respingere le domande attoree.
e domandavano, in via subordinata, di corrispondere al ricorrente Controparte_4 CP_3 unicamente una indennità di occupazione da febbraio a luglio 2023, oltre alle spese per la fase esecutiva relativa alla procedura di rilascio dell'immobile.
La in via riconvenzionale, domandava inoltre la condanna del alla restituzione dei CP_1 Pt_1 canoni di locazione per i mesi di luglio e agosto 2022, pari ciascuno ad € 450,00 (tot. € 900,00), dalla pagina 3 di 11 stessa pagati in esecuzione di un contratto di locazione che era da considerarsi nullo in quanto non registrato.
La fase di merito, istruita tramite la prova testimoniale assunta all'udienza del 26/02/2025, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità riproposta dai convenuti e in sede di precisazione delle conclusioni. CP_1 CP_3
Risulta infatti dai documenti depositati dall'attore con deposito telematico del 19/06/2024, che il procedimento di mediazione, a seguito di ordine del giudice ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 28/2010 emesso all'udienza del 01/02/2024, sia stato ritualmente esperito dal ricorrente e dunque la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi integrata.
3.
Nel merito, si conferma in ogni sua parte l'ordinanza del 09/06/2023, che ha accertato la lesione del possesso in danno di da parte dei soli due convenuti e Parte_1 Controparte_4 CP_3
, e non anche da parte di .
[...] Controparte_1
L'ordinanza del 09/06/2023 ha, in sintesi, accertato che:
- e avevano concluso, in data 30/06/2022, un contratto di locazione Parte_1 Controparte_1 verbale, nullo in quanto senza forma scritta e non registrato, avente ad oggetto un appartamento di proprietà del sito in Reggio Emilia, Viale Piave n. 3, con la pattuizione di un canone Pt_1 di locazione mensile di € 450,00;
- la era dunque da qualificarsi come “detentore qualificato” dell'immobile; CP_1
- quest'ultima (fatto pacifico e riconosciuto anche dal ricorrente), nel mese di dicembre 2022, quando il le aveva richiesto la restituzione dell'immobile, gli aveva restituito le chiavi Pt_1 dell'appartamento riconsegnando pertanto l'immobile in favore del proprietario.
E' evidente pertanto che la domanda di reintegrazione ex art. 1168 c.c. svolta nei confronti della sia infondata, posto che la era detentrice qualificata dell'immobile in forza di CP_1 CP_1 rapporto locatizio intercorso con il e la stessa aveva riconsegnato l'appartamento al Pt_1 Pt_1 stesso restituendogli le chiavi dietro sua richiesta a dicembre 2022. Non le si può nemmeno addebitare il fatto che la madre avendo un mazzo di chiavi, fosse rimasta a vivere Controparte_4
pagina 4 di 11 nell'immobile, perché il era perfettamente consapevole e (quantomeno implicitamente) Pt_1 accondiscendente rispetto al fatto che la madre della vivesse nell'appartamento. CP_1
La consapevolezza da parte del al momento della conclusione del contratto di locazione Pt_1 verbale con la che l'appartamento in questione sarebbe stato utilizzato anche dalla madre CP_1 della ( , si ricava non solo dalle sommarie informazioni rese nella CP_1 Controparte_4 prima fase, all'udienza del 13/04/2023, da (sorella di ), ma soprattutto dalla Persona_1 CP_1 corrispondenza “whatsapp” intercorsa tra e da quest'ultima prodotta al Parte_1 Controparte_1 documento n. 2, dai messaggi vocali contenuti nella chiavetta USB (mai disconosciuti) acquisita all'udienza del 4 aprile 2023, e trova ulteriore riscontro nella circostanza che il canone di locazione fosse pagato al direttamente dalla . Pt_1 CP_4
4.
Ciò posto, acclarato quindi che l'immobile era stato concesso in locazione, da parte del a Pt_1
e che il contratto di locazione era da considerarsi nullo per mancanza di forma scritta e Controparte_1 per mancata sua registrazione, la convenuta ha domandato, in via riconvenzionale, la CP_1 condanna del alla restituzione dei canoni di locazione dalla stessa pagati per le mensilità di Pt_1 luglio e agosto 2022 (€ 900,00), in quanto corrisposti in base ad un contratto di locazione nullo.
La domanda riconvenzionale della è infondata. CP_1
Come infatti affermato dalla Cassazione in più occasioni, “qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, …. la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore” (Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 3971 del 12/02/2019, Rv. 652741 - 01).
Nel caso di specie non vi è dubbio che la nei mesi di luglio ed agosto 2022, abbia usufruito CP_1 del godimento dell'appartamento.
Deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme pagate dalla stessa a titolo CP_1 di canoni, pur se corrisposte in relazione ad un contratto di locazione da considerarsi nullo per difetto di forma e di registrazione, dovendosi evidenziare che le somme corrisposte dalla a titolo di CP_1 canoni per le mensilità di luglio e agosto 2022, non possono ritenersi ripetibili a titolo di indebito, avendo la stessa comunque goduto dell'immobile in tali due mensilità: in tal senso, si CP_1 rimanda a Cassazione civile, sez. VI, n.27065 del 06/10/2021, che in motivazione riporta un orientamento già consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, “ai sensi del quale, qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione pagina 5 di 11 il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 3971 del 12/02/2019, Rv. 652741 - 01); tale orientamento, già fatto proprio da questa Corte sin dal 1966 (Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 06/05/1966,
Rv. 322339 - 01), è stato ulteriormente ribadito nelle decisioni rese da: Sez. 3, Sentenza n. 4849 del
03/05/1991 Rv. 471957 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17844 del 22/08/2007; Sez. U, Sentenza n. 18214 del
17/09/2015; e, da ultimo, da Sez. 3, Sentenza n. 33759 del 19/12/2019…” (in tal senso, testualmente,
Cassazione civile, sez. VI, n.27065 del 06/10/2021).
5.
Ciò detto con riguardo al rapporto tra il ricorrente e la convenuta la domanda di Pt_1 CP_1 reintegrazione è invece fondata nei confronti degli altri due convenuti e Controparte_4 CP_3
.
[...]
La non ha fornito prova del titolo contrattuale sulla base del quale ha occupato l'immobile CP_4 dopo che la figlia , nel mese di dicembre 2022, restituì al le chiavi Controparte_1 Pt_1 dell'appartamento di proprietà del ricorrente.
Non è provato che, come da lei sostenuto, lo detenesse a titolo di locazione.
Si rimanda al riguardo a quanto già osservato nell'ordinanza del 09/06/2023.
Se è verosimile ritenere che, inizialmente, quantomeno sino a quando la figlia restituì le chiavi al la avesse la disponibilità materiale dell'immobile per mera tolleranza del Pt_1 CP_4 proprietario, non vi è invece alcuna prova che la stessa avesse concluso con il un CP_4 Pt_1 contratto di locazione, o di comodato, ovvero altro contratto che la legittimasse a continuare ad occupare l'appartamento.
Nel caso di specie, non ha trovato smentita, nella seconda fase di merito, l'accertamento contenuto nell'ordinanza del 09/06/2023, secondo cui gli autori materiali dello spoglio siano stati la e CP_4
CP_3
E' risultato infatti acclarato e pacifico (si rimanda all'ordinanza del 09/06/2023) che i due, in data
29/01/2023, perpetrarono uno spoglio violento dell'immobile, con sfondamento della porta di ingresso chiusa dall'interno dal i due non riuscendo ad aprire la porta di ingresso della mansarda ( posto Pt_1 che il l'aveva bloccata dall'interno chiudendo la porta a chiave da dentro e lasciando le chiavi Pt_1 nella serratura ), avevano, in quella occasione, in data 29/01/2023, aperto la porta a spallate riuscendo così a rientrare nell'immobile. pagina 6 di 11 Il fatto è stato riconosciuto dalla e dal in sede di interrogatorio formale, all'udienza del CP_4 CP_3
06/06/2023:
- “…abbiamo forzato la porta, con la spalla, e la porta si è aperta..”; CP_3
- : ““In data 29 gennaio 2023, nel primo pomeriggio, sono tornata a casa dal lavoro CP_4 per la pausa, ed ho trovato i miei effetti personali, ad eccezione dei soldi e dei documenti, gettati fuori dalla porta in maniera disordinata sul pianerottolo. Ho chiamato quindi il sig.
per aprire la porta, perché la mia chiave non entrava e io mi sono agitata. Abbiamo CP_3 dato una spallata alla porta in modo tale da aprirla, ed in effetti siamo riusciti ad aprirla. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri. I carabinieri erano stati chiamati dal vicino sig. Pt_3 che abita nella mansarda di fronte, per via dei rumori che aveva sentito. Una volta arrivati, i carabinieri hanno constatato che era inserita una chiave dall'interno e questo era il motivo per cui la porta non si riusciva ad aprire. Attualmente, io continuo a vivere nell'appartamento di
Viale Piave, ci vivo dal 1° luglio 2022” .
La dinamica dei fatti così come emersa nella fase sommaria non lascia spazio a dubbi circa la effettiva verificazione di uno spoglio violento, né in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo ai due convenuti e ossia della loro consapevolezza di CP_4 CP_3 agire contro la volontà del Pt_1
Sussiste di certo una legittimazione passiva in capo a quale autore materiale dello spoglio CP_3 violento, in veste di esecutore materiale avendo egli aperto la porta con esplicazione di forza fisica, e sussiste una legittimazione passiva in capo alla quantomeno qualità di autore morale e CP_4 mandante.
6.
Acclarata la fondatezza dell'esperita azione di reintegrazione nei confronti dei convenuti e CP_4
occorre ora esplorare la domanda con la quale il ha chiesto la condanna dei tutti e tre i CP_3 Pt_1 convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dello spoglio.
Si è già detto che la non ha commesso nessuno spoglio, né vi è prova che la stessa, nei pochi CP_1 mesi in cui ha detenuto l'immobile in forza di irregolare contratto di locazione, lo abbia danneggiato.
Il ricorrente ha lamentato che gli occupanti avessero rotto almeno 2 piastrelle del pavimento della cucina, e che si fosse reso necessario rifare l'intera pavimentazione;
a tal proposito ha prodotto le fotografie di cui al documento n. 47.
pagina 7 di 11 Non è dato sapere in quali condizioni si trovassero le piastrelle del pavimento della cucina nel momento in cui, in data 30/06/2022, il consegnò al conduttore l'appartamento; condizioni che Pt_1 non possono evincersi dalla prima fotografia (in quanto tagliata) prodotta al documento attoreo n. 58.
L'Ufficiale Giudiziario che in data 28/07/2023 ha eseguito lo sfratto, dr.ssa , escussa come Tes_1 testimone all'udienza del 26/02/2025, ha precisato che non poteva ricordare i particolari dell'immobile e le condizioni in cui esso si trovava, anche perché non era suo compito quello (tipicamente valutativo) di verificare lo stato dell'immobile.
Nel verbale di sfratto del 28/07/2023 risulta, invero, riportato che fu il ( quindi la parte stessa e Pt_1 non un terzo ) a riscontrare, testualmente, un “evidente degrado dell'immobile tra cui …. due mattonelle crepate, nonché un dilagante stato di sporcizia in tutta la mansarda, fatto salvo i vizi occulti”.
In ogni caso, non è stato prodotto alcun documento attestante la spesa sostenuta dal per il Pt_1 ripristino e l'asserito necessario rifacimento dell'intera pavimentazione.
Le medesime considerazioni svolte con riguardo alle piastrelle del pavimento valgono anche per il termo-arredo in acciaio smaltato posto all'ingresso (fotografia di cui al documento n. 46), atteso che non emerge da alcun documento in quali condizioni il termosifone si trovasse prima del 30/06/2023, e non vi è di conseguenza prova che esso sia stato, poi, dopo il 30/06/2023, danneggiato dai convenuti.
In altri termini, la carenza probatoria che connota la domanda risarcitoria attorea deriva dall'impossibilità di confrontare lo stato delle piastrelle e del termosifone prima del 30/06/2023, ed al momento della riconsegna, ossia nel momento in cui l'appartamento, in data 28/07/2023, fu riconsegnato al proprietario a seguito di rilascio coattivo.
Non è parimenti provato che il quadro elettrico raffigurato nella fotografia di cui al documento n. 45 sia stato danneggiato dai convenuti, e che gli asseriti scrostamenti di intonaco e segni sulle pareti fossero a loro causalmente riconducibili.
E' comunque dirimente osservare che il ricorrente non abbia provato i costi di ripristino in concreto sostenuti per risistemare l'appartamento.
Si è detto che la porta blindata di accesso all'alloggio è stata abbattuta a spallate in occasione dello spoglio posto in essere in data 29/01/2023 dai due convenuti e CP_4 CP_3
A questo proposito, non può omettersi di osservare che, in ossequio ad un granitico indirizzo esegetico della Corte di Cassazione, l'atteggiarsi dell'onere probatorio impone al danneggiato di dimostrare il pregiudizio di cui reclama il ristoro.
Detto altrimenti, allorquando il danno da lesione del possesso si ritenesse sussistente in re ipsa, tale pregiudizio finirebbe de facto per coincidere con l'evento; sennonché, coerentemente alla prospettiva - pagina 8 di 11 non già sanzionatoria, bensì - risarcitoria cui è informata la disciplina della responsabilità aquiliana, anche quello da lesione del possesso deve essere configurato come danno-conseguenza: sicché, il danneggiato che ne chieda in giudizio il ristoro, è tenuto a provare di aver subito un'effettiva diminuzione patrimoniale.
Ciò significa che, nel caso concreto, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare i costi di ripristino effettivamente da lui sostenuti, al fine di dimostrare il danno patrimoniale emergente subito;
invece, al di là delle fatture relative al consumo delle utenze intestate al (docc. da 39 a 43), che tuttavia Pt_1 non costituiscono un danno, il non ha prodotto alcun documento comprovante l'effettivo Pt_1 esborso di costi di ripristino della porta di ingresso, ovvero per l'acquisto ed il posizionamento di un nuovo pomello, ovvero ancora di altri esborsi sostenuti per la rimessione in pristino di altre parti dell'appartamento.
Nemmeno varrebbe obiettare che il danno potrebbe liquidarsi in forza di una valutazione di natura equitativa, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la liquidazione equitativa presuppone la
“impossibilità o la grande difficoltà di dimostrarne la misura" (così, ex multis, Cass. 11968/2013), mentre, nel caso di specie, la quantificazione del pregiudizio patrimoniale patito poteva agevolmente essere dimostrata, nel suo preciso ammontare, tramite la produzione in giudizio di documenti comprovanti l'effettivo esborso, da parte del dei costi di rimessione in pristino dell'immobile. Pt_1
7.
Ciò detto sulla carenza probatoria della domanda risarcitoria sopra esaminata, appare invece fondata la domanda del ricorrente di risarcimento del danno patito per occupazione sine titulo dell'immobile.
Si è detto che, al momento dell'avvenuto spoglio (29/01/2023) e del deposito della domanda di reintegrazione proposta dal proprietario con ricorso depositato in data 14/02/2023, i due convenuti
[...]
e non hanno provato di essere titolari di un titolo che assicurasse loro il legittimo CP_4 CP_3 godimento del cespite.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6909 del 15/03/2025, Rv. 674067 - 01).
Il danno da perdita subita può essere liquidato mediante il parametro del canone locativo di mercato, e nel caso concreto è agevole prendere a riferimento il canone di locazione che era stato pattuito tra il e la pari ad € 450,00 al mese: il periodo, dallo spoglio del 29/01/2023 alla data di Pt_1 CP_1 effettiva riconsegna dell'immobile avvenuta in data 28/07/2023, corrisponde a sei mensilità di canone pagina 9 di 11 (450 x 6 = 2.700); totale che, tuttavia, va decurtato del 21% a titolo di tassazione irpef, posto che il se avesse locato a terzi l'immobile nel periodo in cui era occupato dalla e da Pt_1 CP_4 CP_3 avrebbe dovuto registrare il contratto di locazione e pagare l'irpef sui canoni riscossi.
Ne deriva un totale di danno pari ad € 2.133,00, sul quale sono dovuti gli interessi richiesti nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda di risarcimento del danno depositata il
04/08/2023 sino al saldo.
I convenuti e vanno pertanto condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del CP_4 CP_3 ricorrente della somma di € 2.133,00, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4,
c.c. dal 04/08/2023 sino al saldo.
Non risulta provato alcun altro maggior danno.
8.
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio di merito, la reciproca soccombenza nel rapporto processuale tra il e la data dal fatto che vengono respinte sia la domanda del Pt_1 CP_1 ricorrente sia la domanda riconvenzionale della giustifica la compensazione delle spese di CP_1 lite tra le due parti.
Quanto invece al rapporto processuale tra il ricorrente e gli altri due convenuti e CP_4 CP_3
l'accoglimento totale della tutela possessoria, a cui anche nella fase di merito entrambi i convenuti si sono opposti, e l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria attorea, giustifica una parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre la restante quota di 2/3 deve essere posta a carico della e del in solido tra loro, in ragione della loro prevalente soccombenza. CP_4 CP_3
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal DM 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di bassa complessità.
Infine, vanno poste per intero a carico dei due responsabili dello spoglio ( e le spese CP_4 CP_3 per la fase esecutiva relativa alla procedura di rilascio dell'immobile, che si liquidano in complessivi €
900,00: somma già comprensiva del compenso di avvocato liquidato come da DM 147/2022, cpa, iva, spese generali ed esborsi documentati.
9.
Le risultanze del presente procedimento - da cui è emerso che , per il periodo da luglio a Parte_1 dicembre 2022, ha concesso in locazione l'appartamento sito in Reggio Emilia, Viale Piave n. 3, senza regolare contratto scritto e senza registrare il contratto di locazione concluso in data 30/06/2022 - impongono a questo giudicante di segnalare la posizione del ricorrente alla Guardia di Finanza ai sensi pagina 10 di 11 dell'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991, che prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) conferma in ogni sua parte l'ordinanza del 09/06/2023;
2) respinge la domanda svolta dal ricorrente nei confronti di;
Controparte_1
3) respinge la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
4) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di , per i Controparte_4 CP_3 Parte_1 titoli di cui in motivazione, della somma di € 2.133,00, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 04/08/2023 sino al saldo;
5) condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_4 CP_3
, delle spese relative alla fase esecutiva di rilascio dell'immobile per cui è causa, liquidate Parte_1 in complessivi € 900,00;
6) dichiara compensate le spese della seconda fase di merito tra e;
Parte_1 Controparte_1
7) dispone la parziale compensazione delle spese di lite della seconda fase di merito, per la quota di
1/3, tra il ricorrente ed i due convenuti e , e per l'effetto condanna Controparte_4 CP_3
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della Controparte_4 CP_3 Parte_1 restante quota di 2/3, che liquida in € 5.000,00 per compenso, in € 32,66 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
8) visto l'art. 36 del DPR 600/1973, dispone la trasmissione della presente sentenza al Comando della
Guardia di Finanza territorialmente competente, per quanto rilevato nei paragrafi 9 e 3 della motivazione della sentenza.
Reggio Emilia, 9 novembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi pagina 11 di 11